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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/280
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia Maria Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 280 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021
promossa da:
(c.f. , nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Martani come da procura allegata all'atto di citazione del primo grado del giudizio,
Appellante
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente ad CP_1 C.F._2
IS, in proprio e quale legale rappresentante della con sede in Controparte_2
Pagina 1 IS (p.iva , elettivamente domiciliati in Cagliari, nella Via G. B. Tuveri, P.IVA_1
n.52/54, presso lo Studio dell'Avv. Adriana Maria Ruggeri, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Appellati – Appellanti incidentali
All'udienza collegiale del 28/02/2025 la causa è stata tenuta a decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “ In via istruttoria:- richiamare il CTU al fine di verificare, sulla base della
documentazione contabile acquisita o da acquisire la correttezza dell'operare dell'amministratore
nella predisposizione e redazione del bilancio 2013, determinando la natura e la portata delle
singole operazioni effettuate con la parte correlata, valutandone l'incidenza sul bilancio sociale e
sulla perdita d'esercizio nel 2013; stabilisca inoltre se dette operazioni, oppure ulteriori fatti
omissivi o commissivi dell'amministratore, abbiano comportato o meno un danno per la società e
per i terzi creditori aggravando il passivo della stessa e in caso positivo ne indichino – ove
possibile – l'ammontare.-. se ritenuto necessario ammettere le prove per testimoni dedotte nelle
memorie istruttorie e ordinare l'esibizione dei documenti indicati. Nel merito: Voglia l'ill.ma Corte
d'appello adita dichiarare nulla e/o annullare la delibera del 23 aprile 2014 dell'assemblea dei
Co soci della società . ivi compresi tutti gli atti consequenziali, poiché illegittima Controparte_4
e per l'effetto condannare l'amministratore a risarcire tutti i danni causati alla società ed ai soci,-
con vittoria di spese e compensi”.
Appellati -Appellanti incidentali: “ Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa:
Co In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la . CP_4
per i motivi di cui all'espositiva;
[...]
Nel merito: Rigettare l'appello proposto.
In accoglimento del proposto appello incidentale nei confronti del , ogni contraria Parte_1
eccezione, deduzione disattesa, in riforma della sentenza appellata:
Pagina 2 In via principale: Accertare e dichiarare che le operazioni compiute tra parti correlate per cui è
causa sono state compiute a condizioni normali di mercato e per l'effetto dichiarare la legittimità
della delibera di approvazione del bilancio della del 23.4.2014 con rigetto di Controparte_2
tutte le domande avversamente proposte.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Si domanda che venga disposta CTU volta ad accertare che le operazioni compiute tra parti
correlate siano avvenute a normali condizioni di mercato e nel rispetto della normativa dettata in
materia seguendo altresì le indicazioni di cui ai punti a), b), c) del presente atto”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto del 3.8.2015, riassumeva, davanti alla sezione specializzata in materia di Parte_1
impresa del Tribunale di Cagliari, il giudizio già promosso dinanzi al Tribunale di IS,
dichiaratosi incompetente con ordinanza del 7/5/2015, al fine di far accertare la nullità e/o pronunciare l'annullamento della delibera adottata in data 23/4/2014 dall'assemblea dei soci della con la quale era stato approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al Controparte_2
31.12.2013 ed era stata disposta la ricostituzione del capitale sociale.
A sostegno delle proprie domande esponeva che: Parte_1
- al tempo dell' adozione della delibera oggetto di causa egli era socio di minoranza (titolare di una quota pari al 40% del capitale sociale) della mentre era socio di Controparte_2
maggioranza (titolare di una quota pari al 60% del capitale sociale), nonché amministratore unico,
CP_5
-con avviso del 10.4.2014 il aveva convocato l'assemblea dei soci per deliberare, in via CP_5
ordinaria, l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 e in via straordinaria l'adozione dei “provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. – delibere inerenti e conseguenti”;
- con nota del 22.4.2014 l'esponente aveva chiesto un rinvio dell'assemblea al fine di esaminare il bilancio, l'allegata nota integrativa, le scritture contabili ed i documenti giustificativi delle spese e dei ricavi.
Pagina 3 -con riferimento alla parte ordinaria, l'assemblea aveva deliberato “di approvare il bilancio, così come predisposto dall'organo amministrativo, al quale viene dato ampio scarico della propria
gestione”;
- in merito alla parte straordinaria, l'amministratore, rilevato che dal bilancio risultava una perdita di esercizio pari ad euro 44.985,90, oltre a perdite pregresse pari ad euro 13.445,19, per un totale di euro 58.431,09, prospettava la necessità di adottare i provvedimenti ex art. 2482 ter c.c. concernenti la riduzione di capitale sociale al di sotto del minimo legale.
- preso atto che le riserve non erano sufficienti alla ricostituzione del capitale sociale, CP_5
aveva altresì proposto ai soci, al fine di assorbire integralmente le perdite, le seguenti operazioni:
a) riduzione della riserva straordinaria da euro 932,65 a zero e del capitale sociale da euro
10.000,00 a zero;
b) la ricostituzione del capitale sociale da zero a euro 57.078,79, da offrirsi ai soci in proporzione delle quote di partecipazione da ciascuno possedute;
c) sottoscrizione ed integrale liberazione del capitale sociale come aumentato;
d) successiva riduzione del capitale sociale da euro 57.078,79 ad euro 10.000.00, al fine di assorbire la residua perdita e ottenere la ricostituzione del capitale sociale nell'importo minimo richiesto per il tipo legale prescelto.
Sulla base di quanto proposto, l'assemblea dei soci aveva deliberato con il voto unico e determinante del al contempo amministratore e socio di maggioranza. CP_5
Ciò premesso l'attore chiedeva dichiararsi la nullità, o comunque l'annullabilità della delibera impugnata per violazione del disposto dell'art. 2479 ter c.c. (invalidità delle decisioni dei soci) in relazione al comma 2 (conflitto di interessi) al comma 3 (assenza di informazioni), nonché, in generale, per violazione dei principi contenuti nell'art. 2379 c.c. (nullità delle deliberazioni).
La nullità della delibera veniva prospettata dall'attore in quanto il avrebbe agito in conflitto CP_5
di interessi e come parte correlata della società, quale fornitore di beni e servizi.
Secondo l'assunto attoreo difatti, il titolare della ditta individuale Agriturismo Archelao di CP_5
ES SA, corrente in IS, esercente attività di agriturismo nonché di vendita di beni prodotti e fornitura pasti (catering e banqueting), risultava essere il maggior fornitore di beni e
Pagina 4 Co servizi della . come attestato dall'entità delle operazioni definite nel 2013 Controparte_4
(per un totale di euro 239.761,00, su un valore della produzione complessiva di euro 402.783,00).
Siffatte operazioni, in alcuni casi neppure specificate (ad es. “spese pluriennali sui beni di terzi e spese di manutenzioni ordinarie”) imponevano, a giudizio dell'attore, quale ulteriore obbligo informativo, l'inserimento, nella nota integrativa al bilancio, di dettagli circa la loro natura (in ordine ad acquisti o vendite di beni, prestazioni di servizi), ai sensi dell'art. 2427 comma 22 - bis c.c. Al contrario, nessuna informazione era invece contenuta nel bilancio in merito al corrispettivo dei servizi e in ordine alle motivazioni che avevano condotto alla decisione di concludere le operazioni economiche con la parte correlata, anziché con terzi.
Siffatta assenza di trasparenza nelle procedure di acquisto di beni e servizi risultava ancor più
evidente, considerata la varietà delle prestazioni che il aveva fornito alla CP_5 Controparte_2
servizi di pulizia per euro 1.422,00, servizi di catering per euro 109.068, servizi di portineria
[...]
per euro 89.988,00, servizi di manutenzione ordinaria per euro 8.203,00 e spese pluriennali su beni di terzi per euro 31.069,00. Stante l'imponenza dei costi delle predette operazioni, risultava dunque necessario verificare se queste fossero state convenute o meno alle condizioni normali di mercato.
La stessa redazione del bilancio in forma abbreviata, priva delle indicazioni previste per legge in relazione alle operazioni con la parte correlata, era stata contestata dall'attore per assenza dei requisiti di legge. In generale siffatte violazione avrebbero creato un evidente danno ad esso attore,
il quale si riservava di promuovere azione di responsabilità e risarcitoria nell'ipotesi in cui dal giudizio fossero scaturite responsabilità dell'amministratore.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande, con Controparte_2
condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La convenuta precisava che, fin dall'anno 2008, di costituzione della società, e sino al 3/4/2013, il aveva rivestito la carica Pt_1
Co di amministratore unico della . mentre, dal 13/6/2006 al 31/3/2013, era stato Controparte_4
associato in partecipazione dell'impresa individuale Agriturismo Archelao di ES SA.
Rilevava, inoltre, che il contratto di fornitura di servizi e prodotti, intercorso tra la società e la parte correlata, era stato sottoscritto proprio dall'attore, fin dalla sua costituzione -avendo la società esternalizzato da sempre all'impresa individuale i servizi oggetto di contestazione- quale
Pagina 5 amministratore della società, di talché il era semplicemente succeduto nei rapporti CP_5
contrattuali. Con la conseguenza che il era pienamente a conoscenza delle Parte_1
circostanze che avevano indotto la ad attribuire alla Agriturismo Controparte_2
Archelao di ES SA la fornitura dei servizi contestata, nonché delle condizioni pattuite, tenuto conto del fatto che, nell'ambito temporale dei rapporti commerciali intercorsi tra le due società, ben
51 mesi su 60 erano ricaduti sotto l'amministrazione Segnatamente, nell'esercizio 2012, Pt_1
l'entità dei rapporti riferibili alla parte correlata era stata pressoché identica all'anno successivo,
pari ad euro 223.157,00.
Riguardo all'asserita, mancata conoscenza dei documenti, la convenuta rivendicava la totale trasparenza nelle informazioni societarie, poste tempestivamente a disposizione del e del Pt_1
consulente da questi indicato (il dottor e sosteneva che in occasione dell'assemblea Persona_1
del 23.4.2014 il bilancio era stato regolarmente depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti nonché consegnato brevi manu al nei termini di legge. Né era censurabile il fatto Pt_1
che il bilancio fosse stato redatto in forma abbreviata, come, d'altra parte, era sempre accaduto,
sussistendo i limiti previsti dall'art. 2435 bis del c.c.
Sulla mancata specificazione della natura di talune operazioni economiche, la convenuta eccepiva che la contestazione dell'attore era da intendersi riferita ad interventi di manutenzione ordinaria sulla struttura ostello Marina, concessa alla società dal la cui gestione e le cui Parte_2
condizioni erano state assunte dietro impulso e volontà dello stesso che ne conosceva Pt_1
perfettamente la natura. Concludeva, la convenuta, rilevando che l'ordine del giorno, l'oggetto ed il contenuto della delibera impugnata, riferiti all'approvazione del bilancio ed all'approvazione straordinaria di cui all'art. 2482 ter c.c., rappresentavano degli atti ineludibili, al compimento dei quali l'amministratore non poteva sottrarsi, difettando, in ultima analisi, i requisiti utili al fine di ritenere sussistenti l'asserito conflitto di interessi e i lamentati danni.
