Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 901/2023 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi N. 976 del 6.6.2023 Oggetto:iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ed indennità di disoccupazione agricola.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n.
901.2023 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso, Parte_1
per procura richiamata in atti, dagli avv. Alessandra Vetri e Marcella Mattia domiciliatarie;
APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Simona CP_1
De Angelis Sammarco, domiciliataria
APPELLATA
All'udienza del 5.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
alla sentenza indicata in epigrafe con la quale, la domanda introdotta da il 3.7.2019 - per ottenere la reiscrizione nell'elenco dei CP_1
lavoratori agricoli relativamente alle annualità dal 2013 al 2015
(rispettivamente per gg 102, 73 e 93), e la declaratoria di legittimità dell'erogazione della indennità di disoccupazione agricola per i medesimi anni con annullamento dell'indebito comunicato - veniva accolta, con refusione delle spese di giudizio.
L'istituto ha censurato l'erroneità del decisum per avere il giudice obliterato totalmente le risultanze del verbale ispettivo – non specificamente contestato
– e, in relazione a queste fatto mal governo circa l'onere della prova per la sussistenza del contestato rapporto di lavoro in agricoltura, le cui modalità non erano state confermate dai testi escussi.
si è costituita in giudizio con memoria dell'11.10.2024 CP_1
chiedendo, per infondatezza dei motivi, il rigetto dell'appello, vinte le spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Giova premettere che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie ad una funzione ricognitiva della situazione soggettiva, di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un Pt_1
controllo disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro (esercitando una prpia facoltà fondata sull'art 9 del D.lgs 11.8.93 n. 375); conseguentemente il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr Ord
Cass. Sez. Lav 11787.2024). Anche l' quando contesta l'esistenza Pt_1
dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
se la prova (contraria) viene data mediante produzione in giudizio dei verbali ispettivi l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.
Orbene, la parte nel pregresso grado (cfr ricorso) ha affermato di aver lavorato alle dipendenze di , titolare delle medesima ditta Parte_2
agricola, di essere stata da quest'ultima retribuita (“..retribuzione giornaliera di
€50, che le veniva corrisposta in contanti e con acconti dal titolare della azienda…”) per l'attività lavorativa in agricoltura, in agro di Brindisi, da luglio a dicembre
2013, da settembre a dicembre 2014 e 2015.
Nel verbale ispettivo come da dichiarazioni rese dalla stessa Pt_1 _2
, risulta che quest'ultima era una prestanome del fratello ,
[...] CP_2
non si è mai occupata dell'attività aziendale tantomeno, della gestione del personale e della loro retribuzione. Nel medesimo verbale, come da dichiarazioni di , quest'ultima ha dichiarato di aver ricevuto la CP_1
retribuzione dalla presunta titolare dell'azienda – tale circostanza è stata ribadita nel ricorso giudiziario - ha dichiarato altresì, per l'anno 2015 di aver lavorato per la anche nel luglio/agosto mentre di ciò non v'è traccia _2
in ricorso. Nell'atto introduttivo non v'è menzione del fatto che le direttive per il lavoro da svolgere, il pagamento delle retribuzioni e quant'altro venissero effettuate da , circostanza che, al contrario risulta Testimone_1
confermata dai testi escussi e che conferma le dichiarazioni di _2
.
[...]
Questa Corte, nell'effettuare la necessaria valutazione comparativa del quadro probatorio offerto dalle parti in giudizio, non può, secondo un ragionevole e pertinente apprezzamento, non considerare che l'onere della prova circa il fatto costitutivo a base della pretesa azionata non è stato assolto. A fronte del silenzio serbato dall'odierna appellante, e in fase ispettiva e nel presente giudizio, circa il reale svolgimento del rapporto lavorativo per come risultante dalle dichiarazioni rese in istruttoria e che, ripetesi, confermano gli approdi ispettivi, questa Corte non può che concludere per la non genuinità del rapporto lavorativo dedotto, come tale inidoneo a fondare il diritto rivendicato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come appresso.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del
6.12.2023 da nei confronti di avverso la sentenza del Pt_1 CP_1
6.6.2023 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara rigetta la domanda proposta da con ricorso introduttivo del 3.7.2019 CP_1
Condanna l'appellato al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 886 per il primo grado ed in € 962 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%)come per legge
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 5.3.2025
Il Presidente
Gennaro LOMBARDI