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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/07/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7377/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura a margine del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dagli avv.ti Franco Delnero e Angela Leuzzi, presso il cui studio in
Trani, alla via S. Gervasio n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 9 luglio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, anche per i soli periodi di sottoposizione a cicli chemioterapici, il che è stato escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Ancora in via preliminare, va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente;
analogamente il giudizio di opposizione risulta introdotto tempestivamente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
2 a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche al minore degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
3. Ciò posto, nel caso in esame il CTU nominato in questa fase di merito, dott.
, specializzato in oncologia, le cui conclusioni non risultano Persona_1 oggetto di contestazione delle parti nel termine appositamente concesso per la formulazione di osservazioni alla bozza di c.t.u. e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico- legali di riferimento, dopo aver premesso che la ricorrente risulta affetta da
“Carcinoma duttale infiltrante della mammella destra [G3, pT2(L1),pN0 sn., M0;
ER:100%, PgR:10%, Ki67:36%, HER 2 sco1re: 1+], trattato con: -quadratectomia supero-mediana della mammella destra + BLS (Osna negativo)(12.09.2023); - posizionamento di PICC-PORT in vena brachiale sinistra (10.11.2023); - chemioterapia (EC x 4 cicli + Paclitaxel x 12 settimane dal 15.11.2023 all'8.05.2024); -radioterapia (DT 40,05Gy dal 13.6.2024 al 12.07.2024). Ernia discale L5-S1. Discopatia L4-L5. Sindrome depressiva. Tireopatia micronodulare in eutiroidismo”.
Sulla base di tale premessa, il c.t.u. ha concluso osservando che “Infine la Sig.ra
si è trovata, durate il trattamento chemioterapico, effettuato dal Parte_1
15.11.2023 all'8.05.2024, nelle condizioni per cui le può essere riconosciuta la indennità di accompagnamento.”.
3 A tali conclusioni, in particolare, il consulente d'ufficio è giunto richiamando la certificazione dell'11.06.2024 rilasciata dall'ASL BT - Centro di Orientamento
Oncologico di Barletta, dal quale risulta che nel periodo in questione la ricorrente, per i fenomeni collaterali conseguente alla somministrazione del trattamento farmacologico, presentava una percentuale del 40% secondo l'indice di Karnofsky, classificazione adottata dall'O.M.S. che evidenzia una condizione di non autosufficienza del paziente;
il che determina, quindi, nel periodo in questione, la sussistenza di una condizione di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché frutto di attenta valutazione della documentazione prodotta e della condizione della parte ricorrente, quale emersa, in particolare, dalla documentazione medica in atti.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dal 15.11.2023 all'8.05.2024 (periodo di sottoposizione a trattamento chemioterapico).
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto alla visita della commissione medica, e sulla base di una valutazione che è stata possibile in particolare in base a un documento – la citata certificazione del giugno 2024 - sopravvenuto situazione di peggioramento complessivo sopravvenuto, e di cui, quindi, la commissione medica non ha potuto tener conto, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
Così sul punto, Corte di Cassazione, ordinanza n. 5422/2025 del 01.03.2025, con specifico riferimento all'ipotesi di riconoscimento con decorrenza differita del requisito sanitario e alla possibilità di disporre compensazione delle spese processuali, che ha specificamente affermato che “Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att.
4 cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non
è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
(quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del
2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione)”.
Le spese di CTU che, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7377/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente
per percepire l'indennità di accompagnamento dal Parte_1
15.11.2023 all'8.05.2024;
2. compensa le spese processuali tra le parti ad eccezione di quelle di c.t.u. che pone definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 9.07.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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