Con ordinanza del 18.6.2018, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare;
1) se le operazioni con le parti correlate indicate a pag.12 della nota integrativa al bilancio al 31.12.2013 fossero state concluse a condizioni normali di mercato;
2) se i corrispettivi delle prestazioni indicate nei due contratti datati 1.4.2012 e 10.05.2013, denominati entrambi
Pagina 6 “contratto prestazioni di servizi” e intercorsi tra la e e la CP_6 Controparte_7 [...]
corrispondessero a quelli correnti nel mercato oristanese nel periodo temporale di Controparte_2
riferimento.
Con sentenza n° 2576 del 26/11/2020, il Tribunale dichiarava la nullità della delibera
dell'assemblea dei soci della società tenutasi in data 23.4.2014, Controparte_2
relativamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013, nella parte in cui,
in violazione dell'art. 2427 numero 22 bis) c.c., nella nota integrativa è stato omesso di riferire che
le operazioni con parti correlate individuate dal C.T.U. (i prezzi del servizio catering per i pasti di
quinto-sesto e settimo livello;
i prezzi relativi al servizio di portineria;
i prezzi relativi all'utilizzo
del trattore con operatore;
per quanto concerne le “spese pluriennali su beni di terzi”, i prezzi
delle lavorazioni superiori al mercato, come evidenziato nella tabella n. 13 a pag. 18 della
relazione peritale) non sono state concluse a condizioni di mercato; rigettava tutte le altre domande
attrici; disponeva che il dispositivo della sentenza fosse iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori della società convenuta;
compensava integralmente le spese processuali,
ponendo le spese di c.t.u. a carico della Controparte_2
***
Le motivazioni della sentenza di primo grado possono riassumersi come appresso.
Doveva ritenersi “… infondata l'impugnazione della delibera relativa alla parte straordinaria,
non avendo l'attore dedotto alcun vizio specifico dal quale desumere l'invalidità della delibera di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale.”.
Parimenti infondate erano le domande di risarcimento del danno, non rilevandosi alcun danno nella vicenda scrutinata, peraltro neppure allegato specificamente, dovendo, semmai, il socio di minoranza agire giudizialmente per richiedere l'annullamento dei singoli contratti conclusi in asserito conflitto d'interessi (art. 2475 ter c.c.) in ipotesi produttivi di un danno sia alla società che al socio stesso.
Era invece fondata la domanda attrice relativamente alla omessa indicazione, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio concluso al 31.12.2013, delle informazioni sui rapporti economici intercorsi tra la e la Agriturismo Archelao di ES SA, in Controparte_2
Pagina 7 violazione dell'art. 2427 n. 22 bis c.c.: rinvenendo, tale previsione normativa, la sua ratio legis nelle esigenze informative legate al fatto che le operazioni con parti correlate (quelle rilevanti e non concluse alle normali condizioni di mercato) possono non essere effettuate alle stesse condizioni applicate da parti non correlate, nella specie risultavano stipulati con la ditta individuale contratti per la fornitura di servizi per un totale di euro 239.761,00, su un valore superiore alla metà
dell'intera produzione, pari ad euro 402.783,00. Poco importava, inoltre, che il socio di minoranza ben conoscesse natura e rapporti commerciali con la fornitrice, posto che, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, le norme dirette a garantire chiarezza e precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e quindi nulla la delibera di approvazione.
Indubbia, dunque, stante la entità delle forniture eseguite dalla parte correlata, la rilevanza delle operazioni poste in essere, dalla consulenza tecnica d'ufficio era emerso, altresì, che,
contrariamente a quanto sostenuto nella nota integrativa al bilancio, sulla base dell'analisi condotta sul mercato oristanese i prezzi praticati in favore della parte correlata si erano rivelati superiori a quelli medi di mercato per quanto concerne il servizio catering, il servizio relativo ai pasti di quinto-
sesto e settimo livello, il servizio di portineria e l'utilizzo del trattore con operatore.
Con riguardo alle “spese pluriennali su beni di terzi” (pag. 12 della nota integrativa), l'Ausiliario
aveva accertato che alcune lavorazioni presentavano un prezzo superiore a quello medio di mercato, altre inferiore, altre in linea con il mercato (tabella n. 13 , pag. 18 della perizia).
Alla luce di tali esiti, sussistevano, a giudizio del Tribunale, le condizioni che, ai sensi dell'art. 2427 numero 22 bis) c.c, rendevano obbligatoria l'indicazione, nella nota integrativa, delle informazioni circa le operazioni con parti correlate, sicché la relativa, accertata omissione determinava la dichiarazione di nullità, in parte qua, della delibera impugnata
Data la reciproca soccombenza, il giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite, con attribuzione delle spese della c.t.u. a carico della convenuta.
***
Con Avverso la sentenza ha proposto appello convenendo in giudizio la Parte_1
[...]
in persona dell'amministratore unico ES SA, nonché questi in proprio, CP_4
Pagina 8 lamentando il mancato annullamento totale della delibera impugnata e l'accoglimento solo di una delle doglianze avanzate con riguardo ai vizi dedotti.
I. Con una prima, variamente articolata censura, l'appellante ha lamentato:
- Il Collegio di prime cure avrebbe errato laddove aveva ritenuto che l'incompletezza della nota integrativa al bilancio non incidesse sul risultato economico dell'esercizio, ma solo sull'assenza di chiarezza, pur esponendo, il bilancio, perdite mai verificatasi in precedenza.
- Né il Tribunale aveva considerato essere stata eccepita la violazione di diverse norme contenenti differenti principi dettati a tutela dei singoli soci ad essere informati circa l'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, valendo le medesime ragioni addotte per la pronuncia di nullità relativa a supportare anche la declaratoria di nullità di tutta la delibera di approvazione del bilancio.
- L'indubbio conflitto di interessi rinvenuto nelle operazioni di fornitura di beni e servizi effettuate fra la parte correlata e la società comportava tutta una serie di obblighi in capo all'amministratore della società medesima, sanzionati, in ipotesi di violazione, con la nullità della delibera di approvazione del bilancio, nonché, se del caso, con l'azione di responsabilità e risarcimento del danno.
- La violazione dell'obbligo informativo non riguardava, inoltre, solo la nota integrativa ex art. 2427 n. 22. bis c.c., ma riverberava i suoi effetti oltreché sull'approvazione del bilancio, anche sul valore della singola quota di partecipazione.
- Il aveva dunque agito in conflitto di interessi pur dovendo astenersi, se non completamente, CP_5
quantomeno allorché il suo voto era stato determinante.
- Per contro, nessuna informazione era pervenuta al socio di minoranza, in particolare circa le motivazioni che avevano condotto alla decisione di concludere le operazioni con la parte correlata piuttosto che con terzi. Operazioni che, viceversa, era indispensabile che il socio di minoranza verificasse o fosse posto in grado di verificare, essendo in gioco poste elevate e risultando applicati prezzi non di mercato.
Pagina 9 - Siffatte operazioni sarebbero state causa di perdite eccessive che avevano portato alla ricostituzione del capitale sociale, riverberando tale scelta in un danno per l'esponente, titolare di quota di minoranza.
- Dai bilanci prodotti 2011-2014, corredati di nota integrativa, emergerebbe solo una generica descrizione delle spese, tale da evidenziare, quanto ai primi tre esercizi, perdite per euro 44.986,00,
mentre il bilancio 2014 evidenzierebbe, addirittura, un utile di euro 940,00, sorgendo, dunque, il legittimo sospetto che dette spese avessero perseguito il fine ultimo di determinare la riduzione del capitale sociale.
- Solo con le produzioni ex art. 183 n.2 u.c. c.p.c., presa visione anche dei documenti più volte richiesti, si era potuto contestare che le prestazioni e le forniture di servizi descritte fossero state realmente effettuate, rilevandosi duplicazioni di servizi e contestandosi i preventivi prodotti che lo stesso pur essendo nel 2012 amministratore, non avrebbe mai visionato. Così pure si Pt_1
contestava il carteggio via mail con il commercialista, dottor Persona_1
- Si era insistito nelle istanze di esibizione e produzione delle fatture di acquisto dei beni e servizi forniti dalla parte correlata e relative alle operazioni indicate nella nota integrativa di cui al bilancio,
domandando che venisse ordinato alla parte correlata di esibire i contratti di lavoro delle prestazioni fornite e lamentando, inoltre, l'assenza di competenza specifica per le prestazioni di catering da parte dell'impresa individuale, così come osservato dal consulente di parte.
- Si era quindi contestato che l'amministratore, anche a causa del suo conflitto di interessi, non avesse operato correttamente.
-Il Consulente tecnico avrebbe dal suo canto dovuto accertare se le operazioni, oppure ulteriori
fatti omissivi o commissivi dell'amministratore avessero comportato danno per la società o per i terzi creditori, specificandone, ove possibile l'ammontare.
-La difesa della società non aveva fornito alcuna spiegazione delle perdite accumulate e tale prova non si evinceva dal bilancio.
-Era dunque da concludersi per la nullità della delibera assembleare per violazione del principio generale di chiarezza, veridicità e correttezza e per illiceità dell'oggetto.
Pagina 10 -La ricapitalizzazione da parte del socio fornitore e legale rappresentante aveva determinato il vantaggio di poter acquistare anche le quote sociali non acquistate dall'altro socio.
-Avrebbe dunque errato il primo Giudice, laddove aveva ritenuto che l'omissione rilevata non incidesse sul risultato economico dell'esercizio, ma solo sull'assenza di chiarezza di bilancio in violazione del disposto dell'art. 2423 cod. civ.
***
II. Con una ulteriore censura l'appellante si duole del rigetto, da parte del Tribunale, dell'
impugnazione relativa alla parte straordinaria della delibera, “non avendo l'attore dedotto alcuno
specifico vizio dal quale desumere l'invalidità della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale”, dolendosi l'attore di non avere potuto scientemente affrontare l'ordine del giorno
relativo alla ricostituzione del capitale sociale. L'esponente, per meglio esaminare il bilancio e la nota integrativa aveva chiesto un differimento dell'assemblea. Il diniego di tale rinvio gli avrebbe precluso di poter partecipare consapevolmente all'assemblea, e il socio di maggioranza, col suo voto, aveva deliberato per l'azzeramento e la ricostituzione del capitale così privandolo dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, siccome all'oscuro delle ragioni delle perdite di bilancio.
La proposta e la delibera avrebbero comportato, dunque, la violazione della correttezza e buona fede nei rapporti tra soci, perseguendo, il socio di maggioranza, il proprio particolare interesse, con conseguente nullità integrale della delibera.
***
III. Con altra doglianza l'appellante sostiene che il Collegio di prime cure non avrebbe rilevato alcun danno derivante dalla delibera nulla.
Riporta l'appello, testualmente: “… Allo spirare dei termini per l'impugnazione della sentenza si è
appreso che la SA. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7/8/2018, Controparte_4
senza che dell'evento estintivo sia stata data notizia in sede processuale. E' singolare che l'evento
si sia verificato dopo l'ordinanza di remissione della causa in
istruttoria (ordinanza del 18/6/2018) ove viene nominato il CTU e formulati i relativi quesiti. Dal
raffronto dello stato patrimoniale al 31/12/2016 con il rendiconto dell'amministratore unico al
Pagina 11 27/12/2017 emergono minori disponibilità liquide per € 13.203,00 e minori crediti esigibili per €
16.874,00.
Considerata la coincidenza soggettiva dell'amministratore unico e del liquidatore nella persona del
e l'imputabilità delle predette riduzioni in capo all'amministratore ex articolo 2486 c.c., le CP_5
suddette attività, in quanto non incluse nel bilancio di liquidazione della società, devono ritenersi
trasferite a suo vantaggio, con analoga considerazione in relazione alle immobilizzazioni materiali
esistenti al 31 dicembre 2015 per euro 62.329,00. E' evidente il danno cagionato alla società, ed al
dall'illegittima approvazione della delibera del 23/4/2014, anche solo alle conseguenze Pt_1
economiche della mancata partecipazione alla liquidazione del patrimonio sociale. Si chiederà
pertanto che la Corte adita voglia pronunciare condanna generica dell'amministratore al
risarcimento dei danni patiti da .”. Parte_1
***
Si è costituito ES SA in proprio e quale legale rappresentante della , Controparte_2
deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello nei confronti della Società, cancellata fin dall'anno 2018. In proposito il ha ricordato che “La cancellazione della società dal CP_5
registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata,
priva la società stessa della capacità di stare in giudizio;
-pertanto, qualora l'estinzione intervenga
nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo,
disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte
o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; - qualora
l'evento non sia stato fatto constatare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constatare
in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei
riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei
confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere
il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso”. A supporto ha richiamato (Cass. Civ.,
Sez. VI, ordinanza 7 agosto 2018, n. 20565).
Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'appello evidenziando:
Pagina 12 • mancherebbe anzitutto un interesse ad agire per la nullità del bilancio 2013 non avendo il impugnato quelli relativi agli anni successivi. Pt_1
• Non sarebbe intellegibile l'oggetto dell'appello, al di là delle situazioni/operazioni già
sanzionate dal giudice con la nullità parziale. In proposito “Parrebbe voler commisurare
l'entità della violazione all'entità del valore della produzione non tanto alla tipologia di violazione che per l'ordinamento è giusto sanzionata dalla nullità parziale, come statuito
dal Tribunale. Per il resto, controparte si è semplicemente limitata a riportare in grado di
appello le doglianze mosse in primo grado in palese contrasto con l'art. 342 c.p.c.”.
• La nota del 22.4.2014 con la quale il avrebbe asseritamente richiesto formalmente i Pt_1
documenti per cui si controverte (cfr. doc. 4 memorie 183. n.2 ) non risulterebbe né Pt_1
spedita né tantomeno recapitata al ES SA, fermo restando che aveva preso Pt_1
visione o avrebbe potuto prendere visione di tutta la documentazione relativa all'attività
della società, perfettamente accessibile. Tra l'altro, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale, non appena depositato il bilancio in data 31 marzo 2023, questo era stato reso disponibile presso la sede aziendale e al era stata consegnata una copia il successivo Pt_1
14 aprile;
• risulterebbe provato dalla documentazione prodotta come “il abbia fatto copia del Pt_1
bilancio e non abbia richiesto alcuna altra documentazione in vista dell'assemblea e che in
ogni caso fosse costantemente aggiornato della situazione contabile della società come si
evince dalle richiamate email”. Con la conseguenza che alcuna violazione in tale senso avrebbe potuto essere addebitata al e alla società in generale. CP_5
• L'appellante introduceva, altresì, surrettiziamente allegazioni, difese non esplicate nei gradi precedenti del giudizio e domande nuove, come tali inammissibili:
- sostenendo che l'annullamento parziale della delibera sarebbe “già di per sé sufficiente
per dichiarare - a cascata - l'annullamento anche in riferimento alla parte straordinaria
della delibera stessa concretandosi questa in un abuso di maggioranza con violazione
dei principi di correttezza e buona fede” nei rapporti tra i soci e che la conseguente
Pagina 13 mancanza di informazione avrebbe determinato l'impossibilità di esercitare il proprio voto scientemente;
- allegando per la prima volta una condotta di abuso della maggioranza nonché dei principi di correttezza e buona fede reciproci fra soci.
Quanto alle asserite perdite danni derivanti dai rapporti negoziali intercorsi con le parti correlati,
l'appellato ha ricordato che “correttamente gia' il giudice di prime cure evidenziava come alcun
vizio sia stato dedotto in riferimento alla parte straordinaria della delibera, e mai alcuna
contestazione sia stata mossa alle perdite dedotte”, osservando, comunque, che nessuna perdita fosse riconducibile alla mancata trasparenza ed evidenziando: “Come correttamente esplicato nella
nota integrativa, le perdite che si sono verificate nel 2013 (cfr. pag 13), primo anno di gestione da
parte del sono da ricondurre alle spese di intervento eseguiti sull'Ostello Oasi Marina di CP_5
Cabras nel 2012, quando ancora il era amministratore, imputati dunque nel Bilancio per il Pt_1
2013 in virtù del contratto sottoscritto dal Per la precisione, nell'anno 2013, l'Ostello ha Pt_1
generato ricavi assai modesti, appena 39.000 €, tanto che questi non coprirono neppure i costi fissi
di circa 54.000 €, che, insieme ai 23.000 € di costi variabili, hanno comportato una perdita di circa
38.000 € (39.000-54.000-23.000). Quindi, senza la gestione dell'Ostello (poi chiuso nel 2014) il
risultato d'esercizio 2013 sarebbe stato negativo di appena 7.000 €, perfettamente in linea con i
precedenti esercizi. La maggiore perdita del 2013 dunque è da ricercare non certamente nelle
operazioni tra parti correlate ma sicuramente nelle costose spese sostenute per l'Ostello, essendo
le operazioni tra parti correlate nel 2012 e 2013 pressochè in linea”.
Nel prendere posizione sulle censure riferibili specificatamente a ” personalmente, CP_1
l'appellato ha fatto rilevare di non essere stato mai prima d'ora convenuto in giudiziose non nella veste di legale rappresentante della società e che mai era stata esercitata un'azione di responsabilità
e risarcitoria nei suoi confronti, sicché egli avrebbe potuto essere convenuto in giudizio giusto quale
socio successore della società cancellata. Si riporta, opportunamente, quanto osservato nella CP_2
comparsa di risposta dall'appellato: “Controparte, …, con tono accusatorio, evidenzia che la
società appellata è stata cancellata dal registro dalle Imprese, dopo la emissione da parte del
Pagina 14 Tribunale di Cagliari della ordinanza di rimessione in istruttoria della causa …. Nella realtà, nel
momento in cui la causa è stata rimessa in istruttoria l'iter per la cancellazione della società era
oramai avviato e quasi giunto alla definizione. … la liquidazione si è conclusa in data
30/04/2018; - il bilancio finale di liquidazione con la richiesta di cancellazione della società è stato
depositato al registro delle imprese in data 14/06/2018; - la cancellazione è stata iscritta in data
07/08/2018. … la procedura liquidatoria, come emerge dal bilancio finale di liquidazione non ha
dato luogo ad alcuna attribuzione a favore dei soci, né a titolo di restituzione di finanziamenti né a
titolo di riparto. Ancora, l'attribuzione di responsabilità in qualità di amministratore per la
mancata conservazione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2486 c.c. essendo domanda nuova è
inammissibile oltrechè infondata, Del tutto irrilevante oltreché circostanza del tutto nuova e
pertanto inammissibile è, quindi, la contestazione relativa alle minori disponibilità liquide e ai
minori crediti;
diversamente da quanto sostenuto, esse non sono in relazione ad alcuna perdita di
patrimonio, avendo consentito, come potrà rilevarsi dalle situazioni analizzate, la riduzione di
debiti di importo pressoché pari….”.
Da ultimo l'appellato ha eccepito l' inammissibilità della domanda formulata dal a pag. 18 Pt_1
dell'atto di appello, di condanna generica di esso appellato.
Appello incidentale
L'appellato ha proposto appello incidentale lamentando che il Tribunale avrebbe errato laddove aveva fondato la propria decisione sulla consulenza tecnica d'ufficio e, in particolare, con riguardo alla parte in cui quest'ultima aveva affermato che alcune delle operazioni compiute tra parti correlate non fossero in linea con le condizioni di mercato. A tal proposito ha evidenziato come “…
La indagine della CTU si sarebbe dovuta limitare a verificare che le operazioni tra le parti
correlate in questione fossero state svolte “a condizioni normali di mercato”, vale a dire ad un
prezzo individuabile nel mercato in un dato momento storico. E non invece, come ha proceduto la
CTU stessa a verificare che le condizioni applicate corrispondessero alla media, aritmetica o
ponderata dei prezzi ritrovabili nel mercato. Infatti, secondo tale impostazione ogni costo di un
servizio che si discosti dalla media così calcolata è considerato “non normale”. Il che significa che
confrontando i prezzi delle 3 imprese intervistate dalla CTU, essendo i prezzi operati dalla ditta “Il
Pagina 15 menu di ” alquanto distanti da quelli delle altre due imprese, assimilabili a quelli operati Parte_3
da risultano al di fuori delle condizioni normali di mercato”. Inoltre la Controparte_2
CTU avrebbe proceduto all'analisi dei prezzi “… ponendo alla base un presupposto errato, ovvero
che il prezzo determinato dalla debba intendersi comprensivo anche del servizio ai Parte_4
tavoli e pulizia dei locali, servizi invece non ricompresi generalmente in quelli di banqueting e
catering offerti dalle imprese operanti nel settore. b) La CTU ha altresì errato in riferimento alle
conclusioni cui è giunta sui costi di portineria, infatti trattandosi di attività svolta all'interno di un'attività ricettizia presuppone l'applicazione del CCNL settore Alberghiero (portieri e custodi) al
livello 3 (impiegati di concetto, contabili di concetto e segretari di concetto) e non al CCNL del
settore Vigilanza. c) La CTU ha altresì omesso di considerare un qualsivoglia utile per l'attività
compiuta. Quanto applicato dalla società correlata è da considerarsi pure modesto (15%), in
realta' dovrebbe essere ben superiore. Pertanto, essendo palese l'erroneità della CTU e dei
presupposti su cui la stessa è fondata si insiste nel ritenere che le operazioni tra parti correlate per
cui è causa sono state compiute a condizioni normali di mercato.”.
Deriverebbe, da ciò, l'errata declaratoria di nullità (parziale) operata dal primo giudice.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello nei confronti
Cont della per essere stata, la stessa, cancellata dal registro delle imprese nel corso Controparte_4
del primo grado di giudizio (evento non dichiarato né comunicato in quella sede).
Occorre in proposito muovere dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15295/2014, con cui è stato, in generale, chiarito che l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata
la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase
attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a
seguito della proposizione dell'impugnazione (conf. Cass. N. 710/2016; Cass. n. 15177/2016, in
Pagina 16 motiv.). Tale posizione sarebbe suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta (ovvero i soci successori della società estinta: Cass. n. 23141/2014) ovvero se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o ancora se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 comma 4 c.p. (Cass. n.
710/2016; Cass. n. 15177/2016 in motiv.). A tale rilievo conseguirebbe, secondo una parte della giurisprudenza, che è senz'altro ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo
comma dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, ovvero
alla società cancellata, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento
(Cass. n. 15724/2015; Cass. n. 23563/2017; Cass. n. 26495/2014; Cass. n. 15177/2016, in motiv.).
Da ciò il principio secondo cui la cancellazione di una società dal registro delle imprese, “…
costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o
notificato e altre parti nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola
dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come
se l'evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione
dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza
"aliunde" dell'avvenuta cancellazione da parte del notificante;
viceversa, la medesima regola dell'ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur
quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo,
di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e,
dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto
esistente e capace di stare in giudizio (Cass. n. 23563/2017).”. L'orientamento, peraltro, non può
dirsi unanime, nella giurisprudenza di legittimità, specie con riguardo alla materia tributaria (cfr.
Cass. n. 24853 del 9 ottobre 2018, secondo cui “…la cancellazione volontaria nel registro delle
imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima,
impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se
Pagina 17 l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia
stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile,
l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci
(o nei confronti) dei soci succeduti alla società estinta a pena di inammissibilità.” Nello stesso senso cfr. Cass. n. 26196 del 19 dicembre 2016).
Nella specie, a ben vedere, l'evocazione in giudizio dell'ex amministratore e socio CP_5
unitamente alla constatata cancellazione della Società pure citata, consente di prendere atto della vicenda estintiva e dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti del primo (la cui presenza nel giudizio si giustifica in termini esclusivamente successori, non certo, come parrebbe desumersi da taluni passaggi dell'atto di appello, nella duplice veste di successore e in proprio in dipendenza di una propria autonoma posizione -di amministratore- non dedotta in primo grado, né fatta oggetto di specifiche domande, tale non essendo la riserva di fare valere una ipotetica responsabilità nei confronti dell' amministratore in separato giudizio sulla base degli esiti della c.t.u. (cfr. conclusioni primo grado).
Per quanto esposto, l'appello è ammissibile nei confronti del socio succeduto, non lo è nei confronti della società, cancellata dal registro delle imprese in data 7 agosto 2018, pendente il primo grado di giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
Il primo motivo propone una commistione di elementi prevalentemente generici, chiaramente finalizzati ad introdurre temi nuovi di indagine, ai limiti dell'ammissibilità nonché per certi versi,
della concludenza.
E' opportuno muovere da un punto nodale della decisione, che non ha costituito oggetto di censura alcuna: come chiarito dal primo Giudice, la nullità parziale per difetto di trasparenza era indipendente dall'effettiva conoscenza delle operazioni poste in essere, da parte del socio di minoranza, perseguendo l'esigenza oggettiva della trasparenza del bilancio.
Per converso è incontestato e incontestabile che il avesse, per diversi anni consecutivi fino Pt_1
ad aprile del 2013, svolto il ruolo di amministratore della società e trattato in tale sua veste con la ditta individuale Agriturismo Archelao, di cui era associato in partecipazione, stipulando quegli
Pagina 18 stessi contratti di fornitura proseguiti o rinnovati con il successivo amministratore, accedendo,
evidentemente, a conti, fatture e bilanci della società, certamente a lui ben noti. Né a fronte degli specifici rilievi mossi dalla controparte, il ha dimostrato di avere domandato Pt_1
tempestivamente la documentazione che in appello sostiene di non avere potuto visionare. In tale contesto appare del tutto pretestuosa la richiesta (la cui ricezione è, oltretutto, contestata) di rinvio dell'assemblea avanzata appena il giorno prima della data fissata, laddove e' pacifico e comunque dimostrato anche attraverso la prova orale espletata, che il socio di minoranza fosse stato posto in grado di accedere a tutta la documentazione della società non appena formato il bilancio e depositato presso la sede.
Esplorative e generiche, e, in definitiva, inconferenti, sono poi le richieste di esibizione dei contratti stipulati dalla società (taluni relativi a rapporti pluriennali, avviati dallo stesso Pt_1
nonché le indagini che l'appellante lamenta non essere state prese in considerazione in primo grado nel formulare i quesiti al C.T.U. (se le operazioni, oppure ulteriori fatti omissivi o commissivi
dell'amministratore avessero comportato danno per la società o per i terzi creditori,
specificandone, ove possibile l'ammontare).
La perfetta conoscenza delle situazioni alla cui esistenza ha dato causa lo stesso socio di minoranza perché riconducibili a contratti stipulati allorché era lui stesso amministratore, o semplicemente rinnovati dal nuovo amministratore, esclude altresì che l'appellante possa fondatamente dolersi di non avere potuto scientemente esercitare il proprio diritto di voto o possa dolersi di ipotetiche violazioni delle regole della correttezza e buona fede in suo danno.
Ancora, per quanto la circostanza esuli dall'ambito del presente giudizio riguardando condotte riconducibili al non invece alla società (solo contraddittore nel primo grado) in persona del CP_5
suo legale rappresentante, deve escludersi, in difetto di specifica allegazione prima ancora che di prova, che la prosecuzione di siffatta attività da parte del abbia implicato un conflitto di CP_5
interessi idoneo a deviare l'interesse della società. A tal proposito giova richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte (Sez. 1 - , Ord. n. 7279 del 13/03/2023) secondo cui: “In tema di
società, il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c.
allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere
Pagina 19 incompatibile con quello della società, sia per essa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione
della condotta, operata secondo un giudizio "ex ante", che tenga conto della mancata adozione
delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta
analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i
margini di rischio connessi all'operazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della
corte territoriale, che aveva escluso il carattere illecito dell'attribuzione, in favore
dell'amministratore revocato, di un compenso, stabilito all'esito di una transazione intervenuta a
definizione della controversia intrapresa dal medesimo avverso la società).”.
Ora, è evidente che l'appellante non abbia neppure indicato le ragioni per cui il nuovo amministratore avrebbe dovuto interrompere i rapporti precedentemente instaurati con la ditta individuale ed eventualmente cercare nuovi fornitori e prestatori di servizi, ove disponibili sul mercato oristanese.
Ancora non è dato comprendere, per totale assenza di allegazioni specifiche da parte dell'appellante, com'era suo onere, quale sarebbe stata la perdita che avrebbe subito la società per difetto di trasparenza: parrebbe trarsi, dalle asserzioni dell'appellante, che essa debba coincidere con lo stesso difetto di trasparenza, per non avere la società operato secondo la media ponderata di mercato, laddove sarebbe stato invece necessario dimostrare in che termini tale difetto si sia potuto tradurre in un danno a fronte di possibili, valide alternative. Ebbene, l'attore non ha affatto sviluppato un ragionamento a supporto del proprio assunto più o meno esplicitato.
In realtà alcun elemento porta a ritenere che abbia errato il primo Giudice, laddove aveva ritenuto che l'omissione rilevata non incidesse sul risultato economico dell'esercizio, ma solo sull'assenza di chiarezza di bilancio in violazione del disposto dell'art. 2423 cod. civ.
La seconda censura è parimenti infondata. Si è detto del pregresso ruolo dell'attore in seno alla società e della sua presumibile dimestichezza con bilanci, contratti e fatture. E' dunque da escludere che egli, peraltro informato nei termini di legge della data fissata per l'assemblea e dell'ordine del giorno non fosse stato messo in grado di parteciparvi scientemente. Sotto tale profilo, la richiesta di
Pagina 20 spostamento dell'assemblea, avanzata appena il giorno prima della data fissata appare oltremodo pretestuosa e defatigatoria.
Quanto alla decisione di aumentare il capitale per ripianare le perdite, nessun elemento milita per una condotta strumentale del socio di maggioranza (peraltro neppure presente in giudizio in tale veste), laddove bene avrebbe potuto il socio di minoranza acquistare le quote rese disponili dall'aumento di capitale a fronte della necessità ineludibile si ripianare le perdite. D'altra parte la società convenuta ha dato spiegazione chiara e non puntualmente contestata e delle perdite,
ricondotta ad investimenti voluti dallo stesso socio di minoranza sull'attività di ostello in a Pt_2
fronte del fatto che l'ammontare delle transazioni con la ditta individuale erano state pressoché identiche nell'anno precedente allorché era amministratore lo stesso Pt_1
Il terzo motivo è manifestamente infondato. In primo grado l'attore aveva chiesto il risarcimento senza tuttavia esplicitare in cosa sarebbero consistiti i danni subiti dalla società e da esso socio di minoranza, esclusi dal primo giudice con passaggio motivazionale non specificatamente e idoneamente censurato. In appello il sviluppa argomenti finalizzati esitare (attraverso le Pt_1
indagini sollecitate) in una condanna generica nei confronti del in proprio, per suoi asseriti CP_5
comportamenti, addirittura successivi ed esulanti la delibera impugnata.
È evidente che trattasi di allegazioni e richieste inammissibili.
Appello incidentale
Anche l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
Il Consulente ha difatti risposto esaustivamente alle osservazioni formulate alla bozza,
segnatamente attenendosi ad un criterio di media ponderata, onde non vanificare il senso del quesito formulato dal giudice. Né gli ulteriori profili fatti rilevare dall'appellante incidentale rilevano ai fini di quanto demandato dal Tribunale al Consulente, essendo sotto il profilo indagato irrilevanti le giustificazioni individuate dal in relazione ai più consistenti costi che la fornitrice doveva CP_5
affrontare e agli utili -anche minimi- che aveva diritto di conseguire. Difatti l'analisi delle condizioni concordate con la fornitrice rispetto alle condizioni medie di mercato per forniture e
Pagina 21 servizi analoghi, prescinde, ai fini della verifica della trasparenza, dai profili in questione,
trattandosi di indagine che non mira a verificare qualità e concreti contenuti delle prestazioni rese,
ma solo a raffrontare analoghe tipologie di beni e servizi onde garantire che sia noto che queste sono state concordate in tutto o in parte a termini non rientranti entro costi medi di mercato.
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato, come pure l'appello incidentale.
Le spese processuali sono compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
Cont
• dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
[...]
Controparte_4
• rigetta l'appello proposto da nonché l'appello incidentale proposto dal Parte_1
ES SA avverso la sentenza n. 2576/2020 del Tribunale di Cagliari;
• spese compensate fra le parti;
• dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia Maria Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 280 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021
promossa da:
(c.f. , nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Martani come da procura allegata all'atto di citazione del primo grado del giudizio,
Appellante
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente ad CP_1 C.F._2
IS, in proprio e quale legale rappresentante della con sede in Controparte_2
Pagina 1 IS (p.iva , elettivamente domiciliati in Cagliari, nella Via G. B. Tuveri, P.IVA_1
n.52/54, presso lo Studio dell'Avv. Adriana Maria Ruggeri, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Appellati – Appellanti incidentali
All'udienza collegiale del 28/02/2025 la causa è stata tenuta a decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “ In via istruttoria:- richiamare il CTU al fine di verificare, sulla base della
documentazione contabile acquisita o da acquisire la correttezza dell'operare dell'amministratore
nella predisposizione e redazione del bilancio 2013, determinando la natura e la portata delle
singole operazioni effettuate con la parte correlata, valutandone l'incidenza sul bilancio sociale e
sulla perdita d'esercizio nel 2013; stabilisca inoltre se dette operazioni, oppure ulteriori fatti
omissivi o commissivi dell'amministratore, abbiano comportato o meno un danno per la società e
per i terzi creditori aggravando il passivo della stessa e in caso positivo ne indichino – ove
possibile – l'ammontare.-. se ritenuto necessario ammettere le prove per testimoni dedotte nelle
memorie istruttorie e ordinare l'esibizione dei documenti indicati. Nel merito: Voglia l'ill.ma Corte
d'appello adita dichiarare nulla e/o annullare la delibera del 23 aprile 2014 dell'assemblea dei
Co soci della società . ivi compresi tutti gli atti consequenziali, poiché illegittima Controparte_4
e per l'effetto condannare l'amministratore a risarcire tutti i danni causati alla società ed ai soci,-
con vittoria di spese e compensi”.
Appellati -Appellanti incidentali: “ Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa:
Co In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la . CP_4
per i motivi di cui all'espositiva;
[...]
Nel merito: Rigettare l'appello proposto.
In accoglimento del proposto appello incidentale nei confronti del , ogni contraria Parte_1
eccezione, deduzione disattesa, in riforma della sentenza appellata:
Pagina 2 In via principale: Accertare e dichiarare che le operazioni compiute tra parti correlate per cui è
causa sono state compiute a condizioni normali di mercato e per l'effetto dichiarare la legittimità
della delibera di approvazione del bilancio della del 23.4.2014 con rigetto di Controparte_2
tutte le domande avversamente proposte.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Si domanda che venga disposta CTU volta ad accertare che le operazioni compiute tra parti
correlate siano avvenute a normali condizioni di mercato e nel rispetto della normativa dettata in
materia seguendo altresì le indicazioni di cui ai punti a), b), c) del presente atto”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto del 3.8.2015, riassumeva, davanti alla sezione specializzata in materia di Parte_1
impresa del Tribunale di Cagliari, il giudizio già promosso dinanzi al Tribunale di IS,
dichiaratosi incompetente con ordinanza del 7/5/2015, al fine di far accertare la nullità e/o pronunciare l'annullamento della delibera adottata in data 23/4/2014 dall'assemblea dei soci della con la quale era stato approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al Controparte_2
31.12.2013 ed era stata disposta la ricostituzione del capitale sociale.
A sostegno delle proprie domande esponeva che: Parte_1
- al tempo dell' adozione della delibera oggetto di causa egli era socio di minoranza (titolare di una quota pari al 40% del capitale sociale) della mentre era socio di Controparte_2
maggioranza (titolare di una quota pari al 60% del capitale sociale), nonché amministratore unico,
CP_5
-con avviso del 10.4.2014 il aveva convocato l'assemblea dei soci per deliberare, in via CP_5
ordinaria, l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 e in via straordinaria l'adozione dei “provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. – delibere inerenti e conseguenti”;
- con nota del 22.4.2014 l'esponente aveva chiesto un rinvio dell'assemblea al fine di esaminare il bilancio, l'allegata nota integrativa, le scritture contabili ed i documenti giustificativi delle spese e dei ricavi.
Pagina 3 -con riferimento alla parte ordinaria, l'assemblea aveva deliberato “di approvare il bilancio, così come predisposto dall'organo amministrativo, al quale viene dato ampio scarico della propria
gestione”;
- in merito alla parte straordinaria, l'amministratore, rilevato che dal bilancio risultava una perdita di esercizio pari ad euro 44.985,90, oltre a perdite pregresse pari ad euro 13.445,19, per un totale di euro 58.431,09, prospettava la necessità di adottare i provvedimenti ex art. 2482 ter c.c. concernenti la riduzione di capitale sociale al di sotto del minimo legale.
- preso atto che le riserve non erano sufficienti alla ricostituzione del capitale sociale, CP_5
aveva altresì proposto ai soci, al fine di assorbire integralmente le perdite, le seguenti operazioni:
a) riduzione della riserva straordinaria da euro 932,65 a zero e del capitale sociale da euro
10.000,00 a zero;
b) la ricostituzione del capitale sociale da zero a euro 57.078,79, da offrirsi ai soci in proporzione delle quote di partecipazione da ciascuno possedute;
c) sottoscrizione ed integrale liberazione del capitale sociale come aumentato;
d) successiva riduzione del capitale sociale da euro 57.078,79 ad euro 10.000.00, al fine di assorbire la residua perdita e ottenere la ricostituzione del capitale sociale nell'importo minimo richiesto per il tipo legale prescelto.
Sulla base di quanto proposto, l'assemblea dei soci aveva deliberato con il voto unico e determinante del al contempo amministratore e socio di maggioranza. CP_5
Ciò premesso l'attore chiedeva dichiararsi la nullità, o comunque l'annullabilità della delibera impugnata per violazione del disposto dell'art. 2479 ter c.c. (invalidità delle decisioni dei soci) in relazione al comma 2 (conflitto di interessi) al comma 3 (assenza di informazioni), nonché, in generale, per violazione dei principi contenuti nell'art. 2379 c.c. (nullità delle deliberazioni).
La nullità della delibera veniva prospettata dall'attore in quanto il avrebbe agito in conflitto CP_5
di interessi e come parte correlata della società, quale fornitore di beni e servizi.
Secondo l'assunto attoreo difatti, il titolare della ditta individuale Agriturismo Archelao di CP_5
ES SA, corrente in IS, esercente attività di agriturismo nonché di vendita di beni prodotti e fornitura pasti (catering e banqueting), risultava essere il maggior fornitore di beni e
Pagina 4 Co servizi della . come attestato dall'entità delle operazioni definite nel 2013 Controparte_4
(per un totale di euro 239.761,00, su un valore della produzione complessiva di euro 402.783,00).
Siffatte operazioni, in alcuni casi neppure specificate (ad es. “spese pluriennali sui beni di terzi e spese di manutenzioni ordinarie”) imponevano, a giudizio dell'attore, quale ulteriore obbligo informativo, l'inserimento, nella nota integrativa al bilancio, di dettagli circa la loro natura (in ordine ad acquisti o vendite di beni, prestazioni di servizi), ai sensi dell'art. 2427 comma 22 - bis c.c. Al contrario, nessuna informazione era invece contenuta nel bilancio in merito al corrispettivo dei servizi e in ordine alle motivazioni che avevano condotto alla decisione di concludere le operazioni economiche con la parte correlata, anziché con terzi.
Siffatta assenza di trasparenza nelle procedure di acquisto di beni e servizi risultava ancor più
evidente, considerata la varietà delle prestazioni che il aveva fornito alla CP_5 Controparte_2
servizi di pulizia per euro 1.422,00, servizi di catering per euro 109.068, servizi di portineria
[...]
per euro 89.988,00, servizi di manutenzione ordinaria per euro 8.203,00 e spese pluriennali su beni di terzi per euro 31.069,00. Stante l'imponenza dei costi delle predette operazioni, risultava dunque necessario verificare se queste fossero state convenute o meno alle condizioni normali di mercato.
La stessa redazione del bilancio in forma abbreviata, priva delle indicazioni previste per legge in relazione alle operazioni con la parte correlata, era stata contestata dall'attore per assenza dei requisiti di legge. In generale siffatte violazione avrebbero creato un evidente danno ad esso attore,
il quale si riservava di promuovere azione di responsabilità e risarcitoria nell'ipotesi in cui dal giudizio fossero scaturite responsabilità dell'amministratore.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande, con Controparte_2
condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La convenuta precisava che, fin dall'anno 2008, di costituzione della società, e sino al 3/4/2013, il aveva rivestito la carica Pt_1
Co di amministratore unico della . mentre, dal 13/6/2006 al 31/3/2013, era stato Controparte_4
associato in partecipazione dell'impresa individuale Agriturismo Archelao di ES SA.
Rilevava, inoltre, che il contratto di fornitura di servizi e prodotti, intercorso tra la società e la parte correlata, era stato sottoscritto proprio dall'attore, fin dalla sua costituzione -avendo la società esternalizzato da sempre all'impresa individuale i servizi oggetto di contestazione- quale
Pagina 5 amministratore della società, di talché il era semplicemente succeduto nei rapporti CP_5
contrattuali. Con la conseguenza che il era pienamente a conoscenza delle Parte_1
circostanze che avevano indotto la ad attribuire alla Agriturismo Controparte_2
Archelao di ES SA la fornitura dei servizi contestata, nonché delle condizioni pattuite, tenuto conto del fatto che, nell'ambito temporale dei rapporti commerciali intercorsi tra le due società, ben
51 mesi su 60 erano ricaduti sotto l'amministrazione Segnatamente, nell'esercizio 2012, Pt_1
l'entità dei rapporti riferibili alla parte correlata era stata pressoché identica all'anno successivo,
pari ad euro 223.157,00.
Riguardo all'asserita, mancata conoscenza dei documenti, la convenuta rivendicava la totale trasparenza nelle informazioni societarie, poste tempestivamente a disposizione del e del Pt_1
consulente da questi indicato (il dottor e sosteneva che in occasione dell'assemblea Persona_1
del 23.4.2014 il bilancio era stato regolarmente depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti nonché consegnato brevi manu al nei termini di legge. Né era censurabile il fatto Pt_1
che il bilancio fosse stato redatto in forma abbreviata, come, d'altra parte, era sempre accaduto,
sussistendo i limiti previsti dall'art. 2435 bis del c.c.
Sulla mancata specificazione della natura di talune operazioni economiche, la convenuta eccepiva che la contestazione dell'attore era da intendersi riferita ad interventi di manutenzione ordinaria sulla struttura ostello Marina, concessa alla società dal la cui gestione e le cui Parte_2
condizioni erano state assunte dietro impulso e volontà dello stesso che ne conosceva Pt_1
perfettamente la natura. Concludeva, la convenuta, rilevando che l'ordine del giorno, l'oggetto ed il contenuto della delibera impugnata, riferiti all'approvazione del bilancio ed all'approvazione straordinaria di cui all'art. 2482 ter c.c., rappresentavano degli atti ineludibili, al compimento dei quali l'amministratore non poteva sottrarsi, difettando, in ultima analisi, i requisiti utili al fine di ritenere sussistenti l'asserito conflitto di interessi e i lamentati danni.
Con ordinanza del 18.6.2018, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare;
1) se le operazioni con le parti correlate indicate a pag.12 della nota integrativa al bilancio al 31.12.2013 fossero state concluse a condizioni normali di mercato;
2) se i corrispettivi delle prestazioni indicate nei due contratti datati 1.4.2012 e 10.05.2013, denominati entrambi
Pagina 6 “contratto prestazioni di servizi” e intercorsi tra la e e la CP_6 Controparte_7 [...]
corrispondessero a quelli correnti nel mercato oristanese nel periodo temporale di Controparte_2
riferimento.
Con sentenza n° 2576 del 26/11/2020, il Tribunale dichiarava la nullità della delibera
dell'assemblea dei soci della società tenutasi in data 23.4.2014, Controparte_2
relativamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013, nella parte in cui,
in violazione dell'art. 2427 numero 22 bis) c.c., nella nota integrativa è stato omesso di riferire che
le operazioni con parti correlate individuate dal C.T.U. (i prezzi del servizio catering per i pasti di
quinto-sesto e settimo livello;
i prezzi relativi al servizio di portineria;
i prezzi relativi all'utilizzo
del trattore con operatore;
per quanto concerne le “spese pluriennali su beni di terzi”, i prezzi
delle lavorazioni superiori al mercato, come evidenziato nella tabella n. 13 a pag. 18 della
relazione peritale) non sono state concluse a condizioni di mercato; rigettava tutte le altre domande
attrici; disponeva che il dispositivo della sentenza fosse iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori della società convenuta;
compensava integralmente le spese processuali,
ponendo le spese di c.t.u. a carico della Controparte_2
***
Le motivazioni della sentenza di primo grado possono riassumersi come appresso.
Doveva ritenersi “… infondata l'impugnazione della delibera relativa alla parte straordinaria,
non avendo l'attore dedotto alcun vizio specifico dal quale desumere l'invalidità della delibera di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale.”.
Parimenti infondate erano le domande di risarcimento del danno, non rilevandosi alcun danno nella vicenda scrutinata, peraltro neppure allegato specificamente, dovendo, semmai, il socio di minoranza agire giudizialmente per richiedere l'annullamento dei singoli contratti conclusi in asserito conflitto d'interessi (art. 2475 ter c.c.) in ipotesi produttivi di un danno sia alla società che al socio stesso.
Era invece fondata la domanda attrice relativamente alla omessa indicazione, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio concluso al 31.12.2013, delle informazioni sui rapporti economici intercorsi tra la e la Agriturismo Archelao di ES SA, in Controparte_2
Pagina 7 violazione dell'art. 2427 n. 22 bis c.c.: rinvenendo, tale previsione normativa, la sua ratio legis nelle esigenze informative legate al fatto che le operazioni con parti correlate (quelle rilevanti e non concluse alle normali condizioni di mercato) possono non essere effettuate alle stesse condizioni applicate da parti non correlate, nella specie risultavano stipulati con la ditta individuale contratti per la fornitura di servizi per un totale di euro 239.761,00, su un valore superiore alla metà
dell'intera produzione, pari ad euro 402.783,00. Poco importava, inoltre, che il socio di minoranza ben conoscesse natura e rapporti commerciali con la fornitrice, posto che, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, le norme dirette a garantire chiarezza e precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e quindi nulla la delibera di approvazione.
Indubbia, dunque, stante la entità delle forniture eseguite dalla parte correlata, la rilevanza delle operazioni poste in essere, dalla consulenza tecnica d'ufficio era emerso, altresì, che,
contrariamente a quanto sostenuto nella nota integrativa al bilancio, sulla base dell'analisi condotta sul mercato oristanese i prezzi praticati in favore della parte correlata si erano rivelati superiori a quelli medi di mercato per quanto concerne il servizio catering, il servizio relativo ai pasti di quinto-
sesto e settimo livello, il servizio di portineria e l'utilizzo del trattore con operatore.
Con riguardo alle “spese pluriennali su beni di terzi” (pag. 12 della nota integrativa), l'Ausiliario
aveva accertato che alcune lavorazioni presentavano un prezzo superiore a quello medio di mercato, altre inferiore, altre in linea con il mercato (tabella n. 13 , pag. 18 della perizia).
Alla luce di tali esiti, sussistevano, a giudizio del Tribunale, le condizioni che, ai sensi dell'art. 2427 numero 22 bis) c.c, rendevano obbligatoria l'indicazione, nella nota integrativa, delle informazioni circa le operazioni con parti correlate, sicché la relativa, accertata omissione determinava la dichiarazione di nullità, in parte qua, della delibera impugnata
Data la reciproca soccombenza, il giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite, con attribuzione delle spese della c.t.u. a carico della convenuta.
***
Con Avverso la sentenza ha proposto appello convenendo in giudizio la Parte_1
[...]
in persona dell'amministratore unico ES SA, nonché questi in proprio, CP_4
Pagina 8 lamentando il mancato annullamento totale della delibera impugnata e l'accoglimento solo di una delle doglianze avanzate con riguardo ai vizi dedotti.
I. Con una prima, variamente articolata censura, l'appellante ha lamentato:
- Il Collegio di prime cure avrebbe errato laddove aveva ritenuto che l'incompletezza della nota integrativa al bilancio non incidesse sul risultato economico dell'esercizio, ma solo sull'assenza di chiarezza, pur esponendo, il bilancio, perdite mai verificatasi in precedenza.
- Né il Tribunale aveva considerato essere stata eccepita la violazione di diverse norme contenenti differenti principi dettati a tutela dei singoli soci ad essere informati circa l'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, valendo le medesime ragioni addotte per la pronuncia di nullità relativa a supportare anche la declaratoria di nullità di tutta la delibera di approvazione del bilancio.
- L'indubbio conflitto di interessi rinvenuto nelle operazioni di fornitura di beni e servizi effettuate fra la parte correlata e la società comportava tutta una serie di obblighi in capo all'amministratore della società medesima, sanzionati, in ipotesi di violazione, con la nullità della delibera di approvazione del bilancio, nonché, se del caso, con l'azione di responsabilità e risarcimento del danno.
- La violazione dell'obbligo informativo non riguardava, inoltre, solo la nota integrativa ex art. 2427 n. 22. bis c.c., ma riverberava i suoi effetti oltreché sull'approvazione del bilancio, anche sul valore della singola quota di partecipazione.
- Il aveva dunque agito in conflitto di interessi pur dovendo astenersi, se non completamente, CP_5
quantomeno allorché il suo voto era stato determinante.
- Per contro, nessuna informazione era pervenuta al socio di minoranza, in particolare circa le motivazioni che avevano condotto alla decisione di concludere le operazioni con la parte correlata piuttosto che con terzi. Operazioni che, viceversa, era indispensabile che il socio di minoranza verificasse o fosse posto in grado di verificare, essendo in gioco poste elevate e risultando applicati prezzi non di mercato.
Pagina 9 - Siffatte operazioni sarebbero state causa di perdite eccessive che avevano portato alla ricostituzione del capitale sociale, riverberando tale scelta in un danno per l'esponente, titolare di quota di minoranza.
- Dai bilanci prodotti 2011-2014, corredati di nota integrativa, emergerebbe solo una generica descrizione delle spese, tale da evidenziare, quanto ai primi tre esercizi, perdite per euro 44.986,00,
mentre il bilancio 2014 evidenzierebbe, addirittura, un utile di euro 940,00, sorgendo, dunque, il legittimo sospetto che dette spese avessero perseguito il fine ultimo di determinare la riduzione del capitale sociale.
- Solo con le produzioni ex art. 183 n.2 u.c. c.p.c., presa visione anche dei documenti più volte richiesti, si era potuto contestare che le prestazioni e le forniture di servizi descritte fossero state realmente effettuate, rilevandosi duplicazioni di servizi e contestandosi i preventivi prodotti che lo stesso pur essendo nel 2012 amministratore, non avrebbe mai visionato. Così pure si Pt_1
contestava il carteggio via mail con il commercialista, dottor Persona_1
- Si era insistito nelle istanze di esibizione e produzione delle fatture di acquisto dei beni e servizi forniti dalla parte correlata e relative alle operazioni indicate nella nota integrativa di cui al bilancio,
domandando che venisse ordinato alla parte correlata di esibire i contratti di lavoro delle prestazioni fornite e lamentando, inoltre, l'assenza di competenza specifica per le prestazioni di catering da parte dell'impresa individuale, così come osservato dal consulente di parte.
- Si era quindi contestato che l'amministratore, anche a causa del suo conflitto di interessi, non avesse operato correttamente.
-Il Consulente tecnico avrebbe dal suo canto dovuto accertare se le operazioni, oppure ulteriori
fatti omissivi o commissivi dell'amministratore avessero comportato danno per la società o per i terzi creditori, specificandone, ove possibile l'ammontare.
-La difesa della società non aveva fornito alcuna spiegazione delle perdite accumulate e tale prova non si evinceva dal bilancio.
-Era dunque da concludersi per la nullità della delibera assembleare per violazione del principio generale di chiarezza, veridicità e correttezza e per illiceità dell'oggetto.
Pagina 10 -La ricapitalizzazione da parte del socio fornitore e legale rappresentante aveva determinato il vantaggio di poter acquistare anche le quote sociali non acquistate dall'altro socio.
-Avrebbe dunque errato il primo Giudice, laddove aveva ritenuto che l'omissione rilevata non incidesse sul risultato economico dell'esercizio, ma solo sull'assenza di chiarezza di bilancio in violazione del disposto dell'art. 2423 cod. civ.
***
II. Con una ulteriore censura l'appellante si duole del rigetto, da parte del Tribunale, dell'
impugnazione relativa alla parte straordinaria della delibera, “non avendo l'attore dedotto alcuno
specifico vizio dal quale desumere l'invalidità della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale”, dolendosi l'attore di non avere potuto scientemente affrontare l'ordine del giorno
relativo alla ricostituzione del capitale sociale. L'esponente, per meglio esaminare il bilancio e la nota integrativa aveva chiesto un differimento dell'assemblea. Il diniego di tale rinvio gli avrebbe precluso di poter partecipare consapevolmente all'assemblea, e il socio di maggioranza, col suo voto, aveva deliberato per l'azzeramento e la ricostituzione del capitale così privandolo dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, siccome all'oscuro delle ragioni delle perdite di bilancio.
La proposta e la delibera avrebbero comportato, dunque, la violazione della correttezza e buona fede nei rapporti tra soci, perseguendo, il socio di maggioranza, il proprio particolare interesse, con conseguente nullità integrale della delibera.
***
III. Con altra doglianza l'appellante sostiene che il Collegio di prime cure non avrebbe rilevato alcun danno derivante dalla delibera nulla.
Riporta l'appello, testualmente: “… Allo spirare dei termini per l'impugnazione della sentenza si è
appreso che la SA. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7/8/2018, Controparte_4
senza che dell'evento estintivo sia stata data notizia in sede processuale. E' singolare che l'evento
si sia verificato dopo l'ordinanza di remissione della causa in
istruttoria (ordinanza del 18/6/2018) ove viene nominato il CTU e formulati i relativi quesiti. Dal
raffronto dello stato patrimoniale al 31/12/2016 con il rendiconto dell'amministratore unico al
Pagina 11 27/12/2017 emergono minori disponibilità liquide per € 13.203,00 e minori crediti esigibili per €
16.874,00.
Considerata la coincidenza soggettiva dell'amministratore unico e del liquidatore nella persona del
e l'imputabilità delle predette riduzioni in capo all'amministratore ex articolo 2486 c.c., le CP_5
suddette attività, in quanto non incluse nel bilancio di liquidazione della società, devono ritenersi
trasferite a suo vantaggio, con analoga considerazione in relazione alle immobilizzazioni materiali
esistenti al 31 dicembre 2015 per euro 62.329,00. E' evidente il danno cagionato alla società, ed al
dall'illegittima approvazione della delibera del 23/4/2014, anche solo alle conseguenze Pt_1
economiche della mancata partecipazione alla liquidazione del patrimonio sociale. Si chiederà
pertanto che la Corte adita voglia pronunciare condanna generica dell'amministratore al
risarcimento dei danni patiti da .”. Parte_1
***
Si è costituito ES SA in proprio e quale legale rappresentante della , Controparte_2
deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello nei confronti della Società, cancellata fin dall'anno 2018. In proposito il ha ricordato che “La cancellazione della società dal CP_5
registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata,
priva la società stessa della capacità di stare in giudizio;
-pertanto, qualora l'estinzione intervenga
nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo,
disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte
o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; - qualora
l'evento non sia stato fatto constatare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constatare
in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei
riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei
confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere
il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso”. A supporto ha richiamato (Cass. Civ.,
Sez. VI, ordinanza 7 agosto 2018, n. 20565).
Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'appello evidenziando:
Pagina 12 • mancherebbe anzitutto un interesse ad agire per la nullità del bilancio 2013 non avendo il impugnato quelli relativi agli anni successivi. Pt_1
• Non sarebbe intellegibile l'oggetto dell'appello, al di là delle situazioni/operazioni già
sanzionate dal giudice con la nullità parziale. In proposito “Parrebbe voler commisurare
l'entità della violazione all'entità del valore della produzione non tanto alla tipologia di violazione che per l'ordinamento è giusto sanzionata dalla nullità parziale, come statuito
dal Tribunale. Per il resto, controparte si è semplicemente limitata a riportare in grado di
appello le doglianze mosse in primo grado in palese contrasto con l'art. 342 c.p.c.”.
• La nota del 22.4.2014 con la quale il avrebbe asseritamente richiesto formalmente i Pt_1
documenti per cui si controverte (cfr. doc. 4 memorie 183. n.2 ) non risulterebbe né Pt_1
spedita né tantomeno recapitata al ES SA, fermo restando che aveva preso Pt_1
visione o avrebbe potuto prendere visione di tutta la documentazione relativa all'attività
della società, perfettamente accessibile. Tra l'altro, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale, non appena depositato il bilancio in data 31 marzo 2023, questo era stato reso disponibile presso la sede aziendale e al era stata consegnata una copia il successivo Pt_1
14 aprile;
• risulterebbe provato dalla documentazione prodotta come “il abbia fatto copia del Pt_1
bilancio e non abbia richiesto alcuna altra documentazione in vista dell'assemblea e che in
ogni caso fosse costantemente aggiornato della situazione contabile della società come si
evince dalle richiamate email”. Con la conseguenza che alcuna violazione in tale senso avrebbe potuto essere addebitata al e alla società in generale. CP_5
• L'appellante introduceva, altresì, surrettiziamente allegazioni, difese non esplicate nei gradi precedenti del giudizio e domande nuove, come tali inammissibili:
- sostenendo che l'annullamento parziale della delibera sarebbe “già di per sé sufficiente
per dichiarare - a cascata - l'annullamento anche in riferimento alla parte straordinaria
della delibera stessa concretandosi questa in un abuso di maggioranza con violazione
dei principi di correttezza e buona fede” nei rapporti tra i soci e che la conseguente
Pagina 13 mancanza di informazione avrebbe determinato l'impossibilità di esercitare il proprio voto scientemente;
- allegando per la prima volta una condotta di abuso della maggioranza nonché dei principi di correttezza e buona fede reciproci fra soci.
Quanto alle asserite perdite danni derivanti dai rapporti negoziali intercorsi con le parti correlati,
l'appellato ha ricordato che “correttamente gia' il giudice di prime cure evidenziava come alcun
vizio sia stato dedotto in riferimento alla parte straordinaria della delibera, e mai alcuna
contestazione sia stata mossa alle perdite dedotte”, osservando, comunque, che nessuna perdita fosse riconducibile alla mancata trasparenza ed evidenziando: “Come correttamente esplicato nella
nota integrativa, le perdite che si sono verificate nel 2013 (cfr. pag 13), primo anno di gestione da
parte del sono da ricondurre alle spese di intervento eseguiti sull'Ostello Oasi Marina di CP_5
Cabras nel 2012, quando ancora il era amministratore, imputati dunque nel Bilancio per il Pt_1
2013 in virtù del contratto sottoscritto dal Per la precisione, nell'anno 2013, l'Ostello ha Pt_1
generato ricavi assai modesti, appena 39.000 €, tanto che questi non coprirono neppure i costi fissi
di circa 54.000 €, che, insieme ai 23.000 € di costi variabili, hanno comportato una perdita di circa
38.000 € (39.000-54.000-23.000). Quindi, senza la gestione dell'Ostello (poi chiuso nel 2014) il
risultato d'esercizio 2013 sarebbe stato negativo di appena 7.000 €, perfettamente in linea con i
precedenti esercizi. La maggiore perdita del 2013 dunque è da ricercare non certamente nelle
operazioni tra parti correlate ma sicuramente nelle costose spese sostenute per l'Ostello, essendo
le operazioni tra parti correlate nel 2012 e 2013 pressochè in linea”.
Nel prendere posizione sulle censure riferibili specificatamente a ” personalmente, CP_1
l'appellato ha fatto rilevare di non essere stato mai prima d'ora convenuto in giudiziose non nella veste di legale rappresentante della società e che mai era stata esercitata un'azione di responsabilità
e risarcitoria nei suoi confronti, sicché egli avrebbe potuto essere convenuto in giudizio giusto quale
socio successore della società cancellata. Si riporta, opportunamente, quanto osservato nella CP_2
comparsa di risposta dall'appellato: “Controparte, …, con tono accusatorio, evidenzia che la
società appellata è stata cancellata dal registro dalle Imprese, dopo la emissione da parte del
Pagina 14 Tribunale di Cagliari della ordinanza di rimessione in istruttoria della causa …. Nella realtà, nel
momento in cui la causa è stata rimessa in istruttoria l'iter per la cancellazione della società era
oramai avviato e quasi giunto alla definizione. … la liquidazione si è conclusa in data
30/04/2018; - il bilancio finale di liquidazione con la richiesta di cancellazione della società è stato
depositato al registro delle imprese in data 14/06/2018; - la cancellazione è stata iscritta in data
07/08/2018. … la procedura liquidatoria, come emerge dal bilancio finale di liquidazione non ha
dato luogo ad alcuna attribuzione a favore dei soci, né a titolo di restituzione di finanziamenti né a
titolo di riparto. Ancora, l'attribuzione di responsabilità in qualità di amministratore per la
mancata conservazione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2486 c.c. essendo domanda nuova è
inammissibile oltrechè infondata, Del tutto irrilevante oltreché circostanza del tutto nuova e
pertanto inammissibile è, quindi, la contestazione relativa alle minori disponibilità liquide e ai
minori crediti;
diversamente da quanto sostenuto, esse non sono in relazione ad alcuna perdita di
patrimonio, avendo consentito, come potrà rilevarsi dalle situazioni analizzate, la riduzione di
debiti di importo pressoché pari….”.
Da ultimo l'appellato ha eccepito l' inammissibilità della domanda formulata dal a pag. 18 Pt_1
dell'atto di appello, di condanna generica di esso appellato.
Appello incidentale
L'appellato ha proposto appello incidentale lamentando che il Tribunale avrebbe errato laddove aveva fondato la propria decisione sulla consulenza tecnica d'ufficio e, in particolare, con riguardo alla parte in cui quest'ultima aveva affermato che alcune delle operazioni compiute tra parti correlate non fossero in linea con le condizioni di mercato. A tal proposito ha evidenziato come “…
La indagine della CTU si sarebbe dovuta limitare a verificare che le operazioni tra le parti
correlate in questione fossero state svolte “a condizioni normali di mercato”, vale a dire ad un
prezzo individuabile nel mercato in un dato momento storico. E non invece, come ha proceduto la
CTU stessa a verificare che le condizioni applicate corrispondessero alla media, aritmetica o
ponderata dei prezzi ritrovabili nel mercato. Infatti, secondo tale impostazione ogni costo di un
servizio che si discosti dalla media così calcolata è considerato “non normale”. Il che significa che
confrontando i prezzi delle 3 imprese intervistate dalla CTU, essendo i prezzi operati dalla ditta “Il
Pagina 15 menu di ” alquanto distanti da quelli delle altre due imprese, assimilabili a quelli operati Parte_3
da risultano al di fuori delle condizioni normali di mercato”. Inoltre la Controparte_2
CTU avrebbe proceduto all'analisi dei prezzi “… ponendo alla base un presupposto errato, ovvero
che il prezzo determinato dalla debba intendersi comprensivo anche del servizio ai Parte_4
tavoli e pulizia dei locali, servizi invece non ricompresi generalmente in quelli di banqueting e
catering offerti dalle imprese operanti nel settore. b) La CTU ha altresì errato in riferimento alle
conclusioni cui è giunta sui costi di portineria, infatti trattandosi di attività svolta all'interno di un'attività ricettizia presuppone l'applicazione del CCNL settore Alberghiero (portieri e custodi) al
livello 3 (impiegati di concetto, contabili di concetto e segretari di concetto) e non al CCNL del
settore Vigilanza. c) La CTU ha altresì omesso di considerare un qualsivoglia utile per l'attività
compiuta. Quanto applicato dalla società correlata è da considerarsi pure modesto (15%), in
realta' dovrebbe essere ben superiore. Pertanto, essendo palese l'erroneità della CTU e dei
presupposti su cui la stessa è fondata si insiste nel ritenere che le operazioni tra parti correlate per
cui è causa sono state compiute a condizioni normali di mercato.”.
Deriverebbe, da ciò, l'errata declaratoria di nullità (parziale) operata dal primo giudice.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello nei confronti
Cont della per essere stata, la stessa, cancellata dal registro delle imprese nel corso Controparte_4
del primo grado di giudizio (evento non dichiarato né comunicato in quella sede).
Occorre in proposito muovere dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15295/2014, con cui è stato, in generale, chiarito che l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata
la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase
attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a
seguito della proposizione dell'impugnazione (conf. Cass. N. 710/2016; Cass. n. 15177/2016, in
Pagina 16 motiv.). Tale posizione sarebbe suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta (ovvero i soci successori della società estinta: Cass. n. 23141/2014) ovvero se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o ancora se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 comma 4 c.p. (Cass. n.
710/2016; Cass. n. 15177/2016 in motiv.). A tale rilievo conseguirebbe, secondo una parte della giurisprudenza, che è senz'altro ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo
comma dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, ovvero
alla società cancellata, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento
(Cass. n. 15724/2015; Cass. n. 23563/2017; Cass. n. 26495/2014; Cass. n. 15177/2016, in motiv.).
Da ciò il principio secondo cui la cancellazione di una società dal registro delle imprese, “…
costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o
notificato e altre parti nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola
dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come
se l'evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione
dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza
"aliunde" dell'avvenuta cancellazione da parte del notificante;
viceversa, la medesima regola dell'ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur
quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo,
di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e,
dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto
esistente e capace di stare in giudizio (Cass. n. 23563/2017).”. L'orientamento, peraltro, non può
dirsi unanime, nella giurisprudenza di legittimità, specie con riguardo alla materia tributaria (cfr.
Cass. n. 24853 del 9 ottobre 2018, secondo cui “…la cancellazione volontaria nel registro delle
imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima,
impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se
Pagina 17 l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia
stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile,
l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci
(o nei confronti) dei soci succeduti alla società estinta a pena di inammissibilità.” Nello stesso senso cfr. Cass. n. 26196 del 19 dicembre 2016).
Nella specie, a ben vedere, l'evocazione in giudizio dell'ex amministratore e socio CP_5
unitamente alla constatata cancellazione della Società pure citata, consente di prendere atto della vicenda estintiva e dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti del primo (la cui presenza nel giudizio si giustifica in termini esclusivamente successori, non certo, come parrebbe desumersi da taluni passaggi dell'atto di appello, nella duplice veste di successore e in proprio in dipendenza di una propria autonoma posizione -di amministratore- non dedotta in primo grado, né fatta oggetto di specifiche domande, tale non essendo la riserva di fare valere una ipotetica responsabilità nei confronti dell' amministratore in separato giudizio sulla base degli esiti della c.t.u. (cfr. conclusioni primo grado).
Per quanto esposto, l'appello è ammissibile nei confronti del socio succeduto, non lo è nei confronti della società, cancellata dal registro delle imprese in data 7 agosto 2018, pendente il primo grado di giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
Il primo motivo propone una commistione di elementi prevalentemente generici, chiaramente finalizzati ad introdurre temi nuovi di indagine, ai limiti dell'ammissibilità nonché per certi versi,
della concludenza.
E' opportuno muovere da un punto nodale della decisione, che non ha costituito oggetto di censura alcuna: come chiarito dal primo Giudice, la nullità parziale per difetto di trasparenza era indipendente dall'effettiva conoscenza delle operazioni poste in essere, da parte del socio di minoranza, perseguendo l'esigenza oggettiva della trasparenza del bilancio.
Per converso è incontestato e incontestabile che il avesse, per diversi anni consecutivi fino Pt_1
ad aprile del 2013, svolto il ruolo di amministratore della società e trattato in tale sua veste con la ditta individuale Agriturismo Archelao, di cui era associato in partecipazione, stipulando quegli
Pagina 18 stessi contratti di fornitura proseguiti o rinnovati con il successivo amministratore, accedendo,
evidentemente, a conti, fatture e bilanci della società, certamente a lui ben noti. Né a fronte degli specifici rilievi mossi dalla controparte, il ha dimostrato di avere domandato Pt_1
tempestivamente la documentazione che in appello sostiene di non avere potuto visionare. In tale contesto appare del tutto pretestuosa la richiesta (la cui ricezione è, oltretutto, contestata) di rinvio dell'assemblea avanzata appena il giorno prima della data fissata, laddove e' pacifico e comunque dimostrato anche attraverso la prova orale espletata, che il socio di minoranza fosse stato posto in grado di accedere a tutta la documentazione della società non appena formato il bilancio e depositato presso la sede.
Esplorative e generiche, e, in definitiva, inconferenti, sono poi le richieste di esibizione dei contratti stipulati dalla società (taluni relativi a rapporti pluriennali, avviati dallo stesso Pt_1
nonché le indagini che l'appellante lamenta non essere state prese in considerazione in primo grado nel formulare i quesiti al C.T.U. (se le operazioni, oppure ulteriori fatti omissivi o commissivi
dell'amministratore avessero comportato danno per la società o per i terzi creditori,
specificandone, ove possibile l'ammontare).
La perfetta conoscenza delle situazioni alla cui esistenza ha dato causa lo stesso socio di minoranza perché riconducibili a contratti stipulati allorché era lui stesso amministratore, o semplicemente rinnovati dal nuovo amministratore, esclude altresì che l'appellante possa fondatamente dolersi di non avere potuto scientemente esercitare il proprio diritto di voto o possa dolersi di ipotetiche violazioni delle regole della correttezza e buona fede in suo danno.
Ancora, per quanto la circostanza esuli dall'ambito del presente giudizio riguardando condotte riconducibili al non invece alla società (solo contraddittore nel primo grado) in persona del CP_5
suo legale rappresentante, deve escludersi, in difetto di specifica allegazione prima ancora che di prova, che la prosecuzione di siffatta attività da parte del abbia implicato un conflitto di CP_5
interessi idoneo a deviare l'interesse della società. A tal proposito giova richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte (Sez. 1 - , Ord. n. 7279 del 13/03/2023) secondo cui: “In tema di
società, il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c.
allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere
Pagina 19 incompatibile con quello della società, sia per essa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione
della condotta, operata secondo un giudizio "ex ante", che tenga conto della mancata adozione
delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta
analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i
margini di rischio connessi all'operazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della
corte territoriale, che aveva escluso il carattere illecito dell'attribuzione, in favore
dell'amministratore revocato, di un compenso, stabilito all'esito di una transazione intervenuta a
definizione della controversia intrapresa dal medesimo avverso la società).”.
Ora, è evidente che l'appellante non abbia neppure indicato le ragioni per cui il nuovo amministratore avrebbe dovuto interrompere i rapporti precedentemente instaurati con la ditta individuale ed eventualmente cercare nuovi fornitori e prestatori di servizi, ove disponibili sul mercato oristanese.
Ancora non è dato comprendere, per totale assenza di allegazioni specifiche da parte dell'appellante, com'era suo onere, quale sarebbe stata la perdita che avrebbe subito la società per difetto di trasparenza: parrebbe trarsi, dalle asserzioni dell'appellante, che essa debba coincidere con lo stesso difetto di trasparenza, per non avere la società operato secondo la media ponderata di mercato, laddove sarebbe stato invece necessario dimostrare in che termini tale difetto si sia potuto tradurre in un danno a fronte di possibili, valide alternative. Ebbene, l'attore non ha affatto sviluppato un ragionamento a supporto del proprio assunto più o meno esplicitato.
In realtà alcun elemento porta a ritenere che abbia errato il primo Giudice, laddove aveva ritenuto che l'omissione rilevata non incidesse sul risultato economico dell'esercizio, ma solo sull'assenza di chiarezza di bilancio in violazione del disposto dell'art. 2423 cod. civ.
La seconda censura è parimenti infondata. Si è detto del pregresso ruolo dell'attore in seno alla società e della sua presumibile dimestichezza con bilanci, contratti e fatture. E' dunque da escludere che egli, peraltro informato nei termini di legge della data fissata per l'assemblea e dell'ordine del giorno non fosse stato messo in grado di parteciparvi scientemente. Sotto tale profilo, la richiesta di
Pagina 20 spostamento dell'assemblea, avanzata appena il giorno prima della data fissata appare oltremodo pretestuosa e defatigatoria.
Quanto alla decisione di aumentare il capitale per ripianare le perdite, nessun elemento milita per una condotta strumentale del socio di maggioranza (peraltro neppure presente in giudizio in tale veste), laddove bene avrebbe potuto il socio di minoranza acquistare le quote rese disponili dall'aumento di capitale a fronte della necessità ineludibile si ripianare le perdite. D'altra parte la società convenuta ha dato spiegazione chiara e non puntualmente contestata e delle perdite,
ricondotta ad investimenti voluti dallo stesso socio di minoranza sull'attività di ostello in a Pt_2
fronte del fatto che l'ammontare delle transazioni con la ditta individuale erano state pressoché identiche nell'anno precedente allorché era amministratore lo stesso Pt_1
Il terzo motivo è manifestamente infondato. In primo grado l'attore aveva chiesto il risarcimento senza tuttavia esplicitare in cosa sarebbero consistiti i danni subiti dalla società e da esso socio di minoranza, esclusi dal primo giudice con passaggio motivazionale non specificatamente e idoneamente censurato. In appello il sviluppa argomenti finalizzati esitare (attraverso le Pt_1
indagini sollecitate) in una condanna generica nei confronti del in proprio, per suoi asseriti CP_5
comportamenti, addirittura successivi ed esulanti la delibera impugnata.
È evidente che trattasi di allegazioni e richieste inammissibili.
Appello incidentale
Anche l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
Il Consulente ha difatti risposto esaustivamente alle osservazioni formulate alla bozza,
segnatamente attenendosi ad un criterio di media ponderata, onde non vanificare il senso del quesito formulato dal giudice. Né gli ulteriori profili fatti rilevare dall'appellante incidentale rilevano ai fini di quanto demandato dal Tribunale al Consulente, essendo sotto il profilo indagato irrilevanti le giustificazioni individuate dal in relazione ai più consistenti costi che la fornitrice doveva CP_5
affrontare e agli utili -anche minimi- che aveva diritto di conseguire. Difatti l'analisi delle condizioni concordate con la fornitrice rispetto alle condizioni medie di mercato per forniture e
Pagina 21 servizi analoghi, prescinde, ai fini della verifica della trasparenza, dai profili in questione,
trattandosi di indagine che non mira a verificare qualità e concreti contenuti delle prestazioni rese,
ma solo a raffrontare analoghe tipologie di beni e servizi onde garantire che sia noto che queste sono state concordate in tutto o in parte a termini non rientranti entro costi medi di mercato.
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato, come pure l'appello incidentale.
Le spese processuali sono compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
Cont
• dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
[...]
Controparte_4
• rigetta l'appello proposto da nonché l'appello incidentale proposto dal Parte_1
ES SA avverso la sentenza n. 2576/2020 del Tribunale di Cagliari;
• spese compensate fra le parti;
• dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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