Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N° 130/25 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 20 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 130/25 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. elettivamente domiciliato in C.F._1
Messina - Via XXVII Luglio 34, presso dell'avv. Francesco Micali (c.f.
[...]
) che lo rappresenta e difende, fax 090.6514180, pec C.F._2 [...]
-appellante Email_1
CONTRO in persona del Presidente, c.f. Controparte_1
, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli avv. Maria Adelaide Nieddu, c.f. pec avv. C.F._3 [...]
t, e c.f. Email_2 Parte_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in Messina, Via Armeria 1, presso gli uffici
[...] dell'avvocatura dell'ente–appellato
OGGETTO: trattamento di famiglia su pensione ai superstiti- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1716 depositata in data 18 ottobre 2024
CONCLUSIONI
: Dichiarare che l'appellante è in possesso dei requisiti sanitari, con de- PT correnza da agosto 2013, e reddituali previsti dalla legge tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta e, ricorrendo i presupposti socio-economici, che ha diritto all'integrazione del trattamento di famiglia in ordine alla pensione cat. IO n°
15050775, con decorrenza da marzo 2015 (data di riconoscimento dell'AOI) o in subordine da gennaio 2016, o dalla data diversa accertanda in corso di causa, in CP_ ogni caso antecedente a gennaio 2017. Conseguentemente condannare l' al pa- gamento del trattamento di famiglia nella misura di legge con detta decorrenza e interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Condannare
CP_ l' al pagamento delle spese, competenze e onorari in entrambi i gradi oltre iva e cpa, da distrarre a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
confermare la legittimità del provvedimento di riliquidazione dell'assegno CP_1
n. 15050775 Cat. IO in data 03/10/2017 e rigettare le domande. Compensare inte- gralmente le spese del primo grado stante l'erroneità della sentenza gravata in punto di inammissibilità e improponibilità del primo ricorso e condannare Parte_3
[..
alla rifusione di quelle inerenti il presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato il 21 giugno 2018, Parte_1
, titolare di pensione cat. IO n° 15050775 decorrenza marzo 2015, lamen-
[...]
CP_ tava che l non aveva accolto la domanda di ricostituzione con inserimento del trattamento di famiglia (di seguito ANF), presentata il 14 settembre 2017, comuni- candogli che il ricalcolo era già avvenuto con inclusione degli ANF già dalla data
CP_ di concessione della prestazione. Faceva presente che l gli aveva corrisposto la maggiorazione solo da gennaio 2017 e, evidenziato di essere invalido al 100% già
CP_ al marzo 2015, chiedeva accertarsi tale condizione sanitaria e condannarsi l alla corresponsione del "trattamento di famiglia sulla pensione ai superstiti" "con decorrenza dal biennio antecedente alla data della domanda amministrativa e quindi da marzo 2015".
CP_ Resistendo l con sentenza n° 1716 depositata in data 18 ottobre 2024 il giu- dice di primo grado ha dichiarato la domanda "inammissibile e improponibile" e compensato le spese.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 1 aprile 2025. Parte_1 CP_ Nella resistenza dell depositate note di trattazione scritta entro il 20 maggio
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale, premesso che il presupposto sanitario per ottenere il beneficio richie- sto è costituito dall'inabilità assoluta, ha ritenuto che "non risulta alcuna attestazione e/o documentazione dalla quale risulti lo status invalidante al 100%... tantomeno a decorrere dal 2015…, né si rinviene alcuna domanda amministrativa utile e neces- saria ai fini dell'ottenimento dello status… che comunque, ex art. 445bis c.p.c." avrebbe dovuto essere accertato con il procedimento ATP. CP_ Il rilievo dell'improcedibilità è stato effettuato d'ufficio, dato che l aveva ri- conosciuto che il era titolare anche di pensione cat. Inv Civ 07127142 e PT che il requisito sanitario sussisteva già al marzo 2015, come accertato amministra- tivamente con visita del 28 settembre 2017. L'istituto si era piuttosto difeso nel me- rito sostenendo che l'importo dei redditi da lavoro dipendente non raggiungesse per gli anni 2015 e 2016 il 70% di quello totale, inclusivo anche dei redditi da casa di N° 130/25 r.g.l.
abitazione, terreni e fabbricati. Tale situazione, argomentava, ostava all'erogazione degli ANF, e solo "nel 2017, stante l'erogazione della pensione di invalidità" il red- dito da lavoro dipendente (cui quello pensionistico è equiparato) è divenuto com- patibile col beneficio invocato.
Non vi era insomma alcuna esigenza di attivare un nuovo procedimento ammini- strativo di accertamento del requisito sanitario e la motivazione adottata dal tribu- nale è pertanto manifestamente errata, come correttamente segnala l'appellante con il primo motivo di appello. Pleonasticamente, in corso di giudizio, il pro- PT duce il decreto di omologa 19 gennaio 2017 trib. Patti con il quale l'invalidità al
100% viene riconosciuta a decorrere da gennaio 2015.
Con il secondo motivo il lamenta l'omessa pronuncia sul requisito reddi- PT tuale. Fa presente che, quantomeno nel 2016, il reddito la lavoro o equiparato era sufficiente a giustificare l'erogazione degli ANF perché la di lui moglie, Parte_4
aveva percepito in quell'anno redditi da lavoro dipendente per 3.531,00
[...] euro, come da attestato dell'Agenzia delle entrate, ufficio Sant'Agata di Militello, del 12 marzo 2025 (prodotto in questo grado quale allegato n° 3 all'atto di appello).
Nell'anno 2016 risultano, sempre dagli attestati dell'Agenzia delle entrate, redditi da terreni e fabbricati per 469,00 euro a favore del e 230,00 a favore della PT
. L'importo di 3.531,00 euro costituisce l'83,5% del totale. Vero è che il Pt_4
ha prodotto il certificato reddituale della moglie solo in appello, e che in PT primo grado si era tardivamente attivato con pec consegnata all Controparte_2 trate solo in data 10 novembre 2023, oltre quattro anni dopo l'introduzione del giu- dizio. Va tuttavia rilevato che dalla copia della domanda amministrativa, allegata CP_ dallo stesso alla memoria di costituzione (file "domanda ed allegato prospetto
150tp.pdf" in "documenti.zip"), emerge che il aveva dichiarato il dato per PT
l'anno 2016 (cfr. pag. 3), sicchè l'accertamento risultava indispensabile perché fa- cente parte del quadro delle allegazioni di parte. CP_ In questo grado l costituitosi solo a ridosso dell'udienza di comparizione, nel riconoscere che il tribunale è incorso in errore nel motivare il rigetto, fa tuttavia correttamente presente che la prestazione viene erogata da luglio a giugno e, ai sensi dell'art. 2 comma 9 D.L. 69/1988, il reddito rilevante ai fini ANF è quello conse- guito nell'anno solare precedente l'1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la cor- responsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Ne discende che il reddito conseguito nell'anno 2016 poteva essere preso in esame solo ai fini dei ratei maturati dall'1 luglio 2017 e non vi è contestazione riguardo la CP_ circostanza che l abbia erogato il trattamento con tale decorrenza.
L'appello è dunque infondato e la sentenza, sebbene con diversa motivazione, va confermata. Il ha prodotto dichiarazione ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. e va PT dunque tenuto esente da spese. N° 130/25 r.g.l.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 1 aprile 2025 da Parte_1
, contro l avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1716 depositata in data 18 ottobre 2024, rigetta l'appello esonerando l'appellante dalle spese di lite.
Messina 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)