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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1551/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il Parte_1
27/12/1982 (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. BARBARA OLIVERI;
E
, nato in [...] il Controparte_1
27/10/1975 (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. AURORA DI MATTEA;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò (CT) il 09/09/2003;
pagina 1 di 4 Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con accordo di negoziazione assistita, depositato il 28/10/2022, con autorizzazione concessa il 15/11/2022;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) Affidare il figlio minorenne in maniera condivisa ad entrambi i genitori con abitazione prevalente presso la madre, con diritto del sig. CP_1
a tenere il figlio secondo quanto già stabilito in Persona_1
sede di negoziazione assistita, garantendo i rapporti padre-figlio nella maniera più ampia e con la massima flessibilità, avendo riguardo agli impegni del minore ed agli impegni lavorativi di entrambi i coniugi. Il padre potrà vederlo e stare col figlio due pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle 20,00 (martedì e giovedì).
A settimane alterne starà con il padre dal venerdì alle 18.00 alla domenica sera alle h. 20,00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Starà col padre nelle festività Natalizie per sette giorni, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Natale
e un anno il giorno di Capodanno e nelle festività Pasquali per tre giorni, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Pasqua
e un anno il giorno del Lunedì dell'Angelo. Ogni altra festività religiosa e civile, segue il criterio dell'alternanza. Per le vacanze estive il minore starà 20 giorni (anche non consecutivi) con ciascun coniuge, in periodi da concordare fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni pagina 2 di 4 alterni il giorno del proprio compleanno (qualora non sia possibile festeggiarlo assieme), ed ogni anno trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore, nonché la festa del papà o della mamma col genitore stesso, indipendentemente dal giorno in cui cade. I genitori si impegnano, altresì, a festeggiare insieme le cerimonie (comunione, cresima et similia) riguardanti il minore, fintanto che ciò sarà possibile e fino a quando il figlio ne farà richiesta;
2) In considerazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore ed alla situazione economica di ciascuno dei coniugi, disporre che il sig. versi alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di € 300,00 mensili, quale contributo di
[...]
mantenimento del figlio minorenne da versare Persona_1
entro il 5 di ogni mese, oltre aumento ISTAT come per legge.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra e le spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie, Parte_1
concordate preventivamente dai coniugi, saranno divise al 50% fra i genitori;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Ragalna (CT) Via
Paternò n. 108, condotta in locazione per € 350,00 mensili, alla sig.ra per abitarla con i figli e Parte_1 Per_2 Persona_1
4) I coniugi rinunciano al proprio mantenimento dichiarandosi autosufficienti economicamente.
5) I coniugi si autorizzano ora per allora al rinnovo o rilascio dei rispettivi passaporti”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio pagina 3 di 4 celebrato secondo il rito concordatario in Paternò (CT) il
09/09/2009 tra Parte_2 [...]
alle condizioni specificate in motivazione;
CP_1
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000
(Comune di Paternò, ATTO N. 151, PARTE 2, SERIE A, ANNO
2003).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno
13/06/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1551/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il Parte_1
27/12/1982 (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. BARBARA OLIVERI;
E
, nato in [...] il Controparte_1
27/10/1975 (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. AURORA DI MATTEA;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò (CT) il 09/09/2003;
pagina 1 di 4 Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con accordo di negoziazione assistita, depositato il 28/10/2022, con autorizzazione concessa il 15/11/2022;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) Affidare il figlio minorenne in maniera condivisa ad entrambi i genitori con abitazione prevalente presso la madre, con diritto del sig. CP_1
a tenere il figlio secondo quanto già stabilito in Persona_1
sede di negoziazione assistita, garantendo i rapporti padre-figlio nella maniera più ampia e con la massima flessibilità, avendo riguardo agli impegni del minore ed agli impegni lavorativi di entrambi i coniugi. Il padre potrà vederlo e stare col figlio due pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle 20,00 (martedì e giovedì).
A settimane alterne starà con il padre dal venerdì alle 18.00 alla domenica sera alle h. 20,00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre. Starà col padre nelle festività Natalizie per sette giorni, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Natale
e un anno il giorno di Capodanno e nelle festività Pasquali per tre giorni, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Pasqua
e un anno il giorno del Lunedì dell'Angelo. Ogni altra festività religiosa e civile, segue il criterio dell'alternanza. Per le vacanze estive il minore starà 20 giorni (anche non consecutivi) con ciascun coniuge, in periodi da concordare fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni pagina 2 di 4 alterni il giorno del proprio compleanno (qualora non sia possibile festeggiarlo assieme), ed ogni anno trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore, nonché la festa del papà o della mamma col genitore stesso, indipendentemente dal giorno in cui cade. I genitori si impegnano, altresì, a festeggiare insieme le cerimonie (comunione, cresima et similia) riguardanti il minore, fintanto che ciò sarà possibile e fino a quando il figlio ne farà richiesta;
2) In considerazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore ed alla situazione economica di ciascuno dei coniugi, disporre che il sig. versi alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di € 300,00 mensili, quale contributo di
[...]
mantenimento del figlio minorenne da versare Persona_1
entro il 5 di ogni mese, oltre aumento ISTAT come per legge.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra e le spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie, Parte_1
concordate preventivamente dai coniugi, saranno divise al 50% fra i genitori;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Ragalna (CT) Via
Paternò n. 108, condotta in locazione per € 350,00 mensili, alla sig.ra per abitarla con i figli e Parte_1 Per_2 Persona_1
4) I coniugi rinunciano al proprio mantenimento dichiarandosi autosufficienti economicamente.
5) I coniugi si autorizzano ora per allora al rinnovo o rilascio dei rispettivi passaporti”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio pagina 3 di 4 celebrato secondo il rito concordatario in Paternò (CT) il
09/09/2009 tra Parte_2 [...]
alle condizioni specificate in motivazione;
CP_1
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000
(Comune di Paternò, ATTO N. 151, PARTE 2, SERIE A, ANNO
2003).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno
13/06/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4