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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza dell'8.7.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6681/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania via Francesco Crispi n.211, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Dino Caudullo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del curatore p.t., c.f. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in Catania piazza Persona_1
della Repubblica n. 26, presso l'Ufficio legale distrettuale;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.7.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di essere stato assunto dalla in data 7.10.2021, CP_1
con qualifica di Operatore di vendita livello 7° del CCNL Alimentari Conflavoro e mansione di addetto alle vendite, curando i rapporti con i rivenditori;
2) che, dopo un periodo di circa due anni in cui si registravano alcuni leggeri ritardi nei pagamenti (alla ricorrente sono ancora dovute le retribuzioni relative ai mesi di novembre 2023, dicembre 2023, tredicesima e quattordicesima 2023, dall'1 al 12 gennaio 2024 ratei di tredicesima e quattordicesima 2024, indennità per ferie ed ex festività maturate e non godute e la somma
€ 2.960,93 a titolo di TFR maturato al 31.12.2023), con lettera del 3.1.2024 ricevuta in data 29.1.2024 la Società resistente ha inviato alla ricorrente comunicazione di licenziamento così motivata: “La presente per comunicarLe di aver disposto nei Suoi confronti il licenziamento per giustificato motivo, ai sensi dell'art.3, legge n. 604/1966 a far data 06/01/2024. Siamo spiacenti doverLe comunicare che l'Azienda sta attuando una riduzione del personale dipendente a seguito dell'attuale crisi aziendale che ci ha causato problemi di natura economica. Pertanto, non avendo altra possibilità di collocarla all'interno della stessa, disponiamo nei Suoi confronti il licenziamento per giustificato motivo”; 3) che il licenziamento è stato impugnato con comunicazione del 12.1.2024; 4) che, all'epoca del licenziamento, alle dipendenze della resistente lavoravano: , , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e , che svolgevano le mansioni di Operatori di vendita;
, Parte_1 Persona_6 CP_3 Per_7
, , e che erano
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 Persona_8
addetti alla Torrefazione;
, , che CP_8 Controparte_9 Persona_9 Persona_10
erano addetti all'officina; , e in amministrazione;
Controparte_10 CP_11 Persona_5 Per_11
e che erano addetti ai punti vendita di via V. Giuffrida n.172/F
[...] Persona_12 Persona_13
in Catania e via Caduti del Lavoro n.8/D in Catania;
5) che, tra tutto il personale in forza alla CP_1
all'epoca del licenziamento, il ricorrente non era quello con minore anzianità di servizio, essendo stato assunto in data 7.10.2021 (in precedenza aveva peraltro lavorato per un ulteriore periodo dal 10.9.2018 al 31.12.2018), in quanto risultavano essere stati assunti in epoca successiva diversi altri dipendenti, tra cui e (nel 2022); 6) che, senza formulare alcuna graduatoria o utilizzare Persona_5 CP_7
alcun criterio oggettivo che tenesse nel dovuto conto, quantomeno, l'anzianità complessiva di servizio maturata, ha disposto, in data 3.1.2024, il licenziamento di e, in data 8.1.2024, CP_1 Parte_1
il licenziamento di , con cui il primo ha una relazione sentimentale;
7) che , CP_12 Controparte_13
socia di al 45%, ha avanzato richieste di documentazione ed informazioni relative allo stato di CP_1
crisi in cui asseritamente versava la società (che ha anzi acquistato un macchinario per la produzione e confezionamento di cialde da caffè “ ” del valore di diverse migliaia di euro, ha stipulato un Parte_2
contratto di locazione di un capannone industriale a Misterbianco con diritto di riscatto, nonché un contratto di sponsorizzazione con la S.S.D Catania Beach Soccer a.R.L.) ed alla necessità di procedere alla riduzione di personale, richieste che non sono state riscontrate positivamente dalla società, che, anzi, ha ricevuto la notifica, da parte di , di un atto di precetto per il pagamento delle quote Parte_3
della società; 8) che le richieste di trasmissione della documentazione contabile della società, dei bilanci e di una relazione dell'amministratore unico sono state reiterate, chiedendo anche la convocazione dell'assemblea dei soci per la verifica del buon andamento della società e le determinazioni da adottare anche con la revoca e la nomina di nuovo amministratore;
