CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 26/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 72/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
Violante, come da mandato allegato al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Anziano, in virtù di procura generale alle liti del 18/06/2014 per notar
[...]
ed elettivamente domiciliato come da pec;
Per_1
APPELLATO
OGGETTO: malattia professionale.
Appello avverso la sentenza n. 1237/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni di cui al ricorso di primo grado (condannare l' CP_1
all'erogazione dell'indennizzo da malattia professionale per invalidità
permanente al lavoro pari al 8%), con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 04/05/2021 premesso Parte_1
che lavorava sin dal 1981 alle dipendenze di varie imprese come “autista di camion”; che lavorava per tre giorni continuativi espletando un viaggio,
poi godeva di un giorno di riposo e poi lavorava per altri tre giorni continuativi con un altro viaggio;
che, a causa dello svolgimento delle mansioni e dello stress correlato, contraeva una grave forma di ulcera gastrica complicata da perforazione;
che chiedeva all' in data CP_1
21/11/2019 il riconoscimento della malattia professionale, ma l'ente rigettava l'istanza; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo la condanna dell'ente all'erogazione dell'indennizzo per un danno biologico permanente pari al 8% (otto per cento), oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza della pretesa di CP_1
controparte e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 20/09/2023, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 21/02/2024.
3 L'appellante deduceva che la testimonianza raccolta in prime cure aveva attestato l'espletamento di viaggi senza sosta per tre giorni consecutivi,
con fruizione di un solo giorno di riposo al rientro e con successivo nuovo viaggio sempre per tre giorni consecutivi.
Pur riconoscendo che la malattia non era tabellata, il lavoratore esponeva che lo stesso CTU nominato dal Tribunale aveva attribuito rilevanza a fattori come fumo e stress emotivo nonché alla presenza di grassi nella dieta, e deduceva che gli studi scientifici in materia avevano appurato la frequente esistenza di affezioni gastriche proprio nei camionisti.
Concludeva per l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata il 16/05/2025,
l deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Preliminarmente si rammenta che, in tema di malattie professionali, in caso di malattia cd non tabellata, “la prova della causa di lavoro, gravante
4 sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel
senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine
professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un
rilevante grado di probabilità”, considerando la “tipologia delle
lavorazioni svolte, la natura dei macchinari presenti nell'ambiente di
lavoro, la durata della prestazione lavorativa e l'assenza di altri fattori
extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa
della malattia” (Cass. n. 8773/2018, n. 3227/2011, n. 4292/2003, n.
2716/2003).
Nel caso di specie è pacifico che la patologia addotta dal ricorrente (ulcera gastrica) non sia tabellata, onde non sussiste alcuna presunzione circa il nesso causale con le mansioni espletate, gravando invece sul lavoratore l'onere di dimostrare il collegamento eziologico fra la prestazione resa e la malattia.
Tale prova non è stata fornita.
Il CTU nominato in primo grado ha riscontrato che è “ex Pt_1
fumatore (30 sigarette/die)” (v. pag. 3 della CTU di primo grado).
Tale dato non è stato mai smentito o negato da . Pt_1
5 La documentazione prodotta in giudizio include (v. pagg. 3 e 4 della
CTU):
-verbale del Pronto Soccorso PO Nocera Inferiore del 01.02.14 con diagnosi “perforazione dell'intestino”;
-copia cartella clinica UO Chirurgia di Urgenza PO Nocera Inferiore, con data ricovero 02.02.14 e data dimissione 11.02.14.; la diagnosi è
“peritonite diffusa da ulcera gastrica perforata”, con intervento di ulcorrafia effettuato il 02.02.14;
-referto di Esofagogastroduodenoscopia UO Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva PO Nocera Inferiore in data 02.05.14, che riporta
“esofagite in corso di determinazione istopatologica, incontinenza cardiale,
gastrite”;
-diagnosi del dott. in data 21.11.19: “ulcera gastrica con Persona_2
pregressa perforazione, correlabile presumibilmente alla malattia, derivata da squilibri dell'alimentazione (temporali e qualitativi) in camionista”;
“l'assicurato in qualità di camionista, durante le pause di lavoro, assumeva cibo in maniera squilibrata in termini temporali oltre che qualitativi, ciò ha determinato frequenti episodi di eccessiva secrezione di acido cloridrico,
tale fenomeno è alla base della patologia patita dal sig. ”; Pt_1
6 -certificato dott. del 15.09.20 per opposizione con Persona_2
richiesta di collegiale;
diagnosi medico-legale: “esiti di ulcera gastrica complicata da perforazione”. Valutazione danno biologico: 8%.
