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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2245/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1566/2022 pubblicata il 22/03/2022 dal
Tribunale di Napoli
TRA
quale erede di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'avv.to Marco Domenico Vitiello
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata CP_1
e difesa dagli avv.ti Angelo Abignente, Alessandro Verre e Irene
Abignente
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2020 deduceva: Persona_1
-di essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi dal 1974;
-che nel marzo 1999, a seguito della chiusura dell'Agenzia AXA in
Caserta, aveva sottoscritto con la un contratto di CP_1 sub- agenzia;
-di aver percepito, in corso di rapporto, provvigioni per il complessivo importo di euro 186.021,82;
-di aver prodotto un volume di affari di oltre quattro milioni di euro;
-di aver trasferito alla convenuta l'intero pacchetto clientela, del valore di circa 350 mila euro;
-che a seguito della richiesta di informatizzazione delle procedure dallo stesso presentata, la società aveva risolto il rapporto nell'agosto 2014 e provveduto all'apertura di sub agenzia in C.so Umberto 10 in Marigliano;
-di aver concluso un accordo con la resistente, convenendo che nel settembre 2019 la società avrebbe provveduto alla quantificazione delle residue somme a suo credito, con emissione da parte di esso ricorrente di assegni “a garanzia”;
-che la società aveva sempre rinviato la determinazione finale delle competenze maturate;
-che la stessa società lo aveva poi denunciato per appropriazione indebita, sostenendo il proprio diritto alle provvigioni, all'indennità di mancato preavviso ed a quella ex art. 1751 cc per un totale di €.
126.068,30 (in subordine la sola condanna della società al pagamento delle provvigioni dovute per affari e polizze concluse ed accettate dall'agenzia, relativamente al periodo di vigenza del contratto sottoscritto) con condanna della resistente al pagamento dei premi contrattualmente pattuiti risultanti dovuti in conseguenza dell'ordine di esibizione dei libri contabili e da quantificarsi a mezzo di CTU, oltre interessi sulla somma rivalutata.
Si costituiva la società convenuta che deduceva:
-che in data 9.10.1995 aveva sottoscritto con Controparte_2 mandato di agenzia (rinnovato nel 2014), avente ad oggetto
[...]
pag. 2/17 la promozione di contratti di assicurazione per conto dell'Impresa, per tutti i rami esercitati dalla stessa, in regime di libera gestione, stabilmente e in forma professionale, a proprio rischio e spese, nell'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa;
-di aver sottoscritto analogo contratto, in data 24.11.2008, anche con Zurich S.p.A.;
-di avere nell'anno 2002 acquisito il portafoglio polizze dell'agenzia di Caserta AXA, affidandone la gestione ad alcuni subagenti che già avevano operato per l'agenzia in oggetto;
-di aver pertanto sottoscritto con il ricorrente mandato di subagenzia con decorrenza dal 1.7.2002; allegava:
-che al ricorrente era stata assegnata la gestione di clienti facenti parte del portafoglio della con residenza nello CP_1 stesso Comune del Ferullo (Marigliano) o in comuni limitrofi e che riguardavano sia assicurati AXA che Zurich;
-che il portafoglio assegnato al al momento della ER sottoscrizione del contratto di subagenzia consisteva in n.572 polizze con montepremi complessivo di € 272.638,39;
-che nel corso del rapporto il sig. aveva maturato ER provvigioni per complessivi € 158.279,82;
-di aver accertato, a partire dall'anno 2008, che il si ER era reso responsabile di ammanchi sottraendo indebitamente premi assicurativi;
-di aver concordato un piano di rientro solo parzialmente rispettato dal ricorrente;
-che il rapporto era stato sospeso ad agosto 2014, essendo la società venuta a conoscenza di ulteriori numerosi ammanchi perpetrarti dal ricorrente;
pag. 3/17 -che, con accordo sottoscritto in data 8.8.2014, le parti avevano concordato una sospensione del rapporto al fine di consentire ad essa di eseguire ulteriori verifiche sui fatti CP_1 verificatisi e stabilito un piano di rientro che prevedeva il ristoro delle somme indebitamente sottratte mediante la consegna da parte del ricorrente di assegni a garanzia del debito assunto;
-che il aveva consegnato alla società un assegno ER dell'importo di € 8.456,25 che, posto all'incasso alla data del
19.12.2014, era risultato “scoperto” per mancanza di fondi;
-che la società aveva ritenuto di non portare all'incasso gli ulteriori assegni e aveva sporto denuncia nei confronti del per l'indebita sottrazione dei premi assicurativi;
ER
-che con sentenza n. 7818/18, confermata in grado di appello, il
Tribunale di Napoli aveva condannato il ricorrente per il reato di appropriazione indebita di premi assicurativi della società
; CP_1
-che il portafoglio gestito dal ricorrente al 31.12.2014 consisteva in 155 contratti con montepremi pari ad euro
112.151,37;
-che, in data 17.3.2015, la società aveva comunicato all' CP_3
l'interruzione del rapporto con il , ER contestando la fondatezza delle domande dirette ad ottenere le indennità ex Accordo Nazionale Agenzia, in ragione dell'inapplicabilità al rapporto della disciplina contrattuale, rilevando che la cessazione del rapporto era avvenuta per volontà del ricorrente, che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 1751 c.c., che il ricorrente era decaduto (decadenza annuale) dall'azione, che il non aveva procurato nuovi clienti alla ER società, che al momento della sottoscrizione del contratto di sub agenzia il aveva ricevuto in assegnazione il portafoglio ER acquisito dalla AXA, spiegando domanda riconvenzionale di condanna pag. 4/17 del ricorrente al risarcimento del danno cagionato alla società, quantificato nell'importo di € 96.616,31.
Il Giudice di primo grado, quanto alle richieste avanzate dal ricorrente, accoglieva la domanda avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso, mentre rigettava la domanda avente ad oggetto le indennità ex artt. 12, 25, 26 e 27 CCNL, la domanda relativa alla indennità ex art 1751 c.c., la richiesta di indennità da mancato recupero del portafoglio, la richiesta di pagamento delle provvigioni, la richiesta di risarcimento danni ed accoglieva (con riduzione della somma attesa la provvisionale riconosciuta in sede penale) la domanda riconvenzionale della resistente.
Propone appello in qualità di erede/vedova del defunto Parte_1
(deceduto il 3.3.2022) lamentando: Persona_1
-la nullità della sentenza in quanto per l'udienza di discussione del 22.03.2022 il procuratore della parte ricorrente nel corpo delle note di trattazione (depositate il 17.3.22) aveva dichiarato il decesso del ricorrente allegando il certificato Persona_1 di morte del 10.03.2022 e chiedendo al G.d.L. l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.,
-che, di conseguenza, il GL non avrebbe potuto condannare il ricorrente a pagare alcunché,
-che non era vero che in primo grado vi era stata acquiescenza e/o non contestazione del sig. rispetto all'an ed al Persona_1 quntum di cui la resistente chiedeva la restituzione – risarcimento, sia in ordine alla mancata prova dei pagamenti effettuati dal ricorrente in favore della resistente, laddove invece l'allora ricorrente con la memoria difensiva depositata in data 6.2.2021 avverso la spiegata domanda riconvenzionale, prendeva posizione e contestava, in modo puntuale ed incisivo, tutte le deduzioni, le allegazioni, i documenti depositati e le richieste formulate dalla allora resistente in domanda pag. 5/17 riconvenzionale, depositando anche numerosi allegati a riprova della infondatezza delle richieste di risarcimento della CP_1 ed in grado di provare i pagamenti effettuati nel corso del rapporto commerciale,
-che la , si era limitata a produrre degli elenchi dalla CP_1 stessa predisposti (allegati nn.11, 12, 13), riassuntivi per periodo e per compagnia assicuratrice, non controfirmati da nessuno (clienti, sub agente, compagnia assicuratrice contraente, ecc.), elenchi che quindi non assumevano, in quanto contestati dal ricorrente, nessun valore probatorio ex art. 2697 c.c. rispetto alla pretesa risarcitoria attivata,
-che il aveva invece dimostrato i trasferimenti disposti ER in favore della resistente per tutto il periodo 2002 al 2012 di ingenti importi,
-che la sentenza è errata anche in punto di governo delle spese di giudizio liquidate in misura eccessiva nonostante la semplicità della controversia e il mancato espletamento di indagini istruttorie, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 300 c.p.c. e s.s.; nel merito, in riforma della sentenza, rigettare integralmente tutte le domande e le eccezioni formulate dalla resistente e accogliere in tutto, o in parte, CP_1 le domande dall'allora ricorrente in I grado da intendersi integralmente trascritte e nessuna rinunciata, siccome fondate in fatto ed in diritto ed adeguatamente provate, ed allo stato in capo ad essa appellante in qualità di erede di con Persona_1 il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio con distrazione.
La replica: CP_1
-che è infondato il motivo di appello relativo alla violazione dell'art.300 cpc in quanto l'udienza di discussione del 22.3.2022
pag. 6/17 era stata fissata all'esito della discussione già avvenuta della causa, per cui non vi era alcuna utilità nell'interrompere il processo in quanto l'udienza di riassunzione non avrebbe garantito alla “nuova” parte l'esercizio di alcun diritto di difesa
(processualmente già consumato),
-che in difetto di appello deve ritenersi passata in giudicato la parte della sentenza nella quale il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda attorea,
-che la condotta inadempiente ed illegittima perpetrata dal sig.
posta alla base dell'accoglimento della domanda ER riconvenzionale era stata dallo stesso ricorrente in sede penale ammessa e non contestata,
-che aveva chiarito che l'importo di € 93.616,31 emergeva dal riscontro dell'estratto riepilogativo dei conteggi allegati in primo grado),
-che la Corte di Appello di Napoli in sede penale, nel ribadire la condanna del anche al risarcimento del danno rivendicato ER dalla parte civile, aveva stabilito una provvisionale di €
8.000,00,
-che è intervenuta anche la sentenza della Corte di Cassazione
Sez. Penale n.35/2022 con cui è stato rigettato il ricorso presentato dal sig. avverso la sentenza di appello, ER
– che il presupposto fattuale e sostanziale della spiegata domanda riconvenzionale era da rinvenirsi dal giudizio penale (conclusosi con sentenza della Cassazione) nel quale era lo stesso che ER aveva confermato l'ammanco (v. all.ti 6 e 7 produzione primo grado),
-che essendo passata in giudicato la sentenza penale essa spiega effetti incontestabili sul giudizio civile finalizzato a conseguire a carico degli eredi il risarcimento del danno ER vantato da essa appellata,
pag. 7/17 -che è corretta la regolamentazione delle spese di lite avendo il
Giudice di primo grado applicato il principio di soccombenza considerando anche il parziale accoglimento della domanda attorea.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
Il primo motivo di appello è fondato.
La sentenza di primo grado è nulla per mancata interruzione del processo a seguito del documentato ed allegato decesso dell'allora ricorrente come risulta dalle note depositate per l'udienza di discussione del 22.3.2022 in cui il procuratore della parte ricorrente dichiarava l'evento allegando il certificato di morte del 10.03.2022 e chiedendo al G.d.L. l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c..
