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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/10/2025, n. 5765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5765 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice Dr. Riccardo Massera Consigliere Dr.ssa Caterina Garufi Consigliere SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7767/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 05.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, in via G. Banti n. 34, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Bruni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, nella qualità di erede di C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Italo Carlo Falbo n. 22, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Diaco dal quale è rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. alla comparsa di costituzione e riposta nel processo riassunto;
APPELLATA
NONCHE'
, nata ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), nella qualità di erede di C.F._3 Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, in Via Monte Santo 10/A, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Palombo che la rappresenta e difende nel processo riassunto per procura apposta su foglio separato allegato telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
APPELLATA
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 8902/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 23.05.2021, non notificata – Revoca donazione.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Piaccia alla Corte d' Appello adita:
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 IN VIA PRELIMINARE: sospendersi l'esecutività e comunque l'esecuzione dell'impugnata sentenza;
NEL MERITO: in riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, respingere le domande tutte ex adverso proposte e, in particolare, quella di revoca dell'asserita donazione all'appellante della quota del 50% dell'immobile sito in Roma, in Via Valagussa n. 36 int. 1 contraddistinta al NCEU alla part. 248380, foglio 467, sub 2 e 600 Piano T – S1, cat. A/2, classe 3, vani 4,5. perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria delle spese e competenze di ambedue gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese di lite da distrarsi”. CONCLUSIONI PER L'APPELLATA : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita: Dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza del termine ex art. 802 c.c. e di violazione del contraddittorio perché tardive e, in ogni caso, dichiarare inammissibile o, comunque, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. VIII – Dott. Piccolomini, Parte_1 n. 8902/2021 N.R.G. 66195/2017 e, per l'effetto, confermare le statuizioni di primo grado con il conseguente rigetto di tutte le domande avversarie come formulate nel grado di appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 8902/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 23.05.2021, che ha qualificato l'atto di compravendita stipulato il 20.12.1983, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Valagussa n. 36. Int. 1, come donazione indiretta effettuata da in favore di e e ha Persona_1 Controparte_1 Parte_1 revocato per ingratitudine solo nei confronti di la suddetta donazione Parte_1 avente ad oggetto la quota del 50% dell'immobile in oggetto. Il giudizio definito dal provvedimento impugnato trae origine dall'atto di citazione ritualmente notificato, con cui ha convenuto in giudizio innanzi Persona_1 il Tribunale di Roma i figli e al fine di accertare e Controparte_1 Parte_1 dichiarare che il contratto di compravendita stipulato in data 20.12.1983 aveva costituito una donazione indiretta a favore degli stessi, nonché di dichiarare accertato, nei soli confronti di il compimento di atti di grave ingiuria ai danni del donante, Parte_1
e, in conseguenza, la revocazione per ingratitudine della donazione della quota di sua competenza, pari alla metà dell'immobile sito in Roma, Via Valagussa n. 36 int. 1 contraddistinto al NCEU alla part. 248380, foglio 467, sub 2 e 600. A sostegno della sua domanda, aveva esposto: Persona_1
- che con atto del 20.12.1983, unitamente ai comproprietari , Controparte_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Persona_2 Persona_3 CP_6
aveva venduto ai figli e , la porzione
[...] Parte_1 Controparte_1 immobiliare sita in Roma, Via Valagussa n. 36 int. 1, pervenuta per successione ereditaria di Persona_4
- di avere pagato egli stesso il prezzo dovuto ai coeredi e di essersi fatto carico della quota residua di mutuo (Lire 2.460.011), rappresentando il trasferimento in favore dei figli un atto di liberalità;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 - di essere rimasto ad abitare nell'immobile - unito ad altro di sua proprietà esclusiva-, a seguito dell'acquisto, ma il figlio , nel 2010, gli aveva chiesto Pt_1 di allontanarsene separando l'unità immobiliare oggetto di donazione dall'attiguo interno 2 di proprietà esclusiva del padre;
- che da detta data, si era reso responsabile di gravi condotte nei Parte_1 suoi confronti a tal punto da dare origine ad un procedimento penale, nell'ambito del quale era stata emessa, con ordinanza del 13.8.2015, la misura dell'allontanamento da casa del figlio . Pt_1
Ciò posto, ha dedotto che il versamento dell'intero importo della Persona_1 compravendita ai propri fratelli nonché l'accollo del mutuo per il residuo prezzo, a fronte dell'intestazione del bene direttamente ai figli e CP_1 Parte_1 integrassero una donazione indiretta con chiaro spirito di liberalità, non sussistendo alcuna precedente obbligazione assunta nei confronti dei figli da adempiere. Infine, a causa delle condotte ingiuriose poste in essere dal figlio, ha richiesto solo per
[...] la revoca della donazione per ingratitudine, sussistendo i presupposti di cui Pt_1 all'art. 801 c.c.
pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia. si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, la Parte_1 nullità/inesistenza della notifica. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda volta ad accertare la natura dell'atto quale donazione indiretta in difetto di prova alcuna, allegando, tra l'altro, la pendenza tra le parti di precedenti contenziosi, tra cui un giudizio di usucapione introdotto dal padre nel quale nulla era stato eccepito in merito ad una eventuale simulazione dell'atto di compravendita;
in ogni caso, ha eccepito la decadenza dall'azione di cui all'art. 802 c.p.c. per il decorso del termine annuale ivi previsto. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Roma ha così deciso:
- “dichiara che l'atto di compravendita stipulato in data 20.12.1983, Notaio
, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Valagussa n. 36. Int. Per_5 1, distinto al NCEU part. 248380, foglio 467, sub 2 e 600, integra una donazione indiretta effettuata da in favore di Persona_1 CP_1
e;
[...] Parte_1
- dichiara la revocazione per ingratitudine della donazione effettuata da Per_1 in favore di avente ad oggetto la quota del 50%
[...] Parte_1 dell'immobile sito in Roma, Via Valagussa n. 36. Int. 1, distinto al NCEU part. 248380, foglio 467, sub 2 e 600, acquistato con atto Notaio del Per_5 20.12.1983rep 8014, raccolta 2002;
- compensa le spese processuali tra e;
Persona_1 Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese in favore dell'attore Parte_1 Per_1
, che liquida in € 837,16 per spese e € 6.000,00 per compensi oltre il 15%
[...] a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della sua decisione, il Tribunale di Roma, respinta l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione, in quanto sanata con la costituzione, avanzata una proposta conciliativa rifiutata dall'attore, ha accertato la natura di donazione indiretta dell'atto di acquisto in favore dei convenuti. A tal fine, ha ritenuto provata la donazione indiretta sulla base della prova fornita dalla parte attrice mediante il deposito delle ricevute di pagamento tanto delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, quanto delle spese ordinarie dell'immobile, nonché sulla base di valutazioni presuntive derivate dal rapporto parentale e dall'età dei due acquirenti ( e ) rispettivamente di anni 22 e 18 al momento della Parte_1 CP_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 compravendita. Per contro, il Tribunale ha evidenziato il difetto di prova dell'effettiva erogazione del prezzo di acquisto da parte dei convenuti, e l'assenza di deduzioni in merito ad eventuali attività lavorative o disponibilità economiche che avrebbero consentito il pagamento del prezzo. In ordine alla conseguente domanda di revocazione per ingratitudine, il Tribunale, rilevata preliminarmente la tardività dell'eccezione sollevata dal convenuto in violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ha comunque negato la sussistenza del decorso del termine citando una pronuncia della Cassazione che indica il dies a quo del termine annuale di decadenza alla data di accertamento della donazione, e quindi a decorrere dalla stessa sentenza impugnata. Quanto al merito della domanda, il Giudice di primo grado ha ritenuto che le condotte oggetto di denuncia, confermate anche dagli altri familiari dell'attore (figlie e nipoti), nonché le verifiche eseguite in sede penale determinanti l'adozione della misura coercitiva, siano sufficienti ad integrare l'ingiuria grave che giustifica la richiesta revocazione. ha proposto appello avverso la sentenza impugnata chiedendone la Parte_1 riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulla base di sei motivi. Dopo la notifica dell'appello, la causa è stata interrotta per il decesso di Per_1
all'udienza del 09.06.2022.
[...] A seguito del ricorso in riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. proposto da nei confronti degli eredi di e notificato collettivamente e Parte_1 Persona_1 impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, la Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio. Nella qualità di eredi di si sono costituite in giudizio, Persona_1 CP_2 e quest'ultima anche come parte, già contumace, del
[...] Controparte_1 giudizio di primo grado, le quali hanno chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 05.12.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – ART. 102 C.P.C. – NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA CITAZIONE DEI LITISCONSORTI NECESSARI) l'appellante censura l'omessa citazione nel giudizio di primo grado, in qualità di litisconsorti necessari, di tutti i soggetti alienanti coinvolti nell'atto di compravendita del 20.12.1983, con la conseguente nullità della sentenza impugnata, in quanto pronunciata nei confronti di parti che ai sensi dell'art. 102 c.p.c. avrebbero dovuto essere convenute nello stesso processo e dunque con violazione del contraddittorio, e necessaria restituzione degli atti al giudice di primo grado.
