TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 09 ottobre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 1083/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Umberto De Filippo presso il cui Parte_1
studio domicilia in Pomigliano D'Arco alla via Nazionale delle Puglie
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Alba Amatucci presso la quale domicilia in Napoli alla via del Parco Regina
GH
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. in proprio e quale mandatario di in CP_3
persona del l.r.p.t.
Altro Opposto
E
in persona del l.r.p.t. con sede legale in Roma al Largo Chigi 5 CP_3
Altro opposto FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.02.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 057 2021
90039440 04/000 notificata alla data del 18.01.2022 da parte dell'
[...]
nel quale venivano impugnati i seguenti avvisi di addebito;
1) Controparte_1
n. 357 2012 0000493559 000 ; 2) 357 2012 000 3369986 000; 3) 357 2013
0000574919 000; 4) 357 2014 0005053151 000 riguardanti iscrizione a ruolo di somme per contributi previdenziali . Per cui chiedeva nel merito dichiarare la nullità e di nessun effetto il credito contenuto nella intimazione di pagamento notificata il 18.01.2022 per non essergli mai stati notificati gli avvisi di addebito e la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti negli impugnati avvisi di addebito ,con vittoria di spese ed onorari di causa . Si costituiva in giudizio la società con propria memoria difensiva Controparte_4 eccependo in via preliminare lo stralcio dei singoli carichi per debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo sino a mille euro- CC , inoltre , la carenza di legittimazione passiva dell'agente addetto alla riscossione e chiedendo nel merito il rigetto della domanda
Non si costituiva l' nonostante la regolarità della notifica avvenuta ex art 28 CP_2 del DL n.76/2020.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante ,.
Venendo al merito dell'opposizione, preliminarmente occorre rilevare in merito alla riferita eccezione di stralcio dei singoli carichi per debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo sino a mille euro dell' che dalla Controparte_5
documentazione esibita (estratto di ruolo) emergono comunque delle somme dovute da parte della ricorrente e né l' ha depositato documentazione in cui si può evincere CP_6
l'effettivo sgravio degli avvisi impugnati.
Passando alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli avvisi di CP_ addebito , l' che nel presente giudizio non si è costituito , non ha depositato alcun atto attestante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente . CP_ Pertanto in virtù della assenza della allegata documentazione postale da parte dell' non risulta provata la notifica degli avvisi di addebito .
In merito occorre rilevare che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n. 542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto ( nella specie gli avvisi di addebito impugnati e sopra riportati. Cass. Sez. V° sent.
15.06.2011 n. 13082).
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione , preliminarmente va chiarito sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi
- sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della
“abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al
31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni Nel caso oggetto del presente giudizio occorre preliminarmente individuare il “dies a quo” dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione. La problematica è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte (cfr. sentenza Cass. N° 27950\2018 le cui approfondite motivazioni si condividono pienamente) in tema di contributi cd. "a percentuale” .Secondo la Corte, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (art. 55 r.d.l.
1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio
1997, n. 241, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"....”.
Pertanto sulla scorta dei suindicati principi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in merito risulta fondata . Ne deriva che gli avvisi di addebito impugnati devono essere dichiarati, per questa parte, illegittimi, essendo i crediti estinti per intervenuta prescrizione, anche in considerazione della circostanza che l' ha depositato una avviso di mancata Controparte_7 consegna generata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata dell'AVI n. 057 2016 900757980 000 del 24.10.2016 non può configurare il perfezionamento della notifica perché non consente al destinatario la conoscenza/conoscibilità dell'atto notificato. Con la Sentenza n. 28452, le Sezioni
Unite sono intervenute stabilendo il principio di diritto secondo cui in assenza della
Ricevuta di Avvenuta Consegna generata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata, la notifica non può considerarsi perfezionata. Per ovviare a tale impasse e garantire comunque il diritto di difesa del destinatario della notifica, il legislatore, con il Correttivo Cartabia, aveva introdotto la facoltà per il notificante di evitare l'iter notificatorio ordinario inserendo la notifica già tentata via PEC ma non andata a buon fine in un'apposita area web del PST, con l'onere per il destinatario di verificare eventuali notifiche a suo carico. Tuttavia, a detta delle
Sezioni Unite, tale soluzione non può considerarsi soddisfacente, soprattutto in considerazione dell'esigenza di garantire il diritto di conoscenza/conoscibilità dell'atto a tutela del diritto costituzionale di difesa. Conseguentemente, le Sezioni
