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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 02/08/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sulmona, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 26 novembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 58/2022 R.G., vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Mario Giansaverio Tedeschi, Parte_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti La Controparte_1 Verghetta e Vesci del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, giusta delega in calce alla memoria difensiva RESISTENTE
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente, alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio, Controparte_1 che si liquidano in €.1.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.02.2022, il ricorrente, , dipendente di Parte_1 nell'Impianto Condotta Sulmona della Direzione Regione Abruzzo, con le mansioni di Controparte_1
Macchinista, dopo aver premesso che:
[..
- con nota del 1.06.2021, a firma del Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione Centro Nord, gli veniva rivolta formale contestazione dei seguenti addebiti: “1. Lei, al Parte_2 termine della attività di manovra alle ore 06:55, dalle ore 07:00 c.a. fino alle ore 07:11 abbandonava il proprio posto di lavoro non posizionandosi nella cabina di guida del Treno 4174, lasciando impresenziato lo stesso, per recarsi nel bar di stazione dal quale usciva con due caffè ed un sacchetto di carta.
2. Per effetto del punto precedente, Lei costringeva la Società a sostituirLa con altro macchinista di riserva per l'effettuazione del turno assegnato meglio specificato in narrativa.
3. Lei, alle ore 14:28 del giorno 08/05/2021 inviava dal Suo indirizzo di posta elettronica aziendale una e-mail con Oggetto:
“Estromissione dal servizio treno 4174”, al Responsabile Produzione Abruzzo In tale e-mail Lei forniva Testimone_1 una versione non completamente rispondente alla realtà dei fatti, omettendo la circostanza di essersi recato al bar di stazione anche per acquistare generi di conforto come dichiarato al Responsabile dell'Impianto Equipaggi Abruzzo alle ore 07:11 del giorno 08/05/2021 e facendo riferimento alla circostanza di essersi allontanato dal convoglio per recarsi in bagno nonostante il locomotore fosse dotato di wc funzionante. Tale e-mail veniva da Lei inviata per conoscenza anche al Responsabile Risorse Umane Centro Nord e al Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Parte_3 CP_1 Per_1
quest'ultimo Dirigente di vertice aziendale estraneo alla vicenda in oggetto, in violazione delle previsioni contenute
[...] nella DdG n. 212/AD del 12/07/2016, ai punti 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 meglio esplicitate in premessa.
4. Lei, il giorno 08/05/2021 durante l'effettuazione del movimento di manovra del Treno 4174 – dalle ore 06:45 alle ore
06:55 – dall'Impianto Manutenzione di Sulmona al binario 1 della Stazione di Sulmona:
- Non rispettava il limite di velocità di 6 Km/h;
- Non provvedeva ad inserire la tessera DIS, nel terminale DIS presente in cabina di guida;
- Non provvedeva ad inserire il freno a molla durante la sosta sul binario 1, con il macchinista non presente in cabina di guida. …” con conseguente violazione delle seguenti disposizioni: “…
▪ Manuale di Mestiere processo Condotta (Rev. 6 del 09/12/2018) nei seguenti punti:
- 0.2.11. Divieto per l'AdC di abbandonare il proprio posto di lavoro
- 1.2.2 – Predisposizione, inserzione ed effettuazione delle previste prove del Sistema Tecnologico di Bordo;
1 - 3.2 – Allontanamento dalla cabina di guida
▪ Manuale di Mestiere Prefazione Generale all'Orario di Servizio, relativamente a:
- Articolo 65, tabella 32 “Limitazioni di velocità agli Impianti Fissi”.
