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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/03/2024, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1799/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 marzo 2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott. ssa Daniela
Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1799/2020 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, e Jennifer Parte_1
Guarino, ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale della Regione n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Jennifer Guarino;
ricorrente
E
, in persona del ; Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Dirigente pro Controparte_3
tempore;
rappr. e dif dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
Oggetto: mancato riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute.
______________________ All'udienza odierna, tenutasi ex art 127 ter cpc, le parti concludevano come in atti depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2020, la ricorrente indicata in epigrafe agisce nei confronti del
, esponendo che ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza CP_4
di plurimi e rinnovati contratti a tempo determinato per svariati anni scolastici;
che fino all'anno scolastico 2012-2013 i docenti a tempo determinato, non potendo fruire delle ferie in quanto titolari di contratti fino al 30 Giugno, avevano diritto a ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, per le ferie non godute in base agli artt. 15 e 19 del CCN Scuola del 29.11.2007; che l'art. 5 comma 8 del D. L. n. 95 del 6.7.2012, conv. L. n. 135 del 7.8.2012, ha stabilito che le ferie maturate dal 01.09.2013 non potevano più essere retribuite nei periodi di sospensione dell'attività
didattica. Successivamente la normativa è stata completata dall'art. 1 commi 54, 55 e 56 Legge n.
228 del 24.12.2012, il quale ha previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (commi 54 e 55) e che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54
e 55 sono disapplicate dal 01.09.2013.
Espone poi parte ricorrente che dal 01.09.2013 non ha percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012
nonostante la stessa avesse oggettivamente maturato, nell'anno scolastico 2019/2020 un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico.
Chiede pertanto, che il giudice adito accerti e dichiari il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguentemente condanni l'amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno scolastico 2019/2020, della somma totale di €. 267,04 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_4
formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Indi, autorizzato il deposito di note, la causa viene discussa e decisa in data odierna.
*******
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E'opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica, quadro risultante dalla successione alla disciplina di fonte collettiva di disposizioni legislative limitative della sua portata.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva: "le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto". L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 2012 del 07.08.2012,
ha disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro …
Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa". In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,
agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5. comma 8, del D.L. n. 95 del
2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma
54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato,
ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012
con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina che escludesse il diritto alla “monetizzazione” delle ferie anche nella ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato oggettivamente impossibile.
Pertanto, in virtù della novella legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l'anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento» (cfr. Cass. n. 8521/2015 e Cass. n.
26985/2009). Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Il resistente ha considerato nei suoi conteggi come giorni di ferie anche quelli successivi al CP_1
termine delle lezioni e fino al 30 giugno, pervenendo così ad un risultato negativo per la docente.
Tuttavia, se così fosse dovrebbe ritenersi che anche per il personale docente di ruolo – a tempo indeterminato – i giorni non dedicati alle lezioni in classe dovrebbero ritenersi “giorni obbligatori di ferie”. Così però non è in quanto è lo stesso legislatore al citato comma 54 che ne prevede la fruizione obbligatoria solo nei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali.
Dopo il 15 Giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni sono terminate.
Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è nozione ben più
complessa e articolata.
Ne consegue che al termine delle lezioni il docente con contratto fino al 30 Giugno non possa ritenersi implicitamente “in ferie”, bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami), che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso.
In conclusione i giorni che vanno considerati goduti come ferie sono solo quelli fruiti durante le sospensioni delle lezioni, nonchè quelli espressamente richiesti dal docente, mentre vanno considerati giorni lavorati quelli al termine delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale e sino al 30
giugno.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso, per l'importo totale di € 267,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e peraltro neppure specificamente contestati da parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
2. AN parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno indicato in ricorso per l'importo totale di € 267,04 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. AN parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 218,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Enna, 12 marzo 2024. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 settembre 2013.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 marzo 2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott. ssa Daniela
Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1799/2020 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, e Jennifer Parte_1
Guarino, ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale della Regione n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Jennifer Guarino;
ricorrente
E
, in persona del ; Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Dirigente pro Controparte_3
tempore;
rappr. e dif dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
Oggetto: mancato riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute.
______________________ All'udienza odierna, tenutasi ex art 127 ter cpc, le parti concludevano come in atti depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2020, la ricorrente indicata in epigrafe agisce nei confronti del
, esponendo che ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza CP_4
di plurimi e rinnovati contratti a tempo determinato per svariati anni scolastici;
che fino all'anno scolastico 2012-2013 i docenti a tempo determinato, non potendo fruire delle ferie in quanto titolari di contratti fino al 30 Giugno, avevano diritto a ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, per le ferie non godute in base agli artt. 15 e 19 del CCN Scuola del 29.11.2007; che l'art. 5 comma 8 del D. L. n. 95 del 6.7.2012, conv. L. n. 135 del 7.8.2012, ha stabilito che le ferie maturate dal 01.09.2013 non potevano più essere retribuite nei periodi di sospensione dell'attività
didattica. Successivamente la normativa è stata completata dall'art. 1 commi 54, 55 e 56 Legge n.
228 del 24.12.2012, il quale ha previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (commi 54 e 55) e che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54
e 55 sono disapplicate dal 01.09.2013.
Espone poi parte ricorrente che dal 01.09.2013 non ha percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012
nonostante la stessa avesse oggettivamente maturato, nell'anno scolastico 2019/2020 un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico.
Chiede pertanto, che il giudice adito accerti e dichiari il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguentemente condanni l'amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno scolastico 2019/2020, della somma totale di €. 267,04 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_4
formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Indi, autorizzato il deposito di note, la causa viene discussa e decisa in data odierna.
*******
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E'opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica, quadro risultante dalla successione alla disciplina di fonte collettiva di disposizioni legislative limitative della sua portata.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva: "le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto". L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 2012 del 07.08.2012,
ha disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro …
Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa". In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,
agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5. comma 8, del D.L. n. 95 del
2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma
54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato,
ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012
con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina che escludesse il diritto alla “monetizzazione” delle ferie anche nella ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato oggettivamente impossibile.
Pertanto, in virtù della novella legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l'anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento» (cfr. Cass. n. 8521/2015 e Cass. n.
26985/2009). Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Il resistente ha considerato nei suoi conteggi come giorni di ferie anche quelli successivi al CP_1
termine delle lezioni e fino al 30 giugno, pervenendo così ad un risultato negativo per la docente.
Tuttavia, se così fosse dovrebbe ritenersi che anche per il personale docente di ruolo – a tempo indeterminato – i giorni non dedicati alle lezioni in classe dovrebbero ritenersi “giorni obbligatori di ferie”. Così però non è in quanto è lo stesso legislatore al citato comma 54 che ne prevede la fruizione obbligatoria solo nei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali.
Dopo il 15 Giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni sono terminate.
Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è nozione ben più
complessa e articolata.
Ne consegue che al termine delle lezioni il docente con contratto fino al 30 Giugno non possa ritenersi implicitamente “in ferie”, bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami), che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso.
In conclusione i giorni che vanno considerati goduti come ferie sono solo quelli fruiti durante le sospensioni delle lezioni, nonchè quelli espressamente richiesti dal docente, mentre vanno considerati giorni lavorati quelli al termine delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale e sino al 30
giugno.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso, per l'importo totale di € 267,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e peraltro neppure specificamente contestati da parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
2. AN parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno indicato in ricorso per l'importo totale di € 267,04 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. AN parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 218,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Enna, 12 marzo 2024. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 settembre 2013.