-diario medico generale dal 14.01.20 al 25.02.20;. CP_1
-considerazioni mediche in data 25.11.21. CP_1
Va notato che non è stata allegata in giudizio dal ricorrente alcuna documentazione medica (analisi, certificati, esami diagnostici) anteriore al febbraio 2014, cioè anteriore all'intervento chirurgico subito per la perforazione.
Esaminati gli atti e visitato il lavoratore, il CTU ha esposto che: “Nella
valutazione del caso in questione, con riferimento al nesso causale
(esposizione, intensità e durata) il legale rappresentante come riportato in
ricorso si limita ad addebitare “la grave forma di ulcera gastrica”
esclusivamente al costante svolgimento delle mansioni lavorative e al forte
stress lavorativo a cui è stato sottoposto, mentre per il CTP, dott.
[...]
, esprime esclusivamente il parere che: durante le pause di Per_2
lavoro, assumeva cibo in maniera squilibrata in termini temporali oltre
che qualitativi, ciò ha determinato frequenti episodi di eccessiva
secrezione di acido cloridrico, tale fenomeno è alla base della patologia
7 patita dal sig. ”. Null'altro emerge dalla documentazione Pt_1
prodotta. Pertanto, considerando che l'ulcera gastrica rappresenta un
rischio generico, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta,
considerando che la parte non ha prodotto valide documentazioni
attestanti in maniera inequivocabile il nesso eziologico, appare
estremamente difficile rapportare la lamentata tecnopatia con l'attività
lavorativa svolta dal ricorrente.
Quindi, in base a quanto documentato e allegato, in riferimento al nesso
causale in mancanza di riscontro dell'elemento eziologico, circostanziale
e conseguenziale validamente idoneo, sembrerebbe ragionevole NON
qualificare la patologia del Sig. come Malattia Parte_1
Professionale.” (v. pag. 6 della CTU).
Il teste (unico teste indicato da nel ricorso Tes_1 Pt_1
introduttivo) ha dichiarato davanti al Tribunale che:
-A ha lavorato per la ditta C. US e NY RL (gestita dal padre del testimone e avente sede in Angri) dal 1987 al 2009, mentre a partire dal 2009 il ricorrente ha lavorato per altra azienda;
8 -presso la ditta “il ricorrente era autotrasportatore, trasportava Tes_1
verdura a Milano e Torino partendo da Angri in via De Goti ove c'era il deposito della società C. US e co”;
-“il ricorrente stava due giorni fuori e uno di riposo”.
L'estratto contributivo di , depositato sin dal primo grado, attesta Pt_1
l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con più ditte: RL PA dal
1981 al 1986; RL US e C. dal 1987 al febbraio 1991; RL Compagnia
Servizi Sud da febbraio 1991 a luglio 1996; RL US e C. da agosto
1996 a settembre 1997; RL Compagnia Servizi Sud da ottobre 1997 a novembre 2000; RL US e C. da novembre 2000 ad agosto 2009;
successivamente il ricorrente è stato disoccupato da settembre 2009 a maggio 2010; ha lavorato con la ditta OS NA da agosto 2010 a maggio 2013 con rapporto part time;
ha fruito della Naspi nel 2013 e nel
2014; ha lavorato per Soc. Cooperativa Servizi Associati dal luglio 2014 a marzo 2018; RL semplif. Servizi e Logistica da aprile 2018 a settembre
2019.
A fronte di tale variegato ambito lavorativo, l'unico teste addotto in giudizio ha potuto riferire, a fronte del periodo che qui interessa (cioè fino
9 al febbraio 2014, epoca di manifestazione della malattia), solo per un limitato e risalente arco temporale (dal 1987 al 2009).
Lo stesso teste inoltre ha affermato che ciascun viaggio durava solo due giorni, con successivo giorno di riposo.
Risulta pertanto smentita l'allegazione di circa la durata dei Pt_1
viaggi, che secondo l'atto di appello sarebbero stati di ben tre giorni consecutivi ciascuno e senza sosta alcuna.
Parimenti non confermata in alcun modo dall'istruttoria è la natura stressante dei viaggi in relazione all'ampio arco temporale prospettato in giudizio, atteso che il lavoratore nel ricorso introduttivo nulla ha precisato circa l'orario di lavoro osservato, né ha tantomeno dimostrato in giudizio di essere stato effettivamente costretto a rinunciare alle pause e alle soste cui aveva diritto in relazione ai compiti di guida del veicolo.