La Suprema Corte ha chiarito che “nell'ipotesi di morte della parte verificatasi e dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, gli atti successivamente compiuti senza che sia stata dichiarata l'interruzione del processo, compresa la sentenza, sono nulli e il vizio è soggetto al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi d'impugnazione, sicché la suddetta nullità deve essere dedotta dalla parte colpita dall'evento interruttivo con il mezzo d'impugnazione previsto per la sentenza”
(cfr. sentenza n.19267/2015) e che “la mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito” (cfr. ordinanza n.10912/2021).
pag. 8/17 Nel caso di specie il vizio di nullità è stato ritualmente eccepito dall'erede dell'allora ricorrente e determina in capo alla Corte l'obbligo di procedere all'esame nel merito della causa non ricorrendo una ipotesi di rimessione della stessa al Giudice di primo grado.
Quanto alla contestazione della appellata in ordine alla
“inutilità” della pronuncia di interruzione in primo grado è sufficiente rilevare che l'art.300 cpc prevede una regola automatica al verificarsi degli eventi codificati, senza che possa intervenire una valutazione discrezionale del giudicante in ordine alla pronuncia di interruzione.
Passando al merito della controversia il Collegio rileva che in relazione alle domande spiegate in primo grado dal e dal ER
Giudice rigettate non si rinviene nel ricorso in appello alcuna espressa riproposizione, aldilà del mero e generico richiamo alle conclusioni tutte di primo grado, insufficiente ed inidoneo ex art.346 cpc, a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre tali determinate domande, che, pertanto, devono intendersi rinunciate, sussistendo in capo alla parte l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all'art.346 cpc.
(Cassazione civile sez. lav., 18/09/2024, n.25117 “Al fine di introdurre in appello domande ed eccezioni su cui il primo giudice non si sia pronunciato perché assorbite è sufficiente la riproposizione, la quale, pur scevra da oneri formali, deve essere tuttavia certa, non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio”.
Già leSezioni Unite avevano stabilito con la pronuncia n.23299 del
2011, che affinché un capo della sentenza possa ritenersi pag. 9/17 validamente impugnato non è sufficiente che l'atto manifesti una volontà in tal senso “ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”; poi la S.C. (SS.UU.
13/12/2022, n.36481) ha affermato che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”; e che
(Sez. 2 Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023) “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto
e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in
pag. 10/17 relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Peraltro le stesse andrebbero comunque rigettate alla luce della assenza di motivi specifici di appello in ordine alla puntuale
Co motivazione addotta dal in relazione alle singole voci e che deve intendersi, nel merito, confermata in questa sede.
Parimenti, in assenza di specifica contestazione da parte della appellata sulla parte di domanda accolta in primo grado, la stessa può essere “confermata” in questa sede avendo il Giudice di primo grado correttamente motivato sul punto: “Indennità di mancato preavviso. Parte ricorrente, assumendo la risoluzione del rapporto per volontà della convenuta, aziona domanda di condanna della resistente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, per il complessivo importo di euro 4.731,51. La resistente assume la sospensione del rapporto in virtù di scrittura intervenuta tra le parti nell'agosto 2014 e la successiva risoluzione dello stesso per volontà del sub agente. In punto di fatto va rilevato che è agli atti (cfr allegato n. 4 di cui alla produzione di parte resistente) scrittura dell'8.8.2014, sottoscritta anche dal ricorrente, nella quale si legge “… a seguito delle irregolarità emerse con i mancati versamenti delle somme da Lei dovute per gli incassi sino al 7 agosto e periodi precedenti, si rendono necessarie verifiche tecnico – amministrative e la conseguente sospensione del rapporto di collaborazione sino al termine delle suddette operazioni”. Nell'economia dell'accordo la cessazione della condizione di sospensione del rapporto, con conseguente ripristino della piena funzionalità dello stesso non è dunque
pag. 11/17 posto in relazione ad una specifica condotta dell'agente ma correlata ad attività di esclusiva pertinenza della parte convenuta. Orbene agli atti non risulta prova di alcuna condotta societaria diretta, all'esito delle verifiche tecnico – amministrative, al ripristino della funzionalità del rapporto.
L'inattività qualificata della convenuta e la successiva comunicazione all' dell'intervenuta cessazione del rapporto CP_3 consentono di ritenere la risoluzione del contratto di sub agenzia per volontà della parte agente alla data della comunicazione allegata in atti. Ciò posto, va rilevato che il contratto di sub - agenzia sottoscritto dalle parti prevede un periodo di preavviso di un mese (art 8 del contratto di cui all'allegato 2 della produzione di parte resistente). Pertanto, deve riconoscersi al ricorrente, a titolo di indennità di mancato preavviso, la somma di euro 4.731,51, non oggetto di specifica contestazione nel suo ammontare. E' noto infatti che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (corte di Appello di Potenza n. 19/'20). Deve pertanto concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.731,51, oltre interessi sul credito via via rivalutato dalla maturazione al saldo”, “è risultato, infatti, acclarato che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà della come dalla CP_1 stessa ripetutamente affermato anche in questa sede, allorquando
pag. 12/17 inizialmente ha disposto la sola sospensione del rapporto di sub agenzia per eseguire ulteriori verifiche e, dopo, non riuscendo più ad avere contatti con il ha comunicato il recesso ER all' . CP_3
Alcuna critica è stata avanzata sul predetto punto dalla appellata.
Il motivo di appello avente ad oggetto l'accoglimento in primo grado della domanda riconvenzionale della è infondato. CP_1
Premesso che la condanna del per appropriazione indebita è ER divenuta definitiva con conseguente accertamento (art.651 cpp) in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato, in relazione alla misura della restituzione degli ammanchi, la appellante sostiene che la non ne avrebbe dato prova non potendosi CP_1 attribuire rilevanza alcuna ai documenti prodotti in primo grado sub 11,12 e 13 in quanto provenienti dalla stessa società e privi di qualunque indicazione “ufficiale” e che il nella ER memoria di risposta alla riconvenzionale aveva contestato espressamente quanto risultante dai predetti elenchi allegando, a sua volta, la prova dei pagamenti eseguiti.
