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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1435/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1435 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 13 dicembre 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(P. I.V.A. ), elettivamente domiciliata in Bari alla via De Parte_1 P.IVA_1
Rossi n.63, presso lo studio dell'avv. Donato Armenio, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giovanni Tracquilio, in virtù di procura versata in atti, nonché ai domicili telematici dei predetti difensori, e Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP C.F._1
Michele Mastrorillo giusta procura versata in atti, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultimo, in Andria alla via Duca degli Abruzzi n.85, nonché presso il domicilio telematico Email_3
APPELLATO
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n.1454/2021 del 17/08/2021 del Tribunale di Trani, pubblicata il 17/08/2021.
Conclusioni
All'udienza del 20/12/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01/03/2012 , titolare dell'omonima CP
azienda agricola, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2012 emesso nei suoi confronti il 27/01/2012 dal Tribunale di Trani su ricorso della Parte_1
depositato in data 16/01/2012, per la somma di €. 7.000,00 a titolo di saldo sul maggiore prezzo di €. 22.000,00 dovuto da parte dello stesso per l'acquisto di una trattrice CP
agricola marca modello Rex 80 GT. CP_2
L'opponente dedusse di non essere l'autore della firma apposta in calce al contratto di vendita prodotto dalla peraltro datato 09/12/2007 (antecedente, pertanto, di 4 anni Pt_1
rispetto alla consegna del macchinario) e che questo fosse privo di valore probatorio, in quanto riferibile a un mezzo diverso rispetto a quello realmente acquistato in data
10/12/2011, ovvero una trattrice usata marca mod. 3680 GT, con scuotitore CP_2
usato marca Di Palma, per il prezzo complessivo pattuito tra le parti di €. 15.000,00.
Aggiunse che il prezzo fu interamente versato come da fattura n. 166 del 10/12/2011, che infatti risultava priva di dicitura “acconto”, e alla consegna del mezzo gli furono affidati i documenti di circolazione, la qual cosa sarebbe risultata logicamente incompatibile con l'omesso pagamento del corrispettivo convenuto.
Chiese, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.287,70, per le riparazioni effettuate sul mezzo in seguito alla constatazione di vizi occulti, oltre ad €
423,00 per l'acquisto di un fusto d'olio, ed € 431,97 per spese e competenze della consulenza di parte sul macchinario depositata in atti. La affermò di volersi avvalere del contratto di compravendita del 09/12/2011, Parte_1
recante la sottoscrizione di , e di voler proporre istanza di verificazione CP
dello stesso;
contestò, inoltre, la sussistenza di difetti del mezzo agricolo non coperti dalla clausola “visto e piaciuto nelle condizioni in cui si trova”, presente sia in contratto del
9/12/2011 sia in fattura n. 195/2011, documenti entrambi sottoscritti dall'opponente.
Eccepì anche la decadenza dell'opponente dalla invocata garanzia per vizi, per aver essa inoltrato tardivamente la relativa denunzia, e contestò l'avversa relazione tecnica di parte, in quanto svolta in assenza di contraddittorio;
sostenne, ancora, che il veicolo fosse stato manomesso con interventi tecnici fatti eseguire dallo stesso , e contestò CP
l'ammontare dei danni invocati dall'opponente.
***
Con la sentenza n.14321/2021 del 17/08/2021 il Tribunale di Trani ha accolto l'opposizione avendo ritenuto non adeguatamente provate le ragioni creditizie di Pt_1
e condividendo le osservazioni di parte opponente in ordine all'inefficacia del
[...]
contratto azionato dall'opposta.
Ha così provveduto:
“1. accoglie l'opposizione proposta da , revocando il decreto ingiuntivo CP
n. 22/2012, emesso il 27/01/2012 nei suoi confronti e in favore della dal Parte_1
Tribunale di Trani sez. dist. di Andria;
2. condanna a pagare in favore di la somma di euro 4.235,00, Parte_1 CP oltre interessi legali dalla data dell'esborso delle somme sino al soddisfo;
3. condanna al rimborso in favore di delle spese e compensi Parte_1 CP del presente giudizio, che si liquidano ex DM. 55/2014 (valori medi scaglione da €
5.200,01 a 26.000,00) in € 5.093,00, di cui € 258,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, CNA ed IVA, come per legge;
4. pone definitivamente a carico della le spese di con il p.i. Zanni.” Parte_1 CP_3
La sentenza è stata impugnata dalla Parte_1
Con il primo motivo di appello, la società ha inteso contestare la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita invocato quale fonte del proprio credito.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la trattrice agricola sarebbe lo stesso bene compravenduto oggetto del presente giudizio, come dimostrato dal fatto che, in occasione della raccomandata a.r. del 14/12/2011 vergata dalla difesa dell'appellato, era menzionata la “trattrice agricola Valpadana 80 GT”, e confermato dalla deposizione resa all'udienza dell'08/10/2015 dal teste , nonchè dalla deposizione testimoniale di Testimone_1 Tes_2 all'udienza del 05/04/2016.
[...]
Ha poi asserito che la data 09/12/07, indicata nel contratto di compravendita posto a fondamento della pretesa azionata, era stata contraffatta e modificata nelle ultime due cifre;
che la dicitura originaria corrispondesse in realtà a “09/12/2011”, e che ciò era provato dalla deposizione testimoniale di resa all'udienza Testimone_1 dell'08/10/2015, allorché questi dichiarò: “vero che il giorno 9 dicembre 2011 il sig.
si è presentato presso l'ufficio del sig. in Andria, alla via CP Testimone_1
Marco Polo, 32, accompagnato da due suoi figli, al fine di stipulare il contratto di acquisto della trattrice con scuotitore per cui è causa”; “vero che poco prima di sottoscrivere il contratto di acquisto della trattrice con per cui è causa il sig. Parte_2
ha detto di non avere gli occhiali da lettura e la sottoscrizione è stata CP apposta proprio mentre il sig. si è allontanato per rispondere ad una telefonata”. Tes_1
Ancora, ha dedotto che le modalità di versamento del prezzo della vendita di cui trattasi sarebbero identiche a quelle della scrittura contestata, ovvero mediante la dazione di due assegni, rispettivamente di € 2.000,00 e di € 13.000,00; il soggetto che firmò il contratto di compravendita della trattrice in controversia risulterebbe essere figlio di CP
, come dichiarato dal teste , pertanto dotato di potere di
[...] Testimone_1
rappresentanza, come desumibile dalla contestuale presenza del padre nei locali della società venditrice, che si era brevemente allontanato proprio al momento dell'apposizione della firma, che aveva comunque evidentemente “ratificato”.
***
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
La ricostruzione dei fatti operata dall'appellante e posta a fondamento del gravame non convince, pur nella palese opacità dell'intera vicenda per come narrata da entrambi i contendenti, il cui rispettivo contegno è stato senz'altro poco lineare, e pur in presenza di circostanze invero singolari, come l'effettivo utilizzo delle medesime modalità di pagamento (due assegni del rispettivo importo di e 12.000,00 e 3.000,00) in occasione delle due diverse transazioni, e la probabile alterazione, ad opera di ignoti, di alcuni dei documenti presenti in atti, in particolare della data del contratto invocato dalla società.
Incombe sull'appellante, l'onere di dimostrare che il contratto dedotto in giudizio è, effettivamente, quello che si riferisce alla compravendita per il cui pagamento ha agito, a fronte della specifica contestazione operata dall'appellato, sulla scorta di significativi elementi di perplessità, correlati ad elementi oggettivi.
Sicchè, una volta provata la riferibilità del mezzo al rapporto dedotto in giudizio, si potrà stabilire l'imputazione ad esso o ad altro del pagamento effettuato dall'appellato.
Non risulta, però, dimostrata, con la necessaria certezza, appunto che il mezzo di cui di discute è proprio quello cui si riferisce la documentazione che, secondo l'istante, fonderebbe il suo credito. Né che quello è l'unico mezzo acquistato dal sicché, CP
a ragione, dovrebbe escludersi la imputabilità del pagamento ad altri beni.
Non è stata allegata, agli atti, la documentazione contabile risalente all'epoca dei fatti da cui evincersi l'assenza di cessioni di beni all'appellato ovvero compravendite di mezzi o per corrispettivi diversi, ciò che avrebbe consentito, agevolmente, all'appellante di circoscrivere il suo rapporto con il all'unico esistente, ovvero CP
a quello oggetto di controversia.
L'esigenza probatoria scaturisce dal fatto il contratto del 9/12/2007 ha ad oggetto il mezzo 80 GT” con , ovvero quella indicata nel ricorso per CP_4 Parte_2
decreto ingiuntivo, mentre la fattura di del 2011 è relativa al macchinario di tipo Pt_1
“Valpadana3680 GT”, oltre che la targa ed il numero di telaio. L'indicazione presente in fattura è peraltro identica a quella presente nel documento di trasporto.
In particolare, a corredo del ricorso monitorio, la ricorrente aveva prodotto il contratto di vendita datato 9/12/2007 (pure se l'anno di stipula risulta vistosamente corretto, sebbene non si sia proceduto ad alcun accertamento in merito e dal suo esame non può affatto stabilirsi che quello, con certezza, originariamente indicato fosse 2011), che si riferisce alla trattrice agricola marca modello rex 80 TG con scuotitore, per CP_2 il corrispettivo di € 22.000,00, al lordo dell'IVA, per cui è stato versato un primo acconto di € 2.000,00, un secondo acconto di € 13.000,00 e residuava un saldo di €
7.000,00.
La fattura n. 195/ del 12/12/2011 -dunque di 4 anni successiva al contratto- e pure allegata dall'opposta, ha ad oggetto il prezzo di vendita di una trattrice agricola marca
3680 Gt, completa di telaio di protezione e scuotitore di marca Omaf, con CP_2 targa n. AR248L e matricola n. RFMLK47147, per € 15.000,00.
Vi è, poi, il documento di trasporto n. 166 del 10/12/2011 (allegato dall'appellato), relativo ad una trattrice agricola usata marca mod. 3680 GT con scuotitore CP_2
usato marca Di Palma, matricola RFMLK47147, targa AR248L (elementi riscontrabili anche sulla carta di circolazione). Evidentemente, lo stesso mezzo oggetto della fattura.