Il motivo non può essere accolto in quanto infondato. L'azione intrapresa da nei confronti di e quindi Persona_1 Parte_1 proseguita dagli eredi alla sua morte, mira ad accertare la sussistenza di una donazione indiretta che vedrebbe come beneficiari i figli e CP_1 Parte_1 accertamento presupposto della pronuncia di revocazione per ingratitudine rivolta nei confronti del solo figlio . Pt_1 Rispetto a tale accertamento l'atto di compravendita ha una funzione meramente strumentale in relazione al preteso atto di liberalità, sicché le parti del negozio non sono interessate alla controversia. Questa verte esclusivamente, per ambedue le domande (accertamento donazione indiretta e revoca donazione indiretta), sul rapporto tra l'attore e il figlio . Pt_1 Pertanto, il contraddittorio risulta correttamente costituito.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 2.Vanno esaminati congiuntamente il secondo e il quarto motivo di appello (OMESSA PRONUNZIA VIOLAZIONE ART.112 C.P.C. NULLITA' DELLA SENTENZA - CONTRASTO DELLA DECISIONE CON ALTRA SENTENZA INTER PARTES PASSATA IN GIUDICATO-VIOLAZIONE ART. 2909 C.C.) e (ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO- INSUSSISTENZA DELLA FATTISPECIE DELLA DONAZIONE INDIRETTA- NULLITÀ ). Entrambi infatti mirano a contestare la sentenza appellata in relazione all'accertamento della sussistenza della donazione indiretta nell'atto di compravendita relativo all'immobile di via Valagussa, 36 int.
1. Con il quarto motivo, più in generale, si lamenta il malgoverno delle prove, in quanto una più attenta considerazione del materiale probatorio e delle allegazioni del convenuto avrebbe portato il Tribunale a qualificare la vicenda in oggetto non già come una ipotesi di donazione indiretta bensì come un contratto simulato, con ogni conseguenza di legge. In particolare la sentenza di primo grado avrebbe fatto ricorso a presunzioni non fondate su circostanze univoche, una fra tutte la circostanza che pur avendo 22 anni al momento della compravendita, in Parte_1 realtà lavorava e sarebbe stato autonomo economicamente. Inoltre, ad avviso dell'appellante la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con altra sentenza, passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti nella quale Per_1 avrebbe agito per il riconoscimento del suo acquisto per usucapione
[...] dell'immobile in questione, senza allegare alcuna liberalità a favore dei figli. Il rigetto della domanda in quel giudizio ed il passaggio in giudicato della sentenza inficerebbe l'attuale e successiva domanda di accertamento della donazione indiretta vantata in questo giudizio, al solo fine di chiederne contestualmente la revocazione per ingratitudine. I due motivi sono fondati e devono essere accolti per quanto di seguito osservato. I parametri normativi che il Tribunale di Roma ha posto a base della sua decisione sono corretti e del tutto condivisibili. La sentenza impugnata ricorda infatti come la Cassazione abbia più volte precisato che, nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti e alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale, in materia di contratti di simulazione, che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Cass. sez. II, 03/07/2019, n.17881; Cass. 02/02/2016, n.1986).
“La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.”. (Cass., 12.7.2024 n. 19230; Cass. 18/07/2019 n. 19400) potendo legittimamente fare ricorso a prove presuntive per il relativo accertamento. Del resto, osserva la sentenza appellata, 'la natura stessa della controversia non consente ordinariamente il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva: di conseguenza il Giudice, per dare una valida dimostrazione dell'esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria;
(Cass. 9465/2001; Cass. 9956/2008; Cass 11372/2005 Cass. 17858/2003; Cass. 3102/2002, Cass. 1404/2001; Cass. 15130/2015).
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Tanto premesso, il Tribunale di Roma ha riconosciuto provato il pagamento del prezzo dell'immobile da parte dell'attore, considerando che questi ' ha depositato le ricevute di pagamento tanto delle rate di mutuo quanto delle spese dell'immobile'…. mentre 'a loro volta i convenuti non solo non hanno provato ma neppure hanno allegato l'effettiva erogazione del prezzo di acquisto, pur gravando su di loro il relativo onere probatorio (Cass. 30 maggio 2005 n. 11372; Cass. 11.10.1999 n. 11361), sia in considerazione della sostanziale impossibilità per il terzo di provare l'adempimento di un'obbligazione relativa ad un contratto del quale egli non è parte, sia alla luce del principio di vicinanza della prova, in virtù del quale l'onere probatorio circa un determinato fatto deve essere posto in capo alla parte che sia nelle condizioni di fornirne più agevolmente la dimostrazione.' Tanto più che il contratto di compravendita del 20.12.1983 (all. 1 fascicolo attore in primo grado) dà atto che il prezzo è stato per la massima parte già versato, residuando una cifra minore in relazione alla quale risulta assunto il mutuo a nome degli acquirenti, ma le cui rate sono pagate dall'attore che ne ha depositato le ricevute. Ciò posto, il Tribunale di Roma ha integrato la valutazione delle prove documentali prodotte dall'attore deducendo che i formali acquirenti 'rispettivamente di anni 22 e 18 al momento dell'acquisto, neppure hanno allegato prima ancora di provare l'eventuale attività lavorativa svolta all'epoca o comunque una disponibilità economica idonea a consentire l'acquisto', fermo restando l'ulteriore valore probatorio desumibile in via presuntiva dal rapporto parentale esistente. Tale corretta ricostruzione dei fatti appare , tuttavia, incompleta alla luce del parametro normativo invocato e delle ulteriori risultanze del giudizio.
Ed invero la fattispecie della donazione indiretta, quale contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore.. postula non solo l'effetto di arricchimento da parte del soggetto che ne beneficia, ma anche la sussistenza di uno spirito di mera liberalità nella volizione di colui che dispone. Orbene, la finalità di mera liberalità difetta nella fattispecie in esame. L'attore ha prodotto una dichiarazione a firma di , , , CP_5 CP_4 Per_3 e dello stesso in data 2010, nella quale si dichiara che 'la proprietà CP_6 Per_1 acquistata con atto del 20.12.1983 da e è stata di fatto Pt_1 Controparte_1 pagata con denaro di che la ha acquistata per alloggiare la sua Persona_1 numerosa famiglia e che sin dal 1969 ha unito l'immobile in questione all'interno n. 2 di sua esclusiva proprietà'. (all. 2 atto di citazione in primo grado). Ha prodotto, altresì, una dichiarazione in data 2 gennaio 1985, allegata alla memoria istruttoria in primo grado, nella quale 'Vista l'insostenibile situazione nell'interesse e per il bene di tutti noi….'.si prevede e si regolamenta la divisione di tutto il patrimonio familiare , con un progetto molto articolato, comprendente anche la clausola n. 6) nella quale ' e concedono unicamente a Pt_1 CP_1 Per_6 dell'appartamento 'a loro intestato per comodità ma che in realtà è di proprietà di tutti i fratelli ' (, quest'ultima frase scritta di pugno nel testo dattiloscritto). Con la Pt_1 clausola 7) si precisa 'le due parti di cui al punto 6) e tutti gli aventi causa decidono di dare in affitto l'appartamento'. La dichiarazione è sottoscritta da , dalla Persona_1 coniuge e da tutti i figli, compreso Parte_1 Sempre con la memoria istruttoria in primo grado, ha depositato Persona_1 una dichiarazione (all. 7 memoria istruttoria) a firma di in data Controparte_1
9.11.2011 nella quale si legge .' io e mio fratello siamo intestatari a titolo Pt_1 fiduciario, quali prestanome, dell'appartamento in via Valagussa, 36 n. 1…che appartiene a mio padre e a mia madre. Per questo appartamento non abbiamo sborsato
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 nulla, ma è mio padre che lo ha pagato e ha sostenuto le spese. Io ci ho abitato con la mia famiglia sin dal 1969 e fin quando mi sono sposata' Da tale produzione documentale eseguita nel corso del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Roma non emerge uno spirito di liberalità, quanto piuttosto un'operazione contrattuale compiuta nell'ambito della costituzione e ripartizione del patrimonio familiare 'per comodità', come allega lo stesso realizzata Persona_1 attraverso una possibile mera intestazione fiduciaria. Pertanto, non ricorrono gli estremi della donazione indiretta, non potendosi accertare la sussistenza di uno spirito di liberalità. Né la prova del pagamento del prezzo dell'acquisto del bene da parte di è elemento sufficiente ad integrare la Persona_1 fattispecie della donazione indiretta, essendo elemento costitutivo di diverse fattispecie negoziali simulate, come la interposizione fittizia di persona. L'appello , pertanto, deve essere accolto, sulla base del quarto motivo di impugnazione, per una diversa valutazione delle prove acquisite in primo grado, con l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello e per l'effetto, la domanda principale agita dall'attore in primo grado e intesa ad accertare la donazione indiretta effettuata in favore dei figli e deve essere respinta. Ne consegue CP_1 Parte_1 l'implicito rigetto per assorbimento del secondo capo della domanda , intesa ad ottenere la revocazione per ingratitudine della presupposta donazione.
3. La regolamentazione delle spese del presente giudizio, fermo il principio della soccombenza, comporta la liquidazione come in dispositivo, con la riduzione ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del mancato esperimento di un'attività istruttoria nel giudizio di appello (valore della causa corrispondente al 4° scaglione) e con la condanna degli eredi di per ambedue i gradi di giudizio. Persona_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e , nella qualità di eredi di lui, di Pt_1 Persona_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale Ordinario Controparte_1 Controparte_2 di Roma n. 8902/2021, pubblicata in data 23.5.2021, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da Persona_1
- condanna in solido e nella qualità Controparte_1 Controparte_2 di eredi di al pagamento in favore di delle spese Persona_1 Parte_1 processuali che si liquidano, per il giudizio di primo grado in € 7.216,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% e per il presente giudizio in € 6946,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, lì 13.3.2025 La Presidente rel. Dott.ssa Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7
Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice Dr. Riccardo Massera Consigliere Dr.ssa Caterina Garufi Consigliere SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7767/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 05.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, in via G. Banti n. 34, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Bruni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, nella qualità di erede di C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Italo Carlo Falbo n. 22, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Diaco dal quale è rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. alla comparsa di costituzione e riposta nel processo riassunto;
APPELLATA
NONCHE'
, nata ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), nella qualità di erede di C.F._3 Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, in Via Monte Santo 10/A, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Palombo che la rappresenta e difende nel processo riassunto per procura apposta su foglio separato allegato telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
APPELLATA
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 8902/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 23.05.2021, non notificata – Revoca donazione.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Piaccia alla Corte d' Appello adita:
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 IN VIA PRELIMINARE: sospendersi l'esecutività e comunque l'esecuzione dell'impugnata sentenza;
NEL MERITO: in riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, respingere le domande tutte ex adverso proposte e, in particolare, quella di revoca dell'asserita donazione all'appellante della quota del 50% dell'immobile sito in Roma, in Via Valagussa n. 36 int. 1 contraddistinta al NCEU alla part. 248380, foglio 467, sub 2 e 600 Piano T – S1, cat. A/2, classe 3, vani 4,5. perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria delle spese e competenze di ambedue gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese di lite da distrarsi”. CONCLUSIONI PER L'APPELLATA : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita: Dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza del termine ex art. 802 c.c. e di violazione del contraddittorio perché tardive e, in ogni caso, dichiarare inammissibile o, comunque, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. VIII – Dott. Piccolomini, Parte_1 n. 8902/2021 N.R.G. 66195/2017 e, per l'effetto, confermare le statuizioni di primo grado con il conseguente rigetto di tutte le domande avversarie come formulate nel grado di appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 8902/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 23.05.2021, che ha qualificato l'atto di compravendita stipulato il 20.12.1983, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Valagussa n. 36. Int. 1, come donazione indiretta effettuata da in favore di e e ha Persona_1 Controparte_1 Parte_1 revocato per ingratitudine solo nei confronti di la suddetta donazione Parte_1 avente ad oggetto la quota del 50% dell'immobile in oggetto. Il giudizio definito dal provvedimento impugnato trae origine dall'atto di citazione ritualmente notificato, con cui ha convenuto in giudizio innanzi Persona_1 il Tribunale di Roma i figli e al fine di accertare e Controparte_1 Parte_1 dichiarare che il contratto di compravendita stipulato in data 20.12.1983 aveva costituito una donazione indiretta a favore degli stessi, nonché di dichiarare accertato, nei soli confronti di il compimento di atti di grave ingiuria ai danni del donante, Parte_1
e, in conseguenza, la revocazione per ingratitudine della donazione della quota di sua competenza, pari alla metà dell'immobile sito in Roma, Via Valagussa n. 36 int. 1 contraddistinto al NCEU alla part. 248380, foglio 467, sub 2 e 600. A sostegno della sua domanda, aveva esposto: Persona_1
- che con atto del 20.12.1983, unitamente ai comproprietari , Controparte_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Persona_2 Persona_3 CP_6
aveva venduto ai figli e , la porzione
[...] Parte_1 Controparte_1 immobiliare sita in Roma, Via Valagussa n. 36 int. 1, pervenuta per successione ereditaria di Persona_4
- di avere pagato egli stesso il prezzo dovuto ai coeredi e di essersi fatto carico della quota residua di mutuo (Lire 2.460.011), rappresentando il trasferimento in favore dei figli un atto di liberalità;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 - di essere rimasto ad abitare nell'immobile - unito ad altro di sua proprietà esclusiva-, a seguito dell'acquisto, ma il figlio , nel 2010, gli aveva chiesto Pt_1 di allontanarsene separando l'unità immobiliare oggetto di donazione dall'attiguo interno 2 di proprietà esclusiva del padre;
- che da detta data, si era reso responsabile di gravi condotte nei Parte_1 suoi confronti a tal punto da dare origine ad un procedimento penale, nell'ambito del quale era stata emessa, con ordinanza del 13.8.2015, la misura dell'allontanamento da casa del figlio . Pt_1
Ciò posto, ha dedotto che il versamento dell'intero importo della Persona_1 compravendita ai propri fratelli nonché l'accollo del mutuo per il residuo prezzo, a fronte dell'intestazione del bene direttamente ai figli e CP_1 Parte_1 integrassero una donazione indiretta con chiaro spirito di liberalità, non sussistendo alcuna precedente obbligazione assunta nei confronti dei figli da adempiere. Infine, a causa delle condotte ingiuriose poste in essere dal figlio, ha richiesto solo per
[...] la revoca della donazione per ingratitudine, sussistendo i presupposti di cui Pt_1 all'art. 801 c.c.
pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia. si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, la Parte_1 nullità/inesistenza della notifica. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda volta ad accertare la natura dell'atto quale donazione indiretta in difetto di prova alcuna, allegando, tra l'altro, la pendenza tra le parti di precedenti contenziosi, tra cui un giudizio di usucapione introdotto dal padre nel quale nulla era stato eccepito in merito ad una eventuale simulazione dell'atto di compravendita;
in ogni caso, ha eccepito la decadenza dall'azione di cui all'art. 802 c.p.c. per il decorso del termine annuale ivi previsto. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Roma ha così deciso:
- “dichiara che l'atto di compravendita stipulato in data 20.12.1983, Notaio
, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Valagussa n. 36. Int. Per_5 1, distinto al NCEU part. 248380, foglio 467, sub 2 e 600, integra una donazione indiretta effettuata da in favore di Persona_1 CP_1
e;
[...] Parte_1
- dichiara la revocazione per ingratitudine della donazione effettuata da Per_1 in favore di avente ad oggetto la quota del 50%
[...] Parte_1 dell'immobile sito in Roma, Via Valagussa n. 36. Int. 1, distinto al NCEU part. 248380, foglio 467, sub 2 e 600, acquistato con atto Notaio del Per_5 20.12.1983rep 8014, raccolta 2002;
- compensa le spese processuali tra e;
Persona_1 Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese in favore dell'attore Parte_1 Per_1
, che liquida in € 837,16 per spese e € 6.000,00 per compensi oltre il 15%
[...] a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della sua decisione, il Tribunale di Roma, respinta l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione, in quanto sanata con la costituzione, avanzata una proposta conciliativa rifiutata dall'attore, ha accertato la natura di donazione indiretta dell'atto di acquisto in favore dei convenuti. A tal fine, ha ritenuto provata la donazione indiretta sulla base della prova fornita dalla parte attrice mediante il deposito delle ricevute di pagamento tanto delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, quanto delle spese ordinarie dell'immobile, nonché sulla base di valutazioni presuntive derivate dal rapporto parentale e dall'età dei due acquirenti ( e ) rispettivamente di anni 22 e 18 al momento della Parte_1 CP_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 compravendita. Per contro, il Tribunale ha evidenziato il difetto di prova dell'effettiva erogazione del prezzo di acquisto da parte dei convenuti, e l'assenza di deduzioni in merito ad eventuali attività lavorative o disponibilità economiche che avrebbero consentito il pagamento del prezzo. In ordine alla conseguente domanda di revocazione per ingratitudine, il Tribunale, rilevata preliminarmente la tardività dell'eccezione sollevata dal convenuto in violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ha comunque negato la sussistenza del decorso del termine citando una pronuncia della Cassazione che indica il dies a quo del termine annuale di decadenza alla data di accertamento della donazione, e quindi a decorrere dalla stessa sentenza impugnata. Quanto al merito della domanda, il Giudice di primo grado ha ritenuto che le condotte oggetto di denuncia, confermate anche dagli altri familiari dell'attore (figlie e nipoti), nonché le verifiche eseguite in sede penale determinanti l'adozione della misura coercitiva, siano sufficienti ad integrare l'ingiuria grave che giustifica la richiesta revocazione. ha proposto appello avverso la sentenza impugnata chiedendone la Parte_1 riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulla base di sei motivi. Dopo la notifica dell'appello, la causa è stata interrotta per il decesso di Per_1
all'udienza del 09.06.2022.
[...] A seguito del ricorso in riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. proposto da nei confronti degli eredi di e notificato collettivamente e Parte_1 Persona_1 impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, la Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio. Nella qualità di eredi di si sono costituite in giudizio, Persona_1 CP_2 e quest'ultima anche come parte, già contumace, del
[...] Controparte_1 giudizio di primo grado, le quali hanno chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato, con la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 05.12.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – ART. 102 C.P.C. – NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA CITAZIONE DEI LITISCONSORTI NECESSARI) l'appellante censura l'omessa citazione nel giudizio di primo grado, in qualità di litisconsorti necessari, di tutti i soggetti alienanti coinvolti nell'atto di compravendita del 20.12.1983, con la conseguente nullità della sentenza impugnata, in quanto pronunciata nei confronti di parti che ai sensi dell'art. 102 c.p.c. avrebbero dovuto essere convenute nello stesso processo e dunque con violazione del contraddittorio, e necessaria restituzione degli atti al giudice di primo grado.
Il motivo non può essere accolto in quanto infondato. L'azione intrapresa da nei confronti di e quindi Persona_1 Parte_1 proseguita dagli eredi alla sua morte, mira ad accertare la sussistenza di una donazione indiretta che vedrebbe come beneficiari i figli e CP_1 Parte_1 accertamento presupposto della pronuncia di revocazione per ingratitudine rivolta nei confronti del solo figlio . Pt_1 Rispetto a tale accertamento l'atto di compravendita ha una funzione meramente strumentale in relazione al preteso atto di liberalità, sicché le parti del negozio non sono interessate alla controversia. Questa verte esclusivamente, per ambedue le domande (accertamento donazione indiretta e revoca donazione indiretta), sul rapporto tra l'attore e il figlio . Pt_1 Pertanto, il contraddittorio risulta correttamente costituito.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 2.Vanno esaminati congiuntamente il secondo e il quarto motivo di appello (OMESSA PRONUNZIA VIOLAZIONE ART.112 C.P.C. NULLITA' DELLA SENTENZA - CONTRASTO DELLA DECISIONE CON ALTRA SENTENZA INTER PARTES PASSATA IN GIUDICATO-VIOLAZIONE ART. 2909 C.C.) e (ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO- INSUSSISTENZA DELLA FATTISPECIE DELLA DONAZIONE INDIRETTA- NULLITÀ ). Entrambi infatti mirano a contestare la sentenza appellata in relazione all'accertamento della sussistenza della donazione indiretta nell'atto di compravendita relativo all'immobile di via Valagussa, 36 int.
1. Con il quarto motivo, più in generale, si lamenta il malgoverno delle prove, in quanto una più attenta considerazione del materiale probatorio e delle allegazioni del convenuto avrebbe portato il Tribunale a qualificare la vicenda in oggetto non già come una ipotesi di donazione indiretta bensì come un contratto simulato, con ogni conseguenza di legge. In particolare la sentenza di primo grado avrebbe fatto ricorso a presunzioni non fondate su circostanze univoche, una fra tutte la circostanza che pur avendo 22 anni al momento della compravendita, in Parte_1 realtà lavorava e sarebbe stato autonomo economicamente. Inoltre, ad avviso dell'appellante la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con altra sentenza, passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti nella quale Per_1 avrebbe agito per il riconoscimento del suo acquisto per usucapione
[...] dell'immobile in questione, senza allegare alcuna liberalità a favore dei figli. Il rigetto della domanda in quel giudizio ed il passaggio in giudicato della sentenza inficerebbe l'attuale e successiva domanda di accertamento della donazione indiretta vantata in questo giudizio, al solo fine di chiederne contestualmente la revocazione per ingratitudine. I due motivi sono fondati e devono essere accolti per quanto di seguito osservato. I parametri normativi che il Tribunale di Roma ha posto a base della sua decisione sono corretti e del tutto condivisibili. La sentenza impugnata ricorda infatti come la Cassazione abbia più volte precisato che, nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti e alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale, in materia di contratti di simulazione, che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Cass. sez. II, 03/07/2019, n.17881; Cass. 02/02/2016, n.1986).
“La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.”. (Cass., 12.7.2024 n. 19230; Cass. 18/07/2019 n. 19400) potendo legittimamente fare ricorso a prove presuntive per il relativo accertamento. Del resto, osserva la sentenza appellata, 'la natura stessa della controversia non consente ordinariamente il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva: di conseguenza il Giudice, per dare una valida dimostrazione dell'esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria;
(Cass. 9465/2001; Cass. 9956/2008; Cass 11372/2005 Cass. 17858/2003; Cass. 3102/2002, Cass. 1404/2001; Cass. 15130/2015).
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Tanto premesso, il Tribunale di Roma ha riconosciuto provato il pagamento del prezzo dell'immobile da parte dell'attore, considerando che questi ' ha depositato le ricevute di pagamento tanto delle rate di mutuo quanto delle spese dell'immobile'…. mentre 'a loro volta i convenuti non solo non hanno provato ma neppure hanno allegato l'effettiva erogazione del prezzo di acquisto, pur gravando su di loro il relativo onere probatorio (Cass. 30 maggio 2005 n. 11372; Cass. 11.10.1999 n. 11361), sia in considerazione della sostanziale impossibilità per il terzo di provare l'adempimento di un'obbligazione relativa ad un contratto del quale egli non è parte, sia alla luce del principio di vicinanza della prova, in virtù del quale l'onere probatorio circa un determinato fatto deve essere posto in capo alla parte che sia nelle condizioni di fornirne più agevolmente la dimostrazione.' Tanto più che il contratto di compravendita del 20.12.1983 (all. 1 fascicolo attore in primo grado) dà atto che il prezzo è stato per la massima parte già versato, residuando una cifra minore in relazione alla quale risulta assunto il mutuo a nome degli acquirenti, ma le cui rate sono pagate dall'attore che ne ha depositato le ricevute. Ciò posto, il Tribunale di Roma ha integrato la valutazione delle prove documentali prodotte dall'attore deducendo che i formali acquirenti 'rispettivamente di anni 22 e 18 al momento dell'acquisto, neppure hanno allegato prima ancora di provare l'eventuale attività lavorativa svolta all'epoca o comunque una disponibilità economica idonea a consentire l'acquisto', fermo restando l'ulteriore valore probatorio desumibile in via presuntiva dal rapporto parentale esistente. Tale corretta ricostruzione dei fatti appare , tuttavia, incompleta alla luce del parametro normativo invocato e delle ulteriori risultanze del giudizio.
Ed invero la fattispecie della donazione indiretta, quale contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore.. postula non solo l'effetto di arricchimento da parte del soggetto che ne beneficia, ma anche la sussistenza di uno spirito di mera liberalità nella volizione di colui che dispone. Orbene, la finalità di mera liberalità difetta nella fattispecie in esame. L'attore ha prodotto una dichiarazione a firma di , , , CP_5 CP_4 Per_3 e dello stesso in data 2010, nella quale si dichiara che 'la proprietà CP_6 Per_1 acquistata con atto del 20.12.1983 da e è stata di fatto Pt_1 Controparte_1 pagata con denaro di che la ha acquistata per alloggiare la sua Persona_1 numerosa famiglia e che sin dal 1969 ha unito l'immobile in questione all'interno n. 2 di sua esclusiva proprietà'. (all. 2 atto di citazione in primo grado). Ha prodotto, altresì, una dichiarazione in data 2 gennaio 1985, allegata alla memoria istruttoria in primo grado, nella quale 'Vista l'insostenibile situazione nell'interesse e per il bene di tutti noi….'.si prevede e si regolamenta la divisione di tutto il patrimonio familiare , con un progetto molto articolato, comprendente anche la clausola n. 6) nella quale ' e concedono unicamente a Pt_1 CP_1 Per_6 dell'appartamento 'a loro intestato per comodità ma che in realtà è di proprietà di tutti i fratelli ' (, quest'ultima frase scritta di pugno nel testo dattiloscritto). Con la Pt_1 clausola 7) si precisa 'le due parti di cui al punto 6) e tutti gli aventi causa decidono di dare in affitto l'appartamento'. La dichiarazione è sottoscritta da , dalla Persona_1 coniuge e da tutti i figli, compreso Parte_1 Sempre con la memoria istruttoria in primo grado, ha depositato Persona_1 una dichiarazione (all. 7 memoria istruttoria) a firma di in data Controparte_1
9.11.2011 nella quale si legge .' io e mio fratello siamo intestatari a titolo Pt_1 fiduciario, quali prestanome, dell'appartamento in via Valagussa, 36 n. 1…che appartiene a mio padre e a mia madre. Per questo appartamento non abbiamo sborsato
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 nulla, ma è mio padre che lo ha pagato e ha sostenuto le spese. Io ci ho abitato con la mia famiglia sin dal 1969 e fin quando mi sono sposata' Da tale produzione documentale eseguita nel corso del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Roma non emerge uno spirito di liberalità, quanto piuttosto un'operazione contrattuale compiuta nell'ambito della costituzione e ripartizione del patrimonio familiare 'per comodità', come allega lo stesso realizzata Persona_1 attraverso una possibile mera intestazione fiduciaria. Pertanto, non ricorrono gli estremi della donazione indiretta, non potendosi accertare la sussistenza di uno spirito di liberalità. Né la prova del pagamento del prezzo dell'acquisto del bene da parte di è elemento sufficiente ad integrare la Persona_1 fattispecie della donazione indiretta, essendo elemento costitutivo di diverse fattispecie negoziali simulate, come la interposizione fittizia di persona. L'appello , pertanto, deve essere accolto, sulla base del quarto motivo di impugnazione, per una diversa valutazione delle prove acquisite in primo grado, con l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello e per l'effetto, la domanda principale agita dall'attore in primo grado e intesa ad accertare la donazione indiretta effettuata in favore dei figli e deve essere respinta. Ne consegue CP_1 Parte_1 l'implicito rigetto per assorbimento del secondo capo della domanda , intesa ad ottenere la revocazione per ingratitudine della presupposta donazione.
3. La regolamentazione delle spese del presente giudizio, fermo il principio della soccombenza, comporta la liquidazione come in dispositivo, con la riduzione ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del mancato esperimento di un'attività istruttoria nel giudizio di appello (valore della causa corrispondente al 4° scaglione) e con la condanna degli eredi di per ambedue i gradi di giudizio. Persona_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e , nella qualità di eredi di lui, di Pt_1 Persona_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale Ordinario Controparte_1 Controparte_2 di Roma n. 8902/2021, pubblicata in data 23.5.2021, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da Persona_1
- condanna in solido e nella qualità Controparte_1 Controparte_2 di eredi di al pagamento in favore di delle spese Persona_1 Parte_1 processuali che si liquidano, per il giudizio di primo grado in € 7.216,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% e per il presente giudizio in € 6946,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, lì 13.3.2025 La Presidente rel. Dott.ssa Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7