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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/08/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 788/19
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 788/19 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19 marzo 2025
d a OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. MARESCALCO Controparte_1
Appalto: altre ipotesi e CP_2 Controparte_3 ex art. 1655 e ss. cc (ivi APPELLANTE compresa l'azione ex c o n t r o 1669cc)
con il patrocinio Controparte_4
dell'avv. PAOLUCCI ANDREA
, con il patrocinio degli avv. PERONI Controparte_5
PIERCARLO E CP_6
APPELLATI
Con l'intervento di
con il patrocinio dell'avv. MARESCALCO FRANCESCO CP_7
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1006/2019, pubblicata il 4 aprile 2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellata Controparte_8
1 In via preliminare: Dichiararsi l'inammissibilità della comparsa di intervento depositata da Nella denegata ipotesi di dichiarazione di CP_7
ammissibilità, rigettarsi le domande ivi avanzate. Con spese di lite in ogni caso rifuse. Nel merito: 1) Per i motivi svolti, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettarsi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e così anche tutte le domande svolte dalla società appellante (ivi compresa quella di restituzione di quanto versato a titolo di spese legali di primo grado).
Con spese legali del grado rifuse. 2) Previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettarsi la domanda subordinata avanzata dal CP_5
contro la perché infondata
[...] Controparte_8
in fatto ed in diritto. Con spese legali rifuse. 2 In via istruttoria: Per i motivi svolti, si chiede il richiamo del CTU affinché fornisca esaustiva risposta alle osservazioni svolte dal CTP di Impresa Edile nonché Controparte_8
alle deduzioni svolte nelle note depositate il 27.6.2024, deduzioni che qui si riportano: • La relazione sul contenimento del consumo energetico ex
L.10/91 è stata presentata contestualmente alla DIA per nuova costruzione in data 30/11/2005. • Come ribadito dal CTU, non risulta alcuna normativa che fissi una tolleranza sull'entità volumetrica in aumento per cui alla presentazione della DIA per varianti in corso d'opera in data 21/07/2006
l' non ha richiesto un aggiornamento della Parte_1
relazione ex L.10/91 ritenendo le modifiche non sostanziali. • Il CTU dichiara che in quel periodo fosse vigente il D.L.192/2005 che ha introdotto la
“verifica di Glaser”, il quale è ufficialmente entrato in vigore l'8 ottobre del
2005, ma l'effettiva operatività del provvedimento era subordinata alla emanazione di ulteriori decreti e disposizioni che dovevano essere emanati entro 120 gg dalla entrata in vigore del D.L. 192 e cioè entro il 6 febbraio
2006. • Entro 180 giorni, inoltre, era prevista l'emanazione delle “Linee
Guida Nazionali per la Certificazione Energetica” sotto forma di Decreto
Interministeriale. • In attesa della emanazione dei suddetti decreti attuativi il fabbisogno annuo di energia primaria continuava ad essere disciplinato dalla
L10/91 in attuazione della quale il Ministero delle Infrastrutture ha emanato
2 il D.M. 27/07/2005. • La DIA per nuova costruzione è stata presentata il
30/11/2005, proprio nei 120 gg di attesa dei decreti attuativi e pertanto il fabbricato non è soggetto al D.L.192/2005 che ha introdotto la verifica di
Glaser. • Il prodotto proposto dal CTU per l'eliminazione dei vizi riscontrati eleva l'edificio a degli standard superiori rispetto a quelli di quando è stato progettato nel 2005 e costruito nel 2006. • Le suddette questioni erano già state sollevate dal CTP dell' nel corso delle operazioni Controparte_8 peritali e vi è un richiamo anche nelle “osservazioni”, ma sul punto non vi è esaustiva risposta da parte del Perito d'Ufficio.
Dell'appellata Controparte_5
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo ogni accertamento del caso, voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Brescia, R.G.
788/2019 Sezione Prima C.I. dott.ssa Tulumello Ud. p.c. 11.09.2024
In via principale e nel merito Rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1006/2019 pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Brescia in data 04.04.2019 e, per l'effetto, confermare la sentenza medesima, respingendo le istanze tutte dell'appellante perché infondate in fatto e diritto. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui si rilevi ogni e qualsiasi responsabilità derivante da vizi costruttivi, dichiarare la C.F. con sede in Controparte_8 P.IVA_1
25045 Castegnato (BS), Via Marconi n. 2/H, in persona del legale rappresentante pro-tempore, obbligata a tenere indenne il CP_5
da ogni e qualsiasi importo che lo stesso debba, se del caso,
[...]
corrispondere a per i motivi di cui è causa anche a Controparte_1
titolo di interessi e spese legali. Conseguentemente, condannare la
[...]
C.F. con sede in 25045 Controparte_8 P.IVA_1
Castegnato (BS), Via Marconi n. 2/H, in persona del legale rappresentante pro-tempore a provvedere direttamente al pagamento in favore di
[...] di ogni e qualsiasi importo che l'adita Corte dovesse Controparte_1
riconoscere ai medesimi dovuti dal a titolo di Controparte_5
risarcimento del danno e/ o a qualsiasi altro titolo per i fatti oggetto della
3 presente controversia. In via istruttoria Si contesta la consulenza tecnica depositata e ci si associa alla richiesta di chiarimenti rivolta al Ctu già formulata dalla In ogni caso Spese ed Controparte_8
onorari di causa rifusi, oltre IVA e CPA per legge.
Dell'interveniente CP_7
accertare e dichiarare la nullità e/o inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento dinanzi al Tribunale di Brescia, per l'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 22191/2014 del R.G.A.C.C.;
2) accertata la natura e le cause dei vizi, condannare l' Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t., e/o il
[...] CP_5
, in persona dell'amministratore p.t., in solido tra loro o,
[...]
alternativamente, in relazione ai singoli profili di responsabilità, al risarcimento del danno in forma specifica mediante la esecuzione dei lavori per la eliminazione dei vizi, e/o per equivalente attraverso la corresponsione, in favore di (società incorporante di e CP_7 Controparte_1
quindi subentrante nella posizione processuale della parte appellante), della somma necessaria per la eliminazione dei medesimi, secondo la quantificazione determinata in sede di rinnovata consulenza tecnica d'ufficio
(pp. 9 – 13 dell'elaborato peritale), complessivamente pari ad € 49.725,00
(oltre iva ed accessori di legge), nonché al risarcimento dei danni – da valutare eventualmente in via equitativa – che tenga altresì conto dei tempi di realizzazione degli interventi secondo la misura stimata dall'Ausiliario per ciascuno dei cespiti (elaborato peritale cit., p. 13), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare ciascuna delle parti appellate
( e al Controparte_8 Controparte_10
pagamento – a titolo di restituzione - in favore di (società CP_7
incorporante di e quindi subentrante nella posizione Controparte_1
processuale della parte appellante), dell'importo di € 6.338,80 (e così, complessivamente di € 12.677,60), al tempo versata da CP_1 CP_1
in conseguenza della soccombenza del primo grado, nonché alla
[...]
restituzione delle spese di C.T.U. (già corrisposte e certificate: cfr. doc. 3)
4 nel procedimento di A.T.P. (tribunale di Brescia, R.G.A.C.C. 22191/2014), oltre interessi;
4) condannare i convenuti al pagamento, in favore di CP_7
(società incorporante di e quindi subentrante
[...] Controparte_1
nella posizione processuale della parte appellante), delle spese e delle competenze di lite, riferite al doppio grado di giudizio, da liquidare secondo i parametri contemplati nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – così come integrati dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per legge;
5) porre in capo ai soccombenti ( e/o Controparte_8
) le spese di C.T.U. afferenti al presente giudizio. Controparte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 23 dicembre 2015, Controparte_1
Contro (d'ora in poi anche solo conveniva in giudizio l' Controparte_8
(da ora in poi anche solo e il
[...] Controparte_8 CP_5
(da ora in poi anche solo , esponendo che
[...] CP_5
-in data 24 ottobre 2005, l' e Controparte_8 Parte_2
concludevano l'atto di compravendita, avente ad oggetto 5 appartamenti siti all'interno del a Castegnato e posti al secondo piano Controparte_5
dell'edificio; Contro
-il contratto di compravendita veniva concluso anche da quale parte utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria stipulato con in Pt_3
pari data;
-gli appartamenti oggetto del contratto erano quelli contrassegnati dal numero 19 al numero 23 dell'edificio; Contro
-con atto in data 1 marzo 2010 e registrato in data 23 marzo 2010, concedeva in locazione l'appartamento nr. 22 al sig. Persona_1
Contro
-con atto del 1 settembre 2012 e registrato in data 25 ottobre 2012, concedeva in locazione l'appartamento 23 al signor;
Persona_2
, su richiesta dei conduttori, effettuava un sopralluogo in entrambi gli CP_1
appartamenti, a seguito del quale riscontrava la presenza di gravi vizi, consistenti in segni di muffe e presenza di rugiada sulle pareti interne e sulle
5 facciate esterne degli stessi;
Contro
-nel corso delle successive assemblee condominiali, rappresentava la questione e, stante l'inerzia degli altri condomini e dell'amministratore del condominio, segnalava i vizi riscontrati all'impresa con lettera CP_8
raccomandata del 18 luglio 2013, inviata anche all'amministratore del condominio;
-l'impresa con lettera del 18 ottobre 2013, negava le proprie CP_8
responsabilità, affermando che la presenza di rugiada e di muffe sulle superfici delle pareti sarebbe stato “un fenomeno diffuso”, “causato da umidità presente nell'aria interna alle abitazioni”, dovuto alla “presenza di persone, di panni lasciati ad asciugare in casa e scarsa ventilazione”;
-MAV, in data 16 dicembre 2014, depositava ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c., avente ad oggetto la verifica delle cause e dell'entità dei vizi riscontrati e dei costi necessari alla loro eliminazione;
- il Tribunale di Brescia, preso atto delle dichiarazioni di incompatibilità dei due CTU successivamente nominati, nominava, infine, l'ing. ; Persona_3
- nel corso delle operazioni, il CTU proponeva alle parti di risolvere bonariamente la controversia mediante l'applicazione di pitture Contro termoisolanti, richiesta che trovava l'accordo di e ma Controparte_8
non del Controparte_5
-il CTU redigeva, quindi, il proprio elaborato accertando la sussistenza di vizi rilevanti negli appartamenti oggetto di ATP, senza tuttavia determinarne né
l'entità, né i costi, né gli interventi necessari alla loro eliminazione;
-l'elaborato del CTU, oltre a essere incompleto, non avendo risposto alla determinazione delle cause e dell'entità dei vizi, sarebbe giunto a conclusioni contraddittorie;
Contro
-successivamente al deposito della consulenza, riscontrava la presenza di nuovi e rilevanti vizi anche nell'appartamento 21, esposto a nord est come gli appartamenti 22 e 23. Anche tale appartamento presentava vistose macchie di muffe e umidità sulle proprie pareti;
-il CTU aveva riscontrato nell'appartamento 22 una “vistosa presenza di
6 tracce di umidità con formazione di muffe in corrispondenza di tutta l'altezza delle porzione della parete aggettante all'esterno in angolo Nord-ovest/ Sud-
Ovest” e nell'appartamento 23 “una vistosa presenze di tracce di umidità con formazione di muffe in corrispondenza di entrambe le pareti all'esterno in angolo Sud Est/ Sud- Ovest”;
-gli stessi vizi erano presenti anche all'interno dell'appartamento 21;
-le conclusioni del CTU, secondo cui le muffe sarebbero state dovute “ad una non corretta conduzione degli appartamenti per errato riscaldamento/arieggiamento”, erano erronee;
-il CTU, invece di compiere accertamenti accurati in merito ai vizi di costruzione, sembrava “aver condotto le proprie indagini e aver redatto la propria perizia nell'errato e infondato convincimento che la responsabilità dei vizi non dovesse in ogni caso essere imputabile all' Controparte_8
propendendo ingiustificatamente per addossare ogni responsabilità alla cattiva conduzione dei locali da parte degli inquilini” e ciò sulla base di indagini superficiali e senza avere svolto alcuna indagine sulla coibentazione dell'immobile e sulla costruzione dello stesso a regola d'arte ed avendo utilizzato del materiale fornito da controparte;
-il CTU non aveva considerato che gli appartamenti realizzati erano difformi rispetto al progetto, che prevedeva la realizzazione del solaio di copertura in cemento armato mentre poi era stato realizzato in legno e prevedeva la realizzazione delle finestre con doppio tavolato ed isolamento interno di 24 cm di spessore mentre poi erano stati realizzati in un unico tavolato di 15 cm senza isolamento;
-il CTU aveva ciò nondimeno utilizzato, a fondamento del proprio elaborato, la relazione ex lege 10/91 dell' Controparte_8 se fosse stato vero che l'umidità era dovuta alla cattiva conduzione degli appartamenti, i vizi in questione si sarebbero dovuti riscontrare all'interno dei bagni e della cucina dove, però, non vi era alcuna muffa, e non all'interno della camera da letto;
-l'umidità e le muffe si concentravano proprio su quelle parti di parete prive
7 di doppia muratura con isolamento e nelle parti di edificio realizzate in c.a. che costituiscono ponte termico, perché prive di adeguato isolamento termico;
-si era, quindi, in presenza di gravi difetti per quali doveva operare la garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., trattandosi di infiltrazioni d'acqua, determinate da carenze di impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi. Contr
- “dal momento che i vizi lamentati da erano “originati da difettosa realizzazione delle parti comuni dell'immobile”, avrebbe dovuto “essere ritenuto responsabile anche il che, ai sensi dell'art. Controparte_5
2051 cod. civ., in qualità di custode, avrebbe dovuto eliminare tutte le caratteristiche lesive insite nella cosa propria”.