▪ Manuale di Mestiere NORME PER L'ESERCIZIO DELLE APPARECCHIATURE (N.E.A.T.) – Rev. 2 Parte I,
Sezione V, Parte II “Sistema Di Registrazione Degli Eventi”, Punto 1: GENERALITA':
▪ Manuale TI SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO (S.T.B.) Edizione Gennaio 2008 Punto 3.2 “Utilizzo apparecchiature DIS”; nonché, in ogni caso, del principio di diligenza, correttezza e buona fede, assumendo la vicenda particolare gravità in considerazione del fatto che il ricorrente aveva terminato il periodo di apprendistato professionalizzante in data 22 aprile 2021, periodo in cui era stato formato al puntuale rispetto della normativa inerente al ruolo ricoperto;
…”
- con nota del 17 giugno 2021, a seguito di audizione del lavoratore, gli irrogava la Controparte_2 sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 giorni;
ciò posto, lamentando l'illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare che, per le ragioni esplicitate in premessa, l'esponente non è responsabile degli illeciti disciplinari notificatigli in data 01.06.2021. Per l 'effetto - dichiarare nulla e/o illegittima e/o comunque inefficace la sanzione disciplinare impugnata comminata al dipendente il 17 giugno 2021. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 21.04.2022, ha inteso resistere al ricorso Controparte_1 assumendo la legittimità del proprio operato, ribadendo in questa sede le ragioni per le quali ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare per cui è causa.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
La sanzione disciplinare impugnata veniva irrogata al ricorrente sulla base di quanto emerso dalla relazione di servizio del 14 maggio indirizzata da parte del GN , incaricato all'attività Parte_4 ispettiva, all'attenzione dell'Ing. Responsabile Direzione Regionale Abruzzo, con relativa Persona_2 relazione lettura ZTE treno 4174 effettuata il 10 maggio 2021 dal Professional Istruttore Condotta.
Nell specifico, al ricorrente veniva contestato, con riguardo al servizio dell'8 maggio 2021 che lo stesso era comandato a svolgere quale macchinista: - di aver, al termine della attività di manovra avvenuta alle ore
6:55, dalle ore 7:00 circa, fino alle ore 7:11, abbandonato il proprio posto di lavoro non posizionandosi nella cabina di guida del Treno 4174, lasciando impresenziato lo stesso, per recarsi nel bar della stazione dal quale usciva con due caffè ed un sacchetto di carta;
- di aver costretto la Società a sostituirlo con altro macchinista di riserva per l'effettuazione del turno assegnato;
inoltre, durante l'effettuazione del movimento di manovra del Treno 4174 – dalle ore 6:45 alle ore 6:55 – dall'Impianto Manutenzione di Sulmona al binario 1 della
Stazione di Sulmona, di non aver: - rispettato il limite di velocità di 6km/h (che risultava di 8/10km); - provveduto ad inserire la tessera DIS, nel terminale DIS presente in cabina di guida;
- provveduto ad inserire il freno a molla durante la sosta sul binario 1, con il macchinista non presente in cabina di guida.
Gli veniva, altresì, contestato: - di aver inviato, nella medesima giornata dell'8 maggio 2021, alle ore
14:28, dal proprio indirizzo di posta elettronica aziendale una email con Oggetto: “Estromissione dal servizio treno 4174”, al Responsabile Produzione Abruzzo fornendo una versione non completamente Testimone_1 rispondente alla realtà dei fatti, omettendo la circostanza di essersi recato al bar di stazione anche per acquistare
2 generi di conforto, come dichiarato al Responsabile dell'Impianto Equipaggi Abruzzo alle ore 07:11 e facendo riferimento alla circostanza di essersi allontanato dal convoglio per recarsi in bagno nonostante il locomotore fosse dotato di wc funzionante;
- di aver inviato per conoscenza la suddetta mail anche al Responsabile Risorse
Umane Centro Nord, e al Direttore Risorse Umane e Organizzazione di , Parte_3 CP_1 Persona_1 quest'ultimo Dirigente di vertice aziendale estraneo alla vicenda in oggetto.
A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto la illegittimità della sanzione disciplinare deducendo: - la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare;
- la genericità della contestazione disciplinare con riguardo alla circostanza di aver effettuato il movimento di manovra del treno
4174 non rispettando il limite di velocità di 6km; - la violazione del diritto di difesa per mancato consenso dell'azienda all'accesso da parte del lavoratore alla documentazione relativa alla contestazione;
- la sproporzionalità della sanzione perché l'invio della mail e il mancato inserimento della tessera DIS non avrebbero attinenza con l'art. 61, lett. e) del CCNL richiamato nel provvedimento sanzionatorio.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
Quanto all'eccepita violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, va rilevato che il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto.
