Articolo 876 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 875Articolo 855
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9 ottobre 2010
Art. 876. Categorie di personale in servizio permanente 1. Possono appartenere al servizio permanente solo i militari delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di cui all'articolo 627.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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