Ma proprio analizzando il contenuto della memoria di risposta alla riconvenzionale il Collegio osserva che il , lungi dal ER contestare gli elenchi prodotti dalla , aveva posto alla CP_1 base delle allegazioni in replica proprio i predetti elenchi e le somme in essi riportate.
Leggendo pianamente i punti 10 e 11 della memoria di risposta alla riconvenzionale risulta evidente come l'allora ricorrente non abbia contestato affatto la provenienza e la genuinità degli elenchi prodotti dalla ma li abbia utilizzati come base di CP_1 calcolo al fine di scomputare i pagamenti asseritamente eseguiti
(ma negati dal Giudice).
pag. 13/17 Ed infatti si legge ai predetti punti della memoria “10. Come risulta dal riepilogo sospeso, depositato dalla resistente – AXA e
Zurich, risulta il versamento di: Rev. 1884 08.05.2012 – 5.000,00;
Rev. 1233 17.05.2012 – 5.000,00; Rev. 1319 24.05.2012 – 8.000,00.
La circostanza viene inoltre dimostrata dai versamenti riportati negli estratti conto del 31.01.2011 e del 28.02.2011 che si depositano. 11. Come ancora risulta dalla documentazione proveniente dalla stessa , con rev. 17.02.2010, il
CP_1 ER ha versato con bonifici – Banco di Credito Popolare, e CP_5 tutti gli incassi relativi secondo gli estratti conto redatti dall' . Non solo, come risulta dalla documentazione
CP_1 proveniente dalla stessa resistente, con l'estratto conto
CP_1 del 2 DIC – 2013 dal 2.11.2013, la somma dovuta dalla era
CP_1 pari a 0.00, solo dal 2.11.2013 sono maturati gli importi da versare, che poi come risulta dal REV. 4496 sono stati regolarmente versati con la somma di €. 22.602,98, seguiva poi il successivo versamento del 3.12.2013 per l'importo di €.5.04,03.
Con sommo stupore si legge ora la pretesa della comparente. La circostanza di non poco conto, dimostra la regolarità dei versamenti sempre effettuati dal Infatti, mai sono ER intervenute contestazione in merito.”.
Pertanto erra l'appellante laddove sostiene che vi sarebbe stata una contestazione da parte del alle allegazioni e ER documenti a sostegno della richiesta riconvenzionale spiegata dalla in primo grado, avendo il predetto articolato una CP_1 difesa incompatibile con la contestazione ma che, anzi, ha posto a presupposto della replica quanto allegato/documentato dalla allora resistente.
Nello specifico il invocava espressamente (punto 10 ER richiamato) l'indicazione nel riepilogo dei sospesi delle somme di euro 5.000, 5.000 e 8.000, esattamente riportate in calce al pag. 14/17 documento n.11 prodotto dalla (cfr. CP_1 Controparte_6
+ ZURICH, REV.1884 08/05/2012, REV.1233 17/05/2012, REV.1319
24/05/2012) e (punto 11 richiamato) la rev del 17.2.20 riportata dalla nel doc. n.12 nonché le rev. 4496 di euro 22.602,98 CP_1
e la rev. 4707 di euro 5.041,03 parimenti riportate dalla CP_1 in detrazione a dicembre 2013 nel prospetto sub.12.
La documentazione prodotta dalla quindi, lungi dall'essere CP_1 stata contestata quanto alla idoneità alla prova degli ammanchi, è stata analizzata nel merito dal donde l'infondatezza ER della censura spiegata in appello dalla erede (cfr. Cassazione ordinanza n.3429/2025 “I fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza”; ordinanza n.10864/2018 “I fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento”).
Deve altresì puntualizzarsi come le eccezioni di pagamento indicate dal nella memoria di risposta alla ER riconvenzionale siano state ampiamente analizzate nella sentenza di primo grado (il versamento del 28.2.11 di euro 11.500,00 escluso per assenza di elementi di imputazione, la somma di euro
25.000,00 in quanto già detratta dalla il residuo di CP_1
19.918,00 attestato nel documento prodotto dal non valido ER in assenza di dati di riferibilità alla difettando anche CP_1 la firma della dipendente che, a dire del avrebbe CP_7 ER redatto l'annotazione invocata) senza che in questa sede siano pag. 15/17 state addotte specifiche censure a quanto motivato in primo grado, che va, pertanto, confermato.
In conclusione, dichiarata, la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.300 cpc, vanno ribadite le medesime conclusioni cui era già giunto il Tribunale.
Le spese di lite del primo grado possono essere rideterminate in questa sede nella medesima misura di cui alla sentenza appellata in considerazione della correttezza della misura della compensazione disposta alla luce del limitato accoglimento delle domande spiegate dal e dell'accoglimento della ER riconvenzionale spiegata dalla . CP_1
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del grado per metà, la restante metà va posta a carico della appellata in base alla soccombenza.
P.Q.M.
la Corte così provvede, previa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado,
-condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 nella qualità di erede di della somma di euro Persona_1
4.731,51, oltre interessi sul credito via via rivalutato dalla maturazione al saldo,
-rigetta le restanti domande spiegate in primo grado da ER
,
[...]