Orbene, nel caso di specie, appare ravvisabile una piena coincidenza tra i fatti contestati e quelli posti alla base della sanzione comminata, la cui comunicazione li richiama per l'intero.
Lamenta altresì il ricorrente la genericità della contestazione disciplinare con riguardo alla circostanza di aver effettuato il movimento di manovra del treno 4174 non rispettando il limite di velocità di 6km, sul presupposto della mancata indicazione da parte della società della velocità raggiunta durante il movimento di manovra, che gli avrebbe precluso di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Orbene, - in disparte del fatto che nella contestazione risulta adeguatamente specificata la regola di condotta alla quale il dipendente avrebbe dovuto attenersi -, va in ogni caso rilevato che dalla documentazione tecnica ed, in particolare, dal grafico treno e dalla lettura ZTE emerge che la velocità raggiunta dal treno in manovra era di 8/10km/h.
Del pari infondata è la denunciata violazione del diritto di difesa.
E' stato, infatti, accertato che in occasione dell'audizione orale, al ricorrente veniva messa a disposizione l'intera documentazione relativa al procedimento disciplinare, ossia il grafico treno, nel quale era altresì rappresentata la zona tachigrafica DIS, e la lettura ZTE.
Nel merito, si ritiene che l'istruttoria orale abbia pienamente accertato i fatti così come descritti nella contestazione disciplinare de qua.
Ed infatti, il teste di parte resistente, , Responsabile dell'Impianto Equipaggi Regionale Parte_4 di ed esecutore dell'ispezione per i fatti di cui è causa, ha riferito di essersi recato al binario 1 in CP_1
3 testa al Treno 4174 e di aver constatato l'assenza di entrambi gli agenti di condotta e accompagnamento al treno dal loro posto.
Nello specifico, confermava che il non era in cabina di guida e che il non si trovava Pt_1 Parte_5 sottobordo per le attività di assistenza alla clientela, dovendo, perciò, allertare gli agenti di riserva ad avvicinarsi alla testa del Treno 4174.
, Responsabile della ha dichiarato: “Constatai, poco Testimone_2 Parte_6 prima delle ore 7:00 insieme a che la porta della cabina di guida non era chiusa a chiave e che il Parte_4 banco di guida era abilitato ma non vi era nessuno alla guida.”, aggiungendo che ““Confermo che un minuto prima della prevista partenza del treno (alle ore 07:11) vidi uscire il titolare della guida del treno 4174 uscire dal bar che si trovava di fronte alla porta di accesso, con in mano due sacchetti e due bicchieri contenenti del liquido che non ricordo.”.
Entrambi i testimoni hanno confermato che il ricorrente, richiesto di fornire spiegazione in merito all'assenza, rispondeva che era andato al bar per la colazione.
Inoltre, con riferimento alla presenza del wc sul locomotore che il il quale sosteneva in un secondo Pt_1 momento di aver avuto esigenza di utilizzare il bagno del bar – avrebbe dovuto e potuto usare, ne confermava funzionamento.
Relativamente alla il ha riferito che “Noi constatammo che il treno non era stato lasciato in Parte_4 condizioni di sicurezza ma era stato abbandonato il posto di guida, comunque predisposto per la partenza del treno. Constatammo che il banco guida era stato portato dalla cabina posteriore alla cabina anteriore, abilitato per la partenza e lasciato così come descritto. Preciso che le cosiddette operazioni accessorie cioè di preparazione alla partenza, erano state effettuate e il treno era pronto a partire. Di ciò sono a conoscenza in quanto mi trovavo nel punto esatto dove si era fermato il convoglio.”.
Quanto alle modalità di svolgimento del movimento di manovra del treno, il dichiarava: “Sì Parte_4 confermo che la manovra venne fatta non rispettando il limite di 6 km orari;
non vi era la tessera DIS nell'apposita apparecchiatura della cabina di guida;
quanto al freno a molla ho potuto verificare dall'esito della lettura zona tachigrafica ed elettronica, questo appariva non inserito”.