Come notato dal CTU, lo stesso consulente di parte ricorrente ha esposto che “durante le pause di lavoro, assumeva cibo in maniera Pt_1
squilibrata in termini temporali oltre che qualitativi”, onde la sregolatezza dell'alimentazione, in assenza di contrari elementi probatori che era onere del ricorrente fornire, va ricondotta a questo punto in primo luogo alle scelte e ai gusti personali del lavoratore (che all'epoca era anche un forte
10 fumatore, come esposto dal CTU in base a quanto riferito dallo stesso al perito di ufficio in fase di anamnesi). Pt_1
Il fatto che la patologia in esame sia frequente nella categoria dei camionisti, poi, non vale in sé a far ritenere automaticamente sussistente il nesso causale, dovendosi considerare il singolo caso concreto.
Secondo l'atto di appello, “Le affezioni gastroenteriche negli autisti
professionisti sono state messe in rapporto a dieta inappropriata, legata
anche alla tipologia delle tabelle orarie di guida in particolare per i
camionisti di lungo raggio” (v. pag. 5 del ricorso di secondo grado).
Tuttavia, nel caso di specie, come sopra illustrato, non sono stati comprovati da orari o modalità di guida effettiva idonei a Pt_1
costringerlo ad un'alimentazione o ad uno stile di vita pregiudizievole, non risultando addotte in fatto – né dimostrate-specifiche circostanze (es. il percorso seguito, la presenza e la collocazione dei punti di ristoro e il cibo ivi reperibile, l'orario e il luogo di consegna della merce, l'orario di partenza per il rientro e quello di arrivo in sede).
Non può ritenersi dunque riscontrato nel caso di specie il nesso causale fra le mansioni e la malattia, onde la decisione di rigetto adottata dal
Tribunale va confermata.
11 Nulla per le spese del secondo grado, in applicazione dell'esonero ai sensi dell'art. 152 disp att cpc.
Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 72/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1237/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1)rigetta l'appello;
2)nulla per le spese del secondo grado;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR
n. 115/2002.
Salerno, 26/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 26/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 72/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
Violante, come da mandato allegato al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Anziano, in virtù di procura generale alle liti del 18/06/2014 per notar
[...]
ed elettivamente domiciliato come da pec;
Per_1
APPELLATO
OGGETTO: malattia professionale.
Appello avverso la sentenza n. 1237/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni di cui al ricorso di primo grado (condannare l' CP_1
all'erogazione dell'indennizzo da malattia professionale per invalidità
permanente al lavoro pari al 8%), con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 04/05/2021 premesso Parte_1
che lavorava sin dal 1981 alle dipendenze di varie imprese come “autista di camion”; che lavorava per tre giorni continuativi espletando un viaggio,
poi godeva di un giorno di riposo e poi lavorava per altri tre giorni continuativi con un altro viaggio;
che, a causa dello svolgimento delle mansioni e dello stress correlato, contraeva una grave forma di ulcera gastrica complicata da perforazione;
che chiedeva all' in data CP_1
21/11/2019 il riconoscimento della malattia professionale, ma l'ente rigettava l'istanza; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo la condanna dell'ente all'erogazione dell'indennizzo per un danno biologico permanente pari al 8% (otto per cento), oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza della pretesa di CP_1
controparte e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 20/09/2023, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 21/02/2024.
3 L'appellante deduceva che la testimonianza raccolta in prime cure aveva attestato l'espletamento di viaggi senza sosta per tre giorni consecutivi,
con fruizione di un solo giorno di riposo al rientro e con successivo nuovo viaggio sempre per tre giorni consecutivi.
Pur riconoscendo che la malattia non era tabellata, il lavoratore esponeva che lo stesso CTU nominato dal Tribunale aveva attribuito rilevanza a fattori come fumo e stress emotivo nonché alla presenza di grassi nella dieta, e deduceva che gli studi scientifici in materia avevano appurato la frequente esistenza di affezioni gastriche proprio nei camionisti.
Concludeva per l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata il 16/05/2025,
l deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Preliminarmente si rammenta che, in tema di malattie professionali, in caso di malattia cd non tabellata, “la prova della causa di lavoro, gravante
4 sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel
senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine
professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un
rilevante grado di probabilità”, considerando la “tipologia delle
lavorazioni svolte, la natura dei macchinari presenti nell'ambiente di
lavoro, la durata della prestazione lavorativa e l'assenza di altri fattori
extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa
della malattia” (Cass. n. 8773/2018, n. 3227/2011, n. 4292/2003, n.
2716/2003).
Nel caso di specie è pacifico che la patologia addotta dal ricorrente (ulcera gastrica) non sia tabellata, onde non sussiste alcuna presunzione circa il nesso causale con le mansioni espletate, gravando invece sul lavoratore l'onere di dimostrare il collegamento eziologico fra la prestazione resa e la malattia.
Tale prova non è stata fornita.
Il CTU nominato in primo grado ha riscontrato che è “ex Pt_1
fumatore (30 sigarette/die)” (v. pag. 3 della CTU di primo grado).
Tale dato non è stato mai smentito o negato da . Pt_1
5 La documentazione prodotta in giudizio include (v. pagg. 3 e 4 della
CTU):
-verbale del Pronto Soccorso PO Nocera Inferiore del 01.02.14 con diagnosi “perforazione dell'intestino”;
-copia cartella clinica UO Chirurgia di Urgenza PO Nocera Inferiore, con data ricovero 02.02.14 e data dimissione 11.02.14.; la diagnosi è
“peritonite diffusa da ulcera gastrica perforata”, con intervento di ulcorrafia effettuato il 02.02.14;
-referto di Esofagogastroduodenoscopia UO Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva PO Nocera Inferiore in data 02.05.14, che riporta
“esofagite in corso di determinazione istopatologica, incontinenza cardiale,
gastrite”;
-diagnosi del dott. in data 21.11.19: “ulcera gastrica con Persona_2
pregressa perforazione, correlabile presumibilmente alla malattia, derivata da squilibri dell'alimentazione (temporali e qualitativi) in camionista”;
“l'assicurato in qualità di camionista, durante le pause di lavoro, assumeva cibo in maniera squilibrata in termini temporali oltre che qualitativi, ciò ha determinato frequenti episodi di eccessiva secrezione di acido cloridrico,
tale fenomeno è alla base della patologia patita dal sig. ”; Pt_1
6 -certificato dott. del 15.09.20 per opposizione con Persona_2
richiesta di collegiale;
diagnosi medico-legale: “esiti di ulcera gastrica complicata da perforazione”. Valutazione danno biologico: 8%.
-diario medico generale dal 14.01.20 al 25.02.20;. CP_1
-considerazioni mediche in data 25.11.21. CP_1
Va notato che non è stata allegata in giudizio dal ricorrente alcuna documentazione medica (analisi, certificati, esami diagnostici) anteriore al febbraio 2014, cioè anteriore all'intervento chirurgico subito per la perforazione.
Esaminati gli atti e visitato il lavoratore, il CTU ha esposto che: “Nella
valutazione del caso in questione, con riferimento al nesso causale
(esposizione, intensità e durata) il legale rappresentante come riportato in
ricorso si limita ad addebitare “la grave forma di ulcera gastrica”
esclusivamente al costante svolgimento delle mansioni lavorative e al forte
stress lavorativo a cui è stato sottoposto, mentre per il CTP, dott.
[...]
, esprime esclusivamente il parere che: durante le pause di Per_2
lavoro, assumeva cibo in maniera squilibrata in termini temporali oltre
che qualitativi, ciò ha determinato frequenti episodi di eccessiva
secrezione di acido cloridrico, tale fenomeno è alla base della patologia
7 patita dal sig. ”. Null'altro emerge dalla documentazione Pt_1
prodotta. Pertanto, considerando che l'ulcera gastrica rappresenta un
rischio generico, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta,
considerando che la parte non ha prodotto valide documentazioni
attestanti in maniera inequivocabile il nesso eziologico, appare
estremamente difficile rapportare la lamentata tecnopatia con l'attività
lavorativa svolta dal ricorrente.
Quindi, in base a quanto documentato e allegato, in riferimento al nesso
causale in mancanza di riscontro dell'elemento eziologico, circostanziale
e conseguenziale validamente idoneo, sembrerebbe ragionevole NON
qualificare la patologia del Sig. come Malattia Parte_1
Professionale.” (v. pag. 6 della CTU).
Il teste (unico teste indicato da nel ricorso Tes_1 Pt_1
introduttivo) ha dichiarato davanti al Tribunale che:
-A ha lavorato per la ditta C. US e NY RL (gestita dal padre del testimone e avente sede in Angri) dal 1987 al 2009, mentre a partire dal 2009 il ricorrente ha lavorato per altra azienda;
8 -presso la ditta “il ricorrente era autotrasportatore, trasportava Tes_1
verdura a Milano e Torino partendo da Angri in via De Goti ove c'era il deposito della società C. US e co”;
-“il ricorrente stava due giorni fuori e uno di riposo”.
L'estratto contributivo di , depositato sin dal primo grado, attesta Pt_1
l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con più ditte: RL PA dal
1981 al 1986; RL US e C. dal 1987 al febbraio 1991; RL Compagnia
Servizi Sud da febbraio 1991 a luglio 1996; RL US e C. da agosto
1996 a settembre 1997; RL Compagnia Servizi Sud da ottobre 1997 a novembre 2000; RL US e C. da novembre 2000 ad agosto 2009;
successivamente il ricorrente è stato disoccupato da settembre 2009 a maggio 2010; ha lavorato con la ditta OS NA da agosto 2010 a maggio 2013 con rapporto part time;
ha fruito della Naspi nel 2013 e nel
2014; ha lavorato per Soc. Cooperativa Servizi Associati dal luglio 2014 a marzo 2018; RL semplif. Servizi e Logistica da aprile 2018 a settembre
2019.
A fronte di tale variegato ambito lavorativo, l'unico teste addotto in giudizio ha potuto riferire, a fronte del periodo che qui interessa (cioè fino
9 al febbraio 2014, epoca di manifestazione della malattia), solo per un limitato e risalente arco temporale (dal 1987 al 2009).
Lo stesso teste inoltre ha affermato che ciascun viaggio durava solo due giorni, con successivo giorno di riposo.
Risulta pertanto smentita l'allegazione di circa la durata dei Pt_1
viaggi, che secondo l'atto di appello sarebbero stati di ben tre giorni consecutivi ciascuno e senza sosta alcuna.
Parimenti non confermata in alcun modo dall'istruttoria è la natura stressante dei viaggi in relazione all'ampio arco temporale prospettato in giudizio, atteso che il lavoratore nel ricorso introduttivo nulla ha precisato circa l'orario di lavoro osservato, né ha tantomeno dimostrato in giudizio di essere stato effettivamente costretto a rinunciare alle pause e alle soste cui aveva diritto in relazione ai compiti di guida del veicolo.
Come notato dal CTU, lo stesso consulente di parte ricorrente ha esposto che “durante le pause di lavoro, assumeva cibo in maniera Pt_1
squilibrata in termini temporali oltre che qualitativi”, onde la sregolatezza dell'alimentazione, in assenza di contrari elementi probatori che era onere del ricorrente fornire, va ricondotta a questo punto in primo luogo alle scelte e ai gusti personali del lavoratore (che all'epoca era anche un forte
10 fumatore, come esposto dal CTU in base a quanto riferito dallo stesso al perito di ufficio in fase di anamnesi). Pt_1
Il fatto che la patologia in esame sia frequente nella categoria dei camionisti, poi, non vale in sé a far ritenere automaticamente sussistente il nesso causale, dovendosi considerare il singolo caso concreto.
Secondo l'atto di appello, “Le affezioni gastroenteriche negli autisti
professionisti sono state messe in rapporto a dieta inappropriata, legata
anche alla tipologia delle tabelle orarie di guida in particolare per i
camionisti di lungo raggio” (v. pag. 5 del ricorso di secondo grado).
Tuttavia, nel caso di specie, come sopra illustrato, non sono stati comprovati da orari o modalità di guida effettiva idonei a Pt_1
costringerlo ad un'alimentazione o ad uno stile di vita pregiudizievole, non risultando addotte in fatto – né dimostrate-specifiche circostanze (es. il percorso seguito, la presenza e la collocazione dei punti di ristoro e il cibo ivi reperibile, l'orario e il luogo di consegna della merce, l'orario di partenza per il rientro e quello di arrivo in sede).
Non può ritenersi dunque riscontrato nel caso di specie il nesso causale fra le mansioni e la malattia, onde la decisione di rigetto adottata dal
Tribunale va confermata.
11 Nulla per le spese del secondo grado, in applicazione dell'esonero ai sensi dell'art. 152 disp att cpc.
Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 72/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1237/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1)rigetta l'appello;
2)nulla per le spese del secondo grado;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR
n. 115/2002.
Salerno, 26/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
12