Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 624 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRISTOFARO Pt_1 P.IVA_1
MARCO e dell'avv. ROSTELLO ALESSANDRO ( ) C.F._1
CONTRADA SAN MARCO 43 36100 EN , con elezione di domicilio in
GALLERIA S.LUCIA, 1 35139 PADOVA, presso e nello studio dell'avv. DE
CRISTOFARO MARCO
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORNO Controparte_1 P.IVA_2
GIORGIO , con elezione di domicilio in VIA MUGIASCA 3 PRESSO AVV RIVA
PAOLO COMO presso e nello studio dell'avv. CORNO GIORGIO;
1
CONCLUSIONI : PER Pt_1
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello, in riforma dell'appellata sentenza n. 2984/2023, resa inter partes dal Tribunale di Monza nel giudizio rubricato R.G. 2397/2022 e pubblicata il 20.12.2023: In via principale, nel merito: respingere l'avversa domanda ex artt. 2901 c.c. e 66 l.fall.; In via conseguenziale, nel merito: respingere l'avversa domanda ex artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., asseritamente oggetto di riproposizione ex art. 346 c.p.c., in quanto fondata sulla dolosa preordinazione in pregiudizio dei creditori di un atto compiuto successivamente al sorgere del credito, per inammissibilità della relativa mutatio libelli, come da giurisprudenza costante della S.C., e comunque per infondatezza in carenza di qualsivoglia elemento dimostrativo;
In via conseguenziale, nel merito: respingere l'avversa domanda ex artt. 2506 quater c.c., oggetto di riproposizione ex art. 346 c.p.c., per carenza assoluta di prova della preesistenza dei crediti rispetto alla scissione, con conseguente inopponibilità degli stessi a , per come ampiamente argomento già nel CP_2 corso del giudizio di primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado. In via istruttoria: si dimette il fascicolo di parte di prime cure.
PER CP_3
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previa ogni più utile e opportuna declaratoria: In via principale ➢ respingere integralmente, per i motivi di cui in atto, i motivi di gravame addotti da e, per l'effetto, Parte_2 confermare la sentenza n. 2984/2023 del Tribunale di Monza, Sez. I, pubblicata in data 20 dicembre 2023
In via subordinata
➢ nel denegato caso in cui dovesse essere accolto il primo motivo di gravame, accertare la sussistenza del requisito della dolosa preordinazione in capo all'appellante e al debitore, anche ai sensi dell'art. 2901 c.c., e per l'effetto confermare l'inefficacia dell'atto di scissione, rep. n. 18.507, rac. n. 6.416, a cura del dott. Notaio in Milano, sottoscritto in data 23 novembre 2018, Persona_1 registrato in data 27 novembre 2018 e trascritto presso i registri immobiliari in data 6 dicembre 2018, nella parte in cui ha comportato il trasferimento in favore di
[...] degli immobili meglio descritti in narrativa;
Parte_2
In via ulteriormente subordinata
2 ➢ nel denegato caso in cui dovessero essere accolti uno o più motivi di gravame, con conseguente accertamento dell'insussistenza di uno o più requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, condannare l'appellante ai Parte_2 sensi dell'art. 2506 quater ult. co. cod. civ., a estinguere i debiti insinuati al passivo dai creditori della Esponente e non soddisfatti, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato e, quindi, in misura pari a € 2.163.050,00.
In ogni caso
➢ con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e conferma della condanna alle spese del giudizio di prime cure.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria nasce da una serie di operazioni societarie e finanziarie che hanno coinvolto e culminate nella dichiarazione di _1 Parte_2 fallimento di e nell'azione revocatoria intentata dalla curatela fallimentare. _1 operava nel settore del commercio di mobili e piccole attività edili. Non era _1 titolare di beni immobili fino al 2016. C Tra il 2016 e il 2017, acquistava tre complessi immobiliari situati a Cesano Maderno, Via Alessandro Manzoni, per un valore complessivo di circa € 2.163.050, e in particolare:
-l'11 novembre 2016: partecipava a un'asta giudiziaria per il primo complesso immobiliare, aggiudicato per € 1.103.050;
-l'8 marzo 2017 veniva emanato il decreto di trasferimento del primo immobile;
-l'11 luglio 2017 venivano acquistati il secondo e terzo complesso per € 700.000, tramite contratti di compravendita.
