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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott. AO ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13147/2024 R.G. promossa da:
e con il patrocinio degli avv. Controparte_1 Controparte_2
NI PE e FE ND con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. NI PE;
ATTORE
contro
: con il patrocinio degli avv. LATERZA PAOLA ALBERTA e con elezione di Controparte_3 domicilio in PIAZZA UMBERTO I N 54 BARI, presso l'avv. LATERZA PAOLA ALBERTA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale di udienza del 14.10.2025, qui richiamate;
la causa è decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione regolarmente notificato, e , Controparte_1 Controparte_2 premesso di aver stipulato con un contratto di mutuo ipotecario per un importo di € Controparte_3
170.000,00, da restituire in 240 rate mensili di € 1.047,27 ciascuna, lamentavano la presenza di clausole nulle, formulando le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola sugli interessi moratori per superamento del tasso soglia d'usura, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. relativi al contratto di mutuo ipotecario, repertorio n. 3557;
- Per l'effetto, dichiarare la non debenza di alcun interesse, a seguito della declarata nullità della clausola sugli interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
- Accertare e dichiarare la difformità tra il TAEG dichiarato (4,30%) e quello effettivamente applicato, con conseguente nullità delle relative clausole economiche ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, e applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB;
- Accertare e dichiarare la mancata indicazione del regime di capitalizzazione adottato (capitalizzazione composta), con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c., e applicazione del tasso legale;
- Accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del mutuo per effetto dell'imputazione a capitale di quanto già versato dagli attori a titolo di interessi;
- All'esito, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, risultanti dall'eccedenza rispetto al capitale mutuato (€ 170.000,00), quantificato nel complessivo importo € 76.105,07, a favore degli attori, nelle loro rispettive qualità e compatibilmente al titolo della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, si costituiva in giudizio CP_3
contestando la fondatezza della domanda.
[...]
All'esito della concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., ad udienza di discussione orale e decisione.
La domanda è infondata e pertanto viene rigettata.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio, occorre distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero crediti) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito).
pagina 2 di 5 Quando, infatti, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione del contratto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il cliente ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
In tema di ripetizione di indebito, quindi, in base al principio dell'onere della prova, l'attore deve fornire prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).
Il principio trova pacificamente applicazione anche nell'ipotesi di obbligazione restitutoria dipendente dalla asserita nullità di singole clausole contrattuali, dovendo parte attrice fornire prova della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto, a più riprese (da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 12 ottobre
2022, n. 29855), occasione di affermare che «alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione» (Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).
Alla luce di quanto detto, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto bancario non grava sempre e solo sulla banca, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto
“fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162; Cass. 9201/15, Cass. 9099/2012, Cass. 23229/04).
Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033
c.c., la relativa prova incombe pur sempre sull'attore.
pagina 3 di 5 Di recente, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta nuovamente sul problema del riparto dell'onere probatorio, affermando che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. n. 33009/2019; Cass. 2660/2019).
Le norme vigenti consentono alla parte contrattuale che intenda ottenere la documentazione comprovante la genesi e l'esecuzione del rapporto di ottenerne copia: l'art. 119 TUB consacra il diritto del correntista a richiedere ed ottenere dalla banca copia di tutta la documentazione contrattuale;
mentre l'art. 210 c.p.c. legittima l'adozione di un ordine giudiziale nell'ipotesi in cui la banca non abbia inoltrato la documentazione richiesta in via stragiudiziale.
Parte attrice, infine, non deduce l'assenza del contratto in forma scritta, bensì la sua stipulazione in presenza di clausole nulle, in quanto difformi dalla normativa vigente, omettendo di fornire prova tempestiva di quanto affermato.
Aggiungasi, infine, che non può sopperire all'assenza di documentazione la produzione di una consulenza tecnica di parte, non avente di per sé efficacia di prova di quanto ivi sostenuto, in difetto peraltro di allegazione alla consulenza dei documenti contrattuali (si veda Cass. 259/2013, secondo cui la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” e Cass. N. 2524/2023, secondo cui essa costituisce una “mera allegazione defensionale”).
La produzione del contratto, infine, operata con la memoria di replica, nel termine assegnato per la produzione ed articolazione di prova contraria, è inammissibile, integrando la documentazione contrattuale posta a base dell'azione di indebito una prova diretta e non contraria, alla luce, inoltre, del carattere perentorio dei termini assegnati ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
La domanda è pertanto rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo, con riconoscimento dei valori medi nelle prime due fasi e dei minimi nelle fasi istruttoria e decisoria, in considerazione dell'andamento del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa
AO ON, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
così provvede: Controparte_3
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta, liquidate in € 10.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 14/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BARI. il Giudice
Dott. AO ON
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott. AO ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13147/2024 R.G. promossa da:
e con il patrocinio degli avv. Controparte_1 Controparte_2
NI PE e FE ND con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. NI PE;
ATTORE
contro
: con il patrocinio degli avv. LATERZA PAOLA ALBERTA e con elezione di Controparte_3 domicilio in PIAZZA UMBERTO I N 54 BARI, presso l'avv. LATERZA PAOLA ALBERTA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale di udienza del 14.10.2025, qui richiamate;
la causa è decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione regolarmente notificato, e , Controparte_1 Controparte_2 premesso di aver stipulato con un contratto di mutuo ipotecario per un importo di € Controparte_3
170.000,00, da restituire in 240 rate mensili di € 1.047,27 ciascuna, lamentavano la presenza di clausole nulle, formulando le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola sugli interessi moratori per superamento del tasso soglia d'usura, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. relativi al contratto di mutuo ipotecario, repertorio n. 3557;
- Per l'effetto, dichiarare la non debenza di alcun interesse, a seguito della declarata nullità della clausola sugli interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
- Accertare e dichiarare la difformità tra il TAEG dichiarato (4,30%) e quello effettivamente applicato, con conseguente nullità delle relative clausole economiche ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, e applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB;
- Accertare e dichiarare la mancata indicazione del regime di capitalizzazione adottato (capitalizzazione composta), con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c., e applicazione del tasso legale;
- Accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del mutuo per effetto dell'imputazione a capitale di quanto già versato dagli attori a titolo di interessi;
- All'esito, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, risultanti dall'eccedenza rispetto al capitale mutuato (€ 170.000,00), quantificato nel complessivo importo € 76.105,07, a favore degli attori, nelle loro rispettive qualità e compatibilmente al titolo della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, si costituiva in giudizio CP_3
contestando la fondatezza della domanda.
[...]
All'esito della concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., ad udienza di discussione orale e decisione.
La domanda è infondata e pertanto viene rigettata.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio, occorre distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la banca (proponendo un'azione di recupero crediti) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito).
pagina 2 di 5 Quando, infatti, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione del contratto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il cliente ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
In tema di ripetizione di indebito, quindi, in base al principio dell'onere della prova, l'attore deve fornire prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).
Il principio trova pacificamente applicazione anche nell'ipotesi di obbligazione restitutoria dipendente dalla asserita nullità di singole clausole contrattuali, dovendo parte attrice fornire prova della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto, a più riprese (da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 12 ottobre
2022, n. 29855), occasione di affermare che «alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione» (Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).
Alla luce di quanto detto, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto bancario non grava sempre e solo sulla banca, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto
“fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162; Cass. 9201/15, Cass. 9099/2012, Cass. 23229/04).
Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033
c.c., la relativa prova incombe pur sempre sull'attore.
pagina 3 di 5 Di recente, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta nuovamente sul problema del riparto dell'onere probatorio, affermando che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. n. 33009/2019; Cass. 2660/2019).
Le norme vigenti consentono alla parte contrattuale che intenda ottenere la documentazione comprovante la genesi e l'esecuzione del rapporto di ottenerne copia: l'art. 119 TUB consacra il diritto del correntista a richiedere ed ottenere dalla banca copia di tutta la documentazione contrattuale;
mentre l'art. 210 c.p.c. legittima l'adozione di un ordine giudiziale nell'ipotesi in cui la banca non abbia inoltrato la documentazione richiesta in via stragiudiziale.
Parte attrice, infine, non deduce l'assenza del contratto in forma scritta, bensì la sua stipulazione in presenza di clausole nulle, in quanto difformi dalla normativa vigente, omettendo di fornire prova tempestiva di quanto affermato.
Aggiungasi, infine, che non può sopperire all'assenza di documentazione la produzione di una consulenza tecnica di parte, non avente di per sé efficacia di prova di quanto ivi sostenuto, in difetto peraltro di allegazione alla consulenza dei documenti contrattuali (si veda Cass. 259/2013, secondo cui la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” e Cass. N. 2524/2023, secondo cui essa costituisce una “mera allegazione defensionale”).
La produzione del contratto, infine, operata con la memoria di replica, nel termine assegnato per la produzione ed articolazione di prova contraria, è inammissibile, integrando la documentazione contrattuale posta a base dell'azione di indebito una prova diretta e non contraria, alla luce, inoltre, del carattere perentorio dei termini assegnati ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
La domanda è pertanto rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo, con riconoscimento dei valori medi nelle prime due fasi e dei minimi nelle fasi istruttoria e decisoria, in considerazione dell'andamento del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa
AO ON, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
così provvede: Controparte_3
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta, liquidate in € 10.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 14/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BARI. il Giudice
Dott. AO ON
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