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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 22 marzo 2023, confermava quella del Tribunale torinese, che aveva accertato la responsabilità penale di MA Parigini, in ordine al delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. perché, dopo aver ricevuto il verbale relativo a una infrazione stradale in relazione all'utilizzo della propria autovettura, inviava una dichiarazione con la quale attribuiva a LB UR la guida del veicolo, allegando la copia della patente dello stesso. Al UR, trasferitosi da Torino dall'anno precedente, giungeva presso la nuova residenza in Sarno, in provincia di Salerno, la contestazione della contravvenzione amministrativa e lo stesso, a quel punto, sporgeva denuncia - querela. \L( Penale Sent. Sez. 5 Num. 1797 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 17/10/2023 2. Il rìcorso per cassazione proposto nell'interesse di MA UG consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e apparenza della stessa, lamentando che unico elemento certo della vicenda era la proprietà dell'autovettura da parte dell'imputato, risultando invece manifestamente illogica la sentenza impugnata, allorché rileva la diversità della firma apposta sulla patente di UR BE rispetto a quella apposta in calce alla missiva, la natura ipotetica della disponibilità della copia della patente del UR da parte del Perigini, l'incertezza in ordine alla circostanza che UR non fosse mai rientrato a Torino. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ritenuto elevato, anche per una riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al massimo consentito. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che individua in particolare quale unico interessato— a evitare l'addebito della contravvenzione a se stesso con l'attribuzione dello stesso a un terzo — proprio l'imputato. Tale argomento speso dalla sentenza impugnata è assolutamente logico, e allo stesso si accompagnano gli elementi indiziari che lo corroborano nella valutazione della Corte di appello: la circostanza che UR BE si era trasferito da Torino già da tempo, al momento della verificarsi dell'infrazione stradale, e che anche l'invio della missiva avveniva da Torino e non da Sarno, ove risiedeva UR BE, cosicché risultava inverosimile che lo stesso si fosse recato a Torino per la sola spedizione della missiva con la quale comunicava di essere alla guida 2 dell'autovettura del ricorrente;
la disponibilità di copia della patente del UR da parte di Parigini, in quanto lo stesso si occupava della revisione delle autovetture della famiglia del UR quando risiedeva in Piemonte;
inoltre, la difformità della firma apposta sulla patente rispetto a quella in calce alla missiva inviata alla Polizia municipale. Invero, la Corte territoriale ha fatto buoni governo dei principi in materia, evitando l'atomizzazione dei singoli elementi indiziari, in quanto in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013 - dep. 18/06/2013, P.G. e Kercher in proc. NO e altro, Rv. 255677). Tale valutazione risulta operata in modo corretto, mentre le censure risultano sostanzialmente reiterative di quelle già proposte in appello, oltre che non adeguate a confrontarsi con la solidità dei singoli elementi, a cominciare da quello del trasferimento del UR attestato dalle verifiche anagrafiche e dalla circostanza che la missiva per la contravvenzione veniva effettivamente recapitata a Sarno, mentre la comparazione grafica effettuata dalla Corte di appello quanto alle firme viene censurata in astratto e non in concreto. Ne consegue la natura non consentita per genericità del motivo oltre che la sua manifesta infondatezza quanto ai criteri di valutazione della prova. 3. Il secondo motivo anche è manifestamente infondato. In vero la pena base di anni uno e mesi tre di reclusione si colloca ben al di sotto della media edittale e sostanzialmente al ridosso del minimo di anni uno, scostamento motivato già dal primo giudice sia per un precedente penale commesso in Francia — irrevocabile dal 28 marzo 2017, quindi, rileva il Tribunale, appena l'anno precedente i fatti per cui pende questo processo, a riprova della insensibilità alla efficacia deterrente della precedente condanna — sia anche per l'abuso della fiducia del UR. Si tratta di una motivazione assolutamente congrua e idonea, anche a sostegno della riduzione nella misura di mesi tre per le circostanze attenuanti generiche e non nel massimo consentito. Tale motivazione, confermata dalla Corte di appello, risulta quindi in linea con i principi in materia. Tanto più che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Infatti quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare 3 Così deciso in Roma, 17/10/2023 Il Consigliere estensore Il Pr ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di manifesta infondatezza del motivo. 4. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 22 marzo 2023, confermava quella del Tribunale torinese, che aveva accertato la responsabilità penale di MA Parigini, in ordine al delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. perché, dopo aver ricevuto il verbale relativo a una infrazione stradale in relazione all'utilizzo della propria autovettura, inviava una dichiarazione con la quale attribuiva a LB UR la guida del veicolo, allegando la copia della patente dello stesso. Al UR, trasferitosi da Torino dall'anno precedente, giungeva presso la nuova residenza in Sarno, in provincia di Salerno, la contestazione della contravvenzione amministrativa e lo stesso, a quel punto, sporgeva denuncia - querela. \L( Penale Sent. Sez. 5 Num. 1797 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 17/10/2023 2. Il rìcorso per cassazione proposto nell'interesse di MA UG consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e apparenza della stessa, lamentando che unico elemento certo della vicenda era la proprietà dell'autovettura da parte dell'imputato, risultando invece manifestamente illogica la sentenza impugnata, allorché rileva la diversità della firma apposta sulla patente di UR BE rispetto a quella apposta in calce alla missiva, la natura ipotetica della disponibilità della copia della patente del UR da parte del Perigini, l'incertezza in ordine alla circostanza che UR non fosse mai rientrato a Torino. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ritenuto elevato, anche per una riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al massimo consentito. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che individua in particolare quale unico interessato— a evitare l'addebito della contravvenzione a se stesso con l'attribuzione dello stesso a un terzo — proprio l'imputato. Tale argomento speso dalla sentenza impugnata è assolutamente logico, e allo stesso si accompagnano gli elementi indiziari che lo corroborano nella valutazione della Corte di appello: la circostanza che UR BE si era trasferito da Torino già da tempo, al momento della verificarsi dell'infrazione stradale, e che anche l'invio della missiva avveniva da Torino e non da Sarno, ove risiedeva UR BE, cosicché risultava inverosimile che lo stesso si fosse recato a Torino per la sola spedizione della missiva con la quale comunicava di essere alla guida 2 dell'autovettura del ricorrente;
la disponibilità di copia della patente del UR da parte di Parigini, in quanto lo stesso si occupava della revisione delle autovetture della famiglia del UR quando risiedeva in Piemonte;
inoltre, la difformità della firma apposta sulla patente rispetto a quella in calce alla missiva inviata alla Polizia municipale. Invero, la Corte territoriale ha fatto buoni governo dei principi in materia, evitando l'atomizzazione dei singoli elementi indiziari, in quanto in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013 - dep. 18/06/2013, P.G. e Kercher in proc. NO e altro, Rv. 255677). Tale valutazione risulta operata in modo corretto, mentre le censure risultano sostanzialmente reiterative di quelle già proposte in appello, oltre che non adeguate a confrontarsi con la solidità dei singoli elementi, a cominciare da quello del trasferimento del UR attestato dalle verifiche anagrafiche e dalla circostanza che la missiva per la contravvenzione veniva effettivamente recapitata a Sarno, mentre la comparazione grafica effettuata dalla Corte di appello quanto alle firme viene censurata in astratto e non in concreto. Ne consegue la natura non consentita per genericità del motivo oltre che la sua manifesta infondatezza quanto ai criteri di valutazione della prova. 3. Il secondo motivo anche è manifestamente infondato. In vero la pena base di anni uno e mesi tre di reclusione si colloca ben al di sotto della media edittale e sostanzialmente al ridosso del minimo di anni uno, scostamento motivato già dal primo giudice sia per un precedente penale commesso in Francia — irrevocabile dal 28 marzo 2017, quindi, rileva il Tribunale, appena l'anno precedente i fatti per cui pende questo processo, a riprova della insensibilità alla efficacia deterrente della precedente condanna — sia anche per l'abuso della fiducia del UR. Si tratta di una motivazione assolutamente congrua e idonea, anche a sostegno della riduzione nella misura di mesi tre per le circostanze attenuanti generiche e non nel massimo consentito. Tale motivazione, confermata dalla Corte di appello, risulta quindi in linea con i principi in materia. Tanto più che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Infatti quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare 3 Così deciso in Roma, 17/10/2023 Il Consigliere estensore Il Pr ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di manifesta infondatezza del motivo. 4. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.