Successivamente:
-il 15 febbraio 2017, la società VT BU, acquisiva il 70% delle quote di e forniva un finanziamento iniziale di € 1.055.000 per coprire il saldo degli _1 immobili aggiudicati;
altri finanziamenti venivano erogati nel 2017, per un totale di € 2.163.050;
-il 5 aprile 2018 i debiti di verso i soci per finanziamenti erano rinunciati _1 per consolidare la struttura patrimoniale della società e la rinuncia comportava contabilmente lo spostamento della voce “debiti verso soci per finanziamenti “ alla voce "versamenti soci conto futuro aumento di capitale".
Veniva, poi, pianificata la scissione:
-il 22 giugno 2018, veniva depositato il progetto di scissione presso il Registro delle Imprese;
3 -il 10 luglio 2018 l'assemblea straordinaria di approvava la scissione _1 parziale proporzionale;
-il 23 novembre 2018: era stipulato l'atto di scissione tra la neo-costituita Parte_2
e a seguito del quale quest'ultima trasferiva: i tre complessi
[...] _1 immobiliari dal valore complessivo di € 2.163.050 nonché la riserva "Versamenti soci conto futuro aumento di capitale".
-il 6 dicembre 2018: l'atto veniva trascritto nei registri immobiliari.
Dopo la scissione : C
-la società ometteva di depositare i bilanci per gli esercizi 2019 e 2020;
-il 29 luglio 2019 VT BU cedeva le proprie quote a un nuovo socio,
Controparte_4
- il 27 maggio 2021, su istanza di due dipendenti, il Tribunale di Monza dichiarava il fallimento di e nominava un curatore fallimentare. _1
Con atto di citazione il 21 marzo 2022 la curatela fallimentare promuoveva un'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 Legge Fallimentare e art. 2901 c.c. contro l'atto di scissione, sostenendo che:
-la scissione aveva privato dei suoi unici beni patrimoniali;
_1
-gli immobili trasferiti erano funzionali alla garanzia dei creditori;
- l'atto era gratuito, in quanto il trasferimento degli immobili non aveva comportato una reale contropartita economica;
-in subordine, anche qualificando l'atto come a titolo oneroso, sussisteva il consilium fraudis in capo alla beneficiaria.
Si costituiva , contestando la revocabilità dell'atto, ritenuto una mera CP_2 operazione societaria e non un atto traslativo, e negando il carattere gratuito dell'atto, sostenendo che il trasferimento degli immobili aveva come corrispettivo la liberazione di debiti della società scissa. In particolare sosteneva che il trasferimento fosse oneroso, in quanto CP_2 avrebbe liberato la società scissa da un debito di € 2.163.050,00, importo che derivava dalla “trasformazione” di debiti verso soci in “versamenti in conto futuro aumento di capitale”, deliberata contestualmente alla scissione.
Con la sentenza il Tribunale ha premesso che anche un atto di scissione può essere assoggettato a revocatoria, trattandosi di un negozio dispositivo capace di incidere negativamente sui creditori. Per quanto riguarda la prova dei presupposti della revocatoria il Tribunale ha ritenuto che :
4 A) sussistesse un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore., in quanto, sulla base dei documenti prodotti dal curatore1, i crediti vantati dalla massa creditoria erano anteriori all'atto di scissione (23 novembre 2018); B) la scissione ha determinato un peggioramento patrimoniale per la società fallita, privandola dei complessi immobiliari trasferiti, a fronte di una situazione debitoria preesistente. C) l'atto di scissione aveva carattere gratuito in quanto caratterizzato dal trasferimento di beni in assenza di contropartite economiche . Ad abundantiam, inoltre, il giudice ha rilevato che, anche qualora si volesse considerare la scissione un atto oneroso, la consapevolezza del danno arrecato ai creditori della scissa era imputabile a sulla base dell'identità della CP_2 compagine sociale tra la società scissa e la beneficiaria.
Il Tribunale ha dunque accolto integralmente la domanda della curatela fallimentare, dichiarando inefficace l'atto di scissione nei confronti del e dei Controparte_1 suoi creditori.
La sentenza è stata appellata da per i seguenti motivi: CP_2
1. Anteriorità dei crediti rispetto all'atto di disposizione ed eventus damni.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'anteriorità dei crediti rispetto all'atto di scissione sulla base di una presunzione logica, in assenza di prove documentali.
2. Eventus damni. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato l'atto di scissione come peggiorativo per la consistenza patrimoniale della società fallita, in assenza di prova atteso che la scissione ha mantenuto inalterato l'equilibrio patrimoniale complessivo, con un trasferimento di beni (immobili) accompagnato da un'adeguata contropartita (patrimonio netto).
