Articolo 3 della Legge 22 ottobre 2025, n. 163
Articolo 2Articolo 4
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6 novembre 2025
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni degli accordi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 6 novembre 2025
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