Articolo 140 decies del Codice del consumo
Articolo 140 noviesArticolo 140 undecies
Versione
7 aprile 2023
Art. 140-decies. ((Accordi di natura transattiva e conciliativa)) (( 1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato e il professionista, puo' invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies entro un termine ragionevole.
3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati.
4. Si applica l' articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile .
5. Si applica, altresi', l' articolo 840-quaterdecies del Codice di procedura civile in quanto compatibile. )) ((47)) -------------- AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".
Entrata in vigore il 7 aprile 2023
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