3. il Tribunale erroneamente non avrebbe considerato che la solidarietà sussistente tra le due società coinvolte nella scissione esclude l'eventus damni.
4. Natura dell'atto di scissione Il Tribunale erroneamente non avrebbe considerato che la scissione è stata un'operazione societaria conforme a principi economico-giuridici e priva di intenti fraudolenti. La scissione, secondo l'appellante, non è un atto gratuito ma uno strumento di riorganizzazione aziendale, che non rientra tra i negozi dispositivi puramente gratuiti.
5. Scientia damni
L'identità della compagine sociale non sarebbe, di per sé, sufficiente, come ritenuto dal Tribunale, a provare la consapevolezza del danno.
6. Erronea qualificazione dell'atto come revocabile. contesta che la scissione societaria possa essere assimilata a un atto CP_2 dispositivo suscettibile di revoca, dato che rappresenta un'operazione ordinaria di riorganizzazione aziendale. L'appellante richiama l'assenza di precedenti consolidati che considerino le scissioni come atti di disposizione patrimoniale revocabili.
Si è costituito il fallimento contestando i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'azione promossa dalla curatela è un atto di scissione parziale, operazione a seguito della quale la società scissa (nella specie ha assegnato _1
l'intero proprio patrimonio immobiliare ad altra società di nuova costituzione (VT).
Occorre, pertanto, esaminare in via generale il profilo dell'ammissibilità della Contro revocatoria della scissione societaria, atteso che assume che trattasi di operazione ordinaria di riorganizzazione aziendale, non assimilabile a un atto dispositivo.
La questione, in passato assai controversa, è stata di recente decisa dalla suprema Corte ( Cass n. 2153/21) che ha così statuito:
“Occorre premettere che la "scissione parziale" di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel
6 trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e nell'assegnazione delle corrispondenti azioni o quote di queste ultime ai soci della società scissa ( divenendo quindi i soci della società scissa - anche o solo - soci della o delle società beneficiarie ), si traduce in una fattispecie con effetti traslativi, che comporta l'acquisizione in capo alla società beneficiaria di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini necessariamente l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima (cfr. Corte cass. Sez. U - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016; id. Sez. 2 - , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018)2.
Non pare dubbio, pertanto, che la fattispecie della scissione "parziale" possa determinare una diminuzione della garanzia generica assicurata ai terzi creditori dal patrimonio netto della società scissa, che viene ad essere anche se solo in parte scorporato, bene potendo configurarsi in astratto il presupposto oggettivo dell'"eventus damni" richiesto per l'esercizio della tutela revocatoria dall' art. 66 Legge fallimentare e dall'art. 2901 c.c., laddove nella parte di patrimonio della società scissa, trasferito a quella beneficiaria, siano ricompresi determinati beni immobili…
Neppure è dato intravedere un ostacolo alla esperibilità dell' "actio pauliana" avverso l'atto di scissione totale o parziale, sotto il profilo della asserita inconfigurabilità di un "eventus damni", nella norma di cui all'art. 2506 quater, comma 3, c.c., posta a tutela dei creditori dei debiti ceduti, che prevede la insorgenza di una responsabilità solidale "per i debiti della società scissa" ( non soddisfatti dalla società partecipante alla scissione alla quale facevano carico ) estesa a tutte le società intervenute alla stipula dell'atto pubblico di scissione, responsabilità, tuttavia, contenuta "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”… il cumulo di società debitrici, realizzato dall'art. 2506 quater, comma 3, c.c., comporta senza dubbio un pregiudizio - idoneo ad integrare il presupposto dell' "eventus damni" richiesto dall'art. 2901 c.c. - per il creditore, tenuto, in caso di incapienza del limite di valore del singolo debitore, a dover moltiplicare le azioni dirette alla soddisfazione dell'intero importo del credito, rimanendo, peraltro, soggetto al rischio di insolvenza di ciascuna società partecipante dipendente dalla differente situazione patrimoniale nella quale si inseriscono gli elementi attivi e passivi trasferiti con la scissione.3.
La incompatibilità dell'esercizio della tutela dell' "actio pauliana" da parte del creditore della società scissa, neppure sarebbe da individuarsi, nel combinato disposto dall'art. 2506 quater, u.c., con l'art. 2504 quater c.c. (richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter, comma 5, c.c.), secondo cui, una volta perfezionato il procedimento di scissione "l'invalidità dell'atto....non può essere pronunciata", restando salvo soltanto il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito dai soci o dai terzi. La norma dell'art. 2504 quater c.c., è rivolta a prefigurare una sorta di sanatoria degli eventuali vizi formali o sostanziali del procedimento di scissione, tali da inficiare la validità dell' "atto finale di scissione", ponendo un limite cronologico entro il quale può essere esperita l'azione di accertamento delle nullità, venendo, quindi, ad operare su un piano diverso da quello dell' "actio pauliana" che incide, invece, sulla efficacia dell'atto, limitatamente a vantaggio del solo creditore che abbia agito in revocatoria, dovendo aggiungersi al riguardo, quanto al profilo funzionale, che non è dato ravvisare alcuna sovrapposizione della tutela revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. con la "opposizione" alla scissione cui è legittimato il creditore sociale, ai sensi dell'art. 2503, comma 2, c.c. (richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter, comma 5, c.c.)… Deve, ritenersi definitivamente acquisito il principio di diritto, così massimato dal CED di questa Corte, secondo cui "la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo" (cfr. Corte cass. SS.UU. n. 30416/2018 cit.)… Deve essere, in conseguenza, riconosciuta la concorrente ammissibilità della opposizione ex art. 2503 c.c., e dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e di quella esperita dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 LF, non ostandovi né il sistema endoprocedimentale, che prevede la possibilità di opposizione preventiva alla efficacia dell'atto pubblico di scissione, né la preclusione alle impugnazioni di invalidità dell'atto di scissione dopo che è stata eseguita l'ultima iscrizione nel registro delle imprese, né la previsione di solidarietà limitata ai valori patrimoniali trasferiti disposta a favore del creditore”.
Tanto premesso, ritiene dunque questa Corte di doversi conformare all'orientamento sopra espresso ritenendo che la natura polimorfa dell'operazione di scissione, che produce effetti sia di natura riorganizzativa sia di natura dispositiva, non osti alla ammissibilità della la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e di quella esperita dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 LF.
Occorre, quindi, esaminare gli ulteriori motivi di appello.
Sulla ragione di credito. L'appellante lamenta che Il Tribunale ha ritenuto provata l'anteriorità dei crediti rispetto all'atto di scissione sulla base di una presunzione logica, in assenza di prove documentali. In particolare, assume che il referente cronologico dell'atto dispositivo va individuato al momento dell'approvazione del progetto di scissione (10-7-18) e non al momento del rogito dell'atto che ha trasferito la proprietà (23-11-18) e che a tale data sussisteva solo un credito di Banca FI spa relativo a un contratto di leasing.
Il motivo di appello è infondato.
In via generale, si osserva che nel caso di azione esercitata dal curatore, l'eventus damni va riferito alla massa dei creditori e, dunque, l'attore deve dimostrare che al momento in cui è stato posto in essere l'atto impugnato vi erano creditori che sono stati successivamente ammessi al passivo fallimentare.
E', poi, pacifico che la sussistenza dei presupposti di revocabilità debba essere accertata nel momento in cui si produce l'effetto dispositivo, ovvero quando si realizza la lesione della garanzia patrimoniale, come confermato anche dalla lettera dell'art. 2901 cod. civ.. Tale riferimento cronologico non può che essere individuato, come correttamente fatto dal giudice di primo grado, nella data di stipula dell'atto di scissione, avvenuta in data 23 novembre 2018. Solo in tale momento, infatti, la proprietà dell'immobile viene formalmente trasferita alla società beneficiaria e si realizza quindi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, ovvero proprio l'effetto pregiudizievole che la revocatoria si propone di evitare.
Nel caso di specie il curatore ha prodotto lo stato passivo del fallimento da cui risulta l'ammissione al passivo di crediti anteriori all' atto impugnato.
A prova dell'anteriorità dei crediti rispetto all'atto di disposizione, il fallimento ha prodotto:
9 -un prospetto sub doc. 13 fascicolo di primo grado di parte attrice riepiloga i crediti insinuati maturati ante 31 maggio 2018 (quindi con un orizzonte temporale prudenziale, sebbene la data di riferimento della anteriorità dei crediti sia, come sopra chiarito, il 23 novembre 2018, data di stipula dell'atto di scissione);
- i bilanci al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 (v. docc. 15 e 18 fascicolo di primo grado di parte attrice), dai quali emerge la sussistenza di debiti fiscali crescenti, incrementati da € 159.522,00 (nel 2018) a € 247.133,00 (nel 2019);
- lo stato passivo del (doc. 12 fascicolo di primo grado di parte attrice), reso CP_3 esecutivo in data 24 novembre 2021, che evidenzia debiti tributari consistenti e stratificati nell'arco di diversi esercizi (cronologici 23 e 24). Dalla lettura dei bilanci al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 (doc. 15 e 18 fascicolo di primo grado di parte attrice) in relazione allo stato passivo esecutivo tempestivo del (doc. 12 fascicolo di parte attrice) emerge che: CP_3
- il bilancio al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio antecedente alla scissione) evidenzia debiti tributari per € 212.267, di cui € 159.522 scaduti (doc. 18 fascicolo di parte attrice – pag. 15);
- il bilancio al 31 dicembre 2018 evidenzia debiti tributari per € 269.429,00 di cui €
247.133,00 scaduti (doc. 15 fascicolo di parte attrice – pag 18) e con un ammontare dei debiti correnti maturati nell'esercizio pari a € 80.513,00; è quindi ampiamente documentato che i debiti tributari presenti nel bilancio 2017 non sono stati saldati e sono in gran parte i medesimi presenti nel bilancio 2018;
- lo stato passivo del (doc. 12 fascicolo di primo grado di parte attrice) _1 evidenzia un debito complessivo nei confronti di Controparte_6 al 2021 pari ad € 601.338,75, evidentemente comprensivo di tutti i debiti fiscali non C pagati da negli esercizi precedenti.
Dunque, alla luce di quanto sopra, è provato che i crediti erariali insinuati nella procedura di fallimento corrispondano ai debiti fiscali gradualmente stratificati nel corso degli esercizi e che quindi comprendano anche i debiti fiscali già presenti nei Cont bilanci del 2017 e 2018, mai pagati da Parte appellante, peraltro, non ha mai specificamente contestato tale assunto nel corso dell'intero giudizio di primo grado e nel presente procedimento, limitandosi ad affermare, in via del tutto generica, un presunto mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore
Sull'eventus damni. Col secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha considerato l'atto di scissione come peggiorativo per la consistenza patrimoniale della società fallita, mentre a suo avviso la scissione avrebbe mantenuto inalterato l'equilibrio patrimoniale complessivo, con un trasferimento di beni (immobili) accompagnato da un'adeguata contropartita (patrimonio netto). Aggiunge che “il patrimonio immobiliare è rimasto nel patrimonio di solo tra _1 il marzo 2017 e il luglio 2018 a mero titolo di transito occasionale, essendo
10 l'acquisto degli stessi avvenuto tramite quella società utilizzata come veicolo in vista di una più complessiva operazione”
Anche questo motivo di appello non è fondato
In via generale si osserva che per giurisprudenza costante, affinché sia integrato il requisito dell'eventus damni, non è necessaria una totale compromissione della garanzia patrimoniale ma è sufficiente un atto che pregiudichi la capacità dei creditori di vedere soddisfatto il proprio credito. Come affermato da recente Cassazione, l'eventus damni è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo (Cass. 11652/2018).
Nella fattispecie sub iudice, tale lesione è dimostrata. C Infatti, come si è detto, la società acquista gli immobili tra l'8 marzo 2017 e l'11 luglio 2017 che vengono a costituire garanzia per i creditori sociali ( privilegiati e chirografari) ; sebbene la società si fosse indebitata nei confronti della società VT BU, che aveva acquisito il 70% delle quote di e aveva fornito un _1 finanziamento iniziale di € 1.055.000 per coprire il saldo degli immobili aggiudicati nonchè altri finanziamenti per un totale di € 2.163.050, tuttavia il credito del socio per finanziamenti è un credito chirografario ( potenzialmente postergato atteso che pacificamente prima del finanziamento la società non aveva le risorse finanziarie per far fronte all'acquisto dell'immobile e accumulava debiti scaduti e non rateizzati nei confronti dell'erario). Al momento dell'acquisto, dunque, i creditori anteriori ( e in particolare quelli privilegiati ) della società beneficiavano dell'acquisto degli immobili sui quali avrebbero potuto soddisfare le proprie pretese. Inoltre, in esito alla remissione del debito operata dal socio finanziatore, la posta debitoria relativa al finanziamento soci scompare e la società viene patrimonializzata attraverso l'operazione contabile dello spostamento della voce “debiti verso soci per finanziamenti” alla voce “ versamenti conto futuro aumento di capitale”.
A questo punto, attraverso l'operazione di scissione, fuoriescono dal patrimonio della società sia gli immobili che la riserva per futuro aumento capitale ( ossia una posta non debitoria del patrimonio netto). Dunque, a seguito dell'operazione di scissione la società scissa ha trasferito alla società beneficiaria l'intero suo patrimonio;
per effetto di questo trasferimento, C nell'attivo di sono rimasti unicamente crediti di più difficile realizzo . L'operazione ha pregiudicato il soddisfacimento dei creditori, atteso che: il valore C dell'attivo sociale di , è passato da € 4.172.555,00 a 1.846.426,00 a seguito del trasferimento degli immobili, in assenza di corrispettivo;
dell'attivo è mutato anche qualitativamente riducendosi al solo attivo circolante e consistente unicamente in crediti , laddove la garanzia patrimoniale di un ente è costituita prevalentemente dai
11 beni patrimoniali e dalle immobilizzazioni nella specie del tutto assenti a seguito della scissione.
Per quanto riguarda, poi, i crediti della società, come si è detto unico attivo sociale, il rapporto tra questi e i ricavi è andato gradualmente riducendosi. Da ciò emerge quindi una chiara difficoltà di riscossione dei crediti, i quali, peraltro, erano sorti prevalentemente nei confronti di soggetti con sede in paesi esteri nei quali risultava problematico ipotizzare un'azione esecutiva, quali Russia, Qatar e KU (v. doc. 16 fascicolo di parte attrice). In relazione ai crediti, di difficile riscossione, vantati dalla Società in bonis, va ricordato che tra essi vi era anche un ingente credito nei confronti del Sig. P_
, del valore di euro 537.793,80 (pari a circa un terzo del monte crediti totale
[...] esistente alla data della scissione). Tale credito è stato oggetto di un complesso contenzioso in FR (doc. 17 fascicolo di primo grado parte attrice), e si è rivelato del tutto irrecuperabile, al punto che la EL si è, infine, trovata costretta ad abbandonare ogni iniziativa per il recupero del medesimo. Sul punto l'appellante contesta l'utilizzabilità dei documenti relativi al contenzioso in quanto redatti in lingua francese. La doglianza è inconferente atteso che è pacifico tra le parti che all'atto di scissione, stipulato in data 23 novembre 2018, il contenzioso , avviato in data 25 luglio 2018, era già pendente da oltre 4 mesi e , pertanto, il credito avrebbe dovuto essere svalutato totalmente o parzialmente o accantonata una somma fondo rischi su crediti per coprire eventuali perdite derivanti dal contenzioso, mentre ciò non è avvenuto a riprova del fatto che le poste creditorie erano sovrastimate al fine di celare le perdite.
L'appellante si duole, inoltre, del fatto che il Tribunale non ha considerato che l'eventus damni, non può configurarsi in ragione della solidarietà sussistente tra le due società coinvolte nella scissione.
Il motivo non è fondato.
Infatti, come ha statuito la Suprema Corte nella citata sentenza, la responsabilità solidale ex art. 2506 quater cc e la mera tutela risarcitoria di cui all'art 2504 quater cc non valgono a salvaguardare gli interessi dei creditori della scissa atteso che costoro concorrono in condizioni di parità con i creditori della società beneficiaria.
Avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società ante scissione, i creditori e in particolare quelli privilegiati erano garantiti dal patrimonio immobiliare di _1 mentre post scissione si sono trovati a concorrere con i creditori privilegiati della scissa: è pacifico, infatti che anche la beneficiaria ha accumulato debiti fiscali che concorrono con il passivo di , rendendo quindi più difficoltoso il _1 Cont soddisfacimento dei creditori di
Inoltre, la maggiore difficoltà di riscossione del credito derivante dalla necessità di agire contro soggetti diversi dall'originario creditore , peraltro impegnandosi
12 nell'accertamento giudiziale del valore del patrimonio netto assegnato, comporta di per sé un pregiudizio per i creditori che giustifica il ricorso all'azione revocatoria a tutela del credito.
Sulla qualificabilità della scissione come atto oneroso o gratuito.
Essendo la scissione atto di disposizione patrimoniale revocabile, ai fini della concreta operatività dello strumento revocatorio, occorre stabilire se tale atto debba ritenersi a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Per stabilire se l'assegnazione patrimoniale contenuta nell'atto di scissione debba ritenersi atto oneroso o gratuito, è necessario avere riguardo al contenuto di tale assegnazione.
Venendo alla fattispecie sub iudice, la remissione del debito da parte del socio finanziatore (con lo spostamento contabile dalla voce debiti verso soci per finanziamento soci alla voce riserva in conto futuro aumento di capitale) è avvenuta in data 5 aprile 2018, a distanza di oltre 4 mesi dalla delibera di approvazione del progetto di scissione e di 8 mesi dall'atto di scissione;
la remissione è stata motivata dalla necessità di “consolidare la struttura patrimoniale” e “patrimonializzare la società” senza alcun riferimento alla scissione;
al momento dell'atto di _1 scissione, il debito per finanziamento era, dunque, estinto per remissione e il C patrimonio netto di era stato consolidato dalla riserva in conto futuro aumento di capitale, posta di patrimonio netto;
non può quindi affermarsi, come sostiene l'appellante, che con l'operazione di scissione sia stato trasferito a “un CP_2 debito per € 2,5 milioni”
La scissione ha comportato, dunque, il trasferimento in capo a di tutto il CP_2 C patrimonio immobiliare di e una posta di patrimonio netto di valore significativo. Infatti la voce “Conto futuro aumento di capitale” è una riserva patrimoniale e non un “debito” ( Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 16 novembre 2021 n. 34503 : “In tema di società di capitali, l'erogazione di somme di denaro “in conto futuro aumento di capitale”, effettuata dal socio in favore della società, deve essere iscritta in bilancio come riserva, e non come finanziamento soci, in quanto, ove l'aumento intervenga, le somme confluiscono automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituite, in conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata.”).
Quindi, la scissione ha comportato il trasferimento degli immobili e di una posta di patrimonio netto, senza alcun trasferimento di poste debitorie. Quanto sopra viene rilevato anche dal Giudice di prime cure, per il quale “alla beneficiaria della scissione (…) sono stati assegnati due cespiti patrimoniali, vale a dire, da un lato, l'intero patrimonio immobiliare della società scissa e, dall'altro lato, la riserva da utilizzare per futuri aumenti del capitale” .
E', dunque, immune da censura la sentenza che ha qualificato l'atto di scissione come
13 atto a titolo gratuito.
Trattandosi di atto a titolo gratuito sotto il profilo soggettivo non è necessaria in capo al terzo contraente la partecipatio fraudis ma è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore della lesione della garanzia patrimoniale generica (scientia damni), nella specie resa evidente dal fatto che l'operazione di scissione ha comportato il mutamento dell'attivo sia in senso quantitativo che qualitativo.
Infatti, come correttamente rilevato anche dal Giudice di prime cure, tale requisito
“richiesto dall'art. 2901 c.c. si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie”.
Nella specie già nel 2017 (e a maggior ragione nel 2018, data dell'atto di scissione) vi erano segnali, desumibili dal bilancio di esercizio, di una difficoltà di incasso dei crediti che rimanevano sostanzialmente costanti a fronte di una diminuzione dei ricavi e di una conseguente sofferenza finanziaria ed economica, atteso che i debiti fiscali venivano in parte rateizzati ( sintomo dell'incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni con regolarità ) e in parte non saldati del tutto come emerge dalla nota integrativa ai bilanci , fattori questi premonitori che lo stato di crisi della società sarebbe divenuto irreversibile.
In ogni caso, e a mero fine di completezza, si osserva che anche qualora, ma non si vede come, si volesse qualificare l'atto di scissione in questione come atto a titolo oneroso, è ravvisabile, nella fattispecie concreta, anche la partecipatio fraudis in capo al terzo, come sostenuto dal fallimento in atto di citazione in primo grado dove ha avanzato la relativa domanda in via subordinata.
Infatti, in via generale, si rileva che la valutazione del profilo soggettivo in termini di c.d. scientia damni, ossia di consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore, può essere provata anche tramite presunzioni, l'apprezzamento delle quali è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (tra le tante, Cass., 17 agosto 2011, n. 17327; Cass., 5 marzo 2009, n. 5359). In questo senso assumono rilievo anche le qualità delle parti, le modalità e tempistiche del negozio, rispetto alle pretese del creditore ( Cass. n. 25016/08).
Inoltre, ai fini della valutazione del profilo soggettivo nel terzo acquirente è sufficiente la consapevolezza, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro.
Tanto premesso, come rilevato dal giudice di prime cure, la assoluta uguaglianza della compagine sociale tra scissa e beneficiaria, con conseguente identità del patrimonio di conoscenze riguardo alla composizione del bilancio e al pregiudizio arrecato ai creditori in relazione all'atto dispositivo, consente di desumere la sussistenza in capo alla beneficiaria della scissione dell'intento fraudolento.
14 Contro Infatti, è stata costituita nell'ambito dell'operazione stessa di scissione, con C assegnazione delle quote della nuova società agli stessi soci di (con quote paritetiche), soci che hanno approvato i bilanci della scissa: tale circostanza con tutta evidenza dimostra la conoscenza del pregiudizio anche in capo alla società beneficiaria nella quale, tra l'altro, risultava essere amministratrice anche Parte_3 Cont socia di
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da VT e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del tribunale di Monza n. 2984/23 del 20-12-23; condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese del Controparte_1 grado che liquida in euro 30.000,00 oltre spese generali e oneri di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 05/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La prova della preesistenza dei debiti è stata fornita tramite documenti depositati e non specificatamente contestati dalla convenuta.
1. Stato passivo del Fallimento (doc. 12 della curatela):
Debiti derivanti da contratti di locazione finanziaria:
Banca FI S.p.A.: Contratto stipulato il 12 luglio 2018.
Contratto stipulato il 28 febbraio 2017. Controparte_5 Debiti erariali riportati nei bilanci della società:
Bilancio al 31/12/2017: € 159.522,00.
Bilancio al 31/12/2018: Incremento a € 247.133,00.
Elenco dei crediti insinuati (doc. 13):
Agenzia delle Entrate: € 210.633,39 + € 179.803,89.
Crediti di fornitori (es. MO NC, Regione Lombardia).
Debiti pregressi totali: circa € 544.744,05. Con riferimento alla tempistica della Scissione rispetto alla formazione dei debiti:
La scissione è avvenuta il 23 novembre 2018;
I debiti documentati sono anteriori a tale data, risalendo ad anni precedenti (2017-2018), con alcuni contratti stipulati già nel 2016.”
5 2 sul punto si annoverano precedenti nel senso che “nella scissione parziale gli aspetti meramente organizzativi (incidenti sull'assetto contrattuale e statutario dei soggetti coinvolti ) convivono con quelli dispositivi, atteso che “la scissione parziale di una società consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una società preesistente o di nuova costituzione contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di questa ai soci della società scissa si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio “ (Cass. 13192/19; 31313/18; 5874/12). Né si ritiene determinante per escludere la natura traslativa dell'atto la circostanza che il legislatore utilizzi il termine “assegnazione” e non “trasferimento”, intendendosi con ciò solo che “ nell'ipotesi di scissione non si applicano le regole peculiari dei trasferimenti di singoli beni ( ad esempio relative alla situazione edilizia degli immobili)” (cfr. Rel al d.lgs n. 6/03 §14), ma non che non si realizzi un effetto traslativo”
7 3 Con riferimento ai creditori anteriori all'atto dispositivo, la giurisprudenza di merito si era già pronunciata affermando che gli effetti della revocatoria sono diversi da quelli assicurati dal regime di responsabilità solidale della società scissa e della beneficiaria ai sensi degli articoli 2506 quater comma 3 c.c. e 2506 bis comma 3 c.c. posto che tale responsabilità é limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto a ciascuna delle società interessate dalla scissione, e comunque pone i creditori della scissa in posizione di parità rispetto a quelli della beneficiaria, a differenza di quanto si verifica con l'esperimento dell'azione revocatoria (sent Trib. Palermo 9/5/12). Inoltre l'eventus damni rilevante ai fini della revocatoria ordinaria può non essere limitato alla sola riduzione quantitativa della garanzia patrimoniale, ma può consistere anche nella mera “maggiore difficoltà della riscossione del credito derivante dalla necessità di agire contro soggetti diversi dall'originario creditore”. Per quanto riguarda, poi, i creditori successivi all'atto di scissione, non si è mancato di rilevare che l'opposizione (art 2503 c.c) e la responsabilità solidale della società beneficiaria con la società scissa non sono rimedi esperibili da costoro (Trib. Venezia 5/2/16; Trib. Catania
9/5/12; Trib. Palermo 25/5/12) che potrebbero invece beneficiare della azione revocatoria (si pensi ad esempio al caso di condotte illecite perpetrate dalla società scissa da cui derivi un evento dannoso successivo con conseguente pretesa creditoria). A questa stregua si è detto che non può ritenersi tutela sufficiente ai predetti creditori successivi all'atto dispositivo la possibilità di ottenere il risarcimento del danno ex art. 2504 quater comma 2 cc : infatti il danno revocatorio e il danno ex art 2504 quater c.c. non sono concetti omogenei, in quanto definiscono entità sostanzialmente diverse: il primo, indiretto, deriva dalla lesione della garanzia patrimoniale , il secondo dalla lesione diretta del patrimonio del creditore (Trib. Palermo 22/5/12); rispetto a tale azione infatti sarebbero legittimati tutti i creditori danneggiati senza alcun discrimen tra creditori anteriori e creditori posteriori.
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