9) che, a fronte delle predette richieste, la società ha adottato una condotta ritorsiva nei confronti di e di , legato CP_12 Parte_1
sentimentalmente alla prima, realizzata: dapprima, con comunicazione a tutti i dipendenti, in data
1.12.2023, con la quale si diffidava il personale amministrativo dal consentire l'estrazione di copie di qualsiasi genere o anche solo per far visionare, documenti societari di qualsiasi natura e genere a soggetti diversi dall'amministratore stesso, ancorché soci, senza una preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, rilevando che la mancata osservanza di detto divieto avrebbe integrato una violazione molto grave;
dopo qualche giorno, con il licenziamento di e di;
dal 14.12.2023, CP_12 Parte_1
con la disattivazione dell'account aziendale della ricorrente che, quindi, non potendo più accedere al programma gestionale ed alla posta elettronica, non ha più avuto contezza della situazione ai fini anche della gestione ammnistrativa ordinaria, di cui si occupava in quanto impiegata amministrativa.
Parte ricorrente ha rilevato la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, con conseguente tutela reale,
o in subordine illegittimo, per insussistenza di una situazione di crisi economica dell'azienda e perché adottato in assenza di un criterio oggettivo per l'individuazione dell'eventuale figura in esubero, che non poteva essere il ricorrente, il quale vanta una anzianità maggiore rispetto ad altri dipendenti non licenziati, né si spiega la scelta di sopprimere una figura di addetto alle vendite come il ricorrente, il quale poteva comunque essere adibito ad altre mansioni, anche inferiori o con orario di lavoro ridotto, ciò che non gli è stato neppure proposto.
Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare nullo il licenziamento intimato in data 3.01.2024 in quanto ritorsivo e, conseguentemente, ordinare la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di CP_1
un'indennità risarcitoria, nella misura dell'ultima retribuzione globale di fatto, per un totale di mensilità intercorrenti tra la data del licenziamento fino al dì dell'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa dal dì del licenziamento alla reintegra. In via subordinata - dichiarare
l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato e, per l'effetto, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al CP_1
pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o comunque nella misura massima prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa dal dì del licenziamento alla reintegra. In via ulteriormente subordinata - dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di CP_1 una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata nella misura massima prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo. In ogni caso - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di novembre/23, dicembre/23, tredicesima/23 e quattordicesima/23, per il periodo dall'1 all'11 gennaio 2024, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie ed ex festività maturate e non godute, nonché il Tfr maturato al 31.12.2023, per la complessiva somma di €9.544,33 o la diversa somma che verrà quantificata a mezzo Ctu, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal sorgere del credito al soddisfo. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa, oltre
IVA e CPA, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Fissata l'udienza per il 17.10.2020, con memoria depositata il 21.9.2025 si è tempestivamente costituito CP_ in giudizio l' il quale ha rilevato “come la posizione assicurativa del ricorrente risulti coperta da contribuzione in relazione al rapporto lavorativo intercorso con il resistente, limitatamente ai periodi ed alle retribuzioni indicati nell'estratto contributivo allegato. Si allegano altresì elenco denunce conto CP_ individuale ed Unilav. L' comunque, si dichiara pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dal resistente, al netto dei periodi eventualmente coperti da prescrizione ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995”. non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza del 16.1.2025, preso atto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente in data 13.12.2024, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 143 d.lgs n.
14/2019.
Con ricorso depositato il 10.2.2025, parte ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti della Liquidazione giudiziale di insistendo nelle conclusioni precedentemente CP_1
formulate. CP_ Nel procedimento riassunto, si è costituito l' reiterando le conclusioni formulate in memoria, mentre non si è costituita la giudiziale CP_1 Controparte_14
la causa a mezzo produzioni documentali e rigettate le richieste di prove orali, l'udienza
[...]
dell'8.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni precisate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto il licenziamento comunicato da con lettera dell'8.1.2024, in CP_1
cui si legge: “La presente per comunicarLe di aver disposto nei Suoi confronti il licenziamento per giustificato motivo, ai sensi dell'art.3, legge n. 604/1966 a far data 06/01/2024. Siamo spiacenti doverLe comunicare che l'Azienda sta attuando una riduzione del personale dipendente a seguito dell'attuale crisi aziendale che ci ha causato problemi di natura economica. Pertanto, non avendo altra possibilità di collocarla all'interno della stessa, disponiamo nei Suoi confronti il licenziamento per giustificato motivo”.
Parte ricorrente ha rilevato che il licenziamento è nullo perché comunicato per un motivo illecito, e cioè come ritorsione nei confronti del ricorrente, legato sentimentalmente a , la quale, nella Controparte_13
sua qualità di socia, ha avanzato richieste di informazioni e di documentazione inerente alla situazione finanziaria della società.
Sul punto va osservato che la nozione di licenziamento ritorsivo o per ritorsione è stata chiarita dalla
Suprema Corte nel senso che esso "costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni" (Cass. civ., sez. lav., sent. n.
17087/2011). Si è ulteriormente precisato che "In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale" (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 9468/2019); tale onere grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 17266/2024).
A sostegno della qualificazione del licenziamento come ritorsivo, parte ricorrente allega che la società ha CP_1 disatteso le richieste della di documentazione contabile e, anzi, ha inviato la mail dell'1.12.2023 al personale amministrativo al fine di diffidarlo dal consentire l'esibizione o l'estrazione di copie di documenti di qualsiasi genere a soggetti diversi dall'amministratore, “ancorché soci”. CP_1 Tali circostanze possono semmai provare l'intento di escludere la dal diritto, in quanto socia, di esercitare il controllo sull'amministrazione della società, ma tale intento non giustifica il dedotto carattere ritorsivo del licenziamento, in quanto quest'ultimo determina la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e non già il venir meno della qualità di socio.
Ma anche ritenendo che l'intento ritorsivo datoriale non si limitasse all'esclusione di Controparte_13
dall'esercizio del controllo sull'amministrazione, ma fosse diretto ad arrecare un diverso pregiudizio consistente nella cessazione del rapporto di lavoro subordinato - ciò che tuttavia la documentazione prodotta non lascia presumere in modo grave, preciso e concordante –, non può ritenersi che lo scopo ritorsivo sia stato l'unico determinante.
Infatti, a prescindere dalle modalità di selezione dei lavoratori da licenziare, la lettera di licenziamento del 3.1.2024 motiva il licenziamento con la riduzione del personale dovuta alla “attuale crisi aziendale che ci ha causato problemi di natura economica”, e tale ragione trova un riscontro nel fatto che la società resistente, in data 23.12.2024, e cioè dopo alcuni mesi dal licenziamento, è stata posta in liquidazione giudiziale e che, come si evince dalla prodotta visura camerale del 13.1.2025, nel corso dell'anno 2024, il numero degli addetti presso la sede di Misterbianco si è progressivamente ridotto, passando da 14, nel primo trimestre, a 13, nel secondo trimestre, ed infine a 5 nel terzo trimestre.
Tali considerazioni, che inducono ad escludere il carattere ritorsivo del licenziamento di , Controparte_13
a maggior ragione valgono rispetto al ricorrente che, in base alla prospettazione dei fatti contenuta in CP_1 ricorso, sarebbe stato licenziato solo in virtù della sua relazione sentimentale con la predetta .
Pertanto, in mancanza di prova sufficiente dell'esclusivo intento ritorsivo alla base del licenziamento, non può ritenersi la nullità dello stesso per motivo illecito, dovendo quindi esaminarsi gli ulteriori profili di illegittimità del licenziamento dedotti da parte ricorrente.
Al riguardo, al fine di vagliare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, va osservato che al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore a fondamento del licenziamento e, in caso positivo, la verifica della impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, eventualmente anche inferiori con il consenso del lavoratore, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nella circostanza per cui la scelta del licenziamento deve rappresentare pur sempre una extrema ratio (Cass. n. 3040/2011, n. 9468/2019).
Al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (in tali termini, tra le altre, Cass. n.
24235/2010).
Nel controllo della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il giudice deve quindi accertare:
l'effettività delle ragioni economico-produttive addotte a fondamento del licenziamento;
l'effettività della soppressione del posto di lavoro;
il nesso di causalità tra le une e l'altra.
È altresì comune opinione che tale controllo debba estendersi anche alla verifica della impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, eventualmente anche inferiori con il consenso del lavoratore, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nella circostanza per cui la scelta del licenziamento deve rappresentare pur sempre una extrema ratio (tra le tante Cass. n. 3040/2011, n.
9468/2019).
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili o di collaborazione con la controparte (Cass. n. 24882/2017; Cass. n.
6084/2021; Trib. Firenze sez. L, 20/7/2021 n.545).
Nella fattispecie, le superiori deduzioni in merito ad uno stato di crisi finanziaria che da una progressiva riduzione del personale è poi sfociata nell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale sono sufficienti ad escludere l'intento esclusivamente ritorsivo del licenziamento, nel senso che appare plausibile che all'inizio del 2024 fosse già presente una (quantomeno concorrente) esigenza di riassetto aziendale, ma non anche a ritenere sussistente il dedotto giustificato motivo oggettivo, la cui ricorrenza richiede l'assolvimento, da parte del datore di lavoro, del rigoroso onere probatorio sopra descritto.
Invero, non vi è prova specifica che, alla data del licenziamento, fosse in atto una crisi societaria di gravità tale da determinare la necessità di procedere alla riduzione del personale e, in particolare, che il licenziamento per cui è causa sia stato un provvedimento indispensabile e non evitabile con il reimpiego del lavoratore in altre mansioni, anche inferiori.
Il mancato assolvimento di tali oneri probatori da parte del datore di lavoro resistente, rimasto contumace, induce a concludere per l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento, che pertanto è illegittimo.
nel corso del giudizio, è stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, e tale CP_1
circostanza, ai sensi dell'art. 151 d.lgs n. 14/2019, preclude al giudice del lavoro la possibilità di condannare la predetta società al pagamento di somme di denaro.
Al riguardo, infatti, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad es. domanda di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera l'attrazione del foro fallimentare (v. Cass. Sez. L 4.5.2020 n. 8437; Cass. Sez. L 20.8.2013 n. 19271; Cass. 23.7.2004 n. 13877).
Ciò considerato, al momento del licenziamento, presso la sede di Misterbianco dove ha avuto CP_1
luogo il licenziamento, non occupava più di quindici dipendenti, per cui trova applicazione l'art. 8 l. n.
604/1966, con la conseguenza che va dichiarato il diritto del ricorrente ad una indennità risarcitoria, congruamente quantificabile in misura corrispondente a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della durata del rapporto intercorso tra le parti dal 2021.
