Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 730/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2024 e vertente
T R A
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 21.05.1963, ivi elettivamente domiciliato, Via L. Einaudi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Mario Siviglia (p.e.c.: - fax: Email_1
0965/783514);
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del Parte_2 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via San
Cristoforo n. 43, presso lo studio dell'Avv. Paola Lemma (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATO
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 913/2019 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 20.06.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 608/2018 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, solo parte appellata ha precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate il 28.02.2024, nei seguenti termini: “(…) chiede che l'Onorevole Corte
Voglia
1. Preliminarmente dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello siccome proposto dal Sig Parte_1
2. nel merito rigettare tutte le richieste siccome formulate ex adverso;
3. nonché condannare i alla rifusione delle spese di lite.”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con citazione iscritta a ruolo il ha dedotto che in>Parte_1 qualità di amministratore del Comune di , si stava recando in Parte_2 missione a Catanzaro, a bordo della propria autovettura, che era stato autorizzato ad utilizzare (con provvedimento del sindaco datato 13.6.2008); che tuttavia in agro di Curinga a causa della pioggia e del manto stradale scivoloso aveva perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro il guardrail, causando al veicolo danni così gravi da doverne disporre la demolizione. Quantificava il danno in totale per euro 10.160,00 di cui euro 9.800,00 quale valore del veicolo ed euro 360,00 per spese di trasporto, ed adducendo che il danno era stato subito in occasione di una missione nell'interesse dell'ente, che nessuna assicurazione aveva stipulato per i danni da missioni di servizio, e nessun esonero da responsabilità era stato sottoscritto dall'attore. Tanto premesso citava i per sentirlo condannare al risarcimento del danno ed al pagamento in Pt_2 proprio favore della predetta somma con accessori.
La controversia è stata in un primo momento assegnata alla sezione lavoro, ed innanzi a questa si è costituito i con comparsa di risposta, nella qua le Parte_2 ha eccepito la carenza di legittimazione dell'attore, che alla polizia stradale che aveva constatato il sinistro aveva dichiarato che il veicolo era di proprietà del padre, identificato in , nato il [...]; re ha Controparte_1 Parte_2 CP_2 eccepito la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza degli elementi su cui si fondava la domanda;
l'incompetenza per materia del giudice adito, trattandosi di infortunio occorso sul lavoro;
nel merito rilevava che l'autorizzazione alla m issione riguardava altra località (Lamezia e non Catanzaro), oltre ad apparire piuttosto una dichiarazione successiva con firma illeggibile del Sindaco. La difesa del Pt_2 comunque disconosceva il documento, e rilevava da ultimo che avendo più volte l'attore dichiarato che il sinistro non era dovuto a responsabilità di terzi, o comunque allo stato del manto stradale, come dichiarato alla Polizia Stradale, non si comprendeva quale responsabilità potesse ravvisarsi in capo a convenuto. Concludeva pe r Pt_2 il rigetto della domanda, e chiedeva la condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art 96 cpc.
Con provvedimento del 16.1.2018 il Giudice del Lavoro trasmetteva gli atti al giudice civile, non configurando il rapporto tra assessore e una ipotesi di Pt_2 subordinazione o parasubordinazione.
Riassegnata la controversia a questo giudice civile, con ordinanza resa all'udienza del
14.6.2018 era disposta la trasformazione del rito e concessi i termini ex art 183 cpc;
dopo i quali con successiva ordinanza del 24.1.2019 la causa è stata rimessa all'odierna udienza in vista della decisione contestuale con termine per note anticipate. Le parti hanno precisato le conclusioni e la causa viene decisa come di seguito.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva:
“Il Tribunale, udite le parti costituite, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, con citazione iscritta a ruolo il 16.3.2016, e successivamente reiscritta a ruolo presso la sezione civile il 14.2.2018, cosi dispone:
1. Rigetta la domanda per carenza di legittimazione attiva del Parte_1
2. condanna l'attore alle spese di lite che liquida in favore del Parte_2
ex DM 55/2014 a titolo di compensi per euro 3.500,00 da maggiorarsi delle
[...] spese forfetarie al 15%, IVA e CPA da calcolare come per legge;
3. condanna l'attore al pagamento di ulteriori euro 3.500,00, ex art 96 comma 3^ cpc in favore della controparte.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di c itazione notificato il
06.09.2019, esponendo due motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo denunciava la pretesa violazione dell'art. 75 c.p.c. commessa dal
Tribunale laddove avrebbe illegittimamente rigettato la domanda attorea sul presupposto che la mancata intestazione dell'autovettura non potesse legittimare il d agire in giudizio, nonostante risultasse inequivocabilmente Parte_1 il suo possesso esclusivo.
Con la seconda doglianza si deduceva l'erroneità della sentenza nel punto in cui il primo Giudice avrebbe ingiustamente condannato l'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., non emergendo dagli atti di causa alcuna responsabilità aggravata a carico dell'appellante per essersi semplicemente dichiarato proprietario del veicolo pur non essendone il reale intestatario.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 29.01.2020, il , il quale, Parte_2 preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. e nel merito ne deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.03.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta del solo procuratore di parte appellata, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., sollevata dal appellato. Pt_2
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnaz ione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
In ogni caso l'appello è parzialmente fondato e va quindi accolto per quanto di ragione. Quanto al primo motivo, si osserva e rileva quanto segue.
In tema di legitimatio ad causam la Suprema Corte, con la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 2951 del 16/02/2016, ha affermato che: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto...” e che laddove venga riscontrata la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, questa è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha accertato il difetto di titolarità della proprietà dell'autovettura Renault Scenic tg. CS 461ML, in riferimento alla quale l'attore aveva proposto azione di risarcimento dei danni in prime cure.
Né, tantomeno, è stato allegato o comunque provato che il e Parte_1 fosse l'esclusivo possessore.
E' emerso, di contro, in virtù della produzione documentale effettuata dal
[...]
(relazione di intervento redatta dalla Polizia Parte_2
Stradale di Lamezia Terme, intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro, all'interno della quale sono riportate le dichiarazioni rilasciate dallo stesso attore), che l'autovettura de qua fosse intestata al di lui padre, , deceduto Controparte_1 nell'anno 2005 (ovvero tre anni prima del verificarsi del sinistro per cui è causa), di talché in maniera pertinente il Tribunale ha rilevato in sentenza che l'attore “…non ha mai neppure sostenuto di essere divenuto proprietario esclusivo del mezzo in quanto unico erede del padre;
circostanza che osta alla possibilità di presumere tale successione esclusiva in suo favore.
Allo stato, si deve prendere atto che non è noto in questa controversia neppure chi fossero all'atto del sinistro i titolari del veicolo;
l'attore non ha fornito, nonostante la contestazione di controparte, nessun titolo di proprietà del veicolo proprio o di terzi;
la dichiarazione resa nel 2008 sul titolare era evidentemente non vera;
non vi è neppure alcuna prova certa che l'esclusivo possessore del veicolo fosse l'attore…”, sancendo infine il difetto di legitimatio ad causam in capo all'attore.
Va da sé, quindi, che non potesse invocare una tutela Parte_1 risarcitoria in mancanza di titolarità assoluta (sia quale proprietario sia quale possessore esclusivo) del diritto fatto valere in giudizio.
Per tale ragione il motivo di gravame va respinto.
La seconda censura, di contro, è fondata.
Ed infatti non è condivisibile quanto statuito dal primo Giudice in ordine alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. comminata all'odierno appellante, in quanto, nel caso sottoposto al vaglio di questa Corte, l'abuso del processo non appare ravvisabile in ipotesi di mancata prova della proprietà o del possesso esclusi vo, trattandosi di vizio che attiene al merito della causa, mentre l'abuso del processo attiene all'uso strumentale del processo.
Nella fattispecie nessun abuso del processo può rinvenirsi di talché va revocata la relativa condanna disposta ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Per tale motivo l'appello va parzialmente accolto solo in ordine a tale ultimo aspetto, mentre va rigettato nel resto.
In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello, si reputa giusto ed equo compensare parzialmente le spese processuali del presente grado in misura di 1/3, ponendo i rimanenti 2/3 a carico del appellato. Pt_2
Le stesse, già ridotte di 1/3, vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successi vo D.M. n.
147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore del giudizio (dichiarato in €. 10.160,00), in complessivi €. 1.937,32, in favor e di di cui €. 378,00 per la fase di studio, €. 307,33 per la fase Parte_1 introduttiva, €. 614,66 per la fase istruttoria ed €. 637,33 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 06.09.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello, come da parte motiva;
2) Compensa per 1/3 le spese del presente giudizio, condannando il
[...]
, in persona del Sindaco metropolitano pro - Parte_2 tempore, alla rifusione in favore di dei rimane nti 2/3, Parte_1 liquidati in complessivi €. 1.937,32, oltre IVA e CAP ed oltre accessori.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)