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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 45/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IZ RIGA Presidente Dr. NA MA TRACANNA Consigliere rel. Dr. Emanuela VITELLO Consigliere all'udienza di discussione del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. MORETTI Parte_1
ON LU
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
OL AR
APPELLATO avente ad oggetto: sentenza n. 162/2023 in data 20 dicembre 2023 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro
Con sentenza in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Vasto ha accolto la domanda proposta da operaia camiciaia-cucitrice a macchina, aiuto cuoca e addetta alle pulizie CP_1 industriali, con la quale, evocando in giudizio l' , la ricorrente chiedeva il Pt_1 riconoscimento della natura professionale delle malattie tendinopatia di spalle e rachipatia, di da cui era affetta. Il Giudice di primo grado, all'esito dell'articolata fase istruttoria svolta, ha motivato il proprio convincimento sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, la quale ha riconosciuto la lavoratrice essere affetta da “discopatia con ernia preforaminale sin. L2-L3 e protrusione discale L3-L4, L4-L5 e L5-S1 in soggetto con spondiloartrosi diffusa”, patologie attribuibili all'attività lavorativa esercitata e con danno biologico quantificabile complessivamente nella misura del 6%, a decorrere dalla domanda amministrativa;
ha dichiarato, invece, la natura non professionale dalla tendinopatia. Avverso la suindicata sentenza, ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
24/1/2024, chiedendo di riformare la sentenza impugnata, rigettando integralmente la domanda del lavoratore, avuto riguardo alla natura non professionale di tutte le malattie menzionate, per la mancata dimostrazione del nesso eziologico fra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Con i motivi di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per aver acriticamente recepito le risultanze della perizia, ritenute dallo stesso erronee, stante CP_2
l'errata applicazione del principio di efficienza causale, a fronte dell'impossibilità, secondo le risultanze peritali, di stabilire una relazione causale tra le malattie denunciate e l'attività svolta. Ha lamentato, infine, la mancata risposta da parte del consulente tecnico d'ufficio di primo grado alle eccezioni e deduzioni medico-legali articolate dal consulente di parte dell'Istituto appellante. Si è costituita nel presente giudizio la quale contestando ogni motivo di CP_1 gravame, ha chiesto il rigetto del ricorso in appello e la conseguente conferma integrale della pronuncia di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. L'appello, per come proposto, non merita accoglimento. Nel corso del presente giudizio è stata rinnovata la consulenza medico-legale, all'esito della quale la dott.ssa ha ritenuto l'appellata essere affetta da “Artropatia Persona_1 degenerativa del rachide lombare con protrusioni discali multiple in rilievo RMN di spondiloartrosi diffusa con associati fenomeni osteofitosici somatomarginali ed ipertrofia su base degenerativa delle faccette articolari interapofisarie. focale ernia paramediana preforaminale sn a livello di L2-L3 con impronta sul sacco durale e tendenza alla migrazione craniale. protrusione discale latero-foraminale dx a livello L3-L4 E L4-L5 con impegno foraminale omolaterale. protrusione disco osteofitosica posteriore ad ampio raggio a livello di L5-S1 con discreto impegno foraminale dx. diffuse alterazioni osteocondrosiche delle limitanti somatiche. disidrosi discale diffusa. nei limiti l'ampiezza del canale vertebrale. regolare il segnale del cono midollare”, affezioni la cui natura professionale è riconoscibile in ragione delle attività lavorative in cui è stata impegnata e delle modalità di svolgimento delle stesse, con un danno biologico conseguente nella misura pari al 6%. Dall'anamnesi lavorativa rilevata dal CTU è emerso che la ha iniziato a lavorare CP_1 all'età di 15 anni come operaia tessile addetta alla macchina da cucire sino al 1990 (in tre aziende diverse) poi come aiuto cuoca. Dal 2005 al 2019 ha svolto le funzioni di operaia di pag. 2/5 una impresa di pulizie in una cooperativa assistenziale (Istituto S. Francesco di Gissi) con turni di 6 ore al giorno per 4 giorni a settimana. Attualmente è disoccupata. La lavoratrice ha riferito che, diversamente dalle attività lavorative di operaia camiciaia, cucitrice a macchina e successivamente di aiuto cuoca, durante le quali ha sempre assunto una postura statica, nello svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizie industriali, invece, ha eseguito la pulizia di locali della superficie complessiva di oltre 600 mq, mediante lo spostamento continuativo di carrelli nonché di mobili e suppellettili e mediante la movimentazione ripetuta di macchine idropulitrici (spostandole, sollevandole e trascinandole per trasportarle lungo le scale dei vari piani degli edifici e movimentandole a lungo in varie direzioni nell'uso pratico sui pavimenti ed i corridoi). Il lavaggio dei pavimenti era effettuato con schiena flessa sugli spazzoloni per la pulizia delle piastrelle, dei bagni e degli arredi dei vari locali. Identiche circostanze sono state confermate dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, i quali hanno ribadito che la maggior parte del lavoro di pulizia veniva svolto con lo e caratterizzato dal costante piegamento della schiena, per Parte_2 raggiungere anche i punti della pavimentazione nascosti e quelli sotto i mobili, essendo le stanze da letto piccole ed arredate e potendo le idropulitrici in dotazione essere usate solo in spazi ampi, come le sale o i corridoi. La CTU, ribadito che “nella valutazione del nesso di causa professionale quella dei fattori di rischio professionali va [effettuata] tenendo in debita considerazione l'ipersuscettibilità individuale e/o l'eventuale predisposizione morbosa, sia essa rappresentata da una condizione biologica senza estrinsecazioni patologiche o da una preesistente condizione patologica. Nessuna delle due condizioni vale ad escludere l'eziologia professionale della condizione morbosa che si instaura a causa o per il contributo anche concorrente dell'esposizione lavorativa, ancorché non caratterizzata da esposizioni abnormi […]. Solo se può essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”, ha evidenziato, nel caso di specie, che la movimentazione manuale di carichi (nello spostamento di mobili e suppellettili, nella movimentazione ripetuta di macchine idropulitrici - spostandole, sollevandole e trascinandole - per trasportarle lungo le scale dei vari piani degli edifici e movimentandole a lungo in varie direzioni nell'uso sui pavimenti ed i corridoi) presenta un coefficiente di rischio quantomeno medio-alto rispetto ai livelli di carico sostenibili da un lavoratore. Parimenti ha affermato anche per le attività di spinta dei carrelli e con riferimento all'assunzione di posture disagevoli, difficili ed impegnative, quali la schiena incurvata per il lavaggio dei pavimenti, per la pulizia delle piastrelle, dei bagni e degli arredi dei vati locali, riguardo alle quali, allo sforzo statico e dinamico, si accompagna, nel caso in esame, l'elevata frequenza di movimenti ripetitivi delle braccia, che costituiscono un elemento di rischio aggiuntivo. Nè va trascurato che la lavoratrice ha utilizzato anche pag. 3/5 macchine che richiedono l'applicazione di elevata forza, con necessità di torsioni e piegamenti. Infine, neppure è da sottostimare il sovraccarico biomeccanico – con conseguenti fenomeni di risonanza sul rachide lombare – dovuto ad esposizione a fattori di stress ergonomico, quale la postura statica protratta, quale quella assunta nello svolgimento delle sue precedenti attività lavorative di operaia camiciaia cucitrice a macchina, aiuto cuoca. Dunque, il CTU ha concluso che nel caso in esame, il quadro patomorfico a carico del rachide può ritenersi collegato alle situazioni di rischio lavorativo in quanto vi sono tutti i fattori critici combinati ovvero postura, ripetitività e forza, dovendosi ritenere verificata la tecnopatogeneticità dell'attività lavorativa espletata. Pertanto, avuto riguardo alla documentazione sanitaria in atti e alle valutazioni mediche effettuate, la CTU ha concluso che, nel caso in esame, vi è stata esposizione a rischio specifico, poiché il tipo e la durata dell'attività svolta, per la prolungata sollecitazione della colonna vertebrale dovuta ai gesti lavorativi ed alle condizioni in cui il lavoro è stato effettivamente prestato, si ritiene possa aver superato il livello ordinario di resistenza della colonna, determinando la comparsa della patologia degenerativa del tratto lombare del rachide che presenta i requisiti di tipicità, specificità propri di una tecnopatia. Da ultimo il CTU ha ritenuto corretta, tenuto conto delle voci tabellari 213 e 193, una valutazione della riduzione dell'attitudine lavorativa generica in misura pari al 6%, alla luce degli elementi documentati, degli esami strumentali e dell'esame obiettivo svolto. Non ritiene quindi la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risultando fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione. L'appello pertanto va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
spese di C.T.U. a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dell'appellato, delle spese del grado, liquidate per compensi professionali in € 1.983 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio in data 30 ottobre 2025.
pag. 4/5 IL CONSIGLIERE EST.
NA MA TR
IL PRESIDENTE
IZ IG
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 45/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IZ RIGA Presidente Dr. NA MA TRACANNA Consigliere rel. Dr. Emanuela VITELLO Consigliere all'udienza di discussione del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. MORETTI Parte_1
ON LU
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
OL AR
APPELLATO avente ad oggetto: sentenza n. 162/2023 in data 20 dicembre 2023 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro
Con sentenza in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Vasto ha accolto la domanda proposta da operaia camiciaia-cucitrice a macchina, aiuto cuoca e addetta alle pulizie CP_1 industriali, con la quale, evocando in giudizio l' , la ricorrente chiedeva il Pt_1 riconoscimento della natura professionale delle malattie tendinopatia di spalle e rachipatia, di da cui era affetta. Il Giudice di primo grado, all'esito dell'articolata fase istruttoria svolta, ha motivato il proprio convincimento sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, la quale ha riconosciuto la lavoratrice essere affetta da “discopatia con ernia preforaminale sin. L2-L3 e protrusione discale L3-L4, L4-L5 e L5-S1 in soggetto con spondiloartrosi diffusa”, patologie attribuibili all'attività lavorativa esercitata e con danno biologico quantificabile complessivamente nella misura del 6%, a decorrere dalla domanda amministrativa;
ha dichiarato, invece, la natura non professionale dalla tendinopatia. Avverso la suindicata sentenza, ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
24/1/2024, chiedendo di riformare la sentenza impugnata, rigettando integralmente la domanda del lavoratore, avuto riguardo alla natura non professionale di tutte le malattie menzionate, per la mancata dimostrazione del nesso eziologico fra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Con i motivi di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per aver acriticamente recepito le risultanze della perizia, ritenute dallo stesso erronee, stante CP_2
l'errata applicazione del principio di efficienza causale, a fronte dell'impossibilità, secondo le risultanze peritali, di stabilire una relazione causale tra le malattie denunciate e l'attività svolta. Ha lamentato, infine, la mancata risposta da parte del consulente tecnico d'ufficio di primo grado alle eccezioni e deduzioni medico-legali articolate dal consulente di parte dell'Istituto appellante. Si è costituita nel presente giudizio la quale contestando ogni motivo di CP_1 gravame, ha chiesto il rigetto del ricorso in appello e la conseguente conferma integrale della pronuncia di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. L'appello, per come proposto, non merita accoglimento. Nel corso del presente giudizio è stata rinnovata la consulenza medico-legale, all'esito della quale la dott.ssa ha ritenuto l'appellata essere affetta da “Artropatia Persona_1 degenerativa del rachide lombare con protrusioni discali multiple in rilievo RMN di spondiloartrosi diffusa con associati fenomeni osteofitosici somatomarginali ed ipertrofia su base degenerativa delle faccette articolari interapofisarie. focale ernia paramediana preforaminale sn a livello di L2-L3 con impronta sul sacco durale e tendenza alla migrazione craniale. protrusione discale latero-foraminale dx a livello L3-L4 E L4-L5 con impegno foraminale omolaterale. protrusione disco osteofitosica posteriore ad ampio raggio a livello di L5-S1 con discreto impegno foraminale dx. diffuse alterazioni osteocondrosiche delle limitanti somatiche. disidrosi discale diffusa. nei limiti l'ampiezza del canale vertebrale. regolare il segnale del cono midollare”, affezioni la cui natura professionale è riconoscibile in ragione delle attività lavorative in cui è stata impegnata e delle modalità di svolgimento delle stesse, con un danno biologico conseguente nella misura pari al 6%. Dall'anamnesi lavorativa rilevata dal CTU è emerso che la ha iniziato a lavorare CP_1 all'età di 15 anni come operaia tessile addetta alla macchina da cucire sino al 1990 (in tre aziende diverse) poi come aiuto cuoca. Dal 2005 al 2019 ha svolto le funzioni di operaia di pag. 2/5 una impresa di pulizie in una cooperativa assistenziale (Istituto S. Francesco di Gissi) con turni di 6 ore al giorno per 4 giorni a settimana. Attualmente è disoccupata. La lavoratrice ha riferito che, diversamente dalle attività lavorative di operaia camiciaia, cucitrice a macchina e successivamente di aiuto cuoca, durante le quali ha sempre assunto una postura statica, nello svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizie industriali, invece, ha eseguito la pulizia di locali della superficie complessiva di oltre 600 mq, mediante lo spostamento continuativo di carrelli nonché di mobili e suppellettili e mediante la movimentazione ripetuta di macchine idropulitrici (spostandole, sollevandole e trascinandole per trasportarle lungo le scale dei vari piani degli edifici e movimentandole a lungo in varie direzioni nell'uso pratico sui pavimenti ed i corridoi). Il lavaggio dei pavimenti era effettuato con schiena flessa sugli spazzoloni per la pulizia delle piastrelle, dei bagni e degli arredi dei vari locali. Identiche circostanze sono state confermate dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, i quali hanno ribadito che la maggior parte del lavoro di pulizia veniva svolto con lo e caratterizzato dal costante piegamento della schiena, per Parte_2 raggiungere anche i punti della pavimentazione nascosti e quelli sotto i mobili, essendo le stanze da letto piccole ed arredate e potendo le idropulitrici in dotazione essere usate solo in spazi ampi, come le sale o i corridoi. La CTU, ribadito che “nella valutazione del nesso di causa professionale quella dei fattori di rischio professionali va [effettuata] tenendo in debita considerazione l'ipersuscettibilità individuale e/o l'eventuale predisposizione morbosa, sia essa rappresentata da una condizione biologica senza estrinsecazioni patologiche o da una preesistente condizione patologica. Nessuna delle due condizioni vale ad escludere l'eziologia professionale della condizione morbosa che si instaura a causa o per il contributo anche concorrente dell'esposizione lavorativa, ancorché non caratterizzata da esposizioni abnormi […]. Solo se può essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”, ha evidenziato, nel caso di specie, che la movimentazione manuale di carichi (nello spostamento di mobili e suppellettili, nella movimentazione ripetuta di macchine idropulitrici - spostandole, sollevandole e trascinandole - per trasportarle lungo le scale dei vari piani degli edifici e movimentandole a lungo in varie direzioni nell'uso sui pavimenti ed i corridoi) presenta un coefficiente di rischio quantomeno medio-alto rispetto ai livelli di carico sostenibili da un lavoratore. Parimenti ha affermato anche per le attività di spinta dei carrelli e con riferimento all'assunzione di posture disagevoli, difficili ed impegnative, quali la schiena incurvata per il lavaggio dei pavimenti, per la pulizia delle piastrelle, dei bagni e degli arredi dei vati locali, riguardo alle quali, allo sforzo statico e dinamico, si accompagna, nel caso in esame, l'elevata frequenza di movimenti ripetitivi delle braccia, che costituiscono un elemento di rischio aggiuntivo. Nè va trascurato che la lavoratrice ha utilizzato anche pag. 3/5 macchine che richiedono l'applicazione di elevata forza, con necessità di torsioni e piegamenti. Infine, neppure è da sottostimare il sovraccarico biomeccanico – con conseguenti fenomeni di risonanza sul rachide lombare – dovuto ad esposizione a fattori di stress ergonomico, quale la postura statica protratta, quale quella assunta nello svolgimento delle sue precedenti attività lavorative di operaia camiciaia cucitrice a macchina, aiuto cuoca. Dunque, il CTU ha concluso che nel caso in esame, il quadro patomorfico a carico del rachide può ritenersi collegato alle situazioni di rischio lavorativo in quanto vi sono tutti i fattori critici combinati ovvero postura, ripetitività e forza, dovendosi ritenere verificata la tecnopatogeneticità dell'attività lavorativa espletata. Pertanto, avuto riguardo alla documentazione sanitaria in atti e alle valutazioni mediche effettuate, la CTU ha concluso che, nel caso in esame, vi è stata esposizione a rischio specifico, poiché il tipo e la durata dell'attività svolta, per la prolungata sollecitazione della colonna vertebrale dovuta ai gesti lavorativi ed alle condizioni in cui il lavoro è stato effettivamente prestato, si ritiene possa aver superato il livello ordinario di resistenza della colonna, determinando la comparsa della patologia degenerativa del tratto lombare del rachide che presenta i requisiti di tipicità, specificità propri di una tecnopatia. Da ultimo il CTU ha ritenuto corretta, tenuto conto delle voci tabellari 213 e 193, una valutazione della riduzione dell'attitudine lavorativa generica in misura pari al 6%, alla luce degli elementi documentati, degli esami strumentali e dell'esame obiettivo svolto. Non ritiene quindi la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risultando fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione. L'appello pertanto va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
spese di C.T.U. a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del procuratore antistatario dell'appellato, delle spese del grado, liquidate per compensi professionali in € 1.983 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio in data 30 ottobre 2025.
pag. 4/5 IL CONSIGLIERE EST.
NA MA TR
IL PRESIDENTE
IZ IG
pag. 5/5