-condanna nella qualità di erede di al Parte_1 Persona_1 pagamento, in favore della della somma di euro CP_1
88.616,31, oltre interessi e rivalutazione,
-compensa per 1/5 le spese del giudizio di primo grado e condanna quale erede di alla rifusione, in Parte_1 Persona_1 favore della della residua quota liquidata in euro CP_1
3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge,
pag. 16/17 -compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna la appellante alla rifusione della restante metà in favore della appellata, metà liquidata in euro 992,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Napoli 15.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2245/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1566/2022 pubblicata il 22/03/2022 dal
Tribunale di Napoli
TRA
quale erede di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'avv.to Marco Domenico Vitiello
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata CP_1
e difesa dagli avv.ti Angelo Abignente, Alessandro Verre e Irene
Abignente
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2020 deduceva: Persona_1
-di essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi dal 1974;
-che nel marzo 1999, a seguito della chiusura dell'Agenzia AXA in
Caserta, aveva sottoscritto con la un contratto di CP_1 sub- agenzia;
-di aver percepito, in corso di rapporto, provvigioni per il complessivo importo di euro 186.021,82;
-di aver prodotto un volume di affari di oltre quattro milioni di euro;
-di aver trasferito alla convenuta l'intero pacchetto clientela, del valore di circa 350 mila euro;
-che a seguito della richiesta di informatizzazione delle procedure dallo stesso presentata, la società aveva risolto il rapporto nell'agosto 2014 e provveduto all'apertura di sub agenzia in C.so Umberto 10 in Marigliano;
-di aver concluso un accordo con la resistente, convenendo che nel settembre 2019 la società avrebbe provveduto alla quantificazione delle residue somme a suo credito, con emissione da parte di esso ricorrente di assegni “a garanzia”;
-che la società aveva sempre rinviato la determinazione finale delle competenze maturate;
-che la stessa società lo aveva poi denunciato per appropriazione indebita, sostenendo il proprio diritto alle provvigioni, all'indennità di mancato preavviso ed a quella ex art. 1751 cc per un totale di €.
126.068,30 (in subordine la sola condanna della società al pagamento delle provvigioni dovute per affari e polizze concluse ed accettate dall'agenzia, relativamente al periodo di vigenza del contratto sottoscritto) con condanna della resistente al pagamento dei premi contrattualmente pattuiti risultanti dovuti in conseguenza dell'ordine di esibizione dei libri contabili e da quantificarsi a mezzo di CTU, oltre interessi sulla somma rivalutata.
Si costituiva la società convenuta che deduceva:
-che in data 9.10.1995 aveva sottoscritto con Controparte_2 mandato di agenzia (rinnovato nel 2014), avente ad oggetto
[...]
pag. 2/17 la promozione di contratti di assicurazione per conto dell'Impresa, per tutti i rami esercitati dalla stessa, in regime di libera gestione, stabilmente e in forma professionale, a proprio rischio e spese, nell'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa;
-di aver sottoscritto analogo contratto, in data 24.11.2008, anche con Zurich S.p.A.;
-di avere nell'anno 2002 acquisito il portafoglio polizze dell'agenzia di Caserta AXA, affidandone la gestione ad alcuni subagenti che già avevano operato per l'agenzia in oggetto;
-di aver pertanto sottoscritto con il ricorrente mandato di subagenzia con decorrenza dal 1.7.2002; allegava:
-che al ricorrente era stata assegnata la gestione di clienti facenti parte del portafoglio della con residenza nello CP_1 stesso Comune del Ferullo (Marigliano) o in comuni limitrofi e che riguardavano sia assicurati AXA che Zurich;
-che il portafoglio assegnato al al momento della ER sottoscrizione del contratto di subagenzia consisteva in n.572 polizze con montepremi complessivo di € 272.638,39;
-che nel corso del rapporto il sig. aveva maturato ER provvigioni per complessivi € 158.279,82;
-di aver accertato, a partire dall'anno 2008, che il si ER era reso responsabile di ammanchi sottraendo indebitamente premi assicurativi;
-di aver concordato un piano di rientro solo parzialmente rispettato dal ricorrente;
-che il rapporto era stato sospeso ad agosto 2014, essendo la società venuta a conoscenza di ulteriori numerosi ammanchi perpetrarti dal ricorrente;
pag. 3/17 -che, con accordo sottoscritto in data 8.8.2014, le parti avevano concordato una sospensione del rapporto al fine di consentire ad essa di eseguire ulteriori verifiche sui fatti CP_1 verificatisi e stabilito un piano di rientro che prevedeva il ristoro delle somme indebitamente sottratte mediante la consegna da parte del ricorrente di assegni a garanzia del debito assunto;
-che il aveva consegnato alla società un assegno ER dell'importo di € 8.456,25 che, posto all'incasso alla data del
19.12.2014, era risultato “scoperto” per mancanza di fondi;
-che la società aveva ritenuto di non portare all'incasso gli ulteriori assegni e aveva sporto denuncia nei confronti del per l'indebita sottrazione dei premi assicurativi;
ER
-che con sentenza n. 7818/18, confermata in grado di appello, il
Tribunale di Napoli aveva condannato il ricorrente per il reato di appropriazione indebita di premi assicurativi della società
; CP_1
-che il portafoglio gestito dal ricorrente al 31.12.2014 consisteva in 155 contratti con montepremi pari ad euro
112.151,37;
-che, in data 17.3.2015, la società aveva comunicato all' CP_3
l'interruzione del rapporto con il , ER contestando la fondatezza delle domande dirette ad ottenere le indennità ex Accordo Nazionale Agenzia, in ragione dell'inapplicabilità al rapporto della disciplina contrattuale, rilevando che la cessazione del rapporto era avvenuta per volontà del ricorrente, che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 1751 c.c., che il ricorrente era decaduto (decadenza annuale) dall'azione, che il non aveva procurato nuovi clienti alla ER società, che al momento della sottoscrizione del contratto di sub agenzia il aveva ricevuto in assegnazione il portafoglio ER acquisito dalla AXA, spiegando domanda riconvenzionale di condanna pag. 4/17 del ricorrente al risarcimento del danno cagionato alla società, quantificato nell'importo di € 96.616,31.
Il Giudice di primo grado, quanto alle richieste avanzate dal ricorrente, accoglieva la domanda avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso, mentre rigettava la domanda avente ad oggetto le indennità ex artt. 12, 25, 26 e 27 CCNL, la domanda relativa alla indennità ex art 1751 c.c., la richiesta di indennità da mancato recupero del portafoglio, la richiesta di pagamento delle provvigioni, la richiesta di risarcimento danni ed accoglieva (con riduzione della somma attesa la provvisionale riconosciuta in sede penale) la domanda riconvenzionale della resistente.
Propone appello in qualità di erede/vedova del defunto Parte_1
(deceduto il 3.3.2022) lamentando: Persona_1
-la nullità della sentenza in quanto per l'udienza di discussione del 22.03.2022 il procuratore della parte ricorrente nel corpo delle note di trattazione (depositate il 17.3.22) aveva dichiarato il decesso del ricorrente allegando il certificato Persona_1 di morte del 10.03.2022 e chiedendo al G.d.L. l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.,
-che, di conseguenza, il GL non avrebbe potuto condannare il ricorrente a pagare alcunché,
-che non era vero che in primo grado vi era stata acquiescenza e/o non contestazione del sig. rispetto all'an ed al Persona_1 quntum di cui la resistente chiedeva la restituzione – risarcimento, sia in ordine alla mancata prova dei pagamenti effettuati dal ricorrente in favore della resistente, laddove invece l'allora ricorrente con la memoria difensiva depositata in data 6.2.2021 avverso la spiegata domanda riconvenzionale, prendeva posizione e contestava, in modo puntuale ed incisivo, tutte le deduzioni, le allegazioni, i documenti depositati e le richieste formulate dalla allora resistente in domanda pag. 5/17 riconvenzionale, depositando anche numerosi allegati a riprova della infondatezza delle richieste di risarcimento della CP_1 ed in grado di provare i pagamenti effettuati nel corso del rapporto commerciale,
-che la , si era limitata a produrre degli elenchi dalla CP_1 stessa predisposti (allegati nn.11, 12, 13), riassuntivi per periodo e per compagnia assicuratrice, non controfirmati da nessuno (clienti, sub agente, compagnia assicuratrice contraente, ecc.), elenchi che quindi non assumevano, in quanto contestati dal ricorrente, nessun valore probatorio ex art. 2697 c.c. rispetto alla pretesa risarcitoria attivata,
-che il aveva invece dimostrato i trasferimenti disposti ER in favore della resistente per tutto il periodo 2002 al 2012 di ingenti importi,
-che la sentenza è errata anche in punto di governo delle spese di giudizio liquidate in misura eccessiva nonostante la semplicità della controversia e il mancato espletamento di indagini istruttorie, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 300 c.p.c. e s.s.; nel merito, in riforma della sentenza, rigettare integralmente tutte le domande e le eccezioni formulate dalla resistente e accogliere in tutto, o in parte, CP_1 le domande dall'allora ricorrente in I grado da intendersi integralmente trascritte e nessuna rinunciata, siccome fondate in fatto ed in diritto ed adeguatamente provate, ed allo stato in capo ad essa appellante in qualità di erede di con Persona_1 il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio con distrazione.
La replica: CP_1
-che è infondato il motivo di appello relativo alla violazione dell'art.300 cpc in quanto l'udienza di discussione del 22.3.2022
pag. 6/17 era stata fissata all'esito della discussione già avvenuta della causa, per cui non vi era alcuna utilità nell'interrompere il processo in quanto l'udienza di riassunzione non avrebbe garantito alla “nuova” parte l'esercizio di alcun diritto di difesa
(processualmente già consumato),
-che in difetto di appello deve ritenersi passata in giudicato la parte della sentenza nella quale il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda attorea,
-che la condotta inadempiente ed illegittima perpetrata dal sig.
posta alla base dell'accoglimento della domanda ER riconvenzionale era stata dallo stesso ricorrente in sede penale ammessa e non contestata,
-che aveva chiarito che l'importo di € 93.616,31 emergeva dal riscontro dell'estratto riepilogativo dei conteggi allegati in primo grado),
-che la Corte di Appello di Napoli in sede penale, nel ribadire la condanna del anche al risarcimento del danno rivendicato ER dalla parte civile, aveva stabilito una provvisionale di €
8.000,00,
-che è intervenuta anche la sentenza della Corte di Cassazione
Sez. Penale n.35/2022 con cui è stato rigettato il ricorso presentato dal sig. avverso la sentenza di appello, ER
– che il presupposto fattuale e sostanziale della spiegata domanda riconvenzionale era da rinvenirsi dal giudizio penale (conclusosi con sentenza della Cassazione) nel quale era lo stesso che ER aveva confermato l'ammanco (v. all.ti 6 e 7 produzione primo grado),
-che essendo passata in giudicato la sentenza penale essa spiega effetti incontestabili sul giudizio civile finalizzato a conseguire a carico degli eredi il risarcimento del danno ER vantato da essa appellata,
pag. 7/17 -che è corretta la regolamentazione delle spese di lite avendo il
Giudice di primo grado applicato il principio di soccombenza considerando anche il parziale accoglimento della domanda attorea.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
Il primo motivo di appello è fondato.
La sentenza di primo grado è nulla per mancata interruzione del processo a seguito del documentato ed allegato decesso dell'allora ricorrente come risulta dalle note depositate per l'udienza di discussione del 22.3.2022 in cui il procuratore della parte ricorrente dichiarava l'evento allegando il certificato di morte del 10.03.2022 e chiedendo al G.d.L. l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c..
La Suprema Corte ha chiarito che “nell'ipotesi di morte della parte verificatasi e dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, gli atti successivamente compiuti senza che sia stata dichiarata l'interruzione del processo, compresa la sentenza, sono nulli e il vizio è soggetto al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi d'impugnazione, sicché la suddetta nullità deve essere dedotta dalla parte colpita dall'evento interruttivo con il mezzo d'impugnazione previsto per la sentenza”
(cfr. sentenza n.19267/2015) e che “la mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito” (cfr. ordinanza n.10912/2021).
pag. 8/17 Nel caso di specie il vizio di nullità è stato ritualmente eccepito dall'erede dell'allora ricorrente e determina in capo alla Corte l'obbligo di procedere all'esame nel merito della causa non ricorrendo una ipotesi di rimessione della stessa al Giudice di primo grado.
Quanto alla contestazione della appellata in ordine alla
“inutilità” della pronuncia di interruzione in primo grado è sufficiente rilevare che l'art.300 cpc prevede una regola automatica al verificarsi degli eventi codificati, senza che possa intervenire una valutazione discrezionale del giudicante in ordine alla pronuncia di interruzione.
Passando al merito della controversia il Collegio rileva che in relazione alle domande spiegate in primo grado dal e dal ER
Giudice rigettate non si rinviene nel ricorso in appello alcuna espressa riproposizione, aldilà del mero e generico richiamo alle conclusioni tutte di primo grado, insufficiente ed inidoneo ex art.346 cpc, a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre tali determinate domande, che, pertanto, devono intendersi rinunciate, sussistendo in capo alla parte l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all'art.346 cpc.
(Cassazione civile sez. lav., 18/09/2024, n.25117 “Al fine di introdurre in appello domande ed eccezioni su cui il primo giudice non si sia pronunciato perché assorbite è sufficiente la riproposizione, la quale, pur scevra da oneri formali, deve essere tuttavia certa, non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio”.
Già leSezioni Unite avevano stabilito con la pronuncia n.23299 del
2011, che affinché un capo della sentenza possa ritenersi pag. 9/17 validamente impugnato non è sufficiente che l'atto manifesti una volontà in tal senso “ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”; poi la S.C. (SS.UU.
13/12/2022, n.36481) ha affermato che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”; e che
(Sez. 2 Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023) “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto
e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in
pag. 10/17 relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Peraltro le stesse andrebbero comunque rigettate alla luce della assenza di motivi specifici di appello in ordine alla puntuale
Co motivazione addotta dal in relazione alle singole voci e che deve intendersi, nel merito, confermata in questa sede.
Parimenti, in assenza di specifica contestazione da parte della appellata sulla parte di domanda accolta in primo grado, la stessa può essere “confermata” in questa sede avendo il Giudice di primo grado correttamente motivato sul punto: “Indennità di mancato preavviso. Parte ricorrente, assumendo la risoluzione del rapporto per volontà della convenuta, aziona domanda di condanna della resistente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, per il complessivo importo di euro 4.731,51. La resistente assume la sospensione del rapporto in virtù di scrittura intervenuta tra le parti nell'agosto 2014 e la successiva risoluzione dello stesso per volontà del sub agente. In punto di fatto va rilevato che è agli atti (cfr allegato n. 4 di cui alla produzione di parte resistente) scrittura dell'8.8.2014, sottoscritta anche dal ricorrente, nella quale si legge “… a seguito delle irregolarità emerse con i mancati versamenti delle somme da Lei dovute per gli incassi sino al 7 agosto e periodi precedenti, si rendono necessarie verifiche tecnico – amministrative e la conseguente sospensione del rapporto di collaborazione sino al termine delle suddette operazioni”. Nell'economia dell'accordo la cessazione della condizione di sospensione del rapporto, con conseguente ripristino della piena funzionalità dello stesso non è dunque
pag. 11/17 posto in relazione ad una specifica condotta dell'agente ma correlata ad attività di esclusiva pertinenza della parte convenuta. Orbene agli atti non risulta prova di alcuna condotta societaria diretta, all'esito delle verifiche tecnico – amministrative, al ripristino della funzionalità del rapporto.
L'inattività qualificata della convenuta e la successiva comunicazione all' dell'intervenuta cessazione del rapporto CP_3 consentono di ritenere la risoluzione del contratto di sub agenzia per volontà della parte agente alla data della comunicazione allegata in atti. Ciò posto, va rilevato che il contratto di sub - agenzia sottoscritto dalle parti prevede un periodo di preavviso di un mese (art 8 del contratto di cui all'allegato 2 della produzione di parte resistente). Pertanto, deve riconoscersi al ricorrente, a titolo di indennità di mancato preavviso, la somma di euro 4.731,51, non oggetto di specifica contestazione nel suo ammontare. E' noto infatti che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (corte di Appello di Potenza n. 19/'20). Deve pertanto concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.731,51, oltre interessi sul credito via via rivalutato dalla maturazione al saldo”, “è risultato, infatti, acclarato che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà della come dalla CP_1 stessa ripetutamente affermato anche in questa sede, allorquando
pag. 12/17 inizialmente ha disposto la sola sospensione del rapporto di sub agenzia per eseguire ulteriori verifiche e, dopo, non riuscendo più ad avere contatti con il ha comunicato il recesso ER all' . CP_3
Alcuna critica è stata avanzata sul predetto punto dalla appellata.
Il motivo di appello avente ad oggetto l'accoglimento in primo grado della domanda riconvenzionale della è infondato. CP_1
Premesso che la condanna del per appropriazione indebita è ER divenuta definitiva con conseguente accertamento (art.651 cpp) in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato, in relazione alla misura della restituzione degli ammanchi, la appellante sostiene che la non ne avrebbe dato prova non potendosi CP_1 attribuire rilevanza alcuna ai documenti prodotti in primo grado sub 11,12 e 13 in quanto provenienti dalla stessa società e privi di qualunque indicazione “ufficiale” e che il nella ER memoria di risposta alla riconvenzionale aveva contestato espressamente quanto risultante dai predetti elenchi allegando, a sua volta, la prova dei pagamenti eseguiti.
Ma proprio analizzando il contenuto della memoria di risposta alla riconvenzionale il Collegio osserva che il , lungi dal ER contestare gli elenchi prodotti dalla , aveva posto alla CP_1 base delle allegazioni in replica proprio i predetti elenchi e le somme in essi riportate.
Leggendo pianamente i punti 10 e 11 della memoria di risposta alla riconvenzionale risulta evidente come l'allora ricorrente non abbia contestato affatto la provenienza e la genuinità degli elenchi prodotti dalla ma li abbia utilizzati come base di CP_1 calcolo al fine di scomputare i pagamenti asseritamente eseguiti
(ma negati dal Giudice).
pag. 13/17 Ed infatti si legge ai predetti punti della memoria “10. Come risulta dal riepilogo sospeso, depositato dalla resistente – AXA e
Zurich, risulta il versamento di: Rev. 1884 08.05.2012 – 5.000,00;
Rev. 1233 17.05.2012 – 5.000,00; Rev. 1319 24.05.2012 – 8.000,00.
La circostanza viene inoltre dimostrata dai versamenti riportati negli estratti conto del 31.01.2011 e del 28.02.2011 che si depositano. 11. Come ancora risulta dalla documentazione proveniente dalla stessa , con rev. 17.02.2010, il
CP_1 ER ha versato con bonifici – Banco di Credito Popolare, e CP_5 tutti gli incassi relativi secondo gli estratti conto redatti dall' . Non solo, come risulta dalla documentazione
CP_1 proveniente dalla stessa resistente, con l'estratto conto
CP_1 del 2 DIC – 2013 dal 2.11.2013, la somma dovuta dalla era
CP_1 pari a 0.00, solo dal 2.11.2013 sono maturati gli importi da versare, che poi come risulta dal REV. 4496 sono stati regolarmente versati con la somma di €. 22.602,98, seguiva poi il successivo versamento del 3.12.2013 per l'importo di €.5.04,03.
Con sommo stupore si legge ora la pretesa della comparente. La circostanza di non poco conto, dimostra la regolarità dei versamenti sempre effettuati dal Infatti, mai sono ER intervenute contestazione in merito.”.
Pertanto erra l'appellante laddove sostiene che vi sarebbe stata una contestazione da parte del alle allegazioni e ER documenti a sostegno della richiesta riconvenzionale spiegata dalla in primo grado, avendo il predetto articolato una CP_1 difesa incompatibile con la contestazione ma che, anzi, ha posto a presupposto della replica quanto allegato/documentato dalla allora resistente.
Nello specifico il invocava espressamente (punto 10 ER richiamato) l'indicazione nel riepilogo dei sospesi delle somme di euro 5.000, 5.000 e 8.000, esattamente riportate in calce al pag. 14/17 documento n.11 prodotto dalla (cfr. CP_1 Controparte_6
+ ZURICH, REV.1884 08/05/2012, REV.1233 17/05/2012, REV.1319
24/05/2012) e (punto 11 richiamato) la rev del 17.2.20 riportata dalla nel doc. n.12 nonché le rev. 4496 di euro 22.602,98 CP_1
e la rev. 4707 di euro 5.041,03 parimenti riportate dalla CP_1 in detrazione a dicembre 2013 nel prospetto sub.12.
La documentazione prodotta dalla quindi, lungi dall'essere CP_1 stata contestata quanto alla idoneità alla prova degli ammanchi, è stata analizzata nel merito dal donde l'infondatezza ER della censura spiegata in appello dalla erede (cfr. Cassazione ordinanza n.3429/2025 “I fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza”; ordinanza n.10864/2018 “I fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento”).
Deve altresì puntualizzarsi come le eccezioni di pagamento indicate dal nella memoria di risposta alla ER riconvenzionale siano state ampiamente analizzate nella sentenza di primo grado (il versamento del 28.2.11 di euro 11.500,00 escluso per assenza di elementi di imputazione, la somma di euro
25.000,00 in quanto già detratta dalla il residuo di CP_1
19.918,00 attestato nel documento prodotto dal non valido ER in assenza di dati di riferibilità alla difettando anche CP_1 la firma della dipendente che, a dire del avrebbe CP_7 ER redatto l'annotazione invocata) senza che in questa sede siano pag. 15/17 state addotte specifiche censure a quanto motivato in primo grado, che va, pertanto, confermato.
In conclusione, dichiarata, la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.300 cpc, vanno ribadite le medesime conclusioni cui era già giunto il Tribunale.
Le spese di lite del primo grado possono essere rideterminate in questa sede nella medesima misura di cui alla sentenza appellata in considerazione della correttezza della misura della compensazione disposta alla luce del limitato accoglimento delle domande spiegate dal e dell'accoglimento della ER riconvenzionale spiegata dalla . CP_1
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del grado per metà, la restante metà va posta a carico della appellata in base alla soccombenza.
P.Q.M.
la Corte così provvede, previa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado,
-condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 nella qualità di erede di della somma di euro Persona_1
4.731,51, oltre interessi sul credito via via rivalutato dalla maturazione al saldo,
-rigetta le restanti domande spiegate in primo grado da ER
,
[...]
-condanna nella qualità di erede di al Parte_1 Persona_1 pagamento, in favore della della somma di euro CP_1
88.616,31, oltre interessi e rivalutazione,
-compensa per 1/5 le spese del giudizio di primo grado e condanna quale erede di alla rifusione, in Parte_1 Persona_1 favore della della residua quota liquidata in euro CP_1
3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge,
pag. 16/17 -compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna la appellante alla rifusione della restante metà in favore della appellata, metà liquidata in euro 992,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Napoli 15.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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