In merito alla presenza di personale nella cabina di guida, il teste macchinista che sostituiva Tes_3 alla guida del treno in occasione dell'episodio per cui è causa, sul punto, ha dichiaro: “Al momento in cui Pt_1 arrivai alla cabina di guida non vi era presente nessuno. La cabina cioè risultava vuota”.
Ha, altresì, trovato conferma la circostanza che è fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alla cabina di guida. Sul punto il teste ha precisato: “Preciso fin da subito che nella cabina di guida non Tes_1 può accedere personale non autorizzato. Il personale autorizzato è sicuramente il Macchinista e il Capotreno;
oltre dette figure sono autorizzati i soggetti previsti dalla DEEF 25 che è una disposizione di che CP_1 norma l'accesso in cabina di guida al di fuori delle dette due categorie. E nello specifico: gli istruttori di condotta;
l'istruttore del bordo;
il Responsabile di impianto;
il Responsabile di Sala Operativa ed altri.
Quanto al manovratore non è prevista in generale la sua presenza in cabina di guida ma è prevista solo in adempimento delle sue attività e insieme al macchinista durante una attività di manovra”, nonché che
4 “l'attività di manovra consiste ad esempio in uno spostamento di un materiale rotabile (alias, il treno) per esigenze di servizio che sono differenti da spostamenti per servizio viaggiatori”.
Ciò posto, si ritiene che la sanzione disciplinare irrogata appaia proporzionata rispetto al disvalore disciplinare dei fatti addebitati, atteso che, alla luce del dato normativo e contrattuale di riferimento, la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, - consistente nell'inosservanza regolamenti e obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o danno all'azienda ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato ex art. 61 co.1 lett. e) del CCNL applicabile -, avuto riguardo al fatto che il medesimo aveva da poco terminato il periodo di apprendistato professionalizzante in data 22/04/2021, denota una non trascurabile noncuranza rispetto all'osservanza delle regole aziendali, tale quindi da giustificare l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio per cinque giorni.
Per tutte le argomentazioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 26 novembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
5
In funzione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sulmona, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 26 novembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 58/2022 R.G., vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Mario Giansaverio Tedeschi, Parte_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti La Controparte_1 Verghetta e Vesci del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, giusta delega in calce alla memoria difensiva RESISTENTE
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente, alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio, Controparte_1 che si liquidano in €.1.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.02.2022, il ricorrente, , dipendente di Parte_1 nell'Impianto Condotta Sulmona della Direzione Regione Abruzzo, con le mansioni di Controparte_1
Macchinista, dopo aver premesso che:
[..
- con nota del 1.06.2021, a firma del Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione Centro Nord, gli veniva rivolta formale contestazione dei seguenti addebiti: “1. Lei, al Parte_2 termine della attività di manovra alle ore 06:55, dalle ore 07:00 c.a. fino alle ore 07:11 abbandonava il proprio posto di lavoro non posizionandosi nella cabina di guida del Treno 4174, lasciando impresenziato lo stesso, per recarsi nel bar di stazione dal quale usciva con due caffè ed un sacchetto di carta.
2. Per effetto del punto precedente, Lei costringeva la Società a sostituirLa con altro macchinista di riserva per l'effettuazione del turno assegnato meglio specificato in narrativa.
3. Lei, alle ore 14:28 del giorno 08/05/2021 inviava dal Suo indirizzo di posta elettronica aziendale una e-mail con Oggetto:
“Estromissione dal servizio treno 4174”, al Responsabile Produzione Abruzzo In tale e-mail Lei forniva Testimone_1 una versione non completamente rispondente alla realtà dei fatti, omettendo la circostanza di essersi recato al bar di stazione anche per acquistare generi di conforto come dichiarato al Responsabile dell'Impianto Equipaggi Abruzzo alle ore 07:11 del giorno 08/05/2021 e facendo riferimento alla circostanza di essersi allontanato dal convoglio per recarsi in bagno nonostante il locomotore fosse dotato di wc funzionante. Tale e-mail veniva da Lei inviata per conoscenza anche al Responsabile Risorse Umane Centro Nord e al Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Parte_3 CP_1 Per_1
quest'ultimo Dirigente di vertice aziendale estraneo alla vicenda in oggetto, in violazione delle previsioni contenute
[...] nella DdG n. 212/AD del 12/07/2016, ai punti 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 meglio esplicitate in premessa.
4. Lei, il giorno 08/05/2021 durante l'effettuazione del movimento di manovra del Treno 4174 – dalle ore 06:45 alle ore
06:55 – dall'Impianto Manutenzione di Sulmona al binario 1 della Stazione di Sulmona:
- Non rispettava il limite di velocità di 6 Km/h;
- Non provvedeva ad inserire la tessera DIS, nel terminale DIS presente in cabina di guida;
- Non provvedeva ad inserire il freno a molla durante la sosta sul binario 1, con il macchinista non presente in cabina di guida. …” con conseguente violazione delle seguenti disposizioni: “…
▪ Manuale di Mestiere processo Condotta (Rev. 6 del 09/12/2018) nei seguenti punti:
- 0.2.11. Divieto per l'AdC di abbandonare il proprio posto di lavoro
- 1.2.2 – Predisposizione, inserzione ed effettuazione delle previste prove del Sistema Tecnologico di Bordo;
1 - 3.2 – Allontanamento dalla cabina di guida
▪ Manuale di Mestiere Prefazione Generale all'Orario di Servizio, relativamente a:
- Articolo 65, tabella 32 “Limitazioni di velocità agli Impianti Fissi”.
▪ Manuale di Mestiere NORME PER L'ESERCIZIO DELLE APPARECCHIATURE (N.E.A.T.) – Rev. 2 Parte I,
Sezione V, Parte II “Sistema Di Registrazione Degli Eventi”, Punto 1: GENERALITA':
▪ Manuale TI SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO (S.T.B.) Edizione Gennaio 2008 Punto 3.2 “Utilizzo apparecchiature DIS”; nonché, in ogni caso, del principio di diligenza, correttezza e buona fede, assumendo la vicenda particolare gravità in considerazione del fatto che il ricorrente aveva terminato il periodo di apprendistato professionalizzante in data 22 aprile 2021, periodo in cui era stato formato al puntuale rispetto della normativa inerente al ruolo ricoperto;
…”
- con nota del 17 giugno 2021, a seguito di audizione del lavoratore, gli irrogava la Controparte_2 sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 giorni;
ciò posto, lamentando l'illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare che, per le ragioni esplicitate in premessa, l'esponente non è responsabile degli illeciti disciplinari notificatigli in data 01.06.2021. Per l 'effetto - dichiarare nulla e/o illegittima e/o comunque inefficace la sanzione disciplinare impugnata comminata al dipendente il 17 giugno 2021. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 21.04.2022, ha inteso resistere al ricorso Controparte_1 assumendo la legittimità del proprio operato, ribadendo in questa sede le ragioni per le quali ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare per cui è causa.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
La sanzione disciplinare impugnata veniva irrogata al ricorrente sulla base di quanto emerso dalla relazione di servizio del 14 maggio indirizzata da parte del GN , incaricato all'attività Parte_4 ispettiva, all'attenzione dell'Ing. Responsabile Direzione Regionale Abruzzo, con relativa Persona_2 relazione lettura ZTE treno 4174 effettuata il 10 maggio 2021 dal Professional Istruttore Condotta.
Nell specifico, al ricorrente veniva contestato, con riguardo al servizio dell'8 maggio 2021 che lo stesso era comandato a svolgere quale macchinista: - di aver, al termine della attività di manovra avvenuta alle ore
6:55, dalle ore 7:00 circa, fino alle ore 7:11, abbandonato il proprio posto di lavoro non posizionandosi nella cabina di guida del Treno 4174, lasciando impresenziato lo stesso, per recarsi nel bar della stazione dal quale usciva con due caffè ed un sacchetto di carta;
- di aver costretto la Società a sostituirlo con altro macchinista di riserva per l'effettuazione del turno assegnato;
inoltre, durante l'effettuazione del movimento di manovra del Treno 4174 – dalle ore 6:45 alle ore 6:55 – dall'Impianto Manutenzione di Sulmona al binario 1 della
Stazione di Sulmona, di non aver: - rispettato il limite di velocità di 6km/h (che risultava di 8/10km); - provveduto ad inserire la tessera DIS, nel terminale DIS presente in cabina di guida;
- provveduto ad inserire il freno a molla durante la sosta sul binario 1, con il macchinista non presente in cabina di guida.
Gli veniva, altresì, contestato: - di aver inviato, nella medesima giornata dell'8 maggio 2021, alle ore
14:28, dal proprio indirizzo di posta elettronica aziendale una email con Oggetto: “Estromissione dal servizio treno 4174”, al Responsabile Produzione Abruzzo fornendo una versione non completamente Testimone_1 rispondente alla realtà dei fatti, omettendo la circostanza di essersi recato al bar di stazione anche per acquistare
2 generi di conforto, come dichiarato al Responsabile dell'Impianto Equipaggi Abruzzo alle ore 07:11 e facendo riferimento alla circostanza di essersi allontanato dal convoglio per recarsi in bagno nonostante il locomotore fosse dotato di wc funzionante;
- di aver inviato per conoscenza la suddetta mail anche al Responsabile Risorse
Umane Centro Nord, e al Direttore Risorse Umane e Organizzazione di , Parte_3 CP_1 Persona_1 quest'ultimo Dirigente di vertice aziendale estraneo alla vicenda in oggetto.
A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto la illegittimità della sanzione disciplinare deducendo: - la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare;
- la genericità della contestazione disciplinare con riguardo alla circostanza di aver effettuato il movimento di manovra del treno
4174 non rispettando il limite di velocità di 6km; - la violazione del diritto di difesa per mancato consenso dell'azienda all'accesso da parte del lavoratore alla documentazione relativa alla contestazione;
- la sproporzionalità della sanzione perché l'invio della mail e il mancato inserimento della tessera DIS non avrebbero attinenza con l'art. 61, lett. e) del CCNL richiamato nel provvedimento sanzionatorio.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
Quanto all'eccepita violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, va rilevato che il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto.
Orbene, nel caso di specie, appare ravvisabile una piena coincidenza tra i fatti contestati e quelli posti alla base della sanzione comminata, la cui comunicazione li richiama per l'intero.
Lamenta altresì il ricorrente la genericità della contestazione disciplinare con riguardo alla circostanza di aver effettuato il movimento di manovra del treno 4174 non rispettando il limite di velocità di 6km, sul presupposto della mancata indicazione da parte della società della velocità raggiunta durante il movimento di manovra, che gli avrebbe precluso di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Orbene, - in disparte del fatto che nella contestazione risulta adeguatamente specificata la regola di condotta alla quale il dipendente avrebbe dovuto attenersi -, va in ogni caso rilevato che dalla documentazione tecnica ed, in particolare, dal grafico treno e dalla lettura ZTE emerge che la velocità raggiunta dal treno in manovra era di 8/10km/h.
Del pari infondata è la denunciata violazione del diritto di difesa.
E' stato, infatti, accertato che in occasione dell'audizione orale, al ricorrente veniva messa a disposizione l'intera documentazione relativa al procedimento disciplinare, ossia il grafico treno, nel quale era altresì rappresentata la zona tachigrafica DIS, e la lettura ZTE.
Nel merito, si ritiene che l'istruttoria orale abbia pienamente accertato i fatti così come descritti nella contestazione disciplinare de qua.
Ed infatti, il teste di parte resistente, , Responsabile dell'Impianto Equipaggi Regionale Parte_4 di ed esecutore dell'ispezione per i fatti di cui è causa, ha riferito di essersi recato al binario 1 in CP_1
3 testa al Treno 4174 e di aver constatato l'assenza di entrambi gli agenti di condotta e accompagnamento al treno dal loro posto.
Nello specifico, confermava che il non era in cabina di guida e che il non si trovava Pt_1 Parte_5 sottobordo per le attività di assistenza alla clientela, dovendo, perciò, allertare gli agenti di riserva ad avvicinarsi alla testa del Treno 4174.
, Responsabile della ha dichiarato: “Constatai, poco Testimone_2 Parte_6 prima delle ore 7:00 insieme a che la porta della cabina di guida non era chiusa a chiave e che il Parte_4 banco di guida era abilitato ma non vi era nessuno alla guida.”, aggiungendo che ““Confermo che un minuto prima della prevista partenza del treno (alle ore 07:11) vidi uscire il titolare della guida del treno 4174 uscire dal bar che si trovava di fronte alla porta di accesso, con in mano due sacchetti e due bicchieri contenenti del liquido che non ricordo.”.
Entrambi i testimoni hanno confermato che il ricorrente, richiesto di fornire spiegazione in merito all'assenza, rispondeva che era andato al bar per la colazione.
Inoltre, con riferimento alla presenza del wc sul locomotore che il il quale sosteneva in un secondo Pt_1 momento di aver avuto esigenza di utilizzare il bagno del bar – avrebbe dovuto e potuto usare, ne confermava funzionamento.
Relativamente alla il ha riferito che “Noi constatammo che il treno non era stato lasciato in Parte_4 condizioni di sicurezza ma era stato abbandonato il posto di guida, comunque predisposto per la partenza del treno. Constatammo che il banco guida era stato portato dalla cabina posteriore alla cabina anteriore, abilitato per la partenza e lasciato così come descritto. Preciso che le cosiddette operazioni accessorie cioè di preparazione alla partenza, erano state effettuate e il treno era pronto a partire. Di ciò sono a conoscenza in quanto mi trovavo nel punto esatto dove si era fermato il convoglio.”.
Quanto alle modalità di svolgimento del movimento di manovra del treno, il dichiarava: “Sì Parte_4 confermo che la manovra venne fatta non rispettando il limite di 6 km orari;
non vi era la tessera DIS nell'apposita apparecchiatura della cabina di guida;
quanto al freno a molla ho potuto verificare dall'esito della lettura zona tachigrafica ed elettronica, questo appariva non inserito”.
In merito alla presenza di personale nella cabina di guida, il teste macchinista che sostituiva Tes_3 alla guida del treno in occasione dell'episodio per cui è causa, sul punto, ha dichiaro: “Al momento in cui Pt_1 arrivai alla cabina di guida non vi era presente nessuno. La cabina cioè risultava vuota”.
Ha, altresì, trovato conferma la circostanza che è fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alla cabina di guida. Sul punto il teste ha precisato: “Preciso fin da subito che nella cabina di guida non Tes_1 può accedere personale non autorizzato. Il personale autorizzato è sicuramente il Macchinista e il Capotreno;
oltre dette figure sono autorizzati i soggetti previsti dalla DEEF 25 che è una disposizione di che CP_1 norma l'accesso in cabina di guida al di fuori delle dette due categorie. E nello specifico: gli istruttori di condotta;
l'istruttore del bordo;
il Responsabile di impianto;
il Responsabile di Sala Operativa ed altri.
Quanto al manovratore non è prevista in generale la sua presenza in cabina di guida ma è prevista solo in adempimento delle sue attività e insieme al macchinista durante una attività di manovra”, nonché che
4 “l'attività di manovra consiste ad esempio in uno spostamento di un materiale rotabile (alias, il treno) per esigenze di servizio che sono differenti da spostamenti per servizio viaggiatori”.
Ciò posto, si ritiene che la sanzione disciplinare irrogata appaia proporzionata rispetto al disvalore disciplinare dei fatti addebitati, atteso che, alla luce del dato normativo e contrattuale di riferimento, la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, - consistente nell'inosservanza regolamenti e obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o danno all'azienda ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato ex art. 61 co.1 lett. e) del CCNL applicabile -, avuto riguardo al fatto che il medesimo aveva da poco terminato il periodo di apprendistato professionalizzante in data 22/04/2021, denota una non trascurabile noncuranza rispetto all'osservanza delle regole aziendali, tale quindi da giustificare l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio per cinque giorni.
Per tutte le argomentazioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 26 novembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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