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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3794/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio CE Relatore
IG TI LA CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3794/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
GAGLIARDONE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HOUSSAM Controparte_1 C.F._2
DAKRAOUI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 18.12.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di Controparte_1 cui al ricorso introduttivo.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.2.2025, nella quale ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda di separazione giudiziale, essendo stata emessa sentenza di divorzio il 16 dicembre 2024 dal Tribunale di
Prima Istanza di MM, ed in subordine di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, di rigettare la domanda di assegno di mantenimento, disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, recependo il piano di Persona_1 regolamentazione del diritto di visita proposto, di porre a carico dell' un assegno mensile di CP_1 euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio e di disporre che l'assegno unico universale per il figlio venisse percepito al 50% da ciascun genitore.
Con ordinanza del 12.5.2025 è stato sospeso il giudizio di separazione personale dei coniugi, con esclusione della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, e sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) Affida ad entrambi i genitori, e , il figlio minore Parte_1 Controparte_1 Per_2
;
[...]
2) assegna la casa familiare sita in Città Sant'Angelo (PE) alla Via Luigi Illuminati n. 5, con tutte le pertinenze e gli arredi, a affinchè continui ad abitarla unitamente al figlio minore Parte_1
; Persona_2
3) dispone che il resistente , versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del predetto figlio minore, con decorrenza dal Pt_1 gennaio 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici istat dal gennaio 2026, la somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara, detratto quanto già versato a tale titolo;
4) Attribuisce il 50% dell'assegno unico universale per il figlio a ciascuno dei genitori;
5) il padre frequenterà il predetto figlio minore due pomeriggi a settimana concordati tra le parti e in difetto individuati nel martedì e nel giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,30, nonché, a settimane pagina 2 di 5 alternate, una volta il sabato dalle 14 alle 19 e una volta dalle ore 14 del sabato alle ore 18 della domenica;
il padre inoltre, durante il periodo estivo, trascorrerà con il figlio un periodo di giorni 14, da collocarsi in 2 settimane separate tra i mesi di luglio e agosto;
la madre trascorrerà con il figlio un periodo di giorni 14, da collocarsi, anche in 2 settimane separate, tra i mesi di luglio e agosto;
i suindicati periodi dovranno essere concordati tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno e durante tali periodi sarà sospesa l'applicazione della disciplina ordinaria;
durante le vacanze natalizie il figlio passerà un periodo di 7 giorni con la madre e un periodo di 7 giorni con il padre, alternando di anno in anno, la settimana di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) con la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio); durante le vacanze pasquali alternerà annualmente con la madre e con il padre i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in questi periodi sarà sospesa l'applicazione della disciplina ordinaria;
il figlio potrà trascorrere con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno, se possibile, e ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno;
la madre potrà tenere con sé il figlio per la festa della mamma ed il padre per quella del papà;
le parti, in ogni caso, potranno variare tutti i giorni e gli orari sopraindicati, fermi, nella sostanza, i tempi stabiliti e sempre tenendo conto delle esigenze del figlio minore;
6) Autorizza il rilascio di passaporti e/o documenti per il minore per viaggi Persona_2 all'estero”.
Con la medesima ordinanza veniva richiesto al resistente il deposito di una copia tradotta e legalizzata degli atti notificati nell'ambito del procedimento di divorzio celebrato dinanzi al Tribunale di
MM.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in atti in data 3.12.2025, con cui hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di separazione personale proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, stante l'intervenuta pronuncia di divorzio estero validamente riconoscibile nell'ordinamento italiano ai sensi degli artt. 64 ss. della Legge n.
218/1995,e di recepire le seguenti condizioni relative all'affidamento del figlio minore e alla regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori:
“1) Affidare ad entrambi i genitori, e , il figlio minore Parte_1 Controparte_1 Per_2
;
[...]
pagina 3 di 5 2) Assegnare la casa familiare sita in Città Sant'Angelo (PE) alla Via Luigi Illuminati n. 5, con tutte le pertinenze e gli arredi, a affinchè continui ad abitarla unitamente al figlio minore Parte_1
; Persona_2
3) Disporre che il sig. , versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del predetto figlio minore, con decorrenza dal Pt_1 gennaio 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici istat dal gennaio 2026, la somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara, detratto quanto già versato a tale titolo;
4) Attribuire il 50% dell'assegno unico universale per il figlio a ciascuno dei genitori;
5) Il padre frequenterà il predetto figlio minore due pomeriggi a settimana concordati tra le parti e in difetto individuati nel martedì e nel giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,30, nonché, a settimane alternate, una volta il sabato dalle 14 alle 19 e una volta dalle ore 14 del sabato alle ore 18 della domenica;
il padre inoltre, durante il periodo estivo, trascorrerà con il figlio un periodo di giorni 14 coincidenti le proprie ferie, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
la madre trascorrerà con il figlio un periodo di giorni 14, da collocarsi, anche in 2 settimane separate, tra i mesi di luglio e agosto;
i suindicati periodi dovranno essere concordati tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno e durante tali periodi sarà sospesa l'applicazione della disciplina ordinaria;
durante le vacanze natalizie il figlio passerà un periodo di 7 giorni con la madre e un periodo di 7 giorni con il padre, alternando di anno in anno, la settimana di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) con la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio); durante le vacanze pasquali alternerà annualmente con la madre e con il padre i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in questi periodi sarà sospesa l'applicazione della disciplina ordinaria;
il figlio potrà trascorrere con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno, se possibile, e ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno;
la madre potrà tenere con sé il figlio per la festa della mamma ed il padre per quella del papà; le parti, in ogni caso, potranno variare tutti i giorni e gli orari sopraindicati, fermi, nella sostanza, i tempi stabiliti e sempre tenendo conto delle esigenze del figlio minore;
6) Autorizzare il rilascio di passaporti e/o documenti per il minore per viaggi Persona_2 all'estero.
7) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
pagina 4 di 5 All'udienza del 4.12.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti e, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di separazione, avendo le parti riconosciuto ed accettato la sentenza di divorzio estera pronunciata dal
Tribunale di prima istanza di MM (Marocco) in data 16.12.2024 e prodotta in atti con traduzione asseverata.
Può poi essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore essendo conforme all'interesse del figlio Persona_1 minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione;
2) Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sul figlio minore Per_2
conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
[...]
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 18 dicembre 2025
Il CE relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio CE Relatore
IG TI LA CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3794/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
GAGLIARDONE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HOUSSAM Controparte_1 C.F._2
DAKRAOUI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 18.12.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di Controparte_1 cui al ricorso introduttivo.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.2.2025, nella quale ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda di separazione giudiziale, essendo stata emessa sentenza di divorzio il 16 dicembre 2024 dal Tribunale di
Prima Istanza di MM, ed in subordine di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, di rigettare la domanda di assegno di mantenimento, disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, recependo il piano di Persona_1 regolamentazione del diritto di visita proposto, di porre a carico dell' un assegno mensile di CP_1 euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio e di disporre che l'assegno unico universale per il figlio venisse percepito al 50% da ciascun genitore.
Con ordinanza del 12.5.2025 è stato sospeso il giudizio di separazione personale dei coniugi, con esclusione della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, e sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) Affida ad entrambi i genitori, e , il figlio minore Parte_1 Controparte_1 Per_2
;
[...]
2) assegna la casa familiare sita in Città Sant'Angelo (PE) alla Via Luigi Illuminati n. 5, con tutte le pertinenze e gli arredi, a affinchè continui ad abitarla unitamente al figlio minore Parte_1
; Persona_2
3) dispone che il resistente , versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del predetto figlio minore, con decorrenza dal Pt_1 gennaio 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici istat dal gennaio 2026, la somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara, detratto quanto già versato a tale titolo;
4) Attribuisce il 50% dell'assegno unico universale per il figlio a ciascuno dei genitori;
5) il padre frequenterà il predetto figlio minore due pomeriggi a settimana concordati tra le parti e in difetto individuati nel martedì e nel giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,30, nonché, a settimane pagina 2 di 5 alternate, una volta il sabato dalle 14 alle 19 e una volta dalle ore 14 del sabato alle ore 18 della domenica;
il padre inoltre, durante il periodo estivo, trascorrerà con il figlio un periodo di giorni 14, da collocarsi in 2 settimane separate tra i mesi di luglio e agosto;
la madre trascorrerà con il figlio un periodo di giorni 14, da collocarsi, anche in 2 settimane separate, tra i mesi di luglio e agosto;
i suindicati periodi dovranno essere concordati tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno e durante tali periodi sarà sospesa l'applicazione della disciplina ordinaria;
durante le vacanze natalizie il figlio passerà un periodo di 7 giorni con la madre e un periodo di 7 giorni con il padre, alternando di anno in anno, la settimana di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) con la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio); durante le vacanze pasquali alternerà annualmente con la madre e con il padre i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in questi periodi sarà sospesa l'applicazione della disciplina ordinaria;
il figlio potrà trascorrere con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno, se possibile, e ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno;
la madre potrà tenere con sé il figlio per la festa della mamma ed il padre per quella del papà;
le parti, in ogni caso, potranno variare tutti i giorni e gli orari sopraindicati, fermi, nella sostanza, i tempi stabiliti e sempre tenendo conto delle esigenze del figlio minore;
6) Autorizza il rilascio di passaporti e/o documenti per il minore per viaggi Persona_2 all'estero”.
Con la medesima ordinanza veniva richiesto al resistente il deposito di una copia tradotta e legalizzata degli atti notificati nell'ambito del procedimento di divorzio celebrato dinanzi al Tribunale di
MM.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in atti in data 3.12.2025, con cui hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di separazione personale proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, stante l'intervenuta pronuncia di divorzio estero validamente riconoscibile nell'ordinamento italiano ai sensi degli artt. 64 ss. della Legge n.
218/1995,e di recepire le seguenti condizioni relative all'affidamento del figlio minore e alla regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori:
“1) Affidare ad entrambi i genitori, e , il figlio minore Parte_1 Controparte_1 Per_2
;
[...]
pagina 3 di 5 2) Assegnare la casa familiare sita in Città Sant'Angelo (PE) alla Via Luigi Illuminati n. 5, con tutte le pertinenze e gli arredi, a affinchè continui ad abitarla unitamente al figlio minore Parte_1
; Persona_2
3) Disporre che il sig. , versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del predetto figlio minore, con decorrenza dal Pt_1 gennaio 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici istat dal gennaio 2026, la somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara, detratto quanto già versato a tale titolo;
4) Attribuire il 50% dell'assegno unico universale per il figlio a ciascuno dei genitori;
5) Il padre frequenterà il predetto figlio minore due pomeriggi a settimana concordati tra le parti e in difetto individuati nel martedì e nel giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,30, nonché, a settimane alternate, una volta il sabato dalle 14 alle 19 e una volta dalle ore 14 del sabato alle ore 18 della domenica;
il padre inoltre, durante il periodo estivo, trascorrerà con il figlio un periodo di giorni 14 coincidenti le proprie ferie, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
la madre trascorrerà con il figlio un periodo di giorni 14, da collocarsi, anche in 2 settimane separate, tra i mesi di luglio e agosto;
i suindicati periodi dovranno essere concordati tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno e durante tali periodi sarà sospesa l'applicazione della disciplina ordinaria;
durante le vacanze natalizie il figlio passerà un periodo di 7 giorni con la madre e un periodo di 7 giorni con il padre, alternando di anno in anno, la settimana di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) con la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio); durante le vacanze pasquali alternerà annualmente con la madre e con il padre i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in questi periodi sarà sospesa l'applicazione della disciplina ordinaria;
il figlio potrà trascorrere con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno, se possibile, e ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno;
la madre potrà tenere con sé il figlio per la festa della mamma ed il padre per quella del papà; le parti, in ogni caso, potranno variare tutti i giorni e gli orari sopraindicati, fermi, nella sostanza, i tempi stabiliti e sempre tenendo conto delle esigenze del figlio minore;
6) Autorizzare il rilascio di passaporti e/o documenti per il minore per viaggi Persona_2 all'estero.
7) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
pagina 4 di 5 All'udienza del 4.12.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti e, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di separazione, avendo le parti riconosciuto ed accettato la sentenza di divorzio estera pronunciata dal
Tribunale di prima istanza di MM (Marocco) in data 16.12.2024 e prodotta in atti con traduzione asseverata.
Può poi essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore essendo conforme all'interesse del figlio Persona_1 minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione;
2) Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sul figlio minore Per_2
conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
[...]
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 18 dicembre 2025
Il CE relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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