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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/08/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Francesca Cosentino Presidente rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice
Dott.ssa Valeria Chirico giudice ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 13172/2024 proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Di Mauro
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1) I ricorrenti vivranno separati nel rispetto reciproco.
2) La casa sita in Roma, Via Buonarroti 7 (int. 3 primo piano), già abitazione familiare, condotta in locazione dalla signora è assegnata alla stessa con tutto quanto in essa contenuto, essendosene il Parte_1 marito già allontanato con il consenso della moglie portando con sé effetti personali e quanto di suo interesse.
Per_ 3) La figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che prenderanno in accordo tra loro ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute della figlia (scuola, sport, tempo libero …).
Per_ 4) La figlia ha il domicilio di residenza stabile presso l'abitazione sita in Roma Via Buonarroti n.7 dove vive con la madre.
Per_ Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: un fine settimana a cadenza alternata, dal venerdì sera al lunedì mattina con pernottamento, e dal mercoledì sera immediatamente seguente al fine settimana trascorso con il padre al venerdì mattina con pernottamento. Per_ Per le festività natalizie, la figlia starà ad anni alternati con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre, e nei giorni dal 28 dicembre al 1° gennaio o, in alternativa, nei giorni dal 2 al 6 gennaio.
Per le festività pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, ad anni alternati con ciascun genitore.
Durante il periodo invernale il padre potrà trascorrere con la figlia una settimana intera (la settimana bianca).
Durante il periodo estivo il padre potrà prendere la figlia con sé per un periodo continuativo di 1 settimana nel mese di luglio e 2 settimane nel mese di agosto. Detti periodi dovranno essere concordati tra il marito e la moglie entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
I genitori si impegnano comunque a concordare diverse modalità di frequentazione nel rispetto delle esigenze e volontà della figlia.
Per_ 5) Il Sig. , per il mantenimento della figlia , si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul cc che verrà indicato alla medesima intestato, la somma mensile di € 530,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, universitarie, ricreative, sportive, medico sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata) che si renderanno necessarie preventivamente concordate, ovvero di quelle obbligatorie secondo il “Protocollo d'intesa con il Foro” adottato dal Tribunale di Roma. L'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di marzo 2025.
6) Ciascun ricorrente provvederà personalmente al proprio mantenimento.
7) I ricorrenti si impegnano, altresì, a concordare modalità condivise di gestione del cane con le relative spese divise tra loro al 50%.
Per_ 8) Stante la giovane età della figlia , al fine di salvaguardarne l'equilibrio psico-fisico, i coniugi si obbligano reciprocamente ad intraprendere, in sua presenza, rapporti di coabitazione con terzi estranei ancorché legati da rapporti durevoli e consolidati nel rispetto delle esigenze della figlia.
9) Entrambi i genitori si impegnano a rispettare ed incentivare i rapporti parentali tra la figlia ed i nonni.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a recarsi presso i pubblici uffici per l'iscrizione della figlia minore sul passaporto di entrambi.”;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Avigliano Umbro
(TR)……………………………………… in data 15.7.2006………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 2006……………, al N. 1 ……………….. Parte
II………., Serie A, uff. 1………. alle condizioni indicate in parte motiva;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 28.8.2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino