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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6151/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Maria Bonomi Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26.9.2025, assunto in decisione in data 28.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Elisa Parte_1 C.F._1
Spreafico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vimercate (MB), Largo Pontida n. 18
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
AR TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caponago (MB), via Roma n. 17;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 30.09.2006 in Agrate AN (MB), trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Pt_2
Comune di Agrate AN (MB) al n. 37 parte II S. A anno 2006, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza e di procedere alle annotazioni del caso. Per_ 2) I figli minori e rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che si Per_2 Per_3 impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni di cura, educazione e istruzione nel prioritario interesse dei figli garantendo loro, altresì, assistenza morale, un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno dei genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le decisioni di maggior interesse per i minori, ovvero quelle relative all'istruzione, all'educa-zione e alla salute degli stessi, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto altresì conto delle capacità dei figli, delle loro inclinazioni naturali e delle rispettive aspirazioni.
La responsabilità genitoriale verrà dunque esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione e la salute e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, anche alla presenza dei figli, e a comunicare tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi e affinché ciascuno dei minori riceva cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori.
3) Le figlie e restano collocate presso entrambi i genitori in via alternata e turna-ria, nel Per_2 Per_3 rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, come da schema che segue, concordato dalle parti anche in funzione dei turni di lavoro della sig.ra : Pt_1
- quando la sig.ra è di riposo, le minori staranno con la madre;
Pt_1
- quando la sig.ra è di primo turno: in settimana le minori staranno con la madre;
nei weekend in Pt_1 cui la madre ha primo turno di sabato o domenica o in entrambi i giorni, la sig.ra porterà le minori Pt_1 dal padre la sera precedente al primo turno di lavoro prima di cena per le ore 18.30; in ogni caso, le minori staranno con il padre sino alla domenica prima di cena, quando verranno riaccompagnate dalla madre per le ore 18.30; nel caso in cui invece il lunedì sia già di competenza paterna, le minori staranno con il padre anche la domenica sera per essere accompagnate direttamente a scuola il lunedì mattina;
- quando la sig.ra è di secondo turno, le minori staranno con il padre;
in settimana durante il Pt_1 periodo scolastico, la madre si occuperà di accompagnare le minori a scuola il primo giorno del turno di secondo e il padre le recupererà alla fine dell'orario scolastico;
nei weekend del periodo scolastico, la madre porterà le minori dal padre per le ore 10.00 del primo giorno del turno di secondo e il padre si occuperà di riportarle a scuola il lunedì mattina;
in entrambi i casi, le minori torneranno presso la madre il primo giorno di riposo dopo il turno di secondo, quando la sig.ra le recupererà alla fine Pt_1 dell'orario scolastico;
nel periodo estivo e nei giorni infrasettimanali non scolastici, la sig.ra Pt_1 accompagnerà le minori presso il padre alle ore 20.30 del giorno antecedente l'inizio del secondo turno di lavoro e le riprenderà alle ore 22.30 dell'ultimo giorno del turno di secondo;
- quando la sig.ra ha il turno di notte, le minori staranno con il padre;
la madre accompagnerà le Pt_1 minori dal padre per le ore 18.30 del giorno stesso di inizio del turno di notte;
nei fine settimana e nei periodi non scolastici in cui la madre finisce le notti il sabato mattina, le minori staranno con il padre sino alla domenica mattina, quando verranno riaccompagnate dalla madre per le ore 10.00, se invece la madre finisce le notti la domenica mattina, il padre terrà con sé le minori anche durante il giorno, riaccompagnandole dalla madre prima di cena, indicativamente per le ore 18.30.
La sig.ra si preoccuperà di recuperare le figlie, dopo aver terminato l'ultimo giorno del turno di Pt_1 notte, al termine dell'orario scolastico nei periodi scolastici, mentre nei periodi non scolastici verranno riaccompagnate dal padre presso la madre per le ore 18.30.
Le minori verranno accompagnate presso l'altro genitore, salvo diversi accordi fra i genitori medesimi, da comunicarsi per tempo;
resta inteso che i genitori dovranno comunicare tempestivamente fra loro anche eventuali cambi di orari o ritardi, affinché l'altro genitore ne sia informato.
4) In merito alle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé le minori per un periodo di due settimane, anche non consecutive, con facoltà di una terza settimana, per cui l'altro ge-nitore fornisce già il consenso, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, laddove possibile anticipando la comunicazione entro il 30 aprile.
Eventuali altri periodi di ferie con le minori dovranno essere preventivamente concordati fra i genitori.
5) Durante le vacanze natalizie, la cena della vigilia sarà associata al pranzo di Natale e il giorno di S.
Stefano associato alla cena di Natale, ad anni alterni: dunque, le minori staranno con un genitore dalle ore
17.00 del 24.12 alle ore 17.00 del 25.12, e con l'altro genitore dalle ore 17.00 del 25.12 alle ore 17.00 del
26.12; resta inteso che, laddove il giorno successivo sia già di competenza del genitore con cui le minori si trovano a trascorrere Santo Stefano, le minori pernotteranno presso lo stesso genitore e resteranno con lo stesso genitore fino al giorno dopo. Nel corso dell'anno 2025, le minori staranno con la madre dalle ore 17.00 del 24.12 alle ore 17.00 del 25.12 e con il padre dalle ore 17.00 del 25.12 alle ore 17.00 del 26.12.
6) Per Capodanno, le minori staranno con ciascun genitore dalle ore 17.00 del 31.12 alle ore 17.00 del
01.01, alternativamente di anno in anno;
resta inteso che, laddove il giorno successivo sia già di competenza del genitore con cui le minori si trovano a trascorrere il primo dell'anno, le minori pernotteranno presso lo stesso genitore e resteranno con lo stesso genitore fino al giorno dopo. Il
Capodanno 2025/2026 verrà trascorso dalle minori con la madre dalle ore 17.00 del 31.12 alle ore 17.00 del 01.01. 7) Durante le vacanze pasquali, le minori staranno con un genitore dalle ore 10.00 del giorno di Pasqua alle ore 18.00 del giorno di Pasquetta, alternativamente di anno in anno;
resta inteso che, laddove il giorno successivo sia già di competenza del genitore con cui le minori si trovano a trascorrere la Pasquetta, le minori pernotteranno presso lo stesso genitore e resteranno con lo stesso genitore fino al giorno dopo. Nel corso dell'anno 2026 le minori staranno con la madre a Pasqua e
Pasquetta.
8) La residenza anagrafica di e resterà presso la madre. Per_2 Per_3
9) I genitori concordano che le figlie minori e frequenteranno la scuola elementare e la scuola Per_2 Per_3 media inferiore presso l'istituto scolastico di Agrate AN (MB).
10) Tenuto conto del collocamento in via alternata e paritaria, ciascun genitore resta obbligato al mantenimento diretto delle figlie minori e Per_2 Per_3
Per_ 11) viene collocato in via prevalente presso il padre, anche in considerazione del desiderio manifestato dallo stesso, ormai prossimo alla maggiore età; i genitori concordano che anche la residenza Per_ anagrafica di venga spostata presso il padre. Il padre si impegna a notiziare la madre in particolare sullo stato di salute del figlio e sul suo andamento scolastico.
12) In ordine alla regolamentazione dei rapporti madre-figlio, verrà favorito il naturale rapporto fra la Per_ sig.ra e e viene lasciata ampia libertà alla madre e al figlio di trascorrere insieme i momenti Pt_1 che riterranno di condividere, nel rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici e delle volontà del minore.
13) Per quanto concerne le vacanze estive, natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a rispettare la Per_ volontà di che potrà decidere con quale genitore trascorrere i predetti periodi, con accordo fra i genitori anche in base alle esigenze, agli impegni e alle volontà del minore ormai prossimo alla maggiore età. Per_
14) Riguardo al concorso nel mantenimento di a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra corrisponderà al sig. l'importo mensile di € 200,00 (euro Parte_1 Parte_2 duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione a settembre
2026 e base di calcolo settembre 2025) e da versarsi entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al sig. alle seguenti coordinate bancarie IBAN Pt_2
[...] e con impegno del sig. di comunicare alla sig.ra eventuali Pt_2 Pt_1 variazioni sulle modalità di accreditamento.
15) La sig.ra verserà altresì in favore del sig. a titolo di ulteriore contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2
Per_ Per_ di la somma dalla stessa percepita a titolo di assegno unico universale per da versarsi contestualmente al contributo al mantenimento di cui al punto 14). Le parti concordano che i presenti accordi resteranno validi anche in caso di diminuzione dell'importo Per_ dell'assegno unico universale percepito dai genitori per far data dal compi-mento del 18° anno di età, tenendo già in considerazione la predetta diminuzione.
16) Le parti concordano che ciascun genitore continuerà a percepire la quota del 50% di sua spettanza dell'Assegno Unico Universale per i figli, fermo quanto sopra in relazione alla quota ricevuta dalla sig.ra Per_
per Pt_1
17) Per quanto concerne le spese straordinarie dei figli, i genitori concordano che i servizi di centro estivo privato / prescuola / doposcuola / babysitter saranno ad integrale carico del geni-tore che avrà necessità del predetto servizio, con impegno a comunicare in ogni caso all'altro genitore l'eventuale iscrizione dei minori e i nominativi delle eventuali babysitter, alle quali dovranno essere comunicati i numeri di telefono di entrambi i genitori.
Le restanti spese straordinarie dei figli saranno invece a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli sottoscritte dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018, che vengono allegate al presente ricorso, da intendersi note alle parti e qui integralmente richiamate e ritrascritte, fermo quanto al paragrafo che precede.
Ogni spesa per la quale si intenda chiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici
– salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si in-tenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, pro-spettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto a inviare all'altro genitore la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi, entro 30 giorni dal momento in cui l'esborso è stato sostenuto e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Si precisa in ogni caso che dovrà essere preventivamente concordata tra le parti qualsivoglia spesa straordinaria che comporti un esborso superiore ad € 500,00; in tale caso, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. 18) I sigg.ri e concordano che possa proseguire nel percorso iniziato Parte_1 Parte_2 Per_3 presso lo UONPIA di Usmate Velate, a seguito di diagnosi di dislessia.
19) Ciascun genitore si impegna ad informare l'altro genitore sullo stato di salute dei minori.
20) Ogni genitore si impegna a comunicare tempestivamente e in qualunque momento all'altro dove si trovino i minori, se richiesto dall'altro genitore.
21) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di residenza o domicilio e/o numero telefonico.
22) Ciascun genitore dovrà garantire almeno un contatto telefonico quotidiano dei figli con il genitore non presente;
la chiamata giornaliera potrà avvenire in qualsiasi orario entro le ore 20.45, salvo urgenze.
23) I genitori si impegnano a trasmettere il proprio ISEE personale entro e non oltre la prima settimana di febbraio di ogni anno, affinché possa essere redatto ISEE congiunto nel rispetto dei termini di legge e non incorrere nella perdita dei benefici connessi.
24) Le detrazioni per i figli a carico continueranno ad avvenire nella misura del 50% per ciascun genitore.
25) I genitori concordano che i libretti postali intestati alle minori e vengano chiusi e quanto Per_2 Per_3 ivi presente sia suddiviso al 50% fra i genitori, con impegno di entrambi a utilizzare le somme ricavate in favore delle minori e con obbligo di esibire all'altro genitore i documenti relativi all'impiego di tali somme. Per_ Le parti concordano che sia invece libero di prelevare gli importi presenti sul libretto postale allo stesso intestato al momento della maggiore età.
26) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che quindi nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
27) Ognuno dei coniugi si farà carico di ogni spesa e tassa, comprensive di bollo e assicura-zione, relative all'autovettura di proprietà esclusiva.
28) Per quanto attiene ai finanziamenti, ai rapporti debitori, ai rapporti contrattuali, agli investimenti e ad altri rapporti creditizi, compresi gli eventuali frutti, accesi e/o intestati all'uno e/o altro coniuge, singolarmente e/o con terzi soggetti - e salvo in ogni caso quanto previsto in questa sede – essi restano definitivamente ad esclusivo carico e/o vantaggio della parte che ha contratto il prestito e/o che risulta intestataria della relativa posizione, senza che nessuna delle due abbia nulla a pretendere nei confronti dell'altra.
29) Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra pattuito, i coniugi avranno definito tra loro ogni rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale e non avranno, così, più nulla a chiedere e/o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa - compresi, a titolo pura-mente esemplificativo, risparmi, investimenti, tfr - ad esclusione degli obblighi di cui al presente accordo.
30) Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio, nonché al rilascio dei rispettivi passaporti, carta d'identità e di ogni altro documento di identificazione, per il quale sia necessaria l'autorizzazione dell'altro coniuge. 31) Ciascun genitore presta sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità dei minori validi anche per l'espatrio. Resta fermo che i minori potranno espatriare, previo accordo dei genitori, solo per scopi turistici e/o gite scolastiche e/o stage e/o master.