Unite hanno superato il rimedio previsto dal legislatore con il Correttivo Cartabia imponendo al notificante che non abbia ricevuto la Ricevuta di Avvenuta Consegna di proseguire l'iter notificatorio con le modalità ordinarie. Ne deriva, dunque, che nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non si perfezioni, a prescindere da quale ne sia la causa, grava sul notificante l'onere di tentare una nuova notifica secondo le modalità ordinarie per completare correttamente il procedimento notificatorio, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.. Infatti, a detta delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, solo la Ricevuta di Avvenuta Consegna fornisce al mittente la prova provata che il messaggio di posta sia effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario, certificando anche il momento esatto in cui la notifica si è perfezionata. Non a caso, la Ricevuta di Avvenuta Consegna consiste in un messaggio che il sistema genera in automatico e che contiene i dati di certificazione/notificazione che provano, ad ogni fine ed effetto di legge, la conoscenza/conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Viceversa, la Ricevuta di Accettazione si limita a provare il momento in cui la notifica può dirsi perfezionata per il solo soggetto notificante e, di conseguenza, non potrà costituire prova di una notifica valida perché, senza la Ricevuta di Avvenuta Consegna, non consente di verificare l'effettiva conoscenza/conoscibilità dell'atto notificato da parte del destinatario. Pertanto, non essendo intervenuto atto tra il appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati e la notifica dell'intimazione di pagamento del 18.01.2022 sono ampiamente trascorsi i cinque anni per la maturazione della prescrizione.
Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Le spese di lite stante l'accoglimento della domanda vengono poste a carico dell' atteso che nel caso di specie seguendo il dettato normativo, la CP_2 giurisprudenza ha affermato che se il contribuente impugna la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al CP_2 rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al
DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Accoglie la domanda e dichiara illegittimi gli avvisi di addebito 1) n. 357 2012
0000493559 000 ; 2) 357 2012 000 3369986 000; 3) 357 2013 0000574919 000; 4) 357
2014 0005053151 000 ed estinti per intervenuta prescrizione;
CP_ b – Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1.501,33 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
C – Nulla è dovuto da parte dell' Controparte_1
Nola lì 09.10.2025
il GOP Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 09 ottobre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 1083/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Umberto De Filippo presso il cui Parte_1
studio domicilia in Pomigliano D'Arco alla via Nazionale delle Puglie
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Alba Amatucci presso la quale domicilia in Napoli alla via del Parco Regina
GH
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. in proprio e quale mandatario di in CP_3
persona del l.r.p.t.
Altro Opposto
E
in persona del l.r.p.t. con sede legale in Roma al Largo Chigi 5 CP_3
Altro opposto FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.02.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 057 2021
90039440 04/000 notificata alla data del 18.01.2022 da parte dell'
[...]
nel quale venivano impugnati i seguenti avvisi di addebito;
1) Controparte_1
n. 357 2012 0000493559 000 ; 2) 357 2012 000 3369986 000; 3) 357 2013
0000574919 000; 4) 357 2014 0005053151 000 riguardanti iscrizione a ruolo di somme per contributi previdenziali . Per cui chiedeva nel merito dichiarare la nullità e di nessun effetto il credito contenuto nella intimazione di pagamento notificata il 18.01.2022 per non essergli mai stati notificati gli avvisi di addebito e la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti negli impugnati avvisi di addebito ,con vittoria di spese ed onorari di causa . Si costituiva in giudizio la società con propria memoria difensiva Controparte_4 eccependo in via preliminare lo stralcio dei singoli carichi per debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo sino a mille euro- CC , inoltre , la carenza di legittimazione passiva dell'agente addetto alla riscossione e chiedendo nel merito il rigetto della domanda
Non si costituiva l' nonostante la regolarità della notifica avvenuta ex art 28 CP_2 del DL n.76/2020.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante ,.
Venendo al merito dell'opposizione, preliminarmente occorre rilevare in merito alla riferita eccezione di stralcio dei singoli carichi per debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo sino a mille euro dell' che dalla Controparte_5
documentazione esibita (estratto di ruolo) emergono comunque delle somme dovute da parte della ricorrente e né l' ha depositato documentazione in cui si può evincere CP_6
l'effettivo sgravio degli avvisi impugnati.
Passando alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli avvisi di CP_ addebito , l' che nel presente giudizio non si è costituito , non ha depositato alcun atto attestante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente . CP_ Pertanto in virtù della assenza della allegata documentazione postale da parte dell' non risulta provata la notifica degli avvisi di addebito .
In merito occorre rilevare che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n. 542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto ( nella specie gli avvisi di addebito impugnati e sopra riportati. Cass. Sez. V° sent.
15.06.2011 n. 13082).
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione , preliminarmente va chiarito sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi
- sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della
“abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al
31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni Nel caso oggetto del presente giudizio occorre preliminarmente individuare il “dies a quo” dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione. La problematica è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte (cfr. sentenza Cass. N° 27950\2018 le cui approfondite motivazioni si condividono pienamente) in tema di contributi cd. "a percentuale” .Secondo la Corte, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (art. 55 r.d.l.
1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio
1997, n. 241, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"....”.
Pertanto sulla scorta dei suindicati principi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in merito risulta fondata . Ne deriva che gli avvisi di addebito impugnati devono essere dichiarati, per questa parte, illegittimi, essendo i crediti estinti per intervenuta prescrizione, anche in considerazione della circostanza che l' ha depositato una avviso di mancata Controparte_7 consegna generata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata dell'AVI n. 057 2016 900757980 000 del 24.10.2016 non può configurare il perfezionamento della notifica perché non consente al destinatario la conoscenza/conoscibilità dell'atto notificato. Con la Sentenza n. 28452, le Sezioni
Unite sono intervenute stabilendo il principio di diritto secondo cui in assenza della
Ricevuta di Avvenuta Consegna generata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata, la notifica non può considerarsi perfezionata. Per ovviare a tale impasse e garantire comunque il diritto di difesa del destinatario della notifica, il legislatore, con il Correttivo Cartabia, aveva introdotto la facoltà per il notificante di evitare l'iter notificatorio ordinario inserendo la notifica già tentata via PEC ma non andata a buon fine in un'apposita area web del PST, con l'onere per il destinatario di verificare eventuali notifiche a suo carico. Tuttavia, a detta delle
Sezioni Unite, tale soluzione non può considerarsi soddisfacente, soprattutto in considerazione dell'esigenza di garantire il diritto di conoscenza/conoscibilità dell'atto a tutela del diritto costituzionale di difesa. Conseguentemente, le Sezioni
Unite hanno superato il rimedio previsto dal legislatore con il Correttivo Cartabia imponendo al notificante che non abbia ricevuto la Ricevuta di Avvenuta Consegna di proseguire l'iter notificatorio con le modalità ordinarie. Ne deriva, dunque, che nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non si perfezioni, a prescindere da quale ne sia la causa, grava sul notificante l'onere di tentare una nuova notifica secondo le modalità ordinarie per completare correttamente il procedimento notificatorio, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.. Infatti, a detta delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, solo la Ricevuta di Avvenuta Consegna fornisce al mittente la prova provata che il messaggio di posta sia effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario, certificando anche il momento esatto in cui la notifica si è perfezionata. Non a caso, la Ricevuta di Avvenuta Consegna consiste in un messaggio che il sistema genera in automatico e che contiene i dati di certificazione/notificazione che provano, ad ogni fine ed effetto di legge, la conoscenza/conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Viceversa, la Ricevuta di Accettazione si limita a provare il momento in cui la notifica può dirsi perfezionata per il solo soggetto notificante e, di conseguenza, non potrà costituire prova di una notifica valida perché, senza la Ricevuta di Avvenuta Consegna, non consente di verificare l'effettiva conoscenza/conoscibilità dell'atto notificato da parte del destinatario. Pertanto, non essendo intervenuto atto tra il appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati e la notifica dell'intimazione di pagamento del 18.01.2022 sono ampiamente trascorsi i cinque anni per la maturazione della prescrizione.
Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Le spese di lite stante l'accoglimento della domanda vengono poste a carico dell' atteso che nel caso di specie seguendo il dettato normativo, la CP_2 giurisprudenza ha affermato che se il contribuente impugna la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al CP_2 rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al
DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Accoglie la domanda e dichiara illegittimi gli avvisi di addebito 1) n. 357 2012
0000493559 000 ; 2) 357 2012 000 3369986 000; 3) 357 2013 0000574919 000; 4) 357
2014 0005053151 000 ed estinti per intervenuta prescrizione;
CP_ b – Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1.501,33 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
C – Nulla è dovuto da parte dell' Controparte_1
Nola lì 09.10.2025
il GOP Lavoro
dott. Aristide Perrino