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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3267/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 23.10.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3267/2019
r.g.a.c.
TRA
, in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa Parte_1
individuale “Da zero a quattro zampe”, elett.te dom.to in Nola, alla via San Pao-
lino 49, presso lo studio dell'Avv. PESCE FRANCESCO, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opponente
E
A , elett.te dom.to alla VIA GIOVANNI PORZIO NAPOLI presso CP_1
lo studio dell'Avv. DE ROSA GIOVANNI, dal quale è rappr.to e difeso in virtù
di procura in atti
1
- opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provve-
dimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta
2
valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte"
(cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97,
1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn.
9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi ef-
fetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla CP_2
[... dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre era tenu- Parte_1
to a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa delle prime.
Con la proposizione della odierna opposizione, ha contesta- Parte_1
to:
3
- il difetto di legittimazione attiva della CP_2
- la nullità del contratto per mancata consegna al cliente della copia sotto-
scritta dalla banca;
- la debenza del predetto credito;
- l'applicazione di interessi usurai ed anatocistici.
Ebbene, in primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione volta a far valere il di-
fetto di legittimazione della Ed, infatti, risulta per tabulas la procura CP_2
conferita alla predetta società dalla cessionaria (oggi Controparte_3 [...]
in ordine al compimento di tutti gli atti necessari per la Controparte_4
gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti di cui la stessa è titolare in virtù
dell'atto di cessione intervenuto con . Controparte_5
Né ha rilievo la doglianza relativa alla inopponibilità della predetta cessione, dal momento che “In tema di controversie in materia bancaria, con riguardo alla
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la
titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco non essendo, invece, necessaria una specifica enumerazione di
ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la for-
mazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i
rapporti oggetto della cessione” (cfr., Corte appello Perugia sez. I, 09/05/2022,
n.196; Tribunale Rimini sez. I, 21/10/2022, n.1006; Tribunale Civitavecchia,
20/11/2019, n.1640; Tribunale Benevento sez. II, 10/01/2019, n.47).
Riportando le predette coordinate applicative alla fattispecie odierna, deve rite-
nersi che l'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale sia bastevolmente preciso al fine di enucleare le caratteristiche dei crediti inclusi nella cessione in blocco per cui è
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causa, né l'opponente ha specificamente contestato le ragioni di una ipotetica mancata riconducibilità del credito in oggetto alle categorie di cui al predetto av-
viso, contenuto in Gazzetta.
Ugualmente infondata l'eccezione di nullità del contratto per mancata consegna al cliente della copia sottoscritta dalla banca, atteso che, in ogni caso, la proble-
matica risulta ormai ampiamente superata dalla Suprema Corte di legittimità, la quale si è pronunciata in ordine alla validità del contratto di conto corrente recan-
te unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d. monofirma) alla lu-
ce del disposto dell'art. 117 del T.U.B., ponendosi in sostanziale continuità con quanto statuito in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 898 del 16.01.2018 e statuendo che "è possibile cogliere,
anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria,
una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito
formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del con-
tenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo
stesso si accinge ad aderire", e che "una volta che risulti provata la sottoscrizio-
ne da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a que-
st'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può de-
sumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti,
quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la rac-
colta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della for-
ma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto" (Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22640 del 10.09.2019, conformi,
Cass. n. 17110/2019 e n. n. 9196/2021).
Anche tutte le doglianze relative alla debenza del credito sono da disattendere,
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alla luce della produzione, in atti, del contratto di conto corrente per cui è causa
(unitamente ai certificati ex art 50 TUB).
Va rigettata, infine, anche l'eccezione relativa alla sussistenza di interessi anato-
cistici ed usurai, e tanto in ragione del tenore assolutamente generico delle do-
glianze formulate dall'opponente, il quale ha censurato la dedotta ricorrenza di interessi anatocistici in via del tutto indiretta, non ricollegandolo in alcun modo alla fattispecie concreta, ma con vaghi riferimenti agli orientamenti della giuri-
sprudenza di legittimità sulle predette questioni. Né l'opponente ha colmato tali deficienze di allegazione, all'esito della scadenza del deposito dei termini per il deposito di memorie istruttorie, non avendo prodotto alcunché a supporto delle proprie (pur vaghe e generiche) asserzioni.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 425/2019 del 21.2.2019, dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si liquida-
no in €. 2.552, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 23.10.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3267/2019
r.g.a.c.
TRA
, in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa Parte_1
individuale “Da zero a quattro zampe”, elett.te dom.to in Nola, alla via San Pao-
lino 49, presso lo studio dell'Avv. PESCE FRANCESCO, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opponente
E
A , elett.te dom.to alla VIA GIOVANNI PORZIO NAPOLI presso CP_1
lo studio dell'Avv. DE ROSA GIOVANNI, dal quale è rappr.to e difeso in virtù
di procura in atti
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- opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provve-
dimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta
2
valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte"
(cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97,
1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn.
9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi ef-
fetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla CP_2
[... dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre era tenu- Parte_1
to a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa delle prime.
Con la proposizione della odierna opposizione, ha contesta- Parte_1
to:
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- il difetto di legittimazione attiva della CP_2
- la nullità del contratto per mancata consegna al cliente della copia sotto-
scritta dalla banca;
- la debenza del predetto credito;
- l'applicazione di interessi usurai ed anatocistici.
Ebbene, in primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione volta a far valere il di-
fetto di legittimazione della Ed, infatti, risulta per tabulas la procura CP_2
conferita alla predetta società dalla cessionaria (oggi Controparte_3 [...]
in ordine al compimento di tutti gli atti necessari per la Controparte_4
gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti di cui la stessa è titolare in virtù
dell'atto di cessione intervenuto con . Controparte_5
Né ha rilievo la doglianza relativa alla inopponibilità della predetta cessione, dal momento che “In tema di controversie in materia bancaria, con riguardo alla
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la
titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco non essendo, invece, necessaria una specifica enumerazione di
ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la for-
mazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i
rapporti oggetto della cessione” (cfr., Corte appello Perugia sez. I, 09/05/2022,
n.196; Tribunale Rimini sez. I, 21/10/2022, n.1006; Tribunale Civitavecchia,
20/11/2019, n.1640; Tribunale Benevento sez. II, 10/01/2019, n.47).
Riportando le predette coordinate applicative alla fattispecie odierna, deve rite-
nersi che l'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale sia bastevolmente preciso al fine di enucleare le caratteristiche dei crediti inclusi nella cessione in blocco per cui è
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causa, né l'opponente ha specificamente contestato le ragioni di una ipotetica mancata riconducibilità del credito in oggetto alle categorie di cui al predetto av-
viso, contenuto in Gazzetta.
Ugualmente infondata l'eccezione di nullità del contratto per mancata consegna al cliente della copia sottoscritta dalla banca, atteso che, in ogni caso, la proble-
matica risulta ormai ampiamente superata dalla Suprema Corte di legittimità, la quale si è pronunciata in ordine alla validità del contratto di conto corrente recan-
te unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d. monofirma) alla lu-
ce del disposto dell'art. 117 del T.U.B., ponendosi in sostanziale continuità con quanto statuito in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 898 del 16.01.2018 e statuendo che "è possibile cogliere,
anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria,
una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito
formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del con-
tenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo
stesso si accinge ad aderire", e che "una volta che risulti provata la sottoscrizio-
ne da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a que-
st'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può de-
sumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti,
quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la rac-
colta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della for-
ma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto" (Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22640 del 10.09.2019, conformi,
Cass. n. 17110/2019 e n. n. 9196/2021).
Anche tutte le doglianze relative alla debenza del credito sono da disattendere,
5
alla luce della produzione, in atti, del contratto di conto corrente per cui è causa
(unitamente ai certificati ex art 50 TUB).
Va rigettata, infine, anche l'eccezione relativa alla sussistenza di interessi anato-
cistici ed usurai, e tanto in ragione del tenore assolutamente generico delle do-
glianze formulate dall'opponente, il quale ha censurato la dedotta ricorrenza di interessi anatocistici in via del tutto indiretta, non ricollegandolo in alcun modo alla fattispecie concreta, ma con vaghi riferimenti agli orientamenti della giuri-
sprudenza di legittimità sulle predette questioni. Né l'opponente ha colmato tali deficienze di allegazione, all'esito della scadenza del deposito dei termini per il deposito di memorie istruttorie, non avendo prodotto alcunché a supporto delle proprie (pur vaghe e generiche) asserzioni.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 425/2019 del 21.2.2019, dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si liquida-
no in €. 2.552, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
6
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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