Inammissibile
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/07/2025, n. 5968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5968 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05968/2025REG.PROV.COLL.
N. 05608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5608 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Auriemma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il consigliere Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Maria Giuseppina Guerriero in sostituzione dell’avvocato Giuseppe Auriemma e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. -OMISSIS-, che ha annullato il provvedimento in data 11 novembre 2010 con il quale il signor -OMISSIS- è stato escluso dal concorso per l’anno 2009 per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente (VSP) dell’Esercito di n. 3.392 unità, in quanto dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura di Nocera Inferiore il 26 agosto 2010 è risultata a suo carico la pendenza di un procedimento per delitto non colposo (art. 55 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
1.1. L’esclusione è avvenuta in applicazione delle previsioni dell’art. 2, comma 1, lettera e), del bando di concorso, approvato con decreto del Direttore generale della Direzione per il personale militare del 28 agosto 2009, mutuate testualmente dalla formulazione dell’allora vigente art. 11, comma 1, della legge n. 226 del 23 agosto 2004.
2. Va ora ricordato in fatto che, in esecuzione della citata sentenza, l’Amministrazione ha adottato il decreto dirigenziale n. M-D AB05933 REG2022 0382044 del 4 luglio 2022 con il quale, a scioglimento della riserva espressa nel precedente provvedimento n. 144 del 1° agosto 2016 (emanato per dare seguito al giudicato cautelare favorevole al ricorrente contenuto nell’ordinanza della sez. IV di questo Consiglio di Stato, n. -OMISSIS- 2015), inseriva il candidato « a pieno titolo » nella graduatoria di merito a suo tempo approvata, immettendolo nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito con decorrenza giuridica dal 30 dicembre 2010 e decorrenza amministrativa dal 7 gennaio 2016, corrispondente alla data di assunzione in forza.
3. La sentenza n. -OMISSIS- ha motivato per relationem su altre pronunce, in verità riferite a fattispecie successive all’entrata in vigore del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare), che ha riprodotto le richiamate disposizioni nell’attuale art. 635. Ha cioè ritenuto che « all’immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non possano applicarsi le cause di esclusione “automatiche” previste dall’art. 635, comma 1, lett. g), del Codice dell’ordinamento militare » (Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2020, n. 6958). Quanto detto ferma restando l’applicabilità dell’art. 957 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2010, che impone comunque il proscioglimento della ferma e di conseguenza l’esclusione dall’immissione in servizio permanente per mancanza del valido compimento del periodo di servizio pregresso, in caso di « grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare ».
3. Il signor -OMISSIS- ha presentato ricorso -notificato in data 2 luglio 2024 e depositato il successivo 10 luglio 2024 - per ottenere, sub specie di esatta ottemperanza, la corresponsione degli emolumenti non percepiti dal giorno della decorrenza giuridica del 30 dicembre 2010 fino al 7 gennaio 2016, data della decorrenza amministrativa, quantificandoli in euro 146.640 lordi. Ciò in quanto a suo dire l’effetto conformativo della sentenza del Consiglio di Stato deponeva nel senso della retroattività dell’atto di immissione in servizio permanente, avendo l’esclusione illegittima dal concorso operato uno iato nella continuità della propria carriera.
4. In data 17 luglio 2024 il Ministero della difesa si è costituito per resistere con comparsa di stile.
4.1. Con successiva memoria del 6 giugno 2025 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. sia per mancata impugnativa del decreto del 4 luglio 2022; sia in ragione della sopravvenienza di altro giudicato, ovvero la sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, n. -OMISSIS-, con la quale è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso volto ad accertare il diritto del militare alla ricostruzione della carriera a fini giuridici, economici e previdenziali ed al conseguente risarcimento del danno.
5. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 24 giugno 2025.
6. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
7. Come evidenziato dall’Amministrazione intimata, il ricorrente ha già agito in giudizio innanzi al T.a.r. per la Campania, Salerno (n.r.g. 679/2022), per vedersi riconoscere il diritto alla ricostruzione della carriera anche a fini economici e previdenziali in attuazione, a suo dire, proprio della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2021 di cui ora invoca (ancora) l’ottemperanza. In tale occasione, ha perfino richiesto in via preventiva - non essendo stato ancora adottato il relativo provvedimento formale - l’annullamento dell’inquadramento nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano con decorrenza diversa da quella attribuita ai candidati immessi in forza dell’originaria graduatoria di merito.
Il Tribunale adito - sez. III, sentenza -OMISSIS- - ha dichiarato il gravame inammissibile, respingendo le conseguenti domande di restitutio in integrum e di risarcimento del danno, in quanto:
- di natura anticipatoria/preventiva rispetto al decreto del 4 luglio 2022, comunque sopravvenuto in corso di causa (e non fatto oggetto di impugnativa con motivi aggiunti);
- mirante in maniera generica all’accertamento del diritto ad un determinato inquadramento, cosa che la giurisprudenza esclude in maniera costante ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338; sez. III, 11 agosto 2015, n. 3912; id ., 29 marzo 2012, n. 1871; sez. V, 30 giugno 2014, n. 3277 ; id ., 2 novembre 2011, n. 5848). Da qui l’affermazione in forza della quale: « La mancata impugnazione del decreto del 4.7.2022 osta in maniera insuperabile al vaglio nel merito del ricorso proposto nella parte in cui si chiede di accertare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici, economici e previdenziali ».
8. Ad analoghe conclusioni deve giungere il collegio, vuoi dando rilievo alla medesima circostanza della mancata impugnativa negli ordinari termini decadenziali del provvedimento di inquadramento in via definitiva, vuoi semplicemente valorizzando il giudicato sopravvenuto, ostativo alla riproposizione di identiche doglianze definitivamente scrutinate in altra sede, col (nuovo) rimedio ora esperito. Il militare si è già visto negare in via definitiva il medesimo bene della vita cui in questa sede anela, pretermettendo, tra l’altro, l’ampiezza di contenuti del giudicato sopravvenuto ( id est , quello del T.a.r. per la Campania, Salerno): nella richiamata sentenza, infatti, si cristallizza non solo la necessità di impugnare l’atto del 2022 - cosa che l’interessato ha omesso di fare, sicché non ne può ora pretendere il sindacato - ma anche la circostanza di fatto che in realtà nel caso di specie non vi è stata continuità nel rapporto di servizio, stante che il militare è stato posto in congedo il 16 aprile 2012, per decadenza dalla rafferma biennale proprio in conseguenza del procedimento penale emerso a suo carico.
9. Per quanto sopra detto, il ricorso per ottemperanza della sentenza della sezione II di questo Consiglio di Stato n. -OMISSIS- deve essere dichiarato inammissibile.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero della difesa, delle spese del giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.