La diversa descrizione dei beni, che sarebbero due e oggetto di due diverse negoziazioni in momenti diversi, non autorizza la conclusione per cui riguarderebbero, in realtà, la stessa trattrice. Non si vede perché, infatti, la perfetta concordia di dati che si leggono nella fattura e nel documento di trasporto (relativa anche allo scuotitore, indicato come di diversa marca solo perché era di tale Di Palma ma prodotto da Omaf), non vi è nel quasi coevo (secondo la prospettazione di contratto di Pt_1
compravendita dove è da credere che il mezzo sarebbe stato esattamente descritto, attesa la qualità professionale del venditore, in grado di distinguere trattrici simili da diverse.
Non è neppure spiegato e dimostrato che la diversa denominazione non incide sull'identificazione del bene.
Incongruenza che non risulta chiarita dalla sola deposizione del teste , Testimone_1
rivenditore di zona della che non ha fornito alcuna spiegazione plausibile Parte_1
e necessaria, per l'apparente inconciliabilità dei documenti.
Tanto pur perché nella fattura n.166 del 10/12/2011 è del tutto assente la dicitura
“acconto”, o qualsiasi altro riferimento al fatto che il prezzo non sarebbe stato ancora versato per intero, essendo rimasta impagata la somma di ben settemila euro.
Nel contesto evidenziato, non assume rilevanza decisiva l'ulteriore circostanza che la
ATP in atti consente di ritenere congruo il prezzo effettivamente versato da , in CP ragione di € 15.000,00, dovendosi di conseguenza ritenere irrealistico quello pari ad €
22.000,00 sostenuto dall'appellante, anche dato che trattasi di macchinario usato e vetusto.
In definitiva, la congerie di argomenti illustrati, che si pongono in contraddizione tra di loro, lascia indimostrato l'assunto posto a fondamento della domanda, attesa l'assenza di dati obbiettivi in grado di dare sostanza alla pretesa della Pt_1
Per quanto sinora evidenziato, il primo motivo di appello va rigettato, non essendo emerso un residuo credito dell'appellante.
Con il secondo motivo di appello, ha stigmatizzato le pretese risarcitorie Parte_1 accampate dall'appellato a fondamento della riconvenzionale.
Più specificamente, l'appellante ha lamentato che, con la missiva del 14-15/12/2011, il aveva denunciato che “il contatore di lavorazione è non funzionante, tanto CP
che non è possibile rilevare le ore effettivamente lavorate ad oggi dalla trattrice agricola”; “lo presenta seri difetti di manutenzione ancora in via di Parte_2 accertamento”, avvalendosi una espressione troppo generica per poterla qualificare denuncia di vizi ai sensi dell'art. 1495, 1° comma c.c.
Quanto ai vizi diversi dal funzionamento del conta-ore, per la trattrice, ed a tutti quelli afferenti allo , ed indipendentemente dalla relativa fondatezza o Parte_2
infondatezza, andava accolta, a suo dire, l'eccezione di decadenza ex art. 1495, 1° co.
c.c., formulata con la comparsa di costituzione e risposta in prime cure.
Il teste , figlio di , all'udienza del 30/04/015 aveva dichiarato: Testimone_3 CP
“Fui io stesso a portare i mezzi dal signor in quanto messi alla prova, mi Parte_3 resi conto che lo scuotitore non funzionava perché non andava in pressione l'olio della pompa, non funzionava la centralina dei movimenti del braccio, il motorino della pinza. Posso dire che il trattore camminava e andava in moto, ma non si accendevano le luci, non funzionava il contagiri e il contaore”. Dei vizi in parola, pertanto, Tes_3
e ebbero subito contezza. CP
Inoltre, secondo l'appellante, con riferimento al bene trattrice agricola il dedotto non funzionamento del “contatore di lavorazione” per asserita impossibilità di “rilevare le ore effettivamente lavorate ad oggi” corrispondeva alla denuncia di un preteso vizio che escludeva il diritto di far valere vizi della macchina diversi da esso.
Il “vizio” in parola, essa ha affermato, non può essere invocato a fondamento della garanzia ex art. 1490 c.c. poiché, a norma dell'art. 1491 c.c., era facilmente riconoscibile con l'ordinaria diligenza in occasione della messa in prova effettuata dal prima dell'acquisto presso l'Azienda della Ivone. CP
Nella deposizione resa all'udienza del 05/04/2016 il teste ha confermato Tes_4
che in occasione di detta verifica preventiva il conta-ore segnava n. 2.500,00 ore lavorate. Trattasi di una attività pregressa corrispondente a circa 106 intere giornate, senza interruzione, di notte e di giorno. La prima cosa che suggerisce la diligenza minimale di un potenziale acquirente di una macchina usata è quella di rendersi conto della quantità pregressa di lavoro eseguito dalla medesima (l'acquirente di un autoveicolo usato verifica anzitutto i dati risultanti dal contachilometri. Nel caso di specie, il , nell'eseguire la prova dei beni di acquistare, non si sarebbe reso conto CP
né del numero di ore segnato dal conta-ore, né della lievitazione di questo numero nel corso delle prove eseguite.
L'appellante ha pertanto richiamato l'art. 1492 c.c., ricordando che la garanzia non è dovuta se “il compratore conosceva i vizi” oppure “se i vizi erano facilmente riconoscibili, e che in forza della sentenza della Suprema Corte n. 2204/2016, che il giudice di prime cure di questa causa ha posto a base della sua decisione, “la clausola
“visto e piaciuto” va “limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonché, se vi sia stata concreta possibilità di farlo con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene”.
Ha pure affermato essere erronea la declaratoria di nullità della clausola “visto e piaciuto” in quanto inficiata da un vizio di ultra-petizione, non essendo stata l'eccezione in parola formulata dal , ed in quanto, non trattandosi di contratto CP
per adesione, essa comunque non incapperebbe nelle preclusioni previste da quella normativa per le clausole vessatorie.
Ancora, l'appellante ha asserito che non ricorre l'ipotesi disciplinata dall'art. 1341 c.c. quando risulta, come nel caso di specie, che il negozio sia stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti (Cass. 23/05/2012 n.8143; Cass. 15/04/2015 n. 7605).
Infine, la si è doluta del fatto che la liquidazione dei danni sia stata Parte_1
effettuata in ragione di € 3.580,00 (+ IVA 21%) perché in base alla relazione del CTU
€ 3.180,00 (oltre IVA) sono riferibili allo scuotitore ed € 320,00 (+ IVA) all'impianto elettrico della trattrice, ma la denunzia di vizi occulti di cui alla missiva del 14-
15.12.2011 non contempla l'impianto elettrico della trattrice, e per questo la condanna per quest'ultima voce di danno non parrebbe giustificata.
Delle doglianze sin qui enumerate, questa Corte giudica meritevole di accoglimento quella inerente al risarcimento relativo alla non funzionalità dei dispositivi contagiri e contaore.
Non è superfluo rammentare che anche nella vendita di cose mobili usate è operante la garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., dovendo essere distinto il vizio della cosa dal logorio di essa dipendente dal normale uso (cfr. Cass. 1995/n. 806).
In tali casi, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (cfr.
Cass. 2009/n. 23346). Ciò posto, non può condividersi l'assunto circa la genericità della denuncia dei vizi e, soprattutto, l'esclusione di taluni di essi dalla garanzia perché non espressamente enunciato.
È dirimente il fatto che secondo il giudice di legittimità al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (cfr. Cass. 2019/n. 27488).
È ciò che è accaduto nel caso di specie, dove con messaggio fax del 14/12/2011 (solo di pochi giorni successivo alla vendita del precedente 10/12/2011), il , a mezzo CP del proprio avvocato, ha contestato l'esistenza di difetti tali da rendere i beni acquisitati inutilizzabili. Con specifica indicazione del contaore non funzionante e di vizi dello
, che si deducono in via di accertamento. Parte_2
Sicchè è pure rispettato il termine di cui all'art. 1495 c.c.
La garanzia, però, va esclusa certamente per quanto attiene al contaore.
Si tratta, infatti, di un difetto evidente, immediatamente percepibile o suscettibile di essere percepito dall'acquirente avveduto, soprattutto ove si consideri il fatto che l'acquisto di un bene usato suggerisce di osservare una condotta prudente, diretta a verificare la sussistenza di condizioni di deterioramento della cosa non riconducibili alle semplici conseguenze del suo utilizzo prolungato nel tempo. A maggior ragione di quelle che attengono alle parti destinate ad operare con maggior frequenza, tenuto conto della natura del bene stesso. Quale, appunto, il dispositivo contaore, perfettamente visibile e il cui malfunzionamento poteva essere percepibile ad una semplice prova.
Diverso discorso vale per lo scuotitore, affetto da un vizio occulto per il cui accertamento è occorsa una consulenza. Né rileva, in senso contrario, la deposizione del figlio dell'opponente, che nulla ha riferito circa il fatto che la sua conoscenza del difetto è stata successiva o meno alle verifiche tecniche.
Per altro, è noto che il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata (cfr. Cass. 2021/n. 40814). Nel caso di specie, appunto, con la consulenza intervenuta successivamente alla denuncia.
Il carattere occulto del vizio -che tale è perché non correlato semplicemente all'usura fisiologica del bene- comporta le conseguenze di cui agli artt. 1490 e ss. C.c. anche a prescindere dalla validità della clausola “visto e piaciuto”.
Infatti, detta pattuizione, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto (cfr. Cass.
2016/n. 21204).
Dunque, tenuto conto che la garanzia non opera con riguardo al contaore, la relativa voce dovrà, pertanto, essere spunta dalla somma globalmente riconosciuta a parte appellata in accoglimento alla spiegata domanda riconvenzionale che, secondo gli elementi offerti dal c.t.u., si stima pari ad € 400,00. Somma che deve essere restituita all'appellante, che l'ha corrisposta nelle more.
Il limitato accoglimento del gravame non incide, sostanzialmente, sull'esito complessivo del giudizio che vede la società soccombente.
Le spese del primo grado restano liquidate nei termini di cui alla sentenza, atteso che la riduzione dell'ammontare del risarcimento dovuto al non incidono sul valore CP
della controversia ai fini che qui rilevano.
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso sentenza Parte_1
n. 1454/2021 pronunciata il 17/08/2021 dal Tribunale di Trani, così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di la Parte_1 CP somma di € 3.835,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 400,00, oltre CP
interessi legali dal pagamento al soddisfo;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di , liquidate per complessivi € 5.809,00 per compensi di CP
avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA
e CAP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 16 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1435 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 13 dicembre 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(P. I.V.A. ), elettivamente domiciliata in Bari alla via De Parte_1 P.IVA_1
Rossi n.63, presso lo studio dell'avv. Donato Armenio, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giovanni Tracquilio, in virtù di procura versata in atti, nonché ai domicili telematici dei predetti difensori, e Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP C.F._1
Michele Mastrorillo giusta procura versata in atti, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultimo, in Andria alla via Duca degli Abruzzi n.85, nonché presso il domicilio telematico Email_3
APPELLATO
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n.1454/2021 del 17/08/2021 del Tribunale di Trani, pubblicata il 17/08/2021.
Conclusioni
All'udienza del 20/12/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01/03/2012 , titolare dell'omonima CP
azienda agricola, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2012 emesso nei suoi confronti il 27/01/2012 dal Tribunale di Trani su ricorso della Parte_1
depositato in data 16/01/2012, per la somma di €. 7.000,00 a titolo di saldo sul maggiore prezzo di €. 22.000,00 dovuto da parte dello stesso per l'acquisto di una trattrice CP
agricola marca modello Rex 80 GT. CP_2
L'opponente dedusse di non essere l'autore della firma apposta in calce al contratto di vendita prodotto dalla peraltro datato 09/12/2007 (antecedente, pertanto, di 4 anni Pt_1
rispetto alla consegna del macchinario) e che questo fosse privo di valore probatorio, in quanto riferibile a un mezzo diverso rispetto a quello realmente acquistato in data
10/12/2011, ovvero una trattrice usata marca mod. 3680 GT, con scuotitore CP_2
usato marca Di Palma, per il prezzo complessivo pattuito tra le parti di €. 15.000,00.
Aggiunse che il prezzo fu interamente versato come da fattura n. 166 del 10/12/2011, che infatti risultava priva di dicitura “acconto”, e alla consegna del mezzo gli furono affidati i documenti di circolazione, la qual cosa sarebbe risultata logicamente incompatibile con l'omesso pagamento del corrispettivo convenuto.
Chiese, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.287,70, per le riparazioni effettuate sul mezzo in seguito alla constatazione di vizi occulti, oltre ad €
423,00 per l'acquisto di un fusto d'olio, ed € 431,97 per spese e competenze della consulenza di parte sul macchinario depositata in atti. La affermò di volersi avvalere del contratto di compravendita del 09/12/2011, Parte_1
recante la sottoscrizione di , e di voler proporre istanza di verificazione CP
dello stesso;
contestò, inoltre, la sussistenza di difetti del mezzo agricolo non coperti dalla clausola “visto e piaciuto nelle condizioni in cui si trova”, presente sia in contratto del
9/12/2011 sia in fattura n. 195/2011, documenti entrambi sottoscritti dall'opponente.
Eccepì anche la decadenza dell'opponente dalla invocata garanzia per vizi, per aver essa inoltrato tardivamente la relativa denunzia, e contestò l'avversa relazione tecnica di parte, in quanto svolta in assenza di contraddittorio;
sostenne, ancora, che il veicolo fosse stato manomesso con interventi tecnici fatti eseguire dallo stesso , e contestò CP
l'ammontare dei danni invocati dall'opponente.
***
Con la sentenza n.14321/2021 del 17/08/2021 il Tribunale di Trani ha accolto l'opposizione avendo ritenuto non adeguatamente provate le ragioni creditizie di Pt_1
e condividendo le osservazioni di parte opponente in ordine all'inefficacia del
[...]
contratto azionato dall'opposta.
Ha così provveduto:
“1. accoglie l'opposizione proposta da , revocando il decreto ingiuntivo CP
n. 22/2012, emesso il 27/01/2012 nei suoi confronti e in favore della dal Parte_1
Tribunale di Trani sez. dist. di Andria;
2. condanna a pagare in favore di la somma di euro 4.235,00, Parte_1 CP oltre interessi legali dalla data dell'esborso delle somme sino al soddisfo;
3. condanna al rimborso in favore di delle spese e compensi Parte_1 CP del presente giudizio, che si liquidano ex DM. 55/2014 (valori medi scaglione da €
5.200,01 a 26.000,00) in € 5.093,00, di cui € 258,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, CNA ed IVA, come per legge;
4. pone definitivamente a carico della le spese di con il p.i. Zanni.” Parte_1 CP_3
La sentenza è stata impugnata dalla Parte_1
Con il primo motivo di appello, la società ha inteso contestare la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita invocato quale fonte del proprio credito.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la trattrice agricola sarebbe lo stesso bene compravenduto oggetto del presente giudizio, come dimostrato dal fatto che, in occasione della raccomandata a.r. del 14/12/2011 vergata dalla difesa dell'appellato, era menzionata la “trattrice agricola Valpadana 80 GT”, e confermato dalla deposizione resa all'udienza dell'08/10/2015 dal teste , nonchè dalla deposizione testimoniale di Testimone_1 Tes_2 all'udienza del 05/04/2016.
[...]
Ha poi asserito che la data 09/12/07, indicata nel contratto di compravendita posto a fondamento della pretesa azionata, era stata contraffatta e modificata nelle ultime due cifre;
che la dicitura originaria corrispondesse in realtà a “09/12/2011”, e che ciò era provato dalla deposizione testimoniale di resa all'udienza Testimone_1 dell'08/10/2015, allorché questi dichiarò: “vero che il giorno 9 dicembre 2011 il sig.
si è presentato presso l'ufficio del sig. in Andria, alla via CP Testimone_1
Marco Polo, 32, accompagnato da due suoi figli, al fine di stipulare il contratto di acquisto della trattrice con scuotitore per cui è causa”; “vero che poco prima di sottoscrivere il contratto di acquisto della trattrice con per cui è causa il sig. Parte_2
ha detto di non avere gli occhiali da lettura e la sottoscrizione è stata CP apposta proprio mentre il sig. si è allontanato per rispondere ad una telefonata”. Tes_1
Ancora, ha dedotto che le modalità di versamento del prezzo della vendita di cui trattasi sarebbero identiche a quelle della scrittura contestata, ovvero mediante la dazione di due assegni, rispettivamente di € 2.000,00 e di € 13.000,00; il soggetto che firmò il contratto di compravendita della trattrice in controversia risulterebbe essere figlio di CP
, come dichiarato dal teste , pertanto dotato di potere di
[...] Testimone_1
rappresentanza, come desumibile dalla contestuale presenza del padre nei locali della società venditrice, che si era brevemente allontanato proprio al momento dell'apposizione della firma, che aveva comunque evidentemente “ratificato”.
***
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
La ricostruzione dei fatti operata dall'appellante e posta a fondamento del gravame non convince, pur nella palese opacità dell'intera vicenda per come narrata da entrambi i contendenti, il cui rispettivo contegno è stato senz'altro poco lineare, e pur in presenza di circostanze invero singolari, come l'effettivo utilizzo delle medesime modalità di pagamento (due assegni del rispettivo importo di e 12.000,00 e 3.000,00) in occasione delle due diverse transazioni, e la probabile alterazione, ad opera di ignoti, di alcuni dei documenti presenti in atti, in particolare della data del contratto invocato dalla società.
Incombe sull'appellante, l'onere di dimostrare che il contratto dedotto in giudizio è, effettivamente, quello che si riferisce alla compravendita per il cui pagamento ha agito, a fronte della specifica contestazione operata dall'appellato, sulla scorta di significativi elementi di perplessità, correlati ad elementi oggettivi.
Sicchè, una volta provata la riferibilità del mezzo al rapporto dedotto in giudizio, si potrà stabilire l'imputazione ad esso o ad altro del pagamento effettuato dall'appellato.
Non risulta, però, dimostrata, con la necessaria certezza, appunto che il mezzo di cui di discute è proprio quello cui si riferisce la documentazione che, secondo l'istante, fonderebbe il suo credito. Né che quello è l'unico mezzo acquistato dal sicché, CP
a ragione, dovrebbe escludersi la imputabilità del pagamento ad altri beni.
Non è stata allegata, agli atti, la documentazione contabile risalente all'epoca dei fatti da cui evincersi l'assenza di cessioni di beni all'appellato ovvero compravendite di mezzi o per corrispettivi diversi, ciò che avrebbe consentito, agevolmente, all'appellante di circoscrivere il suo rapporto con il all'unico esistente, ovvero CP
a quello oggetto di controversia.
L'esigenza probatoria scaturisce dal fatto il contratto del 9/12/2007 ha ad oggetto il mezzo 80 GT” con , ovvero quella indicata nel ricorso per CP_4 Parte_2
decreto ingiuntivo, mentre la fattura di del 2011 è relativa al macchinario di tipo Pt_1
“Valpadana3680 GT”, oltre che la targa ed il numero di telaio. L'indicazione presente in fattura è peraltro identica a quella presente nel documento di trasporto.
In particolare, a corredo del ricorso monitorio, la ricorrente aveva prodotto il contratto di vendita datato 9/12/2007 (pure se l'anno di stipula risulta vistosamente corretto, sebbene non si sia proceduto ad alcun accertamento in merito e dal suo esame non può affatto stabilirsi che quello, con certezza, originariamente indicato fosse 2011), che si riferisce alla trattrice agricola marca modello rex 80 TG con scuotitore, per CP_2 il corrispettivo di € 22.000,00, al lordo dell'IVA, per cui è stato versato un primo acconto di € 2.000,00, un secondo acconto di € 13.000,00 e residuava un saldo di €
7.000,00.
La fattura n. 195/ del 12/12/2011 -dunque di 4 anni successiva al contratto- e pure allegata dall'opposta, ha ad oggetto il prezzo di vendita di una trattrice agricola marca
3680 Gt, completa di telaio di protezione e scuotitore di marca Omaf, con CP_2 targa n. AR248L e matricola n. RFMLK47147, per € 15.000,00.
Vi è, poi, il documento di trasporto n. 166 del 10/12/2011 (allegato dall'appellato), relativo ad una trattrice agricola usata marca mod. 3680 GT con scuotitore CP_2
usato marca Di Palma, matricola RFMLK47147, targa AR248L (elementi riscontrabili anche sulla carta di circolazione). Evidentemente, lo stesso mezzo oggetto della fattura.
La diversa descrizione dei beni, che sarebbero due e oggetto di due diverse negoziazioni in momenti diversi, non autorizza la conclusione per cui riguarderebbero, in realtà, la stessa trattrice. Non si vede perché, infatti, la perfetta concordia di dati che si leggono nella fattura e nel documento di trasporto (relativa anche allo scuotitore, indicato come di diversa marca solo perché era di tale Di Palma ma prodotto da Omaf), non vi è nel quasi coevo (secondo la prospettazione di contratto di Pt_1
compravendita dove è da credere che il mezzo sarebbe stato esattamente descritto, attesa la qualità professionale del venditore, in grado di distinguere trattrici simili da diverse.
Non è neppure spiegato e dimostrato che la diversa denominazione non incide sull'identificazione del bene.
Incongruenza che non risulta chiarita dalla sola deposizione del teste , Testimone_1
rivenditore di zona della che non ha fornito alcuna spiegazione plausibile Parte_1
e necessaria, per l'apparente inconciliabilità dei documenti.
Tanto pur perché nella fattura n.166 del 10/12/2011 è del tutto assente la dicitura
“acconto”, o qualsiasi altro riferimento al fatto che il prezzo non sarebbe stato ancora versato per intero, essendo rimasta impagata la somma di ben settemila euro.
Nel contesto evidenziato, non assume rilevanza decisiva l'ulteriore circostanza che la
ATP in atti consente di ritenere congruo il prezzo effettivamente versato da , in CP ragione di € 15.000,00, dovendosi di conseguenza ritenere irrealistico quello pari ad €
22.000,00 sostenuto dall'appellante, anche dato che trattasi di macchinario usato e vetusto.
In definitiva, la congerie di argomenti illustrati, che si pongono in contraddizione tra di loro, lascia indimostrato l'assunto posto a fondamento della domanda, attesa l'assenza di dati obbiettivi in grado di dare sostanza alla pretesa della Pt_1
Per quanto sinora evidenziato, il primo motivo di appello va rigettato, non essendo emerso un residuo credito dell'appellante.
Con il secondo motivo di appello, ha stigmatizzato le pretese risarcitorie Parte_1 accampate dall'appellato a fondamento della riconvenzionale.
Più specificamente, l'appellante ha lamentato che, con la missiva del 14-15/12/2011, il aveva denunciato che “il contatore di lavorazione è non funzionante, tanto CP
che non è possibile rilevare le ore effettivamente lavorate ad oggi dalla trattrice agricola”; “lo presenta seri difetti di manutenzione ancora in via di Parte_2 accertamento”, avvalendosi una espressione troppo generica per poterla qualificare denuncia di vizi ai sensi dell'art. 1495, 1° comma c.c.
Quanto ai vizi diversi dal funzionamento del conta-ore, per la trattrice, ed a tutti quelli afferenti allo , ed indipendentemente dalla relativa fondatezza o Parte_2
infondatezza, andava accolta, a suo dire, l'eccezione di decadenza ex art. 1495, 1° co.
c.c., formulata con la comparsa di costituzione e risposta in prime cure.
Il teste , figlio di , all'udienza del 30/04/015 aveva dichiarato: Testimone_3 CP
“Fui io stesso a portare i mezzi dal signor in quanto messi alla prova, mi Parte_3 resi conto che lo scuotitore non funzionava perché non andava in pressione l'olio della pompa, non funzionava la centralina dei movimenti del braccio, il motorino della pinza. Posso dire che il trattore camminava e andava in moto, ma non si accendevano le luci, non funzionava il contagiri e il contaore”. Dei vizi in parola, pertanto, Tes_3
e ebbero subito contezza. CP
Inoltre, secondo l'appellante, con riferimento al bene trattrice agricola il dedotto non funzionamento del “contatore di lavorazione” per asserita impossibilità di “rilevare le ore effettivamente lavorate ad oggi” corrispondeva alla denuncia di un preteso vizio che escludeva il diritto di far valere vizi della macchina diversi da esso.
Il “vizio” in parola, essa ha affermato, non può essere invocato a fondamento della garanzia ex art. 1490 c.c. poiché, a norma dell'art. 1491 c.c., era facilmente riconoscibile con l'ordinaria diligenza in occasione della messa in prova effettuata dal prima dell'acquisto presso l'Azienda della Ivone. CP
Nella deposizione resa all'udienza del 05/04/2016 il teste ha confermato Tes_4
che in occasione di detta verifica preventiva il conta-ore segnava n. 2.500,00 ore lavorate. Trattasi di una attività pregressa corrispondente a circa 106 intere giornate, senza interruzione, di notte e di giorno. La prima cosa che suggerisce la diligenza minimale di un potenziale acquirente di una macchina usata è quella di rendersi conto della quantità pregressa di lavoro eseguito dalla medesima (l'acquirente di un autoveicolo usato verifica anzitutto i dati risultanti dal contachilometri. Nel caso di specie, il , nell'eseguire la prova dei beni di acquistare, non si sarebbe reso conto CP
né del numero di ore segnato dal conta-ore, né della lievitazione di questo numero nel corso delle prove eseguite.
L'appellante ha pertanto richiamato l'art. 1492 c.c., ricordando che la garanzia non è dovuta se “il compratore conosceva i vizi” oppure “se i vizi erano facilmente riconoscibili, e che in forza della sentenza della Suprema Corte n. 2204/2016, che il giudice di prime cure di questa causa ha posto a base della sua decisione, “la clausola
“visto e piaciuto” va “limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonché, se vi sia stata concreta possibilità di farlo con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene”.
Ha pure affermato essere erronea la declaratoria di nullità della clausola “visto e piaciuto” in quanto inficiata da un vizio di ultra-petizione, non essendo stata l'eccezione in parola formulata dal , ed in quanto, non trattandosi di contratto CP
per adesione, essa comunque non incapperebbe nelle preclusioni previste da quella normativa per le clausole vessatorie.
Ancora, l'appellante ha asserito che non ricorre l'ipotesi disciplinata dall'art. 1341 c.c. quando risulta, come nel caso di specie, che il negozio sia stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti (Cass. 23/05/2012 n.8143; Cass. 15/04/2015 n. 7605).
Infine, la si è doluta del fatto che la liquidazione dei danni sia stata Parte_1
effettuata in ragione di € 3.580,00 (+ IVA 21%) perché in base alla relazione del CTU
€ 3.180,00 (oltre IVA) sono riferibili allo scuotitore ed € 320,00 (+ IVA) all'impianto elettrico della trattrice, ma la denunzia di vizi occulti di cui alla missiva del 14-
15.12.2011 non contempla l'impianto elettrico della trattrice, e per questo la condanna per quest'ultima voce di danno non parrebbe giustificata.
Delle doglianze sin qui enumerate, questa Corte giudica meritevole di accoglimento quella inerente al risarcimento relativo alla non funzionalità dei dispositivi contagiri e contaore.
Non è superfluo rammentare che anche nella vendita di cose mobili usate è operante la garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., dovendo essere distinto il vizio della cosa dal logorio di essa dipendente dal normale uso (cfr. Cass. 1995/n. 806).
In tali casi, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (cfr.
Cass. 2009/n. 23346). Ciò posto, non può condividersi l'assunto circa la genericità della denuncia dei vizi e, soprattutto, l'esclusione di taluni di essi dalla garanzia perché non espressamente enunciato.
È dirimente il fatto che secondo il giudice di legittimità al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (cfr. Cass. 2019/n. 27488).
È ciò che è accaduto nel caso di specie, dove con messaggio fax del 14/12/2011 (solo di pochi giorni successivo alla vendita del precedente 10/12/2011), il , a mezzo CP del proprio avvocato, ha contestato l'esistenza di difetti tali da rendere i beni acquisitati inutilizzabili. Con specifica indicazione del contaore non funzionante e di vizi dello
, che si deducono in via di accertamento. Parte_2
Sicchè è pure rispettato il termine di cui all'art. 1495 c.c.
La garanzia, però, va esclusa certamente per quanto attiene al contaore.
Si tratta, infatti, di un difetto evidente, immediatamente percepibile o suscettibile di essere percepito dall'acquirente avveduto, soprattutto ove si consideri il fatto che l'acquisto di un bene usato suggerisce di osservare una condotta prudente, diretta a verificare la sussistenza di condizioni di deterioramento della cosa non riconducibili alle semplici conseguenze del suo utilizzo prolungato nel tempo. A maggior ragione di quelle che attengono alle parti destinate ad operare con maggior frequenza, tenuto conto della natura del bene stesso. Quale, appunto, il dispositivo contaore, perfettamente visibile e il cui malfunzionamento poteva essere percepibile ad una semplice prova.
Diverso discorso vale per lo scuotitore, affetto da un vizio occulto per il cui accertamento è occorsa una consulenza. Né rileva, in senso contrario, la deposizione del figlio dell'opponente, che nulla ha riferito circa il fatto che la sua conoscenza del difetto è stata successiva o meno alle verifiche tecniche.
Per altro, è noto che il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata (cfr. Cass. 2021/n. 40814). Nel caso di specie, appunto, con la consulenza intervenuta successivamente alla denuncia.
Il carattere occulto del vizio -che tale è perché non correlato semplicemente all'usