Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00822/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2024, proposto da:
RM Rocco, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Rocco, IO Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Perdifumo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO ET, DR BI, LO SO, RI BI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del Provvedimento, prot. n. 1236 del 12 febbraio 2024, notificato al ricorrente in data 24 febbraio 2024, con cui il Comune di Perdifumo ha denegato l'istanza, prot. n. 500 del 27 marzo 1986, di condono edilizio, ex L. n. 47/1985, presentata dal Sig. ES D'AN;
b) della nota, prot. n. 13047 del 4 dicembre 2023, recante i motivi ostativi, ex art. 10 bis l. n. 241/1990, all'accoglimento dell'istanza, prot. n. 500 del 27 marzo 1986, di condono edilizio, ex L. 47/85, presentata dal Sig. ES D'AN;
c) degli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perdifumo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente epigrafato è proprietario, in virtù di atto notarile del 17 febbraio 1989, registrato il 6 marzo 1989, di un appartamento sito al pian terreno, con antistante giardino pertinenziale, riportato in N.C.E.U., 578, foglio 1, p.lla 934, sub 3, sito nel Comune di Perdifumo.
Il fabbricato era stato edificato, in virtù di concessione edilizia, n. 2/17 prot. n. 1788 del 29.12.1979, rilasciata per l’edificazione di un laboratorio artigiano su un unico livello con sviluppo in pianta rettangolare delle dimensioni di ml13,50x8,60, con copertura ad unica falda con altezza massima pari a ml 5,50.
Con nota, prot. n. 500 del 31.03.1986, era presentata istanza di condono ex L. n. 47/1985, per il cambio di destinazione d’uso da commerciale ad abitativo di mq 90, 40 e la sanatoria di ulteriori opere realizzate in difformità alla concessione edilizia prot. n. 1788 del 29 dicembre 1979, della consistenza di mq 80,20.
Con nota, prot. n. 13047 del 4 dicembre 2023, il Comune di Perdifumo comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria.
Con provvedimento, prot. n. 1236 del 12 febbraio 2024, notificato il 24 febbraio 2024, l’Amministrazione comunale rigettava l’istanza.
Avverso l’atto de quo insorge la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nell’unico motivo di ricorso:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 35, L. N. 47/1985 E 9-BIS, COMMA 1^, D.P.R. N. 380/2001 – CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGUSTIZIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.
Secondo la prospettazione attorea, l’Amministrazione comunale non avrebbe attivato un procedimento di integrazione istruttoria, teso a definire la paventata carenza documentale, salvo dolersene unicamente in seno al provvedimento di diniego ivi gravato. Per contro, la domanda di sanatoria era da considerarsi pienamente perfezionata, attesa l’assenza di richieste di integrazione documentale e/o pecuniaria ad opera dell’Amministrazione procedente negli anni precedenti all’adozione del provvedimento di diniego ivi gravato. A dire della parte ricorrente, il Comune avrebbe rigettato l’istanza di condono, in ragione degli abusi insistenti sul subalterno 4 dell’immobile de quo, sebbene perpetrati in epoca successiva a quella di presentazione di detta istanza, neppure a completamento delle opere oggetto di quest’ultima.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per l’improcedibilità del ricorso, stante l’intervenuta esecuzione delle successive ordinanze demolitorie.
Nell’ultima memoria di replica, la parte ricorrente ha ribadito la permanenza dell’interesse rispetto domanda di condono, avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso da commerciale ad abitativo del fabbricato.
Nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è rigettato.
La materia del contendere verte sulla legittimità o meno del gravato provvedimento di diniego di condono.
L’istanza di condono inerisce il mutamento di destinazione d’uso da commerciale ad abitativo del fabbricato in esame.
Le ragioni di diniego sono così di seguito espresse:
“a) l'istanza di condono prot. n. 500 del 27.03.1986 riguarda opere eseguite in difformità alla concessione edilizia n. 2/17 prot. 1788 del 29.12.1979 e che tale domanda risulta avere come oggetto il solo cambio di destinazione d'uso per quanto scritto dal proprietario dell'epoca con nota trasmessa al Comune in data 17/4/85 prot.1452, viene dichiarato dal tecnico che ha redatto l'istanza di Condono Edilizio, nella lettera a della sezione seconda del modello, che i piani fuori terra sono 2 e viene dichiarato nella sezione terza del modello di istanza di Condono, nella lettera B, che la superficie abitabile è di 50 mq mentre la superficie non residenziale 31,20 mq. Diversamente nella sezione seconda il fabbricato risulta, da quanto dichiarato, di 615 mc; b) la domanda di condono edilizio risulta carente di documentazione ovvero nella pratica di condono edilizio non risultano allegati elaborati grafici quali piante, prospetti e sezioni che permettano di quantificare con precisione le porzioni di fabbricato oggetto di PdC in sanatoria, né tantomeno all'istanza risulta allegata idonea documentazione fotografica; c) da un approfondita verifica documentale, a disposizione dell'UtC, si sono verificate le planimetrie catastali di primo inserimento in catasto. Dalle stesse piante catastali si comprende che l'oggetto dell'istanza di PdC in sanatoria, si riferiva a due livelli fuori terra, comprendendo n. 3 abitazioni, le uniche risultanti dalle schede catastali rinvenute presso l'ufficio Catastale di SA e presentate in data 23/01/1986; d) per quanto descritto, nell'anno 1986, la configurazione catastale dell'intero fabbricato era costituita al piano terra dal Sub 2 e dal Sub.3 del f.1 particella 934, mentre al piano primo dal Sub. 4. e) in data 03.05.1987 viene stipulato atto di compravendita avente repertorio n. 17077 Raccolta n.10599, atto nel quale il Sig. ES D'AN vende al Sig. ET IO il subalterno 2 situato al Piano terra del fabbricato e rispettiva area scoperta pertinenziale, e al Sig. SO LO il sub.4 situato al Piano primo e ultimo piano del fabbricato. In tale atto, nella descrizione del bene venduto al Sig. SO LO, ossia il Subalterno 4, viene menzionato un piano superiore al piano primo, descritto come "ultimo piano" ossia corrispondente soffitta. Inoltre nel medesimo atto, viene descritta la vendita della soffitta di copertura con il diritto dell'acquirente di sopraelevazione di altri piani abitabili, diversamente da quanto previsto dagli elaborati catastali che fino al 1986 cristallizzano i livelli del fabbricato a solo 2 piani. f) tale quantificazione volumetrica avvenuta nel citato atto di compravendita risulta incompatibile volumetricamente con quanto riportato nelle piante catastali presentate all'Agenzia dell'Entrate in data 23/01/1986. Inoltre la descrizione del Sub. 4 nel citato atto di compravendita risulta anche incompatibile con le quantità indicata inizialmente con l'istanza di condono che nella sezione seconda alla lettera a definisce che il fabbricato è costituito da soli due piani fuori terra. g) quanto descritto nel citato atto di compravendita è un fabbricato costituito da piani 3 fuori terra. Quindi incompatibile con quanto previsto dalla concessione rilasciata nel 1979 e con quanto quantificato nella domanda di condono edilizio”; disponendo “[…] la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto assentito con C.E. n. 2/17 prot. 1788 del 29.12.1979, da adottarsi con provvedimento separato e consequenziale al presente”.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il diniego gravato si appalesa al Collegio legittimo, in ragione della rigorosa osservanza vigente in materia.
Vanno disattese, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, profilate nel gravame, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Il fabbricato è stato oggetto di una radicale trasformazione, dando luogo ad un organismo edilizio completamente differente da quello oggetto di istanza di condono.
Lo stesso ricorrente, nella sua memoria difensiva, rimarca che le opere contestate con ordinanza di demolizione n. 29/2024 non hanno formato oggetto della domanda di condono in questione, in quanto realizzate in epoca successiva rispetto alla presentazione di quest’ultima.
Sul punto la giurisprudenza è chiara.
Com’è noto, la presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l’interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (TAR SA, sez. II, 90 del 2025; T.A.R. Napoli, Sez. III, 19 maggio 2022; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 02/01/2023, n.21).
Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest'ultima sia decisa, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell'immobile abusivo, valendo il principio in forza del quale è la prosecuzione in sé dei lavori ad essere preclusa, a prescindere dal regime edilizio a tali opere applicabile, anche in termini di trattamento sanzionatorio (T.A.R. Napoli, sez. III, 04/06/2024, n.3541).
Pertanto, le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell'istanza di condono - ancorché interne, pertinenziali o di ridotto impatto urbanistico, oppure astrattamente riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria/straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, o della ristrutturazione edilizia - devono dirsi abusive e in prosecuzione dell'indebita attività edilizia pregressa, ripetendo le caratteristiche di illiceità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo dell'amministrazione comunale di ordinarne la demolizione ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Ciò, peraltro, non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende l'istanza di condono, ma solo affermare che, a pena dell'assoggettamento alla medesima sanzione demolitoria prevista per il manufatto abusivo di riferimento, tale possibilità di intervento deve esplicarsi nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35 della legge n. 47/1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati anche dalla successiva legislazione condonistica (Consiglio di Stato, Sez. II, 19 aprile 2021 n. 3171; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 4 luglio 2018 n. 4415; TAR Campania Napoli, Sez. II, 20 gennaio 2017 n. 436).
Infatti, l’art. 35, comma 14, della L. n. 47 del 1985, regolante le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al presentatore dell'istanza di sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità, le opere abusive oggetto della domanda, dimostra semmai che, in linea di principio, è tassativamente impedita la prosecuzione dei lavori e la modificazione dello stato dei luoghi, se non con l’osservanza delle cautele previste dalla legge (in questo senso, questa Sezione, n. 5510 del 17 settembre 2018; anche Sez. II, 8 luglio 2021, n. 4679, Sez. VII, 25 gennaio 2013, n. 614; Idem, 8 aprile 2011, n. 1999; T.A.R. Campania SA, Sez. II, 1 marzo 2011, n. 379).
Ne consegue, per l’interessato, l’onere di fornirsi del permesso ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/1985, la cui mancanza comporta, quale atto dovuto, l’applicazione della sanzione demolitoria (T.A.R. Campania-Napoli, sez. III, 12.09.2024, n° 4928; T.A.R. Campania-Napoli, sez. III, 01.08.2023, n. 4683; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10 dicembre 2021, n. 7064).
Tuttavia, quando l’immobile abusivo non è meramente integrato, ma è radicalmente sostituito da un altro edificio, l’istanza di condono già proposta va dichiarata improcedibile stante la radicale trasformazione dell’oggetto originario. Conseguentemente, l’Amministrazione deve emanare il provvedimento di demolizione del nuovo immobile, costruito abusivamente in luogo di quello già realizzato sine titulo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6153 del 10.7.2024).
Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, se ne desume che è legittimo il diniego gravato, proprio in ragione della rigorosa osservanza della materia del condono.
Lo stato degli atti dimostra, infatti, l’edificazione di un fabbricato del tutto nuovo, con la realizzazione di opere diverse rispetto a quelle oggetto di condono.
Il gravame è rigettato.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO