Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3497 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ROBERTO ABBATIELLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/08/2024 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di acompagnamento ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione.
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tali censure esprimono quindi una mera valutazione difforme. Peraltro alcun rilievo è stato sollevato in sede di bozza. Ciò premesso è noto che, con riferimento alla valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza), secondo la giurisprudenza della Suprema Corte per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e L. n. 508 del 1988, art. 1, con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (Cass. n. 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999). E, nella specie, come evidenziato dal CTU, non ricorrono tali condizioni. Infatti la ricorrente, all'esame obiettivo, presentava
“passaggi posturali rallentati ma ancora autonomi - mantenimento della stazione eretta possibile con appoggio e deambulazione a base
2 allargata e rigida”, con “qualche deficit mnesico della memoria recente mentre quella remota appare complessivamente integra”. Il quadro descritto dal CTU, e non adeguatamente confutato da parte ricorrente che sostanzialmente lo conferma, non appare idoneo a consentire il riconoscimento del beneficio richiesto, in quanto non dimostra l'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni della vita senza l'assistenza di un accompagnatore. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
29/08/2024 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento il 09/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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