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23 dicembre 1986
23 dicembre 1986
Art. 5. 1. L' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Attivo ereditario). - L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.
Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.
Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all' articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ".
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 1089/1939 (Tutela delle cose d'interesse artistico) e' il seguente:
"Art. 5. - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale".
Il Ministero dell'educazione nazionale ha mutato la denominazione in "Ministero della pubblica istruzione" in virtu' del R.D. 29 maggio 1944, n. 142 . Le attribuzioni spettanti al Ministro della pubblica istruzione relativamente alle cose di interesse artistico sono state trasferite al Ministro per i beni culturali e ambientali in forza dell' art. 2 del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 , convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 .
"Art. 8 (Attivo ereditario). - L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.
Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.
Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all' articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ".
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 1089/1939 (Tutela delle cose d'interesse artistico) e' il seguente:
"Art. 5. - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale".
Il Ministero dell'educazione nazionale ha mutato la denominazione in "Ministero della pubblica istruzione" in virtu' del R.D. 29 maggio 1944, n. 142 . Le attribuzioni spettanti al Ministro della pubblica istruzione relativamente alle cose di interesse artistico sono state trasferite al Ministro per i beni culturali e ambientali in forza dell' art. 2 del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 , convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 .
Commentario • 1
- 1. Circolare del 30/06/1990 n. 42 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 30 giugno 1990 · 0.5169118
Gli uffici del Registro, a seguito della presentazione delle dichiarazioni di successione, sono tenuti a svolgere tutti quegli adempimenti connessi con la gestione delle relative imposte. In particolare devono: - liquidare l\'imposta principale dovuta in base ai dati contenuti nella dichiarazione; - inviare agli eredi e legatari un avviso di pagamento ed in caso di mancata riscossione un avviso di liquidazione; - introitare e contabilizzare le somme pagate dandone quietanza al contribuente; - compilare il modello della nota di trascrizione nel caso siano presenti immobili nell\'attivo ereditario; - effettuare su richiesta del contribuente, certificazioni di eseguita …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2001, n. 8259Provvedimento: […] Impugnarono l'atto i 2 coeredi LI, AN, IO ed LA AN NO d'LI di AN Germano, sostenendo l'impossibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di superare il tetto massimo del valore dei mobili caduti in successione, corrispondente - 'ex' art. 8 comma 2 del d.P.R. 637/1972, come sostituito dall'art. 5 della legge 880/1986 - al 10% di quello complessivo netto dell'asse ereditario, e rilevando d'altronde l'inidoneità dell'inventario richiamato dall'Ufficio, peraltro dichiarato nullo dal Tribunale di Torino con sentenza del 30 settembre 1991. […]Leggi di più...
- avviso di liquidazione·
- giudicato·
- art. 8 d.P.R. 637/1972·
- imposta di successione·
- dichiarazione di scienza integrativa·
- prova contraria·
- presunzione di valore beni mobili·
- imposta complementare·
- art. 5 legge 880/1986·
- avviso di accertamento