32) I compensi e le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 30.9.2006 ad Agrate AN;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione sono nati 1.10.2007), (6.4.2015) e (14.12.2016). Per_2 Per_3
-Ritenuto che:
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 23.6.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c. non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli Per_ interessi morali e materiali dei figli (1.10.2007), (6.4.2015) e (14.12.2016) e, per le Per_2 Per_3 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Era pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano procedimento amministrativo ex art. 25 Per_ RDL 1404/1934 sub VG 321/2020 in favore del minore nel corso del quale si sono svolte diverse udienze di audizione del minore, dei genitori e dei servizi sociali (assistente sociale e psicologa) incaricati del monitoraggio, con ultima udienza tenutasi in data 04.06.2024 in cui il Tribunale ha chiesto al Servizio di aggiornare il TM con una relazione a distanza di un anno per valutare altra eventuale udienza o archiviazione del procedimento.
Dalla relazione dei servizi sociali del 2020 predisposta nell'ambito del procedimento per molestie Per_ commesse da i danni della sorella non emergevano elementi di pregiudizio nel nucleo tali da Per_2 giustificare la richiesta di limitazione delle responsabilità genitoriale, o di interventi a protezione dei minori.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio del 2021 è emersa l'esigenza di iniziare percorso Per_ di ADM a favore di e di terapia familiare, che consentisse il raggiungimento di maggiore equilibrio nelle dinamiche di gruppo, ma non di assumere provvedimenti a tutela delle minori, che sono apparse serene e sono emerse come tali anche nelle relazioni degli insegnanti.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio del 2022 è emerso il proficuo andamento del percorso di ADM;
il minore è stato sottoposto a valutazione UONPIA dalla quale è emersa la necessità Per_ per di effettuare un percorso di sostegno individuale per rielaborare i propri vissuti e comprendere l'accaduto. Quanto alle sorelle minori, esse sono apparse serene e sono emerse come tali anche nelle relazioni degli insegnanti.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Agrate AN in vista della udienza del Per_ 28.10.2025 emerge che ha frequentato un corso di boxe presso il Servizio Polo Giovani, dimostrandosi soddisfatto dello stesso, sia dal punto di vista sportivo che relazionale e sociale;
il minore ha riferito agli operatori del buon andamento scolastico, della volontà di trasferirsi dal padre, anche perché
a suo dire la madre non si interesserebbe a lui;
dal canto suo, il padre ha esposto serenità rispetto al collocamento del minore presso di sé, evidenziando che la madre non sarebbe in grado di fornire al minore i giusti spazi di autonomia;
gli operatori hanno in ogni caso organizzato un incontro madre – Per_ figlio;
a lamentato la poca disponibilità materna ad accompagnarlo alle attività e la madre ha riferito fatica nell'organizzazione familiare;
il dialogo, a dire degli operatori, è stato comunque costruttivo;
gli operatori hanno proposto al Tribunale per i Minorenni la chiusura del procedimento a favore del ragazzo, stanti i buoni riscontri ed il compimento da parte sua della maggiore età.
All'udienza del 28.10.2025 le parti si sono riportate al contenuto del ricorso congiunto, chiedendo al Per_ Collegio di provvedere in conformità con gli accordi ivi contenuti, specificano che vive con il padre e trascorre regolarmente tempo con le sorelle;
che non è più successo niente, che non ha mai espresso disagio, né ha mai Per_2 chiesto nulla rispetto all'accaduto, che i figli conducono una vita normalissima.
I legali evidenziano che il nucleo è stato monitorato per cinque anni e non sono mai emersi problemi per i figli, e i genitori costituiscono punto di riferimento per i figli, non è stato disposto nulla in punto di responsabilità genitoriale e il procedimento Per_ che afferiva è stato chiuso, si è tornati ad una gestione condivisa, la situazione è migliorata.
C'è stata un'indagine a tutto campo e nulla di pregiudizievole è emerso.
Alla luce di tutto quanto precede, considerati gli esiti favorevoli del lungo monitoraggio dei servizi sociali, Per_ la stabilizzazione della condizione di e l'assenza di elementi di pregiudizio emersi allo stato nelle minori, le condizioni predisposte dalle parti possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto non in contrasto con gli interessi della prole.
Stanti i complessi accadimenti pregressi, si incaricano in ogni caso i servizi sociali competenti per il territorio di Agrate AN di monitorare periodicamente la condizione di benessere per le minori, verificando l'eventuale insorgere dell'esigenza di percorsi di supporto a loro favore.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 26.9.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in Agrate AN in data 30.9.2006 (atto n. 37 parte II - serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Agrate AN), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Agrate AN, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. Incarica i servizi sociali competenti per il territorio di Agrate AN di monitorare periodicamente la condizione di benessere per le minori, verificando l'eventuale insorgere dell'esigenza di percorsi di supporto a loro favore;
4. Si comunichi anche ai servizi sociali competenti per il territorio di Agrate AN.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente Carmen Arcellaschi Il Giudice Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Maria Bonomi Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26.9.2025, assunto in decisione in data 28.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Elisa Parte_1 C.F._1
Spreafico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vimercate (MB), Largo Pontida n. 18
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
AR TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caponago (MB), via Roma n. 17;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 30.09.2006 in Agrate AN (MB), trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Pt_2
Comune di Agrate AN (MB) al n. 37 parte II S. A anno 2006, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza e di procedere alle annotazioni del caso. Per_ 2) I figli minori e rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che si Per_2 Per_3 impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni di cura, educazione e istruzione nel prioritario interesse dei figli garantendo loro, altresì, assistenza morale, un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno dei genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le decisioni di maggior interesse per i minori, ovvero quelle relative all'istruzione, all'educa-zione e alla salute degli stessi, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto altresì conto delle capacità dei figli, delle loro inclinazioni naturali e delle rispettive aspirazioni.
La responsabilità genitoriale verrà dunque esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione e la salute e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, anche alla presenza dei figli, e a comunicare tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi e affinché ciascuno dei minori riceva cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori.
3) Le figlie e restano collocate presso entrambi i genitori in via alternata e turna-ria, nel Per_2 Per_3 rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, come da schema che segue, concordato dalle parti anche in funzione dei turni di lavoro della sig.ra : Pt_1
- quando la sig.ra è di riposo, le minori staranno con la madre;
Pt_1
- quando la sig.ra è di primo turno: in settimana le minori staranno con la madre;
nei weekend in Pt_1 cui la madre ha primo turno di sabato o domenica o in entrambi i giorni, la sig.ra porterà le minori Pt_1 dal padre la sera precedente al primo turno di lavoro prima di cena per le ore 18.30; in ogni caso, le minori staranno con il padre sino alla domenica prima di cena, quando verranno riaccompagnate dalla madre per le ore 18.30; nel caso in cui invece il lunedì sia già di competenza paterna, le minori staranno con il padre anche la domenica sera per essere accompagnate direttamente a scuola il lunedì mattina;
- quando la sig.ra è di secondo turno, le minori staranno con il padre;
in settimana durante il Pt_1 periodo scolastico, la madre si occuperà di accompagnare le minori a scuola il primo giorno del turno di secondo e il padre le recupererà alla fine dell'orario scolastico;
nei weekend del periodo scolastico, la madre porterà le minori dal padre per le ore 10.00 del primo giorno del turno di secondo e il padre si occuperà di riportarle a scuola il lunedì mattina;
in entrambi i casi, le minori torneranno presso la madre il primo giorno di riposo dopo il turno di secondo, quando la sig.ra le recupererà alla fine Pt_1 dell'orario scolastico;
nel periodo estivo e nei giorni infrasettimanali non scolastici, la sig.ra Pt_1 accompagnerà le minori presso il padre alle ore 20.30 del giorno antecedente l'inizio del secondo turno di lavoro e le riprenderà alle ore 22.30 dell'ultimo giorno del turno di secondo;
- quando la sig.ra ha il turno di notte, le minori staranno con il padre;
la madre accompagnerà le Pt_1 minori dal padre per le ore 18.30 del giorno stesso di inizio del turno di notte;
nei fine settimana e nei periodi non scolastici in cui la madre finisce le notti il sabato mattina, le minori staranno con il padre sino alla domenica mattina, quando verranno riaccompagnate dalla madre per le ore 10.00, se invece la madre finisce le notti la domenica mattina, il padre terrà con sé le minori anche durante il giorno, riaccompagnandole dalla madre prima di cena, indicativamente per le ore 18.30.
La sig.ra si preoccuperà di recuperare le figlie, dopo aver terminato l'ultimo giorno del turno di Pt_1 notte, al termine dell'orario scolastico nei periodi scolastici, mentre nei periodi non scolastici verranno riaccompagnate dal padre presso la madre per le ore 18.30.
Le minori verranno accompagnate presso l'altro genitore, salvo diversi accordi fra i genitori medesimi, da comunicarsi per tempo;
resta inteso che i genitori dovranno comunicare tempestivamente fra loro anche eventuali cambi di orari o ritardi, affinché l'altro genitore ne sia informato.
4) In merito alle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé le minori per un periodo di due settimane, anche non consecutive, con facoltà di una terza settimana, per cui l'altro ge-nitore fornisce già il consenso, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, laddove possibile anticipando la comunicazione entro il 30 aprile.
Eventuali altri periodi di ferie con le minori dovranno essere preventivamente concordati fra i genitori.
5) Durante le vacanze natalizie, la cena della vigilia sarà associata al pranzo di Natale e il giorno di S.
Stefano associato alla cena di Natale, ad anni alterni: dunque, le minori staranno con un genitore dalle ore
17.00 del 24.12 alle ore 17.00 del 25.12, e con l'altro genitore dalle ore 17.00 del 25.12 alle ore 17.00 del
26.12; resta inteso che, laddove il giorno successivo sia già di competenza del genitore con cui le minori si trovano a trascorrere Santo Stefano, le minori pernotteranno presso lo stesso genitore e resteranno con lo stesso genitore fino al giorno dopo. Nel corso dell'anno 2025, le minori staranno con la madre dalle ore 17.00 del 24.12 alle ore 17.00 del 25.12 e con il padre dalle ore 17.00 del 25.12 alle ore 17.00 del 26.12.
6) Per Capodanno, le minori staranno con ciascun genitore dalle ore 17.00 del 31.12 alle ore 17.00 del
01.01, alternativamente di anno in anno;
resta inteso che, laddove il giorno successivo sia già di competenza del genitore con cui le minori si trovano a trascorrere il primo dell'anno, le minori pernotteranno presso lo stesso genitore e resteranno con lo stesso genitore fino al giorno dopo. Il
Capodanno 2025/2026 verrà trascorso dalle minori con la madre dalle ore 17.00 del 31.12 alle ore 17.00 del 01.01. 7) Durante le vacanze pasquali, le minori staranno con un genitore dalle ore 10.00 del giorno di Pasqua alle ore 18.00 del giorno di Pasquetta, alternativamente di anno in anno;
resta inteso che, laddove il giorno successivo sia già di competenza del genitore con cui le minori si trovano a trascorrere la Pasquetta, le minori pernotteranno presso lo stesso genitore e resteranno con lo stesso genitore fino al giorno dopo. Nel corso dell'anno 2026 le minori staranno con la madre a Pasqua e
Pasquetta.
8) La residenza anagrafica di e resterà presso la madre. Per_2 Per_3
9) I genitori concordano che le figlie minori e frequenteranno la scuola elementare e la scuola Per_2 Per_3 media inferiore presso l'istituto scolastico di Agrate AN (MB).
10) Tenuto conto del collocamento in via alternata e paritaria, ciascun genitore resta obbligato al mantenimento diretto delle figlie minori e Per_2 Per_3
Per_ 11) viene collocato in via prevalente presso il padre, anche in considerazione del desiderio manifestato dallo stesso, ormai prossimo alla maggiore età; i genitori concordano che anche la residenza Per_ anagrafica di venga spostata presso il padre. Il padre si impegna a notiziare la madre in particolare sullo stato di salute del figlio e sul suo andamento scolastico.
12) In ordine alla regolamentazione dei rapporti madre-figlio, verrà favorito il naturale rapporto fra la Per_ sig.ra e e viene lasciata ampia libertà alla madre e al figlio di trascorrere insieme i momenti Pt_1 che riterranno di condividere, nel rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici e delle volontà del minore.
13) Per quanto concerne le vacanze estive, natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a rispettare la Per_ volontà di che potrà decidere con quale genitore trascorrere i predetti periodi, con accordo fra i genitori anche in base alle esigenze, agli impegni e alle volontà del minore ormai prossimo alla maggiore età. Per_
14) Riguardo al concorso nel mantenimento di a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra corrisponderà al sig. l'importo mensile di € 200,00 (euro Parte_1 Parte_2 duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione a settembre
2026 e base di calcolo settembre 2025) e da versarsi entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al sig. alle seguenti coordinate bancarie IBAN Pt_2
[...] e con impegno del sig. di comunicare alla sig.ra eventuali Pt_2 Pt_1 variazioni sulle modalità di accreditamento.
15) La sig.ra verserà altresì in favore del sig. a titolo di ulteriore contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2
Per_ Per_ di la somma dalla stessa percepita a titolo di assegno unico universale per da versarsi contestualmente al contributo al mantenimento di cui al punto 14). Le parti concordano che i presenti accordi resteranno validi anche in caso di diminuzione dell'importo Per_ dell'assegno unico universale percepito dai genitori per far data dal compi-mento del 18° anno di età, tenendo già in considerazione la predetta diminuzione.
16) Le parti concordano che ciascun genitore continuerà a percepire la quota del 50% di sua spettanza dell'Assegno Unico Universale per i figli, fermo quanto sopra in relazione alla quota ricevuta dalla sig.ra Per_
per Pt_1
17) Per quanto concerne le spese straordinarie dei figli, i genitori concordano che i servizi di centro estivo privato / prescuola / doposcuola / babysitter saranno ad integrale carico del geni-tore che avrà necessità del predetto servizio, con impegno a comunicare in ogni caso all'altro genitore l'eventuale iscrizione dei minori e i nominativi delle eventuali babysitter, alle quali dovranno essere comunicati i numeri di telefono di entrambi i genitori.
Le restanti spese straordinarie dei figli saranno invece a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli sottoscritte dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018, che vengono allegate al presente ricorso, da intendersi note alle parti e qui integralmente richiamate e ritrascritte, fermo quanto al paragrafo che precede.
Ogni spesa per la quale si intenda chiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici
– salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si in-tenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, pro-spettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto a inviare all'altro genitore la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi, entro 30 giorni dal momento in cui l'esborso è stato sostenuto e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Si precisa in ogni caso che dovrà essere preventivamente concordata tra le parti qualsivoglia spesa straordinaria che comporti un esborso superiore ad € 500,00; in tale caso, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. 18) I sigg.ri e concordano che possa proseguire nel percorso iniziato Parte_1 Parte_2 Per_3 presso lo UONPIA di Usmate Velate, a seguito di diagnosi di dislessia.
19) Ciascun genitore si impegna ad informare l'altro genitore sullo stato di salute dei minori.
20) Ogni genitore si impegna a comunicare tempestivamente e in qualunque momento all'altro dove si trovino i minori, se richiesto dall'altro genitore.
21) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di residenza o domicilio e/o numero telefonico.
22) Ciascun genitore dovrà garantire almeno un contatto telefonico quotidiano dei figli con il genitore non presente;
la chiamata giornaliera potrà avvenire in qualsiasi orario entro le ore 20.45, salvo urgenze.
23) I genitori si impegnano a trasmettere il proprio ISEE personale entro e non oltre la prima settimana di febbraio di ogni anno, affinché possa essere redatto ISEE congiunto nel rispetto dei termini di legge e non incorrere nella perdita dei benefici connessi.
24) Le detrazioni per i figli a carico continueranno ad avvenire nella misura del 50% per ciascun genitore.
25) I genitori concordano che i libretti postali intestati alle minori e vengano chiusi e quanto Per_2 Per_3 ivi presente sia suddiviso al 50% fra i genitori, con impegno di entrambi a utilizzare le somme ricavate in favore delle minori e con obbligo di esibire all'altro genitore i documenti relativi all'impiego di tali somme. Per_ Le parti concordano che sia invece libero di prelevare gli importi presenti sul libretto postale allo stesso intestato al momento della maggiore età.
26) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che quindi nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
27) Ognuno dei coniugi si farà carico di ogni spesa e tassa, comprensive di bollo e assicura-zione, relative all'autovettura di proprietà esclusiva.
28) Per quanto attiene ai finanziamenti, ai rapporti debitori, ai rapporti contrattuali, agli investimenti e ad altri rapporti creditizi, compresi gli eventuali frutti, accesi e/o intestati all'uno e/o altro coniuge, singolarmente e/o con terzi soggetti - e salvo in ogni caso quanto previsto in questa sede – essi restano definitivamente ad esclusivo carico e/o vantaggio della parte che ha contratto il prestito e/o che risulta intestataria della relativa posizione, senza che nessuna delle due abbia nulla a pretendere nei confronti dell'altra.
29) Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra pattuito, i coniugi avranno definito tra loro ogni rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale e non avranno, così, più nulla a chiedere e/o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa - compresi, a titolo pura-mente esemplificativo, risparmi, investimenti, tfr - ad esclusione degli obblighi di cui al presente accordo.
30) Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio, nonché al rilascio dei rispettivi passaporti, carta d'identità e di ogni altro documento di identificazione, per il quale sia necessaria l'autorizzazione dell'altro coniuge. 31) Ciascun genitore presta sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità dei minori validi anche per l'espatrio. Resta fermo che i minori potranno espatriare, previo accordo dei genitori, solo per scopi turistici e/o gite scolastiche e/o stage e/o master.
32) I compensi e le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 30.9.2006 ad Agrate AN;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione sono nati 1.10.2007), (6.4.2015) e (14.12.2016). Per_2 Per_3
-Ritenuto che:
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 23.6.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c. non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli Per_ interessi morali e materiali dei figli (1.10.2007), (6.4.2015) e (14.12.2016) e, per le Per_2 Per_3 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Era pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano procedimento amministrativo ex art. 25 Per_ RDL 1404/1934 sub VG 321/2020 in favore del minore nel corso del quale si sono svolte diverse udienze di audizione del minore, dei genitori e dei servizi sociali (assistente sociale e psicologa) incaricati del monitoraggio, con ultima udienza tenutasi in data 04.06.2024 in cui il Tribunale ha chiesto al Servizio di aggiornare il TM con una relazione a distanza di un anno per valutare altra eventuale udienza o archiviazione del procedimento.
Dalla relazione dei servizi sociali del 2020 predisposta nell'ambito del procedimento per molestie Per_ commesse da i danni della sorella non emergevano elementi di pregiudizio nel nucleo tali da Per_2 giustificare la richiesta di limitazione delle responsabilità genitoriale, o di interventi a protezione dei minori.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio del 2021 è emersa l'esigenza di iniziare percorso Per_ di ADM a favore di e di terapia familiare, che consentisse il raggiungimento di maggiore equilibrio nelle dinamiche di gruppo, ma non di assumere provvedimenti a tutela delle minori, che sono apparse serene e sono emerse come tali anche nelle relazioni degli insegnanti.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio del 2022 è emerso il proficuo andamento del percorso di ADM;
il minore è stato sottoposto a valutazione UONPIA dalla quale è emersa la necessità Per_ per di effettuare un percorso di sostegno individuale per rielaborare i propri vissuti e comprendere l'accaduto. Quanto alle sorelle minori, esse sono apparse serene e sono emerse come tali anche nelle relazioni degli insegnanti.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Agrate AN in vista della udienza del Per_ 28.10.2025 emerge che ha frequentato un corso di boxe presso il Servizio Polo Giovani, dimostrandosi soddisfatto dello stesso, sia dal punto di vista sportivo che relazionale e sociale;
il minore ha riferito agli operatori del buon andamento scolastico, della volontà di trasferirsi dal padre, anche perché
a suo dire la madre non si interesserebbe a lui;
dal canto suo, il padre ha esposto serenità rispetto al collocamento del minore presso di sé, evidenziando che la madre non sarebbe in grado di fornire al minore i giusti spazi di autonomia;
gli operatori hanno in ogni caso organizzato un incontro madre – Per_ figlio;
a lamentato la poca disponibilità materna ad accompagnarlo alle attività e la madre ha riferito fatica nell'organizzazione familiare;
il dialogo, a dire degli operatori, è stato comunque costruttivo;
gli operatori hanno proposto al Tribunale per i Minorenni la chiusura del procedimento a favore del ragazzo, stanti i buoni riscontri ed il compimento da parte sua della maggiore età.
All'udienza del 28.10.2025 le parti si sono riportate al contenuto del ricorso congiunto, chiedendo al Per_ Collegio di provvedere in conformità con gli accordi ivi contenuti, specificano che vive con il padre e trascorre regolarmente tempo con le sorelle;
che non è più successo niente, che non ha mai espresso disagio, né ha mai Per_2 chiesto nulla rispetto all'accaduto, che i figli conducono una vita normalissima.
I legali evidenziano che il nucleo è stato monitorato per cinque anni e non sono mai emersi problemi per i figli, e i genitori costituiscono punto di riferimento per i figli, non è stato disposto nulla in punto di responsabilità genitoriale e il procedimento Per_ che afferiva è stato chiuso, si è tornati ad una gestione condivisa, la situazione è migliorata.
C'è stata un'indagine a tutto campo e nulla di pregiudizievole è emerso.
Alla luce di tutto quanto precede, considerati gli esiti favorevoli del lungo monitoraggio dei servizi sociali, Per_ la stabilizzazione della condizione di e l'assenza di elementi di pregiudizio emersi allo stato nelle minori, le condizioni predisposte dalle parti possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto non in contrasto con gli interessi della prole.
Stanti i complessi accadimenti pregressi, si incaricano in ogni caso i servizi sociali competenti per il territorio di Agrate AN di monitorare periodicamente la condizione di benessere per le minori, verificando l'eventuale insorgere dell'esigenza di percorsi di supporto a loro favore.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 26.9.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in Agrate AN in data 30.9.2006 (atto n. 37 parte II - serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Agrate AN), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Agrate AN, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. Incarica i servizi sociali competenti per il territorio di Agrate AN di monitorare periodicamente la condizione di benessere per le minori, verificando l'eventuale insorgere dell'esigenza di percorsi di supporto a loro favore;
4. Si comunichi anche ai servizi sociali competenti per il territorio di Agrate AN.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente Carmen Arcellaschi Il Giudice Claudia Bonomi