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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
!
! REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marco F.G.
TI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 comma 1,
c.p.c. iscritta al n. 5901/2022,
TRA
, Parte_1
C.F./P.IVA con sede istituzionale in Torino (TO), Piazza Palazzo di P.IVA_1
Città n. 1, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e Persona_1 difeso – giusta procura generale alle liti rilasciata il 14 dicembre 2021 avanti il
Notaio (rep. N. 16179 – fasc. N. 9791) ed allegata al presente Persona_2 ricorso – dagli Avvocati Marco Loche (C.F. ) e Isabella C.F._1
Tassone (C.F. ) dell'avvocatura Comunale e con domicilio C.F._2 eletto presso i predetti difensori in Torino (TO), Via Corte d'Appello n. 16
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 nato a [...] il [...], residente in [...], Via delle
Pervinche n. 79, rappresentato e difeso, nell'ambito del giudizio celebratosi avanti il Tribunale di Torino, sez. IX^ civile, R.G. n. 15732/2019, dagli Avvocati
ES NE (C.F. ) e LA RR (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliato presso i predetti difensori in C.F._5
Torino, Via Alfieri, n. 24;
- OPPOSTO -
E NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE IX CIVILE
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello stato, non costituito nel giudizio celebratosi avanti il Tribunale di Torino, sez.
IX^ civile, r.g. n. 15732/2019
E DELLA
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_3 in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato non costituito nel giudizio celebratosi avanti il Tribunale di Torino, sez.
IX^ civile, R.G. n. 15732/2019;
- LITISCONSORTI NECESSARI -
All'udienza del 21.7.2023 la causa è stata assegnata in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale Civile di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione ed argomentazione, previo accertamento della sussistenza di legittimazione attiva del a proporre la presente opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c.: Parte_1
nel merito:
- in via principale, riformare e/o comunque dichiarare inopponibile al il Parte_1
decreto pronunciato in data 18 ottobre 2021 dal Tribunale di Torino, Sez. IX^ Civile, a definizione del procedimento iscritto al numero di registro generale 15732/2019, per difetto di legittimazione passiva del avuto riguardo alle domande avanzate dal sig. Parte_1
nell'ambito del giudizio R.G. 15732/2019, anche in punto spese;
Controparte_1
- in via subordinata, riformare e/o comunque dichiarare inopponibile al il Parte_1
decreto pronunciato in data 18 ottobre 2021 dal Tribunale di Torino, Sez. IX^ Civile, a
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definizione del procedimento iscritto al numero di registro generale 15732/2019 e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso proposto dal sig. nell'ambito Controparte_1
del giudizio R.G. 15732/2019, anche in punto spese;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, riformare il decreto pronunciato dal Tribunale di
Torino, Sez. IX^ Civile, a definizione del procedimento iscritto al numero di registro generale
15732/2019, compensando integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio R.G. n.
15732/2019;
- in ogni caso, con il favore degli onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre rimborso del contributo unificato e dei diritti di segreteria, spese generali nella misura del 15%
ex art. 2 e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile),
trattandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici; IVA e CPA non dovute»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per opposizione ordinaria del terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., del
28.3.2022 il impugna il decreto pronunciato in data 18 ottobre 2021 dal Parte_1
Tribunale di Torino, Sez. IX^ Civile, a definizione del procedimento iscritto al numero di registro generale 15732/2019, chiedendone l'integrale riforma.
Con decreto reso in data 19.5.2023 veniva fissata l'udienza per la discussione della predetta opposizione.
A tale udienza nessuno compariva o si costituiva per per il Controparte_1
e per la . Parte_2 Controparte_2
Il Giudice, quindi, invitava la difesa del a discutere l'opposizione e Parte_1
questa si richiamava in fatto ed in diritto al proprio ricorso e concludeva come in questo precisato.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente si duole di essere stata illecitamente pregiudicata dal decreto emesso in data 18 ottobre 2021 dal Tribunale di Torino, Sez. IX^ Civile, a definizione del procedimento iscritto al numero di registro generale 15732/2019.
Sostiene parte ricorrente che tale provvedimento doveva essere riformato per i seguenti motivi:
1. Error in iudicando – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 396/2000 – difetto di legittimazione passiva del in relazione alle domande avanzate dal sig. avanti Parte_1 Controparte_1
codesto Ill.mo Tribunale con il ricorso R.G. n. 15732/2019.
2. Sempre nel merito: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, della Legge n.
91/1992 e 33 del Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 – travisamento dei fatti – illogicità della motivazione.
3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., per violazione del principio di soccombenza e omessa valutazione della sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Preliminarmente, si deve osservare che il è pienamente legittimato Parte_1
ad agire con l'opposizione di terzo, in quanto soggetto pregiudicato dal decreto emesso dal
Tribunale di Torino in data 18.10.2021 a definizione del procedimento iscritto al numero di registro generale 15732/2019.
Fatta tale debita premessa, si ritiene che la domanda di opposizione del terzo, proposta dal , sia fondata e, quindi, accoglibile. Parte_1
In relazione al motivo di censura sub 1, nel ricorso si legge quanto segue:
«… La Civica Amministrazione ricorrente rileva, in primo luogo, l'errore in cui è incorso il Giudice nell'adottare il decreto opposto, consistente nel non aver
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rilevato il difetto di legittimazione passiva del in relazione alle Parte_1
domande avanzate dal sig. con il ricorso R.G. n. 15732/2019. Controparte_1
Come noto, infatti, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile e nella tenuta dei registri anagrafici il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 396/2000, in qualità di ufficiale del
Governo, e quindi non come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico dell'Amministrazione
statale, dalla quale dipende nell'esercizio di tale funzione.
Ne deriva che gli atti compiuti dal Sindaco – o suo delegato – nell'ambito di tali ruoli sono imputabili esclusivamente all'Amministrazione centrale dello Stato,
essendo del tutto estranei alle competenze ed alle attribuzioni comunali.
Ciò è stato ribadito, recentemente, da un'ordinanza pronunciata dalla XVIII^
Sezione civile del Tribunale di Roma in una vertenza consimile alla presente…,
introdotta per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma
2, Legge n. 91/1992, ove è stato affermato che “preliminarmente, la domanda deve
essere respinta nei confronti di per difetto di legittimazione passiva, Parte_3
dovendo essere pienamente condiviso quanto in proposito evidenziato nella difesa
dell'ente locale e da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo le
quali “Nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile e nella tenuta dei
registri anagrafici il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 e
dell'art. 1 d.P.R. n. 396/2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non come
organo di vertice e legale rappresentante dell'amministrazione comunale, bensì come
organo periferico dell'amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono
imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i
danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n. 7210 del 2009,
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Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000)”.
Trattasi di un assunto costantemente affermato anche da codesto Ill.mo
Tribunale Civile (cfr., tra le tante, sentenze nn. 139/2010 e 7340/2008) e confermato dal provvedimento pronunciato dalla VII^ Sezione Civile in data 24 marzo 2022, con cui è stato “rilevato che ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000 il Sindaco
sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione quale ufficiale
del Governo, di talché parte necessaria del presente giudizio è anche il
[...]
quale ente titolare della funzione anagrafica e di stato civile”. Parte_2
Nell'assumere la decisione opposta, dunque, il Tribunale ha errato laddove, in sede di pronuncia, ha ritenuto di non estromettere la dal giudizio o, Controparte_3
quantomeno, nel non ritenere le domande avanzate in giudizio dal ricorrente come rivolte unicamente nei confronti del , cui il Sindaco dipende, Parte_2
sotto il profilo funzionale, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile e nella tenuta dei registri anagrafici».
Si ritiene di dover condividere la tesi sostenuta dalla parte opponente. Effettivamente,
il difettava e difetta della legittimazione passiva in ordine a quello che era Parte_1
l'oggetto del procedimento civile iscritto al numero di registro generale 15732/2019.
Inoltre, dall'esame della documentazione relativa al detto procedimento, emerge come il ricorrente non abbia mai notificato al il proprio ricorso ed CP_1 Pt_1 Parte_1
il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con la conseguenza che quest'ultimo non poteva essere considerato parte legittimamente coinvolta come contradditrice nel procedimento iscritto al numero 15732/2019.
Il pregiudizio alle ragioni del discende dalla circostanza che il Parte_1
decreto opposto travalica gli argini soggettivi dell'art. 2909 c.c..
La lesione, che la decisione opposta ha determinato, deriva in via immediata e diretta
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dalla traduzione in atto delle statuizioni recate dal citato decreto.
Ciò nel caso di specie accade, perché diritto vantato dal si trova in Pt_1 Parte_1
rapporto di incompatibilità giuridica con quello oggetto dell'opposto decreto.
Il pregiudizio al diritto del determina anche l'ambito di efficacia Parte_1
della presente sentenza di accoglimento.
Il principio che deve guidare il giudice nella detta perimetrazione è quello del minimo mezzo, ovvero fare in modo che l'opposizione venga ad evitare che il provvedimento rechi danno al , senza che necessariamente si debba eliminare il giudicato Parte_1
formatosi tra le altre parti.
Per questa ragione il è legittimato ad impugnare il decreto emesso Parte_1
dal Tribunale di Torino solo su quegli aspetti della pronuncia da cui tale lesione consegue, non anche per i profili che recano pregiudizio ad altre parti che per il principio di disponibilità
sono le uniche a potersene dolere.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la pronunzia che si deve adottare è quella di dichiarare che il decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 18.10.2021 a definizione del procedimento iscritto al numero di registro generale 15732/2019 è inefficace e, quindi, non opponibile nei confronti del e ciò anche in punto spese. Parte_1
Giova a questo proposito evidenziare che le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'opposto anche se non costituito in giudizio e vengono ad CP_1
essere liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda, anche riconvenzionale, istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunziando, così
provvede:
in accoglimento della domanda di parte opponente
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1. dichiara che il decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 18.10.2021 a definizione del procedimento iscritto al numero di registro generale 15732/2019 non è efficace nei confronti del;
Parte_1
2. dichiara tenuto e condanna di a rimborsare al le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio da quest'ultimo affrontate che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%.
Così deciso a Torino il 27.9.2023
Il Giudice
CO F.G. BATTIGLIA
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