Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11784/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], E_ rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. D'ASARO CHIARA
LETIZIA;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. BONFANTE
SALVATORE;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione L'udienza del 27.05.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi L'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver E_
ha chiesto a questo Tribunale, di dichiarare la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni ivi indicate.
2. costituitasi in giudizio con memoria Controparte_1 depositata il 14.05.2025, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, alle condizioni concordate nell'atto denominato “condizioni di trasformazione divorzio congiunto” datato
9.05.2025.
3. Con le note depositate in sostituzione L'udienza cartolare del
27.05.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto per la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data
27.09.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 30.09.2022 -13.10.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito L'accordo sottoscritto il
9.05.2025 e depositato il 15.05.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati a tutti gli effetti, con l'obbligo del reciproco rispetto;
a tal fine, ciascuno di essi potrà liberamente fissare la residenza e/o il domicilio ove vorrà, anche all'estero, impegnandosi sin d'ora a rendere edotto l'altro coniuge di ogni suo eventuale trasferimento.
2) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio. 3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
4) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori ed avranno domicilio prevalente presso la madre. Il padre potrà incontrare i figli tutti i pomeriggi del martedì e giovedì della settimana, dalle ore 16 alle ore 20, comunque, compatibilmente con le esigenze sia dei figli che, anche lavorative, di entrambi i genitori. Potrà inoltre trascorrere con i figli, due fine settimana al mese, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato e dalle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica. I figli pernotteranno sempre presso la casa materna, salvo diverso accordo tra i genitori. I coniugi cercheranno di trascorre le festività insieme ai figli, così come il giorno del loro compleanno. Tuttavia, qualora ciò non fosse realizzabile, terranno con loro i figli in Pag. 4 a 5 occasione delle giornate festive di Natale, Capodanno, Pasqua e la festività L'GE (c.d. ET), ad anni alterni, d'intesa tra gli stessi. Il padre, infine, avrà la facoltà di tenere con sè ogni anno i figli per un periodo di vacanze, che i genitori concorderanno.
Tale periodo non sarà inferiore alla durata di 15 giorni, possibilmente nel mese di Agosto e, comunque, compatibile con le esigenze, anche lavorative, dei coniugi.
5) Il sig. sarà tenuto a corrispondere alla sig.ra E_
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 600,00 Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento dei figli, da imputarsi in € 150,00 per ciascun figlio. Tale somma verrà annualmente aggiornata in relazione all'aumento del costo della vita secondo gli indici ISTAT. Il sig. E_
sarà tenuto, altresì, al pagamento nella misura del 50% di tutte le
[...] spese straordinarie per i figli, quali: - spese mediche per visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN, tickets sanitari, - spese di istruzione per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa, - spese extrascolastiche relative a tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tali spese non necessitano di preventivo accordo tra i coniugi, per cui ove anticipate dalla sig.ra le stesse dovranno essere restituite dal CP_1 sig. a semplice richiesta della moglie. Per tutte le spese E_ mediche, scolastiche ed extrascolastiche diverse da quelle sopra elencate, il pagamento e/o rimborso da parte del sig. è condizionato al E_ suo preventivo assenso al sostenimento. I coniugi concordano che per tali spese la sig.ra , avviserà della necessità del sostenimento Controparte_1 almeno cinque giorni prima ed il marito dovrà manifestare il suo assenso o dissenso, entro i successivi due giorni. In difetto di comunicazione da parte del sig. la spesa si intenderà assentita e dovrà essere sostenuta dal sig. Pt_1
o rimborsata, ove anticipata dalla moglie. In ogni caso, per quanto Pt_1 non disciplinato sopra, per tutte le spese straordinarie per i figli, quali spese per cure e visite mediche, spese di istruzione e/o per attività ludiche e sportive, che si dovessero rendere necessarie per la salute, l'istruzione e l'educazione degli stessi, non Pag. 5 a 5 previste nei paragrafi precedenti, i coniugi si atterranno al Protocollo Spese Straordinarie del Tribunale di Palermo del 2.7.2019.
6) I coniugi dichiarano di aver già regolamentato i loro rapporti per quanto attiene ai loro effetti personali ed economici e di non aver null'altro a pretendere, reciprocamente.
7) I coniugi concordano che le condizioni di cui al presente atto avranno tra essi efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso.”
4. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
5. In considerazione L'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi L'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto L'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (PA) in data
7.02.2006, da , nato a [...] il [...] e da E_
, nata a [...], il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 1, parte II Seria A, anno
2006, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.