Su queste basi, parte attrice chiedeva, quindi, di accertare la nullità della
CTU, di disporne una nuova e di condannare i convenuti, secondo le rispettive responsabilità, a eseguire o fare eseguire le opere che si fossero rese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati ovvero alla corresponsione della somma necessaria alla loro eliminazione nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Si costituiva l'impresa la quale eccepiva innanzitutto l'intervenuta CP_8
decadenza per mancata tempestiva denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 nonché, in subordine, dell'art. 1667 c.c.; eccepiva altresì la prescrizione sia ai sensi dell'art. 1495 che dell'art. 1667 c.c. A tal fine sottolineava che gli immobili erano stati consegnati all'attrice il 14.10.2006 e ai locatori, rispettivamente in data 1.3.2010 e 1.9.2012, mentre la denuncia dei vizi era avvenuta il 18.7.2013.
Rappresentava che i vizi denunciati non potevano rientrare in quelli previsti dall'art. 1669 c.c.
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, spettando detta legittimazione agli occupanti gli appartamenti oggetto di causa.
Nel merito, oltre a contestare la ricostruzione avversa e ad aderire alle conclusioni del CTU, faceva presente che l'edificio era stato progettato in
8 conformità alla normativa vigente all'epoca della costruzione (anno 2005-
2006), ed era stato dotato di certificato di abitabilità. Rappresentava, inoltre, che, con riferimento alla normativa sull'isolamento termico, risultava depositata presso il Comune di Castegnato la relazione sul contenimento del consumo energetico ex lege 10/91. Evidenziava che, in tale relazione, il calcolo della dispersione termica era riferito all'involucro esterno, che conteneva tutti i vani riscaldati dell'edificio, senza distinguere tra i diversi appartamenti, “come era consuetudine fare in base alla normativa in vigore nell'anno 2005”. Esponeva che il coefficiente di dispersione calcolato era pari a 0,381 che risultava “decisamente inferiore a quello CDlim 0,46 a dimostrare che le soluzioni adottate all'epoca per l'isolamento dell'edificio erano del tutto inidonee”.
Rappresentava, infine, che l'edificio era composto di quindici appartamenti Contro e, quindi, il fatto che i vizi fossero stati denunciati solo da confermava che la presenza di muffe e umidità dipendeva dalle modalità di utilizzo del singolo appartamento.
Si costituiva il il quale, oltre a richiedere di poter Controparte_5 chiamare in causa l' contestava le deduzioni attoree, Controparte_8
richiamando il contenuto della CTU e negando, comunque, qualsiasi profilo di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il Tribunale, dopo aver rigettato la richiesta di chiamata in causa formulata dal ed aver concesso i termini per le comparse, fissava Controparte_5
l'udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda.
Il Tribunale, senza affrontare le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall decideva in base al principio della ragione più Controparte_8
liquida e fondava la propria decisione sulla CTU, depositata nel corso dell'ATP.
Dava infatti conto che “il CTU nominato in sede di ATP. Ing. Per_3
aveva escluso che le cause che avevano generato le muffe riscontrate
[...]
in alcune pareti fossero dovute a vizi e difetti costruttivi, essendo invece
9 dovute ad una non corretta conduzione degli appartamenti per errato riscaldamento /arieggiamento”.
Rappresentava che le conclusioni del CTU erano state formulate “all'esito di adeguate verifiche di cui” veniva “dato atto nell'elaborato peritale” e che il
CTU aveva “risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice signor in maniera puntuale”. Persona_4
La presenza dell'umidità e delle muffe rilevate dal CTU era, quindi, da attribuirsi a “umidità di condensazione”, dipendente da una non adeguata ventilazione dei locali e dalla mancanza di adeguato riscaldamento e non da difetti costruttivi.
Dava conto del fatto che il CTU aveva ritenuto “di non ravvisare alcuna responsabilità per vizi costruttivi, non ritenendo che l'umidità possa essere riconducibile alle modalità costruttive dei sotto davanzali delle finestre (cioè con in unico tavolato senza isolamento) e del solaio di copertura (cioè in legno e non i C.A.), anche tenuto conto che i valori riportati nella verifica globale sono risultanti ampiamente verificati”.
Con riguardo alla domanda svolta nei confronti del Controparte_10 richiamava l'ordinanza del 28 ottobre 2016 che aveva fatto presente che
“non del tutto chiaro di quali danni si sia in concreto trattato, ma ciò sarà semmai materia per la memoria n. 1….Trattandosi di contestazione per condotta omissiva, sarebbe probabilmente risultato necessario individuare gli obblighi specifici a carico del , e le relative fonti, con CP_5
indicazione specifica delle sollecitazioni in tal senso da parte dell'attrice, ma anche questa sarà materia per memoria integrativa”.
Evidenziava che nessun chiarimento era stato offerto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Rappresentava, altresì, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. era comunque da escludersi in ragione del fatto che, nel caso di specie, la causa dei vizi lamentati era da imputarsi alla condotta degli occupanti gli appartamenti, ciò che integrava il caso fortuito avente efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 2051 c.c.
10 Contro Avverso la sentenza impugnata, proponeva appello, affidandosi a tre motivi.
Si costituivano le appellate, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 13 novembre 2019, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 1 marzo 2023.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolari, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
Con ordinanza del 19 giugno 2023, tenuto conto che il Presidente dott.
Magnoli, come giudice istruttore, aveva depositato alcune ordinanze nel corso del giudizio di primo grado, la causa veniva rimessa in istruttoria, con fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 27 settembre
2023.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini per comparse e repliche.
Con ordinanza dell'8 novembre 2023, la Corte, ritenendo necessaria la rinnovazione della CTU, rimetteva la causa istruttoria, nominando quale
CTU l'ing. e rinviando, per il conferimento incarico, Persona_5 all'udienza del 17 gennaio 2024.
A tale udienza veniva conferito al CTU il seguente quesito “ letti gli atti ed i documenti di causa, effettuati gli opportuni sopralluoghi e le verifiche tecniche ritenute necessarie, acquisita la documentazione rilevante presso la
PA, descriva il CTU lo stato dei luoghi con riguardo alle unità 21,22 e 23 , in relazione alle quali è stata proposta la domanda;
accerti la esistenza dei fenomeni di umidità denunciati in atto di citazione di primo grado ed in caso di riscontro positivo ne individui le cause;
indichi gli interventi adatti ad eliminarli quantificando i relativi costi ed i tempi di realizzazione”.
La CTU veniva, quindi, depositata in data 25 giugno 2024.
In data 27 giugno 2024, interveniva volontariamente CP_7 dichiarandosi successore di in virtù dell'atto di Controparte_1
fusione per incorporazione della seconda nella prima, datato 19 ottobre 2020, redatto dinanzi al Notaio di Brescia (rep. 9080; racc. 5492), Persona_6
11 registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia in data 19 ottobre 2020 al n.
42709, serie IT.
Con le note scritte del 27 giugno 2024, depositate in relazione all'udienza cartolare del 3 luglio 2024, l'appellata in relazione alla Controparte_8
comparsa di intervento depositata da si riservava “ogni replica CP_7
(anche in merito all'eventuale inammissibilità, se del caso anche per tardività) negli atti conclusivi”.
La causa veniva, quindi, rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 settembre 2024.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 5 febbraio 2025, la Corte, rilevato che l'appellata in sede di precisazione Controparte_4 delle conclusioni, aveva eccepito l'inammissibilità dell'intervento di
[...]
che la stessa appellata, in comparsa conclusionale, aveva illustrato CP_7
l'eccepita inammissibilità sia sotto il profilo della mancata menzione, all'interno dell'atto di fusione, del subentro dell'incorporante nella presente causa, sia sotto il profilo della mancata prova della trascrizione dell'atto di fusione (“ad abundantiam si segnala altresì che controparte non fornisce prova della trascrizione dell'atto di fusione”), riteneva necessario rimettere la causa in istruttoria, in quanto la questione dell'inammissibilità era stata dibattuta solo nelle memoria conclusive, non destinate alla produzione documentale. La Corte assegnava, quindi, venti giorni a parte interveniente per la produzione in giudizio della prova delle iscrizioni di cui agli artt. 2504
e 2504 bis c.c. e rinviava per nuova precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 marzo 2025.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere il Tribunale recepito acriticamente le risultanze della
CTU, a loro volta affette da vizi di contraddittorietà e illogicità.
Sotto questo profilo evidenziava, innanzitutto, che il CTU, oltre ad aver accertato le vistose macchie all'interno dei due appartamenti ispezionati, aveva altresì rilevato, “in relazione alle parti comuni (facciate esterne in lato
Nord – Ovest e Sud Ovest sottostanti la gronda di legno)”, “la presenza di alcune macchie lungo una fascia dell'altezza di circa 50 cm sottostante la gronda in legno della facciata esterna in lato Nord Ovest e lungo una fascia dell'altezza di circa 20 cm sottostante il travetto, adiacente alla muratura, della gronda in legno della facciata esterna in lato Sud – Ovest”.
La circostanza che le macchie di umidità fossero state riscontrate nelle camere matrimoniali e non nei bagni o nelle cucine e fosse altresì presenti sui muri perimetrali, secondo l'appellante, renderebbe evidente il vizio logico della CTU e conseguentemente della sentenza, in quanto le conclusioni tratte avrebbero contraddetto “le leggi della fisica e della chimica oltre che del buon senso”.
Censurava, inoltre, la sentenza nella parte in cui il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU, aveva ritenuto che i fenomeni di umidità e di muffa sarebbero stati la conseguenza di una non adeguata areazione degli ambienti da parte degli occupanti. Oltre a quanto già sopra sintetizzato, aggiungeva che la ricostruzione del CTU secondo cui “la presenza di vapore acqueo nei locali è dovuta alla traspirazione del corpo umano (da 50 a 100 grammi ora
a seconda dell'attività svolta) ed a quella prodotta per la preparazione di cibi, lavaggio asciugatura, operazioni igieniche ecc.” (cfr. relazione di consulenza tecnica d'ufficio cit., p. 9, righi 24 - 27), oltre a non essere aderente alla fattispecie concreta, non pareva nemmeno suffragata da alcuna evidenza scientifica. L'appellante rappresentava che il CTU, pur avendo dato atto di aver proceduto alla misurazione di temperatura e umidità, non aveva tuttavia precisato lo strumento e le risultanze di dette indagini e
13 comunque non aveva tenuto conto che i bagni e le cucine erano esenti da fenomeni infiltrativi.
Proseguiva sostenendo che il CTU non aveva, inoltre, considerato che
“l'umidità e lo sgradevole odore di muffa sono stati riscontrati, per entrambi gli appartamenti, in corrispondenza dei pilastri e dei setti in c.a., dislocati lungo le pareti o sugli angoli esterni del fabbricato, nonché in corrispondenza delle travi e dei cordoli orizzontali, la cui posizione è agevolmente verificabile attraverso la semplice consultazione dei rilievi fotografici versati in atti” Secondo l'appellante, quindi, la presenza di umidità posta in corrispondenza degli architravi e delle spalle dei serramenti portafinestra denota semplicemente la mancanza di isolamento termico.
Osservava ancora che “in merito a tale rilievo (contenuto alle pagine 3 e 4 delle osservazioni
contro
-deduttive)”, l'ausiliario aveva ritenuto “di avere sufficientemente esposto in relazione i motivi della localizzazione in alcuni punti delle tracce di umidità riscontrate”.
Faceva, inoltre, presente che, con riguardo “alla questione dell'allocazione di macchie di umidità in corrispondenza di parti comuni, l'ausiliario ha omesso di considerare che i riscontrati fenomeni si trovano esattamente in corrispondenza delle macchie esistenti all'interno degli ambienti danneggiati e precisamente, lungo le travi orizzontali”, e in relazione a tale osservazione aveva ritenuto che tali macchie “potrebbero anche derivare da ragnatele sulle quali si è accumulata della sporcizia presente nell'aria”.
L'appellante rilevava inoltre che il CTU, pur richiamando la relazione resa ai sensi della legge 10/91, non aveva considerato che, “in detto documento, le dispersioni termiche sono state considerate soltanto per le opere realizzate in muratura;
non anche per quelle realizzate in cemento armato”. Il CTU non avrebbe inoltre considerato che “i parapetti – contrariamente a quanto dichiarato nel documento reso ex lege 10/91 – non sono stati realizzati con doppio tavolato ed isolamento interno (con uno spessore di 24 cm), ma con un unico tavolato di 15 cm, senza isolamento” e che a tale rilievo, svolto nelle osservazioni, il CTU aveva risposto “confermando quanto riportato in
14 relazione”.
Parte appellante faceva altresì presente che il CTU, pur concordando con il
CTP di parte attrice sul fatto che “i sottodavanzali delle finestre non sono stati realizzati con doppio tavolato ed isolamento interno (spessore totale previsto cm. 24) come previsto nella relazione tecnica legge 10/1991 ma in un unico tavolato di cm 15 senza isolamento” non aveva ritenuto che “tale circostanza” potesse “essere la causa delle limitate macchie di umidità riscontrate, anzi, considerata la presenza nei sotto-davanzali dei termosifoni
(pertanto in zone a temperatura maggiore se utilizzati) suffraga lo scarso e/o improprio utilizzo dell'impianto di riscaldamento e conseguentemente
l'insufficiente arieggiamento dei locali”
Secondo l'appellante sarebbe infatti, “più coerente ascrivere la causa dell'umidità e delle muffe, all'accertato difetto di costruzione piuttosto che al fenomeno della traspirazione corporea degli abitanti i cespiti e della conseguente mancata adeguata ventilazione”.
Parte appellante rimarcava il fatto che la relazione ex lege 10/91, oltre a prevedere la realizzazione di un unico appartamento mentre poi nello stesso volume ne sono stati realizzati due, non conteneva il calcolo delle dispersioni di tutti gli elementi esterni costruttivi del fabbricato.
Parte appellante rappresentava che il CTU non aveva evidenziato che “alcuni elementi strutturali dell'edificio non trovano corrispondenza nel richiamato documento. In particolare: (i) il solaio di copertura - stando alla Relazione ex lege 10/1991 – doveva essere realizzato in cemento armato;
risulta, invece, che è stato realizzato in legno;
(ii) i parapetti delle finestre sono stati realizzati anch'essi in maniera difforme rispetto a quanto dichiarato nel documento posto a suffragio dell'elaborato peritale;
(iii) le strutture orizzontali e verticali in c.a., nonché gli infissi esterni non sono stati considerati ai fini del calcolo delle dispersioni termiche.”
L'appellante rappresentava, altresì, che il proprio ctp aveva evidenziato la mancanza dei calcoli “relativi alle superficie delle opere in c.a., degli infissi, delle porzioni di parete limitrofe ai serramenti”, con ciò rendendo
15 impossibile determinare in maniera precisa le dispersioni dell'intero involucro edilizio. Secondo l'appellante, “un'indagine attendibile su tale questione - ritenuta cruciale dallo stesso ausiliario – doveva procedere innanzitutto attraverso la fase della preliminare ricognizione delle dispersioni dei serramenti, del loro contorno e delle superfici occupate dalle strutture in c.a. (costituenti, peraltro, buona parte delle superfici esterne complessive); successivamente, sarebbe stato necessario effettuare la verifica dell'isolamento dei setti orizzontali e verticali delle strutture in cemento armato, dove si sono verificati i fenomeni di produzione di muffe”.
Parte appellante si doleva che di tale indagine agli atti non vi fosse traccia e che anzi il CTU, rispondendo alle osservazioni sul punto, avesse affermato
(alla pagina 15 dell'elaborato, sub b, ultimo capoverso) che: “Le dispersioni per trasmissione delle: A) strutture opache, B) ponti termici, C) componenti finestrati sono stati presi in considerazione dal progettista alla pagina 3 della Relazione Tecnica Legge 10/1991, ma si riconosce che tale pagina non era nella conoscenza del C.T.P. poiché per errore nella fotocopiatura del documento, mancante nella documentazione trasmessa come precedentemente precisato in risposta alle osservazioni dell'Ingegnere
C.T.P. di parte resistente Persona_7 Controparte_8
.
[...]
Secondo parte appellante, quindi, “l'indagine, apoditticamente ritenuta dirimente, sarebbe stata svolta considerando le risultanze di un foglio, unilateralmente predisposto dalla resistente” senza che dello stesso ne avesse preso visione il proprio CTP e senza certezza “della sua conformità rispetto a quello depositato agli atti del . CP_11
Su queste basi, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse ritenuta la responsabilità dell' in considerazione dei vizi e Controparte_8
difformità riscontrate.
Con il secondo motivo di impugnazione, censurava la sentenza in quanto le criticità della CTU, già evidenziate, avrebbero imposto una rinnovazione della medesima anche in relazione all'appartamento 21, non oggetto della
16 consulenza svolta nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo.
Con il terzo motivo di gravame censurava la sentenza impugnata in relazione all'esclusione della responsabilità del in quanto “Il Controparte_5 giudice di prime cure ha …. errato nel porre in capo all'attore l'onere di specificazione degli obblighi gravanti in capo all'ente di gestione ed ha fatto malgoverno dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla definizione dell'area operativa dell'art. 2051 c.c”.
costituendosi, reiterava le eccezioni di decadenza, Controparte_8
prescrizione e difetto di legittimazione attiva, già sollevate in primo grado.
Nel merito, eccepiva che la rinnovazione della CTU richiesta sarebbe stata di maggiore portata rispetto a quella richiesta in primo grado e inoltre avrebbe avuto ad oggetto censure ulteriori rispetto a quelle cristallizzate nelle osservazioni del suo CTP.
Svolgeva, inoltre, considerazioni di merito sovrapponibili a quelle esposte in primo grado e già sintetizzate.
Il , costituendosi, eccepiva in primo luogo il passaggio Controparte_5
in giudicato dell'ordinanza decisoria del 28.10.2016, nella parte in cui il giudice istruttore aveva stabilito che il “non risponde in proprio CP_5
dei danni derivanti da gravi difetti di costruzione, ma solo di quelli conseguenti ad omessa pulizia e manutenzione”
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e con riguardo al terzo motivo faceva presente che “presunte problematiche inerenti la manutenzione e/o conservazione delle parti comuni non sono mai state né esplicitate né chiarite” e che il ha sempre svolto le necessarie opere di CP_5 manutenzione /pulizia delle parti comuni senza che l'appellante abbia mai sollevato eccezioni sul punto.
In via subordinata il reiterava la chiamata in garanzia CP_5
dell'impresa CP_8
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di sollevata dall'appellata CP_7 Controparte_8
Come si è già sintetizzato, l'appellata in sede di comparsa Controparte_8
17 conclusionale, ha dedotto l'eccezione di inammissibilità sia sotto il profilo della mancata menzione, all'interno dell'atto di fusione, del subentro dell'incorporante nella presente causa, sia sotto il profilo della mancata prova della trascrizione dell'atto di fusione (“ad abundantiam si segnala altresì che controparte non fornisce prova della trascrizione dell'atto di fusione”).
Con riguardo al primo profilo, giova ricordare che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.
Sez. U - , Sentenza n. 21970 del 30/07/2021 (Rv. 661864 – 01).
Le SU hanno, infatti, statuito che con la fusione non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
Con riguardo alla legittimazione processuale, le SU hanno spiegato che la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subìre e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.
18 Le SU, in relazione alle fusioni in corso di causa, hanno sottolineato che in ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche.
In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al «venir meno» della parte, di cui all'art. 110 cod. proc. civ. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis cod. civ. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate «anche processuali» vi è una
«prosecuzione» dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali.
Trattandosi di vicenda successoria paragonabile alla successione mortis causa, non era, quindi, necessario che l'atto di fusione contenesse un riferimento al subentro dell'incorporante nella presente causa.
Con riguardo al secondo profilo dell'eccezione di inammissibilità sollevata, va ricordato che gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione;
ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 12128 del 08/05/2023 (Rv. 667583 - 01).
Fatte queste premesse, occorre ribadire che in sede di Controparte_8
precisazione delle conclusioni in vista dell'udienza del 19 novembre 2024 si
è limitata ad eccepire l'inammissibilità dell'intervento e che, solo in sede di comparsa conclusionale, ha illustrato i motivi di tale eccezione.
19 Come già osservato in sede di ordinanza di rimessione in istruttoria, le comparse conclusive non sono destinate alla produzione documentale.
La Corte ha, quindi, assegnato il termine di 20 giorni all'interveniente per la prova dell'adempimento degli incombenti di cui all'art. 2504 bis c.p.c., cosa che l'appellante ha fatto.
La produzione, circa la prova della propria legittimazione non può, quindi, essere considerata tardiva, essendo avvenuta nel termine che la Corte, a seguito dell'eccezione dell'appellata ha assegnato a parte Controparte_8
appellante.
E', quindi, possibile esaminare la questione del difetto di legittimazione attiva sollevata da in merito alla domanda a suo tempo Controparte_8
Contro avanzata da
L'eccezione, così come posta è infondata, in quanto l'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. non spettava ai conduttori degli appartamenti, ma Contro a che, in virtù del contratto di leasing di cui si è detto, aveva la legittimazione ad agire,
Venendo adesso al tema delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'appellata , già nel giudizio di primo grado, va ricordato Controparte_8
che i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018 (Rv. 650645 - 01).
Le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dall'appellata CP_12
ai sensi degli artt. 1667 e 1495 c.c., sono, quindi, infondate. La
[...]
impresa ha sollevato le eccezioni di decadenza e prescrizione in base alle
20 predette norme e non invece ai sensi dell'art. 1669 cod.civ., applicabile in relazione alla natura degli accertati vizi;
sicché alcuna decadenza e prescrizione è maturata in relazione all'azione accertata.
Venendo adesso al merito, occorre dire che il CTU nominato in questo grado in conseguenza delle contestazioni operate alla consulenza tecnica d'ufficio con il primo motivo di gravame, ha, innanzitutto, verificato difformità rispetto al progetto quanto alle unità 21,22 e 23, ossia quelle oggetto di causa.
Il CTU ha, accertato, infatti, che la costruzione è stata realizzata con struttura in c.a. con un piano interrato e tre piani fuori terra, costituita prevalentemente da pilastri, setti e nucleo vano scala centrale, solai in laterocemento e copertura in legno; le murature perimetrali fuori terra
…..sono state previste del tipo cassavuota intonacato su entrambe le facce, dello spessore complessivo pari a circa 33 cm, costituite da una paramento esterno in laterizio forato di 12 cm, un paramento interno in laterizio forato di cm 8, camera d'aria e pannello di stiferite ambedue di 3 cm e rinzaffo di
1 cm nel lato interno del paramento interno.
Il CTU ha, quindi, verificato lo spessore complessivo della muratura
(spessore medio rilevato cm.33) e ne ha dedotto “a mezzo termografia le temperature in corrispondenza delle strutture e verificandone la formazione di condensa con il metodo “Glaser””. Ha, quindi, fatto presente che “gli spessori della struttura sono stati rilevati dalle tavole esecutive c.a. reperite: si evincono pilastri perimetrali dim. 30x40-50 cm, quindi con spessore trasversale strutturale prossimo a quello misurato della muratura lordo intonaco, e pertanto privo di uno strato atto alla protezione termica del ponte termico strutturale”. Con riguardo alle porzioni di muratura sottofinestra, confermando sul punto la precedente CTU, faceva presente che “il particolare costruttivo allegato alla relazione L10 reperita, descrive una muratura cassa vuota intonacata su entrambe le facce, dello spessore complessivo pari a 24 cm, costituita da una paramento esterno in laterizio forato di 8 cm, un paramento interno in laterizio forato di cm 6, camera
d'aria e pannello di stiferite ambedue di 3 cm e rinzaffo di 1 cm nel lato
21 interno del paramento interno”. Faceva, quindi, presente che “la verifica eseguita in sopralluogo dello spessore complessivo della muratura sottofinestra ha evidenziato uno spessore medio rilevato pari a cm. 15,5 lordo intonaco”; ne deduceva, quindi, “un'assenza di protezione termica, posto uno spessore della muratura in forato di 12 cm. e deducendone a mezzo termografia le temperature in corrispondenza dei sottofinestra” (All.7).
Dava, altresì, atto che “l'analisi documentale di progetto reperita” aveva inoltre “evidenziato difformità rispetto al riscontro dello stato dei luoghi eseguito”. Evidenziava, in particolare, che “la D.I.A. IN VARIANTE protocollata al N. 789 in data 21/07/2006, corrispondente allo stato effettivo dei luoghi, non corrisponde allo stato di progetto precedente, a cui fa riferimento la Relazione di calcolo di cui alla LEGGE 9 GENNAIO 1991
N.10 – APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 27/07/2005, presentata in data
14/12/2005”. Secondo il CTU, quindi, sarebbe stato necessario procedere a una nuova relazione di calcolo, corrispondente allo stato di progetto variato, in quanto obbligatoria per le seguenti motivazioni: “- in riferimento al piano secondo, il volume riscaldato sotteso tra la copertura (variata in legno rispetto alla precedente in laterocemento) e gli alloggi oggetto di causa è cambiato, come risulta evidente dalla modifica della copertura in legno (con spessore complessivo ridotto rispetto al precedente con solaio in laterocemento) e dalla presenza di nuove murature di separazione da 30 cm tra l'alloggio sub.22 e sub.23, rispetto al progetto originario con assenza di tali murature prevedendo un alloggio unico;
- alcuni componenti finestrati nel fronte Sud risultano variati in dimensione;
- l'analisi stratigrafica della nuova copertura in legno risulta variata ma mancante, compreso
l'indicazione dello spessore di isolamento applicato;
- a queste difformità si aggiunge quella rilevata in corrispondenza delle pareti sottofinestra, con spessori rilevati inferiori a quelli previsti in progetto e, come testimonia la termografia, senza il prescritto isolamento.
Il CTU, relativamente all'accertamento dell'esistenza dei fenomeni di umidità denunciati in atto di citazione e alle relative cause, faceva presente
22 che, con riguardo al rilevamento delle muffe e condense lamentate, lo stato delle pareti esposte presentava “una ripitturazione recente delle medesime, soprattutto per quanto ci si riferisce al sub. 21 e 22, mentre l'alloggio sub.
23 denota pareti meno fresche dal punto di vista della ritinteggiatura”.
Secondo il CTU “lo stato generale apparentemente buono della superficie delle pareti” era da “ritenersi prevedibile, tenuto conto che la finestra temporale tra il presente sopralluogo e la data della CTU precedente risulta di circa 8,5 anni….e che in questo lasso di tempo gli appartamenti, dati in locazione, sono stati periodicamente ritinteggiati, come da prassi manutentiva ordinaria”.
Il CTU rappresentava che “dal rilievo fotografico eseguito” (All.6), si erano
“rilevate tracce evidenti che caratterizzano i fenomeni dei ponti termici strutturali non controllati, in particolare: - alloggio sub.21, sottofinestra foto
n.4b e 6b (resto delle pareti ritinteggiate di recente); - alloggio sub.22, pareti sud e ovest camera, viste 3a , 3b, 3c, 3d, 3e, sottofinestra camera e bagno ovest (resto delle pareti ritinteggiate di recente); - alloggio sub.23, pareti ingresso viste 1b, soggiorno parete est viste 2, 2b, sottofinestra 2c, camera viste 3, 3b, 3c, bagno parete sud e sottofinestra, viste 4 e 4b, camera sud viste
5 e 5b”.
Il CTU osservava, in ogni caso, che “determinante ai fini dell'accertamento”, era “l'esito del rapporto termografico in tutte le pareti prospicienti l'esterno degli alloggi oggetto di perizia” (All.7), il quale certificava “uno stato generalizzato di assenza di protezione dei ponti termici strutturali unitamente alla VERIFICA NEGATIVA “Glaser” in merito alla formazione di umidità superficiale delle pareti e dei sottofinestra”, Secondo il CTU, quindi, le cause delle muffe e delle infiltrazioni erano “da individuarsi nella mancata protezione della struttura in corrispondenza con l'esterno dell'edificio e sulla difformità dello spessore esistente rispetto alla prescrizione di progetto, riscontrato in corrispondenza delle murature sottofinestra”. Spiegava il CTU che “la presenza di tracce di muffe e
23 condense, se pur di estensione limitata, unitamente al resoconto prodotto in
All.7, conferma l'esistenza di ponti termici non controllati”
Il CTU, con riguardo al quesito relativo agli interventi volti a eliminare i vizi, ai relativi costi e ai tempi di realizzazione, forniva risposta dettagliata alle pagine 9-13 della relazione.
Il Consulente, quanto al vizio riscontrato, riteneva dovesse applicarsi all'interno delle pareti esterne, come da schema allegato il “rasante termo riflettente per l'isolamento termico con proprietà foto catalitiche” denominato “ANFOTERMO” con prezzo quantificato come da valutazione economica AFON CASA allegata (All.8): mq 281,00 x €/mq 150,00 = €
42.150,00 (voce a).
Il CTU calcolava quindi “l'onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei termosifoni, split e caldaia murale ubicati nelle pareti da trattare” in € 1.700,00 (voce b); l'”onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei box doccia e accessori bagno ubicati nelle pareti bagno da trattare”, in euro € 400,00 (voce c); “i costi, per la rimozione e successiva fornitura e posa in opera dei rivestimenti bagni delle pareti di trattare, in euro € 1.175,00” (voce d); “l'onere, per lo sgombero e l'accatastamento degli arredi e tendaggi presenti nelle pareti da trattare e da posizionarsi al centro delle stanze e successivamente da riposizionarsi”, in € 1.000,00 (voce e); le spese tecniche per la sola Direzione dei Lavori, in euro € 2.500,00
(voce f); l'”onere connesso al mancato affitto sub.22 (attualmente affittato)
e momentanea occupazione in altro alloggio in zone limitrofe di pari estensione (trilocale) nel periodo di tutta la durata dei lavori connessi al medesimo alloggio (quindi 30 giorni consecutivi)” in euro 800,00 (voce g).
Si trascrive, quindi, la risposta conclusiva sul punto “il costo totale complessivo stimato necessario, somma delle voci a)+b)+c)+d)+e)+f)+g), ammonta a € 49.725,00 (diconsi euro quarantanovemilasettecentoventicinque/00) al netto di IVA e accessori di legge. In risposta al quesito in merito alla stima dei tempi di realizzazione, si può ragionevolmente prevedere una durata complessiva pari a 60 giorni
24 consecutivi, così suddivisi: alloggio sub.21: 15 giorni consecutivi alloggio sub.22: 30 giorni consecutivi alloggio sub.23: 15 giorni consecutivi”.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che la consulenza tecnica sia ampiamente motivata e possa essere posta senz'altro a fondamento della decisione.
L'appello, quindi, limitatamente al capo della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda nei confronti dell'impresa è fondato. CP_8
Ed infatti, l'elaborato del CTU ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che le censure mosse alla sentenza impugnata fossero corrette.
La CTU ha in particolare evidenziato la presenza di rilevanti difformità delle unità immobiliari oggetto di causa rispetto al progetto che ne hanno compromesso la tenuta rispetto a fenomeni infiltrativi, di condensa e umidità.
In sintesi e richiamando gli esiti della CTU già trascritti, diversamente dal progetto, è stata realizzata una copertura in legno (con spessore complessivo ridotto rispetto al precedente con solaio in laterocemento) e dalla presenza di nuove murature di separazione da 30 cm tra l'alloggio sub.22 e sub.23, rispetto al progetto originario con assenza di tali murature prevedendo un alloggio unico;
- alcuni componenti finestrati nel fronte Sud risultano variati in dimensione;
- l'analisi stratigrafica della nuova copertura in legno risulta variata ma mancante, compreso l'indicazione dello spessore di isolamento applicato;
- a queste difformità si aggiunge quella rilevata in corrispondenza delle pareti sottofinestra, con spessori rilevati inferiori a quelli previsti in progetto e, come testimonia la termografia, senza il prescritto isolamento”
Il CTU ha, inoltre, verificato, anche prescindendo dal test di Glaser,
l'esistenza di ponti termici in corrispondenza dei punti in cui si sono formate le muffe o le manifestazioni di umidità.
Si ricorda infatti che il CTU ha rilevato che “gli spessori della struttura sono stati rilevati dalle tavole esecutive c.a. reperite: si evincono pilastri perimetrali dim. 30x40-50 cm, quindi con spessore trasversale strutturale prossimo a quello misurato della muratura lordo intonaco, e pertanto privo di uno strato atto alla protezione termica del ponte termico strutturale”. Con
25 riguardo alle porzioni di muratura sottofinestra, confermando sul punto la precedente CTU, faceva presente che “la verifica eseguita in sopralluogo dello spessore complessivo della muratura sottofinestra ha evidenziato uno spessore medio rilevato pari a cm. 15,5 lordo intonaco” e ne deduceva, quindi, “un'assenza di protezione termica, posto uno spessore della muratura in forato di 12 cm. e deducendone a mezzo termografia le temperature in corrispondenza dei sottofinestra”.
Inoltre, e sempre a prescindere dal test di Glaser, ha sottolineato che “dal rilievo fotografico eseguito” (All.6), si erano “rilevate tracce evidenti che caratterizzano i fenomeni dei ponti termici strutturali non controllati, in particolare: - alloggio sub.21, sottofinestra foto n.4b e 6b (resto delle pareti ritinteggiate di recente); - alloggio sub.22, pareti sud e ovest camera, viste
3a , 3b, 3c, 3d, 3e, sottofinestra camera e bagno ovest (resto delle pareti ritinteggiate di recente); - alloggio sub.23, pareti ingresso viste 1b, soggiorno parete est viste 2, 2b, sottofinestra 2c, camera viste 3, 3b, 3c, bagno parete sud e sottofinestra, viste 4 e 4b, camera sud viste 5 e 5b”.
Il CTU osservava, in ogni caso, che “determinante ai fini dell'accertamento”, era “l'esito del rapporto termografico in tutte le pareti prospicienti l'esterno degli alloggi oggetto di perizia” (All.7), il quale certificava “uno stato generalizzato di assenza di protezione dei ponti termici strutturali unitamente alla VERIFICA NEGATIVA “Glaser” in merito alla formazione di umidità superficiale delle pareti e dei sottofinestra” e che, in ogni caso “la presenza di tracce di muffe e condense, se pur di estensione limitata, unitamente al resoconto prodotto in All.7, conferma l'esistenza di ponti termici non controllati”.
La Corte condivide, quindi, la valutazione del CTU secondo cui le cause delle muffe e delle infiltrazioni sono “da individuarsi nella mancata protezione della struttura in corrispondenza con l'esterno dell'edificio e sulla difformità dello spessore esistente rispetto alla prescrizione di progetto, riscontrato in corrispondenza delle murature sottofinestra”.
26 Al riguardo deve osservarsi che le conclusioni cui era giunto il precedente
CTU e recepite nella sentenza impugnata, secondo cui, in sostanza, i fenomeni di umidità presenti nelle unità immobiliari oggetto di causa sarebbero stati imputabili alla cattiva areazione, da un lato si fondano su fatti solo supposti, in quanto non provati, e dall'altro non hanno una base scientifica, razionalmente idonea a spiegare il fenomeno esistente delle umidità e delle muffe presenti ed accertate dal CTU.
Diversamente le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel presente grado sono fondate su accertamenti non contestabili, in quanto sono stati rilevati oggettivamente in sede d'indagine la difformità rispetto al progetto e l'esistenza di ponti termici, come indicato dal CTU.
Va, inoltre, ricordato che una volta provato il vizio o difetto costruttivo, ed in questo caso anche la difformità del costruito rispetto al progetto, incombe sul costruttore, ai sensi dell'art. 1669 c.c. l'onere di provare che tale vizio è dovuto a cause esterne o all'uso improprio dell'immobile da parte del committente o degli aventi causa, prova liberatoria che, in questo giudizio, non è stata fornita.
Accertata la responsabilità dell'impresa ai sensi dell'art. 1669 c.c. va CP_8
ricordato che l'appellante ha formulato le domande alternative del risarcimento in forma specifica e del risarcimento del danno per equivalente.
Si evidenzia che, quanto all'eliminazione dei vizi, l'appellante formula una domanda alternativa di esecuzione in forma specifica o per equivalente.
Va al riguardo ricordato che, l'art. 1669 cod. civ., riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore per il caso di rovina o pericolo di rovina di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, senza precisare la forma con la quale il danno deve essere risarcito e senza, perciò, limitare la responsabilità dell'appaltatore alla particolare forma di tutela della reintegra per equivalente, si ricollega al principio generale che, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 cod. civ., prevede l'alternativa possibilità del risarcimento in forma specifica o per equivalente pecuniario e non esclude, quindi, l'ammissibilità della domanda di condanna dell'appaltatore alla
27 eliminazione diretta dei vizi della costruzione.
Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 29/11/1996 (Rv. 500887 - 01).
Ciò posto, considerato il fatto che l'impresa sia pure in via CP_8
subordinata, non si è resa disponibile ad eseguire le opere indicate dal CTU
e considerato altresì che la contrapposizione in causa è indice del venire meno del rapporto di fiducia tra le parti, la Corte ritiene di accogliere la domanda di risarcimento per equivalente.
L'appellata va, quindi, condannata a corrispondere Controparte_8
all'intervenuta la somma determinata ad oggi, in base alla CP_7
stima del CTU, di euro 49.725,00, oltre iva, oltre a interessi dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Con riguardo al trattamento proposto per eliminare i vizi sopra descritti va precisato che il CTP della convenuta aveva premesso di non Controparte_8
conoscere l'efficacia del “nano cappotto anfotermo” ed aveva ribadito che
“la soluzione proposta non può essere quella di adeguare l'edificio agli standard attuali” in quanto la palazzina doveva rispettare le normative vigenti all'epoca della costruzione.
Il CTU, allegando le certificazioni del prodotto in questione, ha respinto l'osservazione “confermando la validità del medesimo compreso la motivazione sulla necessità della sua applicazione per eliminare i vizi riscontrati”.
La Corte ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, posto che il quesito prevedeva espressamente di indicare gli interventi adatti ad eliminare i fenomeni di umidità denunciati con l'atto di citazione.
Trattandosi di debito risarcitorio – e quindi di valore – sulla somma sopra indicata sono dovuti gli interessi legali (c.d. danno da ritardo) dalla domanda giudiziale (23.12.2015) al tasso legale da calcolarsi sulla somma prima devalutata dalla data della presente sentenza sino alla predetta data e poi via via rivalutata anno per anno da tale data fino alla data della presente decisione (cfr. Cass. S.U. 1712/1995).
28 L'appello va, invece, senz'altro rigettato con riguardo alla posizione dell'appellato Controparte_5
Ed infatti allo stesso viene addebitata una responsabilità per omessa custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza che però l'appellante abbia dedotto il danno derivato da tale asserita condotta omissiva e provato il nesso di causa tra cosa in custodia e fatto dannoso. Al riguardo va osservato che il difetto della prova deriva dalla circostanza che i vizi costruttivi oggetto di causa sono emersi solo in questo grado. Deve, infatti ricordarsi, che l'atp svolto ante causam aveva escluso l'esistenza dei difetti costruttivi, sicché non è configurabile una responsabilità del per omessa custodia CP_5 dell'art. 2051 non essendo emerse, prima di questo grado l'esistenza di difetti costruttivi e la loro causa. Non era, quindi, prospettabile un intervento del quale custode per porre rimedio a difetti di cui non era a CP_5
conoscenza.
Nemmeno l'appellante ha dedotto e provato che, dall'asserita omessa custodia, sia derivato un aggravamento del danno cagionato dal difetto costruttivo di cui si è detto.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto della riforma parziale della sentenza impugnata, occorre avere riguardo all'esito complessivo della lite.
Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024 (Rv. 673210 - 01).
Ciò posto è vittoriosa nei confronti di CP_7 [...]
mentre è soccombente nei confronti del Controparte_4
. Controparte_5
Nei confronti di quest'ultima, quindi dovranno essere liquidate unicamente le spese di giudizio di questo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) ad eccezione, quanto al primo grado della fase istruttoria/trattazione e decisoria, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
29 Le spese di CTU, tenuto conto dei vizi accertati, vanno poste definitivamente a carico dell'appellata Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia
n. 1006/2019, pubblicata il 4 aprile 2019 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna l'appellata Controparte_4
al risarcimento del danno a favore dell'appellante
[...] CP_7
corrispondendole la somma di euro 49.725,00, oltre iva, oltre interessi come indicati in parte motiva.
Rigetta, nel resto, l'appello.
Condanna parte l'appellata Controparte_4
al pagamento delle spese di lite in favore di delle spese
[...] CP_7
di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 1.620,00 per la “fase di studio”, € 1.147,00 per la
“fase introduttiva”, € 1.204,00 per la fase istruttoria ed €1.384,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al secondo grado, in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.4.18,00 per la “fase introduttiva”, € 3.045,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,000 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Condanna corrispondere all'appellato CP_7 Controparte_5
le spese di lite del grado che liquida in € 2.058,00 per la “fase di studio”, €
1.4.18,00 per la “fase introduttiva”, € 3.045,00 per la fase istruttoria ed €
3.470,000 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio definitivamente a carico dell'appellata Controparte_4
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Vittoria Gabriele
30
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 788/19
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 788/19 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19 marzo 2025
d a OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. MARESCALCO Controparte_1
Appalto: altre ipotesi e CP_2 Controparte_3 ex art. 1655 e ss. cc (ivi APPELLANTE compresa l'azione ex c o n t r o 1669cc)
con il patrocinio Controparte_4
dell'avv. PAOLUCCI ANDREA
, con il patrocinio degli avv. PERONI Controparte_5
PIERCARLO E CP_6
APPELLATI
Con l'intervento di
con il patrocinio dell'avv. MARESCALCO FRANCESCO CP_7
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1006/2019, pubblicata il 4 aprile 2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellata Controparte_8
1 In via preliminare: Dichiararsi l'inammissibilità della comparsa di intervento depositata da Nella denegata ipotesi di dichiarazione di CP_7
ammissibilità, rigettarsi le domande ivi avanzate. Con spese di lite in ogni caso rifuse. Nel merito: 1) Per i motivi svolti, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettarsi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e così anche tutte le domande svolte dalla società appellante (ivi compresa quella di restituzione di quanto versato a titolo di spese legali di primo grado).
Con spese legali del grado rifuse. 2) Previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettarsi la domanda subordinata avanzata dal CP_5
contro la perché infondata
[...] Controparte_8
in fatto ed in diritto. Con spese legali rifuse. 2 In via istruttoria: Per i motivi svolti, si chiede il richiamo del CTU affinché fornisca esaustiva risposta alle osservazioni svolte dal CTP di Impresa Edile nonché Controparte_8
alle deduzioni svolte nelle note depositate il 27.6.2024, deduzioni che qui si riportano: • La relazione sul contenimento del consumo energetico ex
L.10/91 è stata presentata contestualmente alla DIA per nuova costruzione in data 30/11/2005. • Come ribadito dal CTU, non risulta alcuna normativa che fissi una tolleranza sull'entità volumetrica in aumento per cui alla presentazione della DIA per varianti in corso d'opera in data 21/07/2006
l' non ha richiesto un aggiornamento della Parte_1
relazione ex L.10/91 ritenendo le modifiche non sostanziali. • Il CTU dichiara che in quel periodo fosse vigente il D.L.192/2005 che ha introdotto la
“verifica di Glaser”, il quale è ufficialmente entrato in vigore l'8 ottobre del
2005, ma l'effettiva operatività del provvedimento era subordinata alla emanazione di ulteriori decreti e disposizioni che dovevano essere emanati entro 120 gg dalla entrata in vigore del D.L. 192 e cioè entro il 6 febbraio
2006. • Entro 180 giorni, inoltre, era prevista l'emanazione delle “Linee
Guida Nazionali per la Certificazione Energetica” sotto forma di Decreto
Interministeriale. • In attesa della emanazione dei suddetti decreti attuativi il fabbisogno annuo di energia primaria continuava ad essere disciplinato dalla
L10/91 in attuazione della quale il Ministero delle Infrastrutture ha emanato
2 il D.M. 27/07/2005. • La DIA per nuova costruzione è stata presentata il
30/11/2005, proprio nei 120 gg di attesa dei decreti attuativi e pertanto il fabbricato non è soggetto al D.L.192/2005 che ha introdotto la verifica di
Glaser. • Il prodotto proposto dal CTU per l'eliminazione dei vizi riscontrati eleva l'edificio a degli standard superiori rispetto a quelli di quando è stato progettato nel 2005 e costruito nel 2006. • Le suddette questioni erano già state sollevate dal CTP dell' nel corso delle operazioni Controparte_8 peritali e vi è un richiamo anche nelle “osservazioni”, ma sul punto non vi è esaustiva risposta da parte del Perito d'Ufficio.
Dell'appellata Controparte_5
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo ogni accertamento del caso, voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Brescia, R.G.
788/2019 Sezione Prima C.I. dott.ssa Tulumello Ud. p.c. 11.09.2024
In via principale e nel merito Rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1006/2019 pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Brescia in data 04.04.2019 e, per l'effetto, confermare la sentenza medesima, respingendo le istanze tutte dell'appellante perché infondate in fatto e diritto. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui si rilevi ogni e qualsiasi responsabilità derivante da vizi costruttivi, dichiarare la C.F. con sede in Controparte_8 P.IVA_1
25045 Castegnato (BS), Via Marconi n. 2/H, in persona del legale rappresentante pro-tempore, obbligata a tenere indenne il CP_5
da ogni e qualsiasi importo che lo stesso debba, se del caso,
[...]
corrispondere a per i motivi di cui è causa anche a Controparte_1
titolo di interessi e spese legali. Conseguentemente, condannare la
[...]
C.F. con sede in 25045 Controparte_8 P.IVA_1
Castegnato (BS), Via Marconi n. 2/H, in persona del legale rappresentante pro-tempore a provvedere direttamente al pagamento in favore di
[...] di ogni e qualsiasi importo che l'adita Corte dovesse Controparte_1
riconoscere ai medesimi dovuti dal a titolo di Controparte_5
risarcimento del danno e/ o a qualsiasi altro titolo per i fatti oggetto della
3 presente controversia. In via istruttoria Si contesta la consulenza tecnica depositata e ci si associa alla richiesta di chiarimenti rivolta al Ctu già formulata dalla In ogni caso Spese ed Controparte_8
onorari di causa rifusi, oltre IVA e CPA per legge.
Dell'interveniente CP_7
accertare e dichiarare la nullità e/o inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento dinanzi al Tribunale di Brescia, per l'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 22191/2014 del R.G.A.C.C.;
2) accertata la natura e le cause dei vizi, condannare l' Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t., e/o il
[...] CP_5
, in persona dell'amministratore p.t., in solido tra loro o,
[...]
alternativamente, in relazione ai singoli profili di responsabilità, al risarcimento del danno in forma specifica mediante la esecuzione dei lavori per la eliminazione dei vizi, e/o per equivalente attraverso la corresponsione, in favore di (società incorporante di e CP_7 Controparte_1
quindi subentrante nella posizione processuale della parte appellante), della somma necessaria per la eliminazione dei medesimi, secondo la quantificazione determinata in sede di rinnovata consulenza tecnica d'ufficio
(pp. 9 – 13 dell'elaborato peritale), complessivamente pari ad € 49.725,00
(oltre iva ed accessori di legge), nonché al risarcimento dei danni – da valutare eventualmente in via equitativa – che tenga altresì conto dei tempi di realizzazione degli interventi secondo la misura stimata dall'Ausiliario per ciascuno dei cespiti (elaborato peritale cit., p. 13), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare ciascuna delle parti appellate
( e al Controparte_8 Controparte_10
pagamento – a titolo di restituzione - in favore di (società CP_7
incorporante di e quindi subentrante nella posizione Controparte_1
processuale della parte appellante), dell'importo di € 6.338,80 (e così, complessivamente di € 12.677,60), al tempo versata da CP_1 CP_1
in conseguenza della soccombenza del primo grado, nonché alla
[...]
restituzione delle spese di C.T.U. (già corrisposte e certificate: cfr. doc. 3)
4 nel procedimento di A.T.P. (tribunale di Brescia, R.G.A.C.C. 22191/2014), oltre interessi;
4) condannare i convenuti al pagamento, in favore di CP_7
(società incorporante di e quindi subentrante
[...] Controparte_1
nella posizione processuale della parte appellante), delle spese e delle competenze di lite, riferite al doppio grado di giudizio, da liquidare secondo i parametri contemplati nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – così come integrati dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per legge;
5) porre in capo ai soccombenti ( e/o Controparte_8
) le spese di C.T.U. afferenti al presente giudizio. Controparte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 23 dicembre 2015, Controparte_1
Contro (d'ora in poi anche solo conveniva in giudizio l' Controparte_8
(da ora in poi anche solo e il
[...] Controparte_8 CP_5
(da ora in poi anche solo , esponendo che
[...] CP_5
-in data 24 ottobre 2005, l' e Controparte_8 Parte_2
concludevano l'atto di compravendita, avente ad oggetto 5 appartamenti siti all'interno del a Castegnato e posti al secondo piano Controparte_5
dell'edificio; Contro
-il contratto di compravendita veniva concluso anche da quale parte utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria stipulato con in Pt_3
pari data;
-gli appartamenti oggetto del contratto erano quelli contrassegnati dal numero 19 al numero 23 dell'edificio; Contro
-con atto in data 1 marzo 2010 e registrato in data 23 marzo 2010, concedeva in locazione l'appartamento nr. 22 al sig. Persona_1
Contro
-con atto del 1 settembre 2012 e registrato in data 25 ottobre 2012, concedeva in locazione l'appartamento 23 al signor;
Persona_2
, su richiesta dei conduttori, effettuava un sopralluogo in entrambi gli CP_1
appartamenti, a seguito del quale riscontrava la presenza di gravi vizi, consistenti in segni di muffe e presenza di rugiada sulle pareti interne e sulle
5 facciate esterne degli stessi;
Contro
-nel corso delle successive assemblee condominiali, rappresentava la questione e, stante l'inerzia degli altri condomini e dell'amministratore del condominio, segnalava i vizi riscontrati all'impresa con lettera CP_8
raccomandata del 18 luglio 2013, inviata anche all'amministratore del condominio;
-l'impresa con lettera del 18 ottobre 2013, negava le proprie CP_8
responsabilità, affermando che la presenza di rugiada e di muffe sulle superfici delle pareti sarebbe stato “un fenomeno diffuso”, “causato da umidità presente nell'aria interna alle abitazioni”, dovuto alla “presenza di persone, di panni lasciati ad asciugare in casa e scarsa ventilazione”;
-MAV, in data 16 dicembre 2014, depositava ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c., avente ad oggetto la verifica delle cause e dell'entità dei vizi riscontrati e dei costi necessari alla loro eliminazione;
- il Tribunale di Brescia, preso atto delle dichiarazioni di incompatibilità dei due CTU successivamente nominati, nominava, infine, l'ing. ; Persona_3
- nel corso delle operazioni, il CTU proponeva alle parti di risolvere bonariamente la controversia mediante l'applicazione di pitture Contro termoisolanti, richiesta che trovava l'accordo di e ma Controparte_8
non del Controparte_5
-il CTU redigeva, quindi, il proprio elaborato accertando la sussistenza di vizi rilevanti negli appartamenti oggetto di ATP, senza tuttavia determinarne né
l'entità, né i costi, né gli interventi necessari alla loro eliminazione;
-l'elaborato del CTU, oltre a essere incompleto, non avendo risposto alla determinazione delle cause e dell'entità dei vizi, sarebbe giunto a conclusioni contraddittorie;
Contro
-successivamente al deposito della consulenza, riscontrava la presenza di nuovi e rilevanti vizi anche nell'appartamento 21, esposto a nord est come gli appartamenti 22 e 23. Anche tale appartamento presentava vistose macchie di muffe e umidità sulle proprie pareti;
-il CTU aveva riscontrato nell'appartamento 22 una “vistosa presenza di
6 tracce di umidità con formazione di muffe in corrispondenza di tutta l'altezza delle porzione della parete aggettante all'esterno in angolo Nord-ovest/ Sud-
Ovest” e nell'appartamento 23 “una vistosa presenze di tracce di umidità con formazione di muffe in corrispondenza di entrambe le pareti all'esterno in angolo Sud Est/ Sud- Ovest”;
-gli stessi vizi erano presenti anche all'interno dell'appartamento 21;
-le conclusioni del CTU, secondo cui le muffe sarebbero state dovute “ad una non corretta conduzione degli appartamenti per errato riscaldamento/arieggiamento”, erano erronee;
-il CTU, invece di compiere accertamenti accurati in merito ai vizi di costruzione, sembrava “aver condotto le proprie indagini e aver redatto la propria perizia nell'errato e infondato convincimento che la responsabilità dei vizi non dovesse in ogni caso essere imputabile all' Controparte_8
propendendo ingiustificatamente per addossare ogni responsabilità alla cattiva conduzione dei locali da parte degli inquilini” e ciò sulla base di indagini superficiali e senza avere svolto alcuna indagine sulla coibentazione dell'immobile e sulla costruzione dello stesso a regola d'arte ed avendo utilizzato del materiale fornito da controparte;
-il CTU non aveva considerato che gli appartamenti realizzati erano difformi rispetto al progetto, che prevedeva la realizzazione del solaio di copertura in cemento armato mentre poi era stato realizzato in legno e prevedeva la realizzazione delle finestre con doppio tavolato ed isolamento interno di 24 cm di spessore mentre poi erano stati realizzati in un unico tavolato di 15 cm senza isolamento;
-il CTU aveva ciò nondimeno utilizzato, a fondamento del proprio elaborato, la relazione ex lege 10/91 dell' Controparte_8 se fosse stato vero che l'umidità era dovuta alla cattiva conduzione degli appartamenti, i vizi in questione si sarebbero dovuti riscontrare all'interno dei bagni e della cucina dove, però, non vi era alcuna muffa, e non all'interno della camera da letto;
-l'umidità e le muffe si concentravano proprio su quelle parti di parete prive
7 di doppia muratura con isolamento e nelle parti di edificio realizzate in c.a. che costituiscono ponte termico, perché prive di adeguato isolamento termico;
-si era, quindi, in presenza di gravi difetti per quali doveva operare la garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., trattandosi di infiltrazioni d'acqua, determinate da carenze di impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi. Contr
- “dal momento che i vizi lamentati da erano “originati da difettosa realizzazione delle parti comuni dell'immobile”, avrebbe dovuto “essere ritenuto responsabile anche il che, ai sensi dell'art. Controparte_5
2051 cod. civ., in qualità di custode, avrebbe dovuto eliminare tutte le caratteristiche lesive insite nella cosa propria”.
Su queste basi, parte attrice chiedeva, quindi, di accertare la nullità della
CTU, di disporne una nuova e di condannare i convenuti, secondo le rispettive responsabilità, a eseguire o fare eseguire le opere che si fossero rese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati ovvero alla corresponsione della somma necessaria alla loro eliminazione nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Si costituiva l'impresa la quale eccepiva innanzitutto l'intervenuta CP_8
decadenza per mancata tempestiva denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 nonché, in subordine, dell'art. 1667 c.c.; eccepiva altresì la prescrizione sia ai sensi dell'art. 1495 che dell'art. 1667 c.c. A tal fine sottolineava che gli immobili erano stati consegnati all'attrice il 14.10.2006 e ai locatori, rispettivamente in data 1.3.2010 e 1.9.2012, mentre la denuncia dei vizi era avvenuta il 18.7.2013.
Rappresentava che i vizi denunciati non potevano rientrare in quelli previsti dall'art. 1669 c.c.
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, spettando detta legittimazione agli occupanti gli appartamenti oggetto di causa.
Nel merito, oltre a contestare la ricostruzione avversa e ad aderire alle conclusioni del CTU, faceva presente che l'edificio era stato progettato in
8 conformità alla normativa vigente all'epoca della costruzione (anno 2005-
2006), ed era stato dotato di certificato di abitabilità. Rappresentava, inoltre, che, con riferimento alla normativa sull'isolamento termico, risultava depositata presso il Comune di Castegnato la relazione sul contenimento del consumo energetico ex lege 10/91. Evidenziava che, in tale relazione, il calcolo della dispersione termica era riferito all'involucro esterno, che conteneva tutti i vani riscaldati dell'edificio, senza distinguere tra i diversi appartamenti, “come era consuetudine fare in base alla normativa in vigore nell'anno 2005”. Esponeva che il coefficiente di dispersione calcolato era pari a 0,381 che risultava “decisamente inferiore a quello CDlim 0,46 a dimostrare che le soluzioni adottate all'epoca per l'isolamento dell'edificio erano del tutto inidonee”.
Rappresentava, infine, che l'edificio era composto di quindici appartamenti Contro e, quindi, il fatto che i vizi fossero stati denunciati solo da confermava che la presenza di muffe e umidità dipendeva dalle modalità di utilizzo del singolo appartamento.
Si costituiva il il quale, oltre a richiedere di poter Controparte_5 chiamare in causa l' contestava le deduzioni attoree, Controparte_8
richiamando il contenuto della CTU e negando, comunque, qualsiasi profilo di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il Tribunale, dopo aver rigettato la richiesta di chiamata in causa formulata dal ed aver concesso i termini per le comparse, fissava Controparte_5
l'udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda.
Il Tribunale, senza affrontare le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall decideva in base al principio della ragione più Controparte_8
liquida e fondava la propria decisione sulla CTU, depositata nel corso dell'ATP.
Dava infatti conto che “il CTU nominato in sede di ATP. Ing. Per_3
aveva escluso che le cause che avevano generato le muffe riscontrate
[...]
in alcune pareti fossero dovute a vizi e difetti costruttivi, essendo invece
9 dovute ad una non corretta conduzione degli appartamenti per errato riscaldamento /arieggiamento”.
Rappresentava che le conclusioni del CTU erano state formulate “all'esito di adeguate verifiche di cui” veniva “dato atto nell'elaborato peritale” e che il
CTU aveva “risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice signor in maniera puntuale”. Persona_4
La presenza dell'umidità e delle muffe rilevate dal CTU era, quindi, da attribuirsi a “umidità di condensazione”, dipendente da una non adeguata ventilazione dei locali e dalla mancanza di adeguato riscaldamento e non da difetti costruttivi.
Dava conto del fatto che il CTU aveva ritenuto “di non ravvisare alcuna responsabilità per vizi costruttivi, non ritenendo che l'umidità possa essere riconducibile alle modalità costruttive dei sotto davanzali delle finestre (cioè con in unico tavolato senza isolamento) e del solaio di copertura (cioè in legno e non i C.A.), anche tenuto conto che i valori riportati nella verifica globale sono risultanti ampiamente verificati”.
Con riguardo alla domanda svolta nei confronti del Controparte_10 richiamava l'ordinanza del 28 ottobre 2016 che aveva fatto presente che
“non del tutto chiaro di quali danni si sia in concreto trattato, ma ciò sarà semmai materia per la memoria n. 1….Trattandosi di contestazione per condotta omissiva, sarebbe probabilmente risultato necessario individuare gli obblighi specifici a carico del , e le relative fonti, con CP_5
indicazione specifica delle sollecitazioni in tal senso da parte dell'attrice, ma anche questa sarà materia per memoria integrativa”.
Evidenziava che nessun chiarimento era stato offerto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Rappresentava, altresì, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. era comunque da escludersi in ragione del fatto che, nel caso di specie, la causa dei vizi lamentati era da imputarsi alla condotta degli occupanti gli appartamenti, ciò che integrava il caso fortuito avente efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 2051 c.c.
10 Contro Avverso la sentenza impugnata, proponeva appello, affidandosi a tre motivi.
Si costituivano le appellate, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 13 novembre 2019, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 1 marzo 2023.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolari, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
Con ordinanza del 19 giugno 2023, tenuto conto che il Presidente dott.
Magnoli, come giudice istruttore, aveva depositato alcune ordinanze nel corso del giudizio di primo grado, la causa veniva rimessa in istruttoria, con fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 27 settembre
2023.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini per comparse e repliche.
Con ordinanza dell'8 novembre 2023, la Corte, ritenendo necessaria la rinnovazione della CTU, rimetteva la causa istruttoria, nominando quale
CTU l'ing. e rinviando, per il conferimento incarico, Persona_5 all'udienza del 17 gennaio 2024.
A tale udienza veniva conferito al CTU il seguente quesito “ letti gli atti ed i documenti di causa, effettuati gli opportuni sopralluoghi e le verifiche tecniche ritenute necessarie, acquisita la documentazione rilevante presso la
PA, descriva il CTU lo stato dei luoghi con riguardo alle unità 21,22 e 23 , in relazione alle quali è stata proposta la domanda;
accerti la esistenza dei fenomeni di umidità denunciati in atto di citazione di primo grado ed in caso di riscontro positivo ne individui le cause;
indichi gli interventi adatti ad eliminarli quantificando i relativi costi ed i tempi di realizzazione”.
La CTU veniva, quindi, depositata in data 25 giugno 2024.
In data 27 giugno 2024, interveniva volontariamente CP_7 dichiarandosi successore di in virtù dell'atto di Controparte_1
fusione per incorporazione della seconda nella prima, datato 19 ottobre 2020, redatto dinanzi al Notaio di Brescia (rep. 9080; racc. 5492), Persona_6
11 registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia in data 19 ottobre 2020 al n.
42709, serie IT.
Con le note scritte del 27 giugno 2024, depositate in relazione all'udienza cartolare del 3 luglio 2024, l'appellata in relazione alla Controparte_8
comparsa di intervento depositata da si riservava “ogni replica CP_7
(anche in merito all'eventuale inammissibilità, se del caso anche per tardività) negli atti conclusivi”.
La causa veniva, quindi, rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 settembre 2024.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 5 febbraio 2025, la Corte, rilevato che l'appellata in sede di precisazione Controparte_4 delle conclusioni, aveva eccepito l'inammissibilità dell'intervento di
[...]
che la stessa appellata, in comparsa conclusionale, aveva illustrato CP_7
l'eccepita inammissibilità sia sotto il profilo della mancata menzione, all'interno dell'atto di fusione, del subentro dell'incorporante nella presente causa, sia sotto il profilo della mancata prova della trascrizione dell'atto di fusione (“ad abundantiam si segnala altresì che controparte non fornisce prova della trascrizione dell'atto di fusione”), riteneva necessario rimettere la causa in istruttoria, in quanto la questione dell'inammissibilità era stata dibattuta solo nelle memoria conclusive, non destinate alla produzione documentale. La Corte assegnava, quindi, venti giorni a parte interveniente per la produzione in giudizio della prova delle iscrizioni di cui agli artt. 2504
e 2504 bis c.c. e rinviava per nuova precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 marzo 2025.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere il Tribunale recepito acriticamente le risultanze della
CTU, a loro volta affette da vizi di contraddittorietà e illogicità.
Sotto questo profilo evidenziava, innanzitutto, che il CTU, oltre ad aver accertato le vistose macchie all'interno dei due appartamenti ispezionati, aveva altresì rilevato, “in relazione alle parti comuni (facciate esterne in lato
Nord – Ovest e Sud Ovest sottostanti la gronda di legno)”, “la presenza di alcune macchie lungo una fascia dell'altezza di circa 50 cm sottostante la gronda in legno della facciata esterna in lato Nord Ovest e lungo una fascia dell'altezza di circa 20 cm sottostante il travetto, adiacente alla muratura, della gronda in legno della facciata esterna in lato Sud – Ovest”.
La circostanza che le macchie di umidità fossero state riscontrate nelle camere matrimoniali e non nei bagni o nelle cucine e fosse altresì presenti sui muri perimetrali, secondo l'appellante, renderebbe evidente il vizio logico della CTU e conseguentemente della sentenza, in quanto le conclusioni tratte avrebbero contraddetto “le leggi della fisica e della chimica oltre che del buon senso”.
Censurava, inoltre, la sentenza nella parte in cui il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU, aveva ritenuto che i fenomeni di umidità e di muffa sarebbero stati la conseguenza di una non adeguata areazione degli ambienti da parte degli occupanti. Oltre a quanto già sopra sintetizzato, aggiungeva che la ricostruzione del CTU secondo cui “la presenza di vapore acqueo nei locali è dovuta alla traspirazione del corpo umano (da 50 a 100 grammi ora
a seconda dell'attività svolta) ed a quella prodotta per la preparazione di cibi, lavaggio asciugatura, operazioni igieniche ecc.” (cfr. relazione di consulenza tecnica d'ufficio cit., p. 9, righi 24 - 27), oltre a non essere aderente alla fattispecie concreta, non pareva nemmeno suffragata da alcuna evidenza scientifica. L'appellante rappresentava che il CTU, pur avendo dato atto di aver proceduto alla misurazione di temperatura e umidità, non aveva tuttavia precisato lo strumento e le risultanze di dette indagini e
13 comunque non aveva tenuto conto che i bagni e le cucine erano esenti da fenomeni infiltrativi.
Proseguiva sostenendo che il CTU non aveva, inoltre, considerato che
“l'umidità e lo sgradevole odore di muffa sono stati riscontrati, per entrambi gli appartamenti, in corrispondenza dei pilastri e dei setti in c.a., dislocati lungo le pareti o sugli angoli esterni del fabbricato, nonché in corrispondenza delle travi e dei cordoli orizzontali, la cui posizione è agevolmente verificabile attraverso la semplice consultazione dei rilievi fotografici versati in atti” Secondo l'appellante, quindi, la presenza di umidità posta in corrispondenza degli architravi e delle spalle dei serramenti portafinestra denota semplicemente la mancanza di isolamento termico.
Osservava ancora che “in merito a tale rilievo (contenuto alle pagine 3 e 4 delle osservazioni
contro
-deduttive)”, l'ausiliario aveva ritenuto “di avere sufficientemente esposto in relazione i motivi della localizzazione in alcuni punti delle tracce di umidità riscontrate”.
Faceva, inoltre, presente che, con riguardo “alla questione dell'allocazione di macchie di umidità in corrispondenza di parti comuni, l'ausiliario ha omesso di considerare che i riscontrati fenomeni si trovano esattamente in corrispondenza delle macchie esistenti all'interno degli ambienti danneggiati e precisamente, lungo le travi orizzontali”, e in relazione a tale osservazione aveva ritenuto che tali macchie “potrebbero anche derivare da ragnatele sulle quali si è accumulata della sporcizia presente nell'aria”.
L'appellante rilevava inoltre che il CTU, pur richiamando la relazione resa ai sensi della legge 10/91, non aveva considerato che, “in detto documento, le dispersioni termiche sono state considerate soltanto per le opere realizzate in muratura;
non anche per quelle realizzate in cemento armato”. Il CTU non avrebbe inoltre considerato che “i parapetti – contrariamente a quanto dichiarato nel documento reso ex lege 10/91 – non sono stati realizzati con doppio tavolato ed isolamento interno (con uno spessore di 24 cm), ma con un unico tavolato di 15 cm, senza isolamento” e che a tale rilievo, svolto nelle osservazioni, il CTU aveva risposto “confermando quanto riportato in
14 relazione”.
Parte appellante faceva altresì presente che il CTU, pur concordando con il
CTP di parte attrice sul fatto che “i sottodavanzali delle finestre non sono stati realizzati con doppio tavolato ed isolamento interno (spessore totale previsto cm. 24) come previsto nella relazione tecnica legge 10/1991 ma in un unico tavolato di cm 15 senza isolamento” non aveva ritenuto che “tale circostanza” potesse “essere la causa delle limitate macchie di umidità riscontrate, anzi, considerata la presenza nei sotto-davanzali dei termosifoni
(pertanto in zone a temperatura maggiore se utilizzati) suffraga lo scarso e/o improprio utilizzo dell'impianto di riscaldamento e conseguentemente
l'insufficiente arieggiamento dei locali”
Secondo l'appellante sarebbe infatti, “più coerente ascrivere la causa dell'umidità e delle muffe, all'accertato difetto di costruzione piuttosto che al fenomeno della traspirazione corporea degli abitanti i cespiti e della conseguente mancata adeguata ventilazione”.
Parte appellante rimarcava il fatto che la relazione ex lege 10/91, oltre a prevedere la realizzazione di un unico appartamento mentre poi nello stesso volume ne sono stati realizzati due, non conteneva il calcolo delle dispersioni di tutti gli elementi esterni costruttivi del fabbricato.
Parte appellante rappresentava che il CTU non aveva evidenziato che “alcuni elementi strutturali dell'edificio non trovano corrispondenza nel richiamato documento. In particolare: (i) il solaio di copertura - stando alla Relazione ex lege 10/1991 – doveva essere realizzato in cemento armato;
risulta, invece, che è stato realizzato in legno;
(ii) i parapetti delle finestre sono stati realizzati anch'essi in maniera difforme rispetto a quanto dichiarato nel documento posto a suffragio dell'elaborato peritale;
(iii) le strutture orizzontali e verticali in c.a., nonché gli infissi esterni non sono stati considerati ai fini del calcolo delle dispersioni termiche.”
L'appellante rappresentava, altresì, che il proprio ctp aveva evidenziato la mancanza dei calcoli “relativi alle superficie delle opere in c.a., degli infissi, delle porzioni di parete limitrofe ai serramenti”, con ciò rendendo
15 impossibile determinare in maniera precisa le dispersioni dell'intero involucro edilizio. Secondo l'appellante, “un'indagine attendibile su tale questione - ritenuta cruciale dallo stesso ausiliario – doveva procedere innanzitutto attraverso la fase della preliminare ricognizione delle dispersioni dei serramenti, del loro contorno e delle superfici occupate dalle strutture in c.a. (costituenti, peraltro, buona parte delle superfici esterne complessive); successivamente, sarebbe stato necessario effettuare la verifica dell'isolamento dei setti orizzontali e verticali delle strutture in cemento armato, dove si sono verificati i fenomeni di produzione di muffe”.
Parte appellante si doleva che di tale indagine agli atti non vi fosse traccia e che anzi il CTU, rispondendo alle osservazioni sul punto, avesse affermato
(alla pagina 15 dell'elaborato, sub b, ultimo capoverso) che: “Le dispersioni per trasmissione delle: A) strutture opache, B) ponti termici, C) componenti finestrati sono stati presi in considerazione dal progettista alla pagina 3 della Relazione Tecnica Legge 10/1991, ma si riconosce che tale pagina non era nella conoscenza del C.T.P. poiché per errore nella fotocopiatura del documento, mancante nella documentazione trasmessa come precedentemente precisato in risposta alle osservazioni dell'Ingegnere
C.T.P. di parte resistente Persona_7 Controparte_8
.
[...]
Secondo parte appellante, quindi, “l'indagine, apoditticamente ritenuta dirimente, sarebbe stata svolta considerando le risultanze di un foglio, unilateralmente predisposto dalla resistente” senza che dello stesso ne avesse preso visione il proprio CTP e senza certezza “della sua conformità rispetto a quello depositato agli atti del . CP_11
Su queste basi, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse ritenuta la responsabilità dell' in considerazione dei vizi e Controparte_8
difformità riscontrate.
Con il secondo motivo di impugnazione, censurava la sentenza in quanto le criticità della CTU, già evidenziate, avrebbero imposto una rinnovazione della medesima anche in relazione all'appartamento 21, non oggetto della
16 consulenza svolta nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo.
Con il terzo motivo di gravame censurava la sentenza impugnata in relazione all'esclusione della responsabilità del in quanto “Il Controparte_5 giudice di prime cure ha …. errato nel porre in capo all'attore l'onere di specificazione degli obblighi gravanti in capo all'ente di gestione ed ha fatto malgoverno dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla definizione dell'area operativa dell'art. 2051 c.c”.
costituendosi, reiterava le eccezioni di decadenza, Controparte_8
prescrizione e difetto di legittimazione attiva, già sollevate in primo grado.
Nel merito, eccepiva che la rinnovazione della CTU richiesta sarebbe stata di maggiore portata rispetto a quella richiesta in primo grado e inoltre avrebbe avuto ad oggetto censure ulteriori rispetto a quelle cristallizzate nelle osservazioni del suo CTP.
Svolgeva, inoltre, considerazioni di merito sovrapponibili a quelle esposte in primo grado e già sintetizzate.
Il , costituendosi, eccepiva in primo luogo il passaggio Controparte_5
in giudicato dell'ordinanza decisoria del 28.10.2016, nella parte in cui il giudice istruttore aveva stabilito che il “non risponde in proprio CP_5
dei danni derivanti da gravi difetti di costruzione, ma solo di quelli conseguenti ad omessa pulizia e manutenzione”
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e con riguardo al terzo motivo faceva presente che “presunte problematiche inerenti la manutenzione e/o conservazione delle parti comuni non sono mai state né esplicitate né chiarite” e che il ha sempre svolto le necessarie opere di CP_5 manutenzione /pulizia delle parti comuni senza che l'appellante abbia mai sollevato eccezioni sul punto.
In via subordinata il reiterava la chiamata in garanzia CP_5
dell'impresa CP_8
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di sollevata dall'appellata CP_7 Controparte_8
Come si è già sintetizzato, l'appellata in sede di comparsa Controparte_8
17 conclusionale, ha dedotto l'eccezione di inammissibilità sia sotto il profilo della mancata menzione, all'interno dell'atto di fusione, del subentro dell'incorporante nella presente causa, sia sotto il profilo della mancata prova della trascrizione dell'atto di fusione (“ad abundantiam si segnala altresì che controparte non fornisce prova della trascrizione dell'atto di fusione”).
Con riguardo al primo profilo, giova ricordare che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.
Sez. U - , Sentenza n. 21970 del 30/07/2021 (Rv. 661864 – 01).
Le SU hanno, infatti, statuito che con la fusione non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
Con riguardo alla legittimazione processuale, le SU hanno spiegato che la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subìre e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.
18 Le SU, in relazione alle fusioni in corso di causa, hanno sottolineato che in ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche.
In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al «venir meno» della parte, di cui all'art. 110 cod. proc. civ. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis cod. civ. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate «anche processuali» vi è una
«prosecuzione» dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali.
Trattandosi di vicenda successoria paragonabile alla successione mortis causa, non era, quindi, necessario che l'atto di fusione contenesse un riferimento al subentro dell'incorporante nella presente causa.
Con riguardo al secondo profilo dell'eccezione di inammissibilità sollevata, va ricordato che gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione;
ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 12128 del 08/05/2023 (Rv. 667583 - 01).
Fatte queste premesse, occorre ribadire che in sede di Controparte_8
precisazione delle conclusioni in vista dell'udienza del 19 novembre 2024 si
è limitata ad eccepire l'inammissibilità dell'intervento e che, solo in sede di comparsa conclusionale, ha illustrato i motivi di tale eccezione.
19 Come già osservato in sede di ordinanza di rimessione in istruttoria, le comparse conclusive non sono destinate alla produzione documentale.
La Corte ha, quindi, assegnato il termine di 20 giorni all'interveniente per la prova dell'adempimento degli incombenti di cui all'art. 2504 bis c.p.c., cosa che l'appellante ha fatto.
La produzione, circa la prova della propria legittimazione non può, quindi, essere considerata tardiva, essendo avvenuta nel termine che la Corte, a seguito dell'eccezione dell'appellata ha assegnato a parte Controparte_8
appellante.
E', quindi, possibile esaminare la questione del difetto di legittimazione attiva sollevata da in merito alla domanda a suo tempo Controparte_8
Contro avanzata da
L'eccezione, così come posta è infondata, in quanto l'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. non spettava ai conduttori degli appartamenti, ma Contro a che, in virtù del contratto di leasing di cui si è detto, aveva la legittimazione ad agire,
Venendo adesso al tema delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'appellata , già nel giudizio di primo grado, va ricordato Controparte_8
che i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018 (Rv. 650645 - 01).
Le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dall'appellata CP_12
ai sensi degli artt. 1667 e 1495 c.c., sono, quindi, infondate. La
[...]
impresa ha sollevato le eccezioni di decadenza e prescrizione in base alle
20 predette norme e non invece ai sensi dell'art. 1669 cod.civ., applicabile in relazione alla natura degli accertati vizi;
sicché alcuna decadenza e prescrizione è maturata in relazione all'azione accertata.
Venendo adesso al merito, occorre dire che il CTU nominato in questo grado in conseguenza delle contestazioni operate alla consulenza tecnica d'ufficio con il primo motivo di gravame, ha, innanzitutto, verificato difformità rispetto al progetto quanto alle unità 21,22 e 23, ossia quelle oggetto di causa.
Il CTU ha, accertato, infatti, che la costruzione è stata realizzata con struttura in c.a. con un piano interrato e tre piani fuori terra, costituita prevalentemente da pilastri, setti e nucleo vano scala centrale, solai in laterocemento e copertura in legno; le murature perimetrali fuori terra
…..sono state previste del tipo cassavuota intonacato su entrambe le facce, dello spessore complessivo pari a circa 33 cm, costituite da una paramento esterno in laterizio forato di 12 cm, un paramento interno in laterizio forato di cm 8, camera d'aria e pannello di stiferite ambedue di 3 cm e rinzaffo di
1 cm nel lato interno del paramento interno.
Il CTU ha, quindi, verificato lo spessore complessivo della muratura
(spessore medio rilevato cm.33) e ne ha dedotto “a mezzo termografia le temperature in corrispondenza delle strutture e verificandone la formazione di condensa con il metodo “Glaser””. Ha, quindi, fatto presente che “gli spessori della struttura sono stati rilevati dalle tavole esecutive c.a. reperite: si evincono pilastri perimetrali dim. 30x40-50 cm, quindi con spessore trasversale strutturale prossimo a quello misurato della muratura lordo intonaco, e pertanto privo di uno strato atto alla protezione termica del ponte termico strutturale”. Con riguardo alle porzioni di muratura sottofinestra, confermando sul punto la precedente CTU, faceva presente che “il particolare costruttivo allegato alla relazione L10 reperita, descrive una muratura cassa vuota intonacata su entrambe le facce, dello spessore complessivo pari a 24 cm, costituita da una paramento esterno in laterizio forato di 8 cm, un paramento interno in laterizio forato di cm 6, camera
d'aria e pannello di stiferite ambedue di 3 cm e rinzaffo di 1 cm nel lato
21 interno del paramento interno”. Faceva, quindi, presente che “la verifica eseguita in sopralluogo dello spessore complessivo della muratura sottofinestra ha evidenziato uno spessore medio rilevato pari a cm. 15,5 lordo intonaco”; ne deduceva, quindi, “un'assenza di protezione termica, posto uno spessore della muratura in forato di 12 cm. e deducendone a mezzo termografia le temperature in corrispondenza dei sottofinestra” (All.7).
Dava, altresì, atto che “l'analisi documentale di progetto reperita” aveva inoltre “evidenziato difformità rispetto al riscontro dello stato dei luoghi eseguito”. Evidenziava, in particolare, che “la D.I.A. IN VARIANTE protocollata al N. 789 in data 21/07/2006, corrispondente allo stato effettivo dei luoghi, non corrisponde allo stato di progetto precedente, a cui fa riferimento la Relazione di calcolo di cui alla LEGGE 9 GENNAIO 1991
N.10 – APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 27/07/2005, presentata in data
14/12/2005”. Secondo il CTU, quindi, sarebbe stato necessario procedere a una nuova relazione di calcolo, corrispondente allo stato di progetto variato, in quanto obbligatoria per le seguenti motivazioni: “- in riferimento al piano secondo, il volume riscaldato sotteso tra la copertura (variata in legno rispetto alla precedente in laterocemento) e gli alloggi oggetto di causa è cambiato, come risulta evidente dalla modifica della copertura in legno (con spessore complessivo ridotto rispetto al precedente con solaio in laterocemento) e dalla presenza di nuove murature di separazione da 30 cm tra l'alloggio sub.22 e sub.23, rispetto al progetto originario con assenza di tali murature prevedendo un alloggio unico;
- alcuni componenti finestrati nel fronte Sud risultano variati in dimensione;
- l'analisi stratigrafica della nuova copertura in legno risulta variata ma mancante, compreso
l'indicazione dello spessore di isolamento applicato;
- a queste difformità si aggiunge quella rilevata in corrispondenza delle pareti sottofinestra, con spessori rilevati inferiori a quelli previsti in progetto e, come testimonia la termografia, senza il prescritto isolamento.
Il CTU, relativamente all'accertamento dell'esistenza dei fenomeni di umidità denunciati in atto di citazione e alle relative cause, faceva presente
22 che, con riguardo al rilevamento delle muffe e condense lamentate, lo stato delle pareti esposte presentava “una ripitturazione recente delle medesime, soprattutto per quanto ci si riferisce al sub. 21 e 22, mentre l'alloggio sub.
23 denota pareti meno fresche dal punto di vista della ritinteggiatura”.
Secondo il CTU “lo stato generale apparentemente buono della superficie delle pareti” era da “ritenersi prevedibile, tenuto conto che la finestra temporale tra il presente sopralluogo e la data della CTU precedente risulta di circa 8,5 anni….e che in questo lasso di tempo gli appartamenti, dati in locazione, sono stati periodicamente ritinteggiati, come da prassi manutentiva ordinaria”.
Il CTU rappresentava che “dal rilievo fotografico eseguito” (All.6), si erano
“rilevate tracce evidenti che caratterizzano i fenomeni dei ponti termici strutturali non controllati, in particolare: - alloggio sub.21, sottofinestra foto
n.4b e 6b (resto delle pareti ritinteggiate di recente); - alloggio sub.22, pareti sud e ovest camera, viste 3a , 3b, 3c, 3d, 3e, sottofinestra camera e bagno ovest (resto delle pareti ritinteggiate di recente); - alloggio sub.23, pareti ingresso viste 1b, soggiorno parete est viste 2, 2b, sottofinestra 2c, camera viste 3, 3b, 3c, bagno parete sud e sottofinestra, viste 4 e 4b, camera sud viste
5 e 5b”.
Il CTU osservava, in ogni caso, che “determinante ai fini dell'accertamento”, era “l'esito del rapporto termografico in tutte le pareti prospicienti l'esterno degli alloggi oggetto di perizia” (All.7), il quale certificava “uno stato generalizzato di assenza di protezione dei ponti termici strutturali unitamente alla VERIFICA NEGATIVA “Glaser” in merito alla formazione di umidità superficiale delle pareti e dei sottofinestra”, Secondo il CTU, quindi, le cause delle muffe e delle infiltrazioni erano “da individuarsi nella mancata protezione della struttura in corrispondenza con l'esterno dell'edificio e sulla difformità dello spessore esistente rispetto alla prescrizione di progetto, riscontrato in corrispondenza delle murature sottofinestra”. Spiegava il CTU che “la presenza di tracce di muffe e
23 condense, se pur di estensione limitata, unitamente al resoconto prodotto in
All.7, conferma l'esistenza di ponti termici non controllati”
Il CTU, con riguardo al quesito relativo agli interventi volti a eliminare i vizi, ai relativi costi e ai tempi di realizzazione, forniva risposta dettagliata alle pagine 9-13 della relazione.
Il Consulente, quanto al vizio riscontrato, riteneva dovesse applicarsi all'interno delle pareti esterne, come da schema allegato il “rasante termo riflettente per l'isolamento termico con proprietà foto catalitiche” denominato “ANFOTERMO” con prezzo quantificato come da valutazione economica AFON CASA allegata (All.8): mq 281,00 x €/mq 150,00 = €
42.150,00 (voce a).
Il CTU calcolava quindi “l'onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei termosifoni, split e caldaia murale ubicati nelle pareti da trattare” in € 1.700,00 (voce b); l'”onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei box doccia e accessori bagno ubicati nelle pareti bagno da trattare”, in euro € 400,00 (voce c); “i costi, per la rimozione e successiva fornitura e posa in opera dei rivestimenti bagni delle pareti di trattare, in euro € 1.175,00” (voce d); “l'onere, per lo sgombero e l'accatastamento degli arredi e tendaggi presenti nelle pareti da trattare e da posizionarsi al centro delle stanze e successivamente da riposizionarsi”, in € 1.000,00 (voce e); le spese tecniche per la sola Direzione dei Lavori, in euro € 2.500,00
(voce f); l'”onere connesso al mancato affitto sub.22 (attualmente affittato)
e momentanea occupazione in altro alloggio in zone limitrofe di pari estensione (trilocale) nel periodo di tutta la durata dei lavori connessi al medesimo alloggio (quindi 30 giorni consecutivi)” in euro 800,00 (voce g).
Si trascrive, quindi, la risposta conclusiva sul punto “il costo totale complessivo stimato necessario, somma delle voci a)+b)+c)+d)+e)+f)+g), ammonta a € 49.725,00 (diconsi euro quarantanovemilasettecentoventicinque/00) al netto di IVA e accessori di legge. In risposta al quesito in merito alla stima dei tempi di realizzazione, si può ragionevolmente prevedere una durata complessiva pari a 60 giorni
24 consecutivi, così suddivisi: alloggio sub.21: 15 giorni consecutivi alloggio sub.22: 30 giorni consecutivi alloggio sub.23: 15 giorni consecutivi”.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che la consulenza tecnica sia ampiamente motivata e possa essere posta senz'altro a fondamento della decisione.
L'appello, quindi, limitatamente al capo della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda nei confronti dell'impresa è fondato. CP_8
Ed infatti, l'elaborato del CTU ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che le censure mosse alla sentenza impugnata fossero corrette.
La CTU ha in particolare evidenziato la presenza di rilevanti difformità delle unità immobiliari oggetto di causa rispetto al progetto che ne hanno compromesso la tenuta rispetto a fenomeni infiltrativi, di condensa e umidità.
In sintesi e richiamando gli esiti della CTU già trascritti, diversamente dal progetto, è stata realizzata una copertura in legno (con spessore complessivo ridotto rispetto al precedente con solaio in laterocemento) e dalla presenza di nuove murature di separazione da 30 cm tra l'alloggio sub.22 e sub.23, rispetto al progetto originario con assenza di tali murature prevedendo un alloggio unico;
- alcuni componenti finestrati nel fronte Sud risultano variati in dimensione;
- l'analisi stratigrafica della nuova copertura in legno risulta variata ma mancante, compreso l'indicazione dello spessore di isolamento applicato;
- a queste difformità si aggiunge quella rilevata in corrispondenza delle pareti sottofinestra, con spessori rilevati inferiori a quelli previsti in progetto e, come testimonia la termografia, senza il prescritto isolamento”
Il CTU ha, inoltre, verificato, anche prescindendo dal test di Glaser,
l'esistenza di ponti termici in corrispondenza dei punti in cui si sono formate le muffe o le manifestazioni di umidità.
Si ricorda infatti che il CTU ha rilevato che “gli spessori della struttura sono stati rilevati dalle tavole esecutive c.a. reperite: si evincono pilastri perimetrali dim. 30x40-50 cm, quindi con spessore trasversale strutturale prossimo a quello misurato della muratura lordo intonaco, e pertanto privo di uno strato atto alla protezione termica del ponte termico strutturale”. Con
25 riguardo alle porzioni di muratura sottofinestra, confermando sul punto la precedente CTU, faceva presente che “la verifica eseguita in sopralluogo dello spessore complessivo della muratura sottofinestra ha evidenziato uno spessore medio rilevato pari a cm. 15,5 lordo intonaco” e ne deduceva, quindi, “un'assenza di protezione termica, posto uno spessore della muratura in forato di 12 cm. e deducendone a mezzo termografia le temperature in corrispondenza dei sottofinestra”.
Inoltre, e sempre a prescindere dal test di Glaser, ha sottolineato che “dal rilievo fotografico eseguito” (All.6), si erano “rilevate tracce evidenti che caratterizzano i fenomeni dei ponti termici strutturali non controllati, in particolare: - alloggio sub.21, sottofinestra foto n.4b e 6b (resto delle pareti ritinteggiate di recente); - alloggio sub.22, pareti sud e ovest camera, viste
3a , 3b, 3c, 3d, 3e, sottofinestra camera e bagno ovest (resto delle pareti ritinteggiate di recente); - alloggio sub.23, pareti ingresso viste 1b, soggiorno parete est viste 2, 2b, sottofinestra 2c, camera viste 3, 3b, 3c, bagno parete sud e sottofinestra, viste 4 e 4b, camera sud viste 5 e 5b”.
Il CTU osservava, in ogni caso, che “determinante ai fini dell'accertamento”, era “l'esito del rapporto termografico in tutte le pareti prospicienti l'esterno degli alloggi oggetto di perizia” (All.7), il quale certificava “uno stato generalizzato di assenza di protezione dei ponti termici strutturali unitamente alla VERIFICA NEGATIVA “Glaser” in merito alla formazione di umidità superficiale delle pareti e dei sottofinestra” e che, in ogni caso “la presenza di tracce di muffe e condense, se pur di estensione limitata, unitamente al resoconto prodotto in All.7, conferma l'esistenza di ponti termici non controllati”.
La Corte condivide, quindi, la valutazione del CTU secondo cui le cause delle muffe e delle infiltrazioni sono “da individuarsi nella mancata protezione della struttura in corrispondenza con l'esterno dell'edificio e sulla difformità dello spessore esistente rispetto alla prescrizione di progetto, riscontrato in corrispondenza delle murature sottofinestra”.
26 Al riguardo deve osservarsi che le conclusioni cui era giunto il precedente
CTU e recepite nella sentenza impugnata, secondo cui, in sostanza, i fenomeni di umidità presenti nelle unità immobiliari oggetto di causa sarebbero stati imputabili alla cattiva areazione, da un lato si fondano su fatti solo supposti, in quanto non provati, e dall'altro non hanno una base scientifica, razionalmente idonea a spiegare il fenomeno esistente delle umidità e delle muffe presenti ed accertate dal CTU.
Diversamente le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel presente grado sono fondate su accertamenti non contestabili, in quanto sono stati rilevati oggettivamente in sede d'indagine la difformità rispetto al progetto e l'esistenza di ponti termici, come indicato dal CTU.
Va, inoltre, ricordato che una volta provato il vizio o difetto costruttivo, ed in questo caso anche la difformità del costruito rispetto al progetto, incombe sul costruttore, ai sensi dell'art. 1669 c.c. l'onere di provare che tale vizio è dovuto a cause esterne o all'uso improprio dell'immobile da parte del committente o degli aventi causa, prova liberatoria che, in questo giudizio, non è stata fornita.
Accertata la responsabilità dell'impresa ai sensi dell'art. 1669 c.c. va CP_8
ricordato che l'appellante ha formulato le domande alternative del risarcimento in forma specifica e del risarcimento del danno per equivalente.
Si evidenzia che, quanto all'eliminazione dei vizi, l'appellante formula una domanda alternativa di esecuzione in forma specifica o per equivalente.
Va al riguardo ricordato che, l'art. 1669 cod. civ., riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore per il caso di rovina o pericolo di rovina di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, senza precisare la forma con la quale il danno deve essere risarcito e senza, perciò, limitare la responsabilità dell'appaltatore alla particolare forma di tutela della reintegra per equivalente, si ricollega al principio generale che, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 cod. civ., prevede l'alternativa possibilità del risarcimento in forma specifica o per equivalente pecuniario e non esclude, quindi, l'ammissibilità della domanda di condanna dell'appaltatore alla
27 eliminazione diretta dei vizi della costruzione.
Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 29/11/1996 (Rv. 500887 - 01).
Ciò posto, considerato il fatto che l'impresa sia pure in via CP_8
subordinata, non si è resa disponibile ad eseguire le opere indicate dal CTU
e considerato altresì che la contrapposizione in causa è indice del venire meno del rapporto di fiducia tra le parti, la Corte ritiene di accogliere la domanda di risarcimento per equivalente.
L'appellata va, quindi, condannata a corrispondere Controparte_8
all'intervenuta la somma determinata ad oggi, in base alla CP_7
stima del CTU, di euro 49.725,00, oltre iva, oltre a interessi dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Con riguardo al trattamento proposto per eliminare i vizi sopra descritti va precisato che il CTP della convenuta aveva premesso di non Controparte_8
conoscere l'efficacia del “nano cappotto anfotermo” ed aveva ribadito che
“la soluzione proposta non può essere quella di adeguare l'edificio agli standard attuali” in quanto la palazzina doveva rispettare le normative vigenti all'epoca della costruzione.
Il CTU, allegando le certificazioni del prodotto in questione, ha respinto l'osservazione “confermando la validità del medesimo compreso la motivazione sulla necessità della sua applicazione per eliminare i vizi riscontrati”.
La Corte ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, posto che il quesito prevedeva espressamente di indicare gli interventi adatti ad eliminare i fenomeni di umidità denunciati con l'atto di citazione.
Trattandosi di debito risarcitorio – e quindi di valore – sulla somma sopra indicata sono dovuti gli interessi legali (c.d. danno da ritardo) dalla domanda giudiziale (23.12.2015) al tasso legale da calcolarsi sulla somma prima devalutata dalla data della presente sentenza sino alla predetta data e poi via via rivalutata anno per anno da tale data fino alla data della presente decisione (cfr. Cass. S.U. 1712/1995).
28 L'appello va, invece, senz'altro rigettato con riguardo alla posizione dell'appellato Controparte_5
Ed infatti allo stesso viene addebitata una responsabilità per omessa custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza che però l'appellante abbia dedotto il danno derivato da tale asserita condotta omissiva e provato il nesso di causa tra cosa in custodia e fatto dannoso. Al riguardo va osservato che il difetto della prova deriva dalla circostanza che i vizi costruttivi oggetto di causa sono emersi solo in questo grado. Deve, infatti ricordarsi, che l'atp svolto ante causam aveva escluso l'esistenza dei difetti costruttivi, sicché non è configurabile una responsabilità del per omessa custodia CP_5 dell'art. 2051 non essendo emerse, prima di questo grado l'esistenza di difetti costruttivi e la loro causa. Non era, quindi, prospettabile un intervento del quale custode per porre rimedio a difetti di cui non era a CP_5
conoscenza.
Nemmeno l'appellante ha dedotto e provato che, dall'asserita omessa custodia, sia derivato un aggravamento del danno cagionato dal difetto costruttivo di cui si è detto.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto della riforma parziale della sentenza impugnata, occorre avere riguardo all'esito complessivo della lite.
Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024 (Rv. 673210 - 01).
Ciò posto è vittoriosa nei confronti di CP_7 [...]
mentre è soccombente nei confronti del Controparte_4
. Controparte_5
Nei confronti di quest'ultima, quindi dovranno essere liquidate unicamente le spese di giudizio di questo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) ad eccezione, quanto al primo grado della fase istruttoria/trattazione e decisoria, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
29 Le spese di CTU, tenuto conto dei vizi accertati, vanno poste definitivamente a carico dell'appellata Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia
n. 1006/2019, pubblicata il 4 aprile 2019 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna l'appellata Controparte_4
al risarcimento del danno a favore dell'appellante
[...] CP_7
corrispondendole la somma di euro 49.725,00, oltre iva, oltre interessi come indicati in parte motiva.
Rigetta, nel resto, l'appello.
Condanna parte l'appellata Controparte_4
al pagamento delle spese di lite in favore di delle spese
[...] CP_7
di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 1.620,00 per la “fase di studio”, € 1.147,00 per la
“fase introduttiva”, € 1.204,00 per la fase istruttoria ed €1.384,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al secondo grado, in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.4.18,00 per la “fase introduttiva”, € 3.045,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,000 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Condanna corrispondere all'appellato CP_7 Controparte_5
le spese di lite del grado che liquida in € 2.058,00 per la “fase di studio”, €
1.4.18,00 per la “fase introduttiva”, € 3.045,00 per la fase istruttoria ed €
3.470,000 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio definitivamente a carico dell'appellata Controparte_4
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Vittoria Gabriele
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