Infine, per quanto sopra, è improcedibile la domanda relativa a retribuzioni, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e festività non godute e TFR, avanzata dalla parte ricorrente, dovendo il relativo credito essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 151 d.lgs n. 14/2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, di CP_1
rigetta la domanda di accertamento della nullità del licenziamento con condanna della resistente alla reintegrazione del lavoratore ricorrente nel posto di lavoro;
dichiara l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto in data 3.1.2024 e, per l'effetto, lo annulla;
dichiara il diritto di parte ricorrente ad un'indennità risarcitoria pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
dichiara l'improcedibilità della domanda relativa a retribuzioni, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e festività non godute e TFR;
condanna , in persona del curatore p.t., a rifondere le spese di lite Controparte_1
al ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in complessivi € 3.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 14.7.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza dell'8.7.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6681/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania via Francesco Crispi n.211, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Dino Caudullo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del curatore p.t., c.f. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in Catania piazza Persona_1
della Repubblica n. 26, presso l'Ufficio legale distrettuale;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.7.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di essere stato assunto dalla in data 7.10.2021, CP_1
con qualifica di Operatore di vendita livello 7° del CCNL Alimentari Conflavoro e mansione di addetto alle vendite, curando i rapporti con i rivenditori;
2) che, dopo un periodo di circa due anni in cui si registravano alcuni leggeri ritardi nei pagamenti (alla ricorrente sono ancora dovute le retribuzioni relative ai mesi di novembre 2023, dicembre 2023, tredicesima e quattordicesima 2023, dall'1 al 12 gennaio 2024 ratei di tredicesima e quattordicesima 2024, indennità per ferie ed ex festività maturate e non godute e la somma
€ 2.960,93 a titolo di TFR maturato al 31.12.2023), con lettera del 3.1.2024 ricevuta in data 29.1.2024 la Società resistente ha inviato alla ricorrente comunicazione di licenziamento così motivata: “La presente per comunicarLe di aver disposto nei Suoi confronti il licenziamento per giustificato motivo, ai sensi dell'art.3, legge n. 604/1966 a far data 06/01/2024. Siamo spiacenti doverLe comunicare che l'Azienda sta attuando una riduzione del personale dipendente a seguito dell'attuale crisi aziendale che ci ha causato problemi di natura economica. Pertanto, non avendo altra possibilità di collocarla all'interno della stessa, disponiamo nei Suoi confronti il licenziamento per giustificato motivo”; 3) che il licenziamento è stato impugnato con comunicazione del 12.1.2024; 4) che, all'epoca del licenziamento, alle dipendenze della resistente lavoravano: , , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e , che svolgevano le mansioni di Operatori di vendita;
, Parte_1 Persona_6 CP_3 Per_7
, , e che erano
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 Persona_8
addetti alla Torrefazione;
, , che CP_8 Controparte_9 Persona_9 Persona_10
erano addetti all'officina; , e in amministrazione;
Controparte_10 CP_11 Persona_5 Per_11
e che erano addetti ai punti vendita di via V. Giuffrida n.172/F
[...] Persona_12 Persona_13
in Catania e via Caduti del Lavoro n.8/D in Catania;
5) che, tra tutto il personale in forza alla CP_1
all'epoca del licenziamento, il ricorrente non era quello con minore anzianità di servizio, essendo stato assunto in data 7.10.2021 (in precedenza aveva peraltro lavorato per un ulteriore periodo dal 10.9.2018 al 31.12.2018), in quanto risultavano essere stati assunti in epoca successiva diversi altri dipendenti, tra cui e (nel 2022); 6) che, senza formulare alcuna graduatoria o utilizzare Persona_5 CP_7
alcun criterio oggettivo che tenesse nel dovuto conto, quantomeno, l'anzianità complessiva di servizio maturata, ha disposto, in data 3.1.2024, il licenziamento di e, in data 8.1.2024, CP_1 Parte_1
il licenziamento di , con cui il primo ha una relazione sentimentale;
7) che , CP_12 Controparte_13
socia di al 45%, ha avanzato richieste di documentazione ed informazioni relative allo stato di CP_1
crisi in cui asseritamente versava la società (che ha anzi acquistato un macchinario per la produzione e confezionamento di cialde da caffè “ ” del valore di diverse migliaia di euro, ha stipulato un Parte_2
contratto di locazione di un capannone industriale a Misterbianco con diritto di riscatto, nonché un contratto di sponsorizzazione con la S.S.D Catania Beach Soccer a.R.L.) ed alla necessità di procedere alla riduzione di personale, richieste che non sono state riscontrate positivamente dalla società, che, anzi, ha ricevuto la notifica, da parte di , di un atto di precetto per il pagamento delle quote Parte_3
della società; 8) che le richieste di trasmissione della documentazione contabile della società, dei bilanci e di una relazione dell'amministratore unico sono state reiterate, chiedendo anche la convocazione dell'assemblea dei soci per la verifica del buon andamento della società e le determinazioni da adottare anche con la revoca e la nomina di nuovo amministratore;
9) che, a fronte delle predette richieste, la società ha adottato una condotta ritorsiva nei confronti di e di , legato CP_12 Parte_1
sentimentalmente alla prima, realizzata: dapprima, con comunicazione a tutti i dipendenti, in data
1.12.2023, con la quale si diffidava il personale amministrativo dal consentire l'estrazione di copie di qualsiasi genere o anche solo per far visionare, documenti societari di qualsiasi natura e genere a soggetti diversi dall'amministratore stesso, ancorché soci, senza una preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, rilevando che la mancata osservanza di detto divieto avrebbe integrato una violazione molto grave;
dopo qualche giorno, con il licenziamento di e di;
dal 14.12.2023, CP_12 Parte_1
con la disattivazione dell'account aziendale della ricorrente che, quindi, non potendo più accedere al programma gestionale ed alla posta elettronica, non ha più avuto contezza della situazione ai fini anche della gestione ammnistrativa ordinaria, di cui si occupava in quanto impiegata amministrativa.
Parte ricorrente ha rilevato la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, con conseguente tutela reale,
o in subordine illegittimo, per insussistenza di una situazione di crisi economica dell'azienda e perché adottato in assenza di un criterio oggettivo per l'individuazione dell'eventuale figura in esubero, che non poteva essere il ricorrente, il quale vanta una anzianità maggiore rispetto ad altri dipendenti non licenziati, né si spiega la scelta di sopprimere una figura di addetto alle vendite come il ricorrente, il quale poteva comunque essere adibito ad altre mansioni, anche inferiori o con orario di lavoro ridotto, ciò che non gli è stato neppure proposto.
Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare nullo il licenziamento intimato in data 3.01.2024 in quanto ritorsivo e, conseguentemente, ordinare la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di CP_1
un'indennità risarcitoria, nella misura dell'ultima retribuzione globale di fatto, per un totale di mensilità intercorrenti tra la data del licenziamento fino al dì dell'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa dal dì del licenziamento alla reintegra. In via subordinata - dichiarare
l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato e, per l'effetto, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al CP_1
pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o comunque nella misura massima prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa dal dì del licenziamento alla reintegra. In via ulteriormente subordinata - dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di CP_1 una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata nella misura massima prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo. In ogni caso - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di novembre/23, dicembre/23, tredicesima/23 e quattordicesima/23, per il periodo dall'1 all'11 gennaio 2024, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie ed ex festività maturate e non godute, nonché il Tfr maturato al 31.12.2023, per la complessiva somma di €9.544,33 o la diversa somma che verrà quantificata a mezzo Ctu, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal sorgere del credito al soddisfo. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa, oltre
IVA e CPA, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Fissata l'udienza per il 17.10.2020, con memoria depositata il 21.9.2025 si è tempestivamente costituito CP_ in giudizio l' il quale ha rilevato “come la posizione assicurativa del ricorrente risulti coperta da contribuzione in relazione al rapporto lavorativo intercorso con il resistente, limitatamente ai periodi ed alle retribuzioni indicati nell'estratto contributivo allegato. Si allegano altresì elenco denunce conto CP_ individuale ed Unilav. L' comunque, si dichiara pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dal resistente, al netto dei periodi eventualmente coperti da prescrizione ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995”. non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza del 16.1.2025, preso atto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente in data 13.12.2024, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 143 d.lgs n.
14/2019.
Con ricorso depositato il 10.2.2025, parte ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti della Liquidazione giudiziale di insistendo nelle conclusioni precedentemente CP_1
formulate. CP_ Nel procedimento riassunto, si è costituito l' reiterando le conclusioni formulate in memoria, mentre non si è costituita la giudiziale CP_1 Controparte_14
la causa a mezzo produzioni documentali e rigettate le richieste di prove orali, l'udienza
[...]
dell'8.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni precisate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto il licenziamento comunicato da con lettera dell'8.1.2024, in CP_1
cui si legge: “La presente per comunicarLe di aver disposto nei Suoi confronti il licenziamento per giustificato motivo, ai sensi dell'art.3, legge n. 604/1966 a far data 06/01/2024. Siamo spiacenti doverLe comunicare che l'Azienda sta attuando una riduzione del personale dipendente a seguito dell'attuale crisi aziendale che ci ha causato problemi di natura economica. Pertanto, non avendo altra possibilità di collocarla all'interno della stessa, disponiamo nei Suoi confronti il licenziamento per giustificato motivo”.
Parte ricorrente ha rilevato che il licenziamento è nullo perché comunicato per un motivo illecito, e cioè come ritorsione nei confronti del ricorrente, legato sentimentalmente a , la quale, nella Controparte_13
sua qualità di socia, ha avanzato richieste di informazioni e di documentazione inerente alla situazione finanziaria della società.
Sul punto va osservato che la nozione di licenziamento ritorsivo o per ritorsione è stata chiarita dalla
Suprema Corte nel senso che esso "costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni" (Cass. civ., sez. lav., sent. n.
17087/2011). Si è ulteriormente precisato che "In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale" (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 9468/2019); tale onere grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 17266/2024).
A sostegno della qualificazione del licenziamento come ritorsivo, parte ricorrente allega che la società ha CP_1 disatteso le richieste della di documentazione contabile e, anzi, ha inviato la mail dell'1.12.2023 al personale amministrativo al fine di diffidarlo dal consentire l'esibizione o l'estrazione di copie di documenti di qualsiasi genere a soggetti diversi dall'amministratore, “ancorché soci”. CP_1 Tali circostanze possono semmai provare l'intento di escludere la dal diritto, in quanto socia, di esercitare il controllo sull'amministrazione della società, ma tale intento non giustifica il dedotto carattere ritorsivo del licenziamento, in quanto quest'ultimo determina la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e non già il venir meno della qualità di socio.
Ma anche ritenendo che l'intento ritorsivo datoriale non si limitasse all'esclusione di Controparte_13
dall'esercizio del controllo sull'amministrazione, ma fosse diretto ad arrecare un diverso pregiudizio consistente nella cessazione del rapporto di lavoro subordinato - ciò che tuttavia la documentazione prodotta non lascia presumere in modo grave, preciso e concordante –, non può ritenersi che lo scopo ritorsivo sia stato l'unico determinante.
Infatti, a prescindere dalle modalità di selezione dei lavoratori da licenziare, la lettera di licenziamento del 3.1.2024 motiva il licenziamento con la riduzione del personale dovuta alla “attuale crisi aziendale che ci ha causato problemi di natura economica”, e tale ragione trova un riscontro nel fatto che la società resistente, in data 23.12.2024, e cioè dopo alcuni mesi dal licenziamento, è stata posta in liquidazione giudiziale e che, come si evince dalla prodotta visura camerale del 13.1.2025, nel corso dell'anno 2024, il numero degli addetti presso la sede di Misterbianco si è progressivamente ridotto, passando da 14, nel primo trimestre, a 13, nel secondo trimestre, ed infine a 5 nel terzo trimestre.
Tali considerazioni, che inducono ad escludere il carattere ritorsivo del licenziamento di , Controparte_13
a maggior ragione valgono rispetto al ricorrente che, in base alla prospettazione dei fatti contenuta in CP_1 ricorso, sarebbe stato licenziato solo in virtù della sua relazione sentimentale con la predetta .
Pertanto, in mancanza di prova sufficiente dell'esclusivo intento ritorsivo alla base del licenziamento, non può ritenersi la nullità dello stesso per motivo illecito, dovendo quindi esaminarsi gli ulteriori profili di illegittimità del licenziamento dedotti da parte ricorrente.
Al riguardo, al fine di vagliare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, va osservato che al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore a fondamento del licenziamento e, in caso positivo, la verifica della impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, eventualmente anche inferiori con il consenso del lavoratore, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nella circostanza per cui la scelta del licenziamento deve rappresentare pur sempre una extrema ratio (Cass. n. 3040/2011, n. 9468/2019).
Al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (in tali termini, tra le altre, Cass. n.
24235/2010).
Nel controllo della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il giudice deve quindi accertare:
l'effettività delle ragioni economico-produttive addotte a fondamento del licenziamento;
l'effettività della soppressione del posto di lavoro;
il nesso di causalità tra le une e l'altra.
È altresì comune opinione che tale controllo debba estendersi anche alla verifica della impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, eventualmente anche inferiori con il consenso del lavoratore, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nella circostanza per cui la scelta del licenziamento deve rappresentare pur sempre una extrema ratio (tra le tante Cass. n. 3040/2011, n.
9468/2019).
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili o di collaborazione con la controparte (Cass. n. 24882/2017; Cass. n.
6084/2021; Trib. Firenze sez. L, 20/7/2021 n.545).
Nella fattispecie, le superiori deduzioni in merito ad uno stato di crisi finanziaria che da una progressiva riduzione del personale è poi sfociata nell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale sono sufficienti ad escludere l'intento esclusivamente ritorsivo del licenziamento, nel senso che appare plausibile che all'inizio del 2024 fosse già presente una (quantomeno concorrente) esigenza di riassetto aziendale, ma non anche a ritenere sussistente il dedotto giustificato motivo oggettivo, la cui ricorrenza richiede l'assolvimento, da parte del datore di lavoro, del rigoroso onere probatorio sopra descritto.
Invero, non vi è prova specifica che, alla data del licenziamento, fosse in atto una crisi societaria di gravità tale da determinare la necessità di procedere alla riduzione del personale e, in particolare, che il licenziamento per cui è causa sia stato un provvedimento indispensabile e non evitabile con il reimpiego del lavoratore in altre mansioni, anche inferiori.
Il mancato assolvimento di tali oneri probatori da parte del datore di lavoro resistente, rimasto contumace, induce a concludere per l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento, che pertanto è illegittimo.
nel corso del giudizio, è stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, e tale CP_1
circostanza, ai sensi dell'art. 151 d.lgs n. 14/2019, preclude al giudice del lavoro la possibilità di condannare la predetta società al pagamento di somme di denaro.
Al riguardo, infatti, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad es. domanda di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera l'attrazione del foro fallimentare (v. Cass. Sez. L 4.5.2020 n. 8437; Cass. Sez. L 20.8.2013 n. 19271; Cass. 23.7.2004 n. 13877).
Ciò considerato, al momento del licenziamento, presso la sede di Misterbianco dove ha avuto CP_1
luogo il licenziamento, non occupava più di quindici dipendenti, per cui trova applicazione l'art. 8 l. n.
604/1966, con la conseguenza che va dichiarato il diritto del ricorrente ad una indennità risarcitoria, congruamente quantificabile in misura corrispondente a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della durata del rapporto intercorso tra le parti dal 2021.
Infine, per quanto sopra, è improcedibile la domanda relativa a retribuzioni, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e festività non godute e TFR, avanzata dalla parte ricorrente, dovendo il relativo credito essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 151 d.lgs n. 14/2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, di CP_1
rigetta la domanda di accertamento della nullità del licenziamento con condanna della resistente alla reintegrazione del lavoratore ricorrente nel posto di lavoro;
dichiara l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto in data 3.1.2024 e, per l'effetto, lo annulla;
dichiara il diritto di parte ricorrente ad un'indennità risarcitoria pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
dichiara l'improcedibilità della domanda relativa a retribuzioni, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e festività non godute e TFR;
condanna , in persona del curatore p.t., a rifondere le spese di lite Controparte_1
al ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in complessivi € 3.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 14.7.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi