CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4927 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 discussa all'udienza del 7 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Vecchione
OPPONENTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Baldassarre e dall'avv. Enrica Consigliere
OPPOSTA
NONCHÉ
Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
1
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 febbraio 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 299 2015 Parte_1
0003653838 000 (emessa per un importo di 212.976,00 €), domandandone l'annullamento e deducendo al riguardo che:
1) egli è venuto a conoscenza della cartella di pagamento solo a seguito della notificazione dell'avviso di pagamento n. 299 2024 9008778973 000 avvenuta il 24 settembre
2024;
2) dall'avviso di pagamento si evince che la cartella esattoriale ha ad oggetto il pagamento di una sanzione di 80.000,00 € irrogata “per violazione del TUB/TUF commessa nell'anno 2008”, oltre interessi e maggiorazioni ex art. 27, comma 6, della legge n. 689 del
1981;
3) all'epoca in cui sarebbe stata notificata la cartella di pagamento (25 marzo 2015) era residente in [...], come risulta dal certificato di iscrizione all'AIRE; Parte_1
4) il diritto della di riscuotere l'importo della sanzione e degli accessori si CP_1
è prescritto ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 prima ancora della presunta notificazione della cartella esattoriale e in ogni caso non sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione dopo la sua presunta notificazione;
5) la cartella di pagamento è nulla per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
6) non sono dovute le maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo che venga dichiarata cessata la CP_1 materia del contendere con compensazione delle spese di lite, deducendo al riguardo che:
1) il 6 febbraio 2025 la ha adottato in via autotutela un provvedimento di CP_1 discarico delle somme iscritte a ruolo, in quanto dalla documentazione depositata in giudizio dal ricorrente risulta che effettivamente risiede in Romania dal 7 gennaio Parte_1
2009, con conseguente irregolarità delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione eseguite presso l'ultimo indirizzo di residenza italiano noto;
2) non ha mai comunicato alla di aver trasferito la propria Parte_1 CP_1 residenza in Romania, né si è avvalso della facoltà di chiedere alla di esercitare CP_1
2 il potere di sgravio del ruolo in autotutela, come invece previsto dall'art. 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012.
L non si è costituita in giudizio e ne va pertanto Controparte_3 dichiarata la contumacia.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento della cartella di pagamento impugnata, essendovi prova del fatto che la ha CP_1 provveduto nelle more del giudizio ad adottare un provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Benché lo sgravio sia intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, nondimeno sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese processuali (art. 92, secondo comma, c.p.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato Corte cost. n. 77 del 2018), tenuto conto del fatto che il ricorrente avrebbe potuto evitare i costi del processo sollecitando l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che “entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile [...] il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”.
La circostanza per cui il diritto della di riscuotere la sanzione e gli CP_1 accessori si è prescritto prima ancora della notificazione della cartella di pagamento avrebbe quindi potuto essere fatta valere dal già in sede amministrativa, potendosi giustificare Pt_1 la necessità di ricorrere alla tutela giurisdizionale (con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali secondo il principio di causalità) solo in caso di esito negativo dell'istanza volta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 299 2015 0003653838 000;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4927 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 discussa all'udienza del 7 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Vecchione
OPPONENTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Baldassarre e dall'avv. Enrica Consigliere
OPPOSTA
NONCHÉ
Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
1
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 febbraio 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 299 2015 Parte_1
0003653838 000 (emessa per un importo di 212.976,00 €), domandandone l'annullamento e deducendo al riguardo che:
1) egli è venuto a conoscenza della cartella di pagamento solo a seguito della notificazione dell'avviso di pagamento n. 299 2024 9008778973 000 avvenuta il 24 settembre
2024;
2) dall'avviso di pagamento si evince che la cartella esattoriale ha ad oggetto il pagamento di una sanzione di 80.000,00 € irrogata “per violazione del TUB/TUF commessa nell'anno 2008”, oltre interessi e maggiorazioni ex art. 27, comma 6, della legge n. 689 del
1981;
3) all'epoca in cui sarebbe stata notificata la cartella di pagamento (25 marzo 2015) era residente in [...], come risulta dal certificato di iscrizione all'AIRE; Parte_1
4) il diritto della di riscuotere l'importo della sanzione e degli accessori si CP_1
è prescritto ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 prima ancora della presunta notificazione della cartella esattoriale e in ogni caso non sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione dopo la sua presunta notificazione;
5) la cartella di pagamento è nulla per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
6) non sono dovute le maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo che venga dichiarata cessata la CP_1 materia del contendere con compensazione delle spese di lite, deducendo al riguardo che:
1) il 6 febbraio 2025 la ha adottato in via autotutela un provvedimento di CP_1 discarico delle somme iscritte a ruolo, in quanto dalla documentazione depositata in giudizio dal ricorrente risulta che effettivamente risiede in Romania dal 7 gennaio Parte_1
2009, con conseguente irregolarità delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione eseguite presso l'ultimo indirizzo di residenza italiano noto;
2) non ha mai comunicato alla di aver trasferito la propria Parte_1 CP_1 residenza in Romania, né si è avvalso della facoltà di chiedere alla di esercitare CP_1
2 il potere di sgravio del ruolo in autotutela, come invece previsto dall'art. 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012.
L non si è costituita in giudizio e ne va pertanto Controparte_3 dichiarata la contumacia.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento della cartella di pagamento impugnata, essendovi prova del fatto che la ha CP_1 provveduto nelle more del giudizio ad adottare un provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Benché lo sgravio sia intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, nondimeno sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese processuali (art. 92, secondo comma, c.p.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato Corte cost. n. 77 del 2018), tenuto conto del fatto che il ricorrente avrebbe potuto evitare i costi del processo sollecitando l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che “entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile [...] il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”.
La circostanza per cui il diritto della di riscuotere la sanzione e gli CP_1 accessori si è prescritto prima ancora della notificazione della cartella di pagamento avrebbe quindi potuto essere fatta valere dal già in sede amministrativa, potendosi giustificare Pt_1 la necessità di ricorrere alla tutela giurisdizionale (con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali secondo il principio di causalità) solo in caso di esito negativo dell'istanza volta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 299 2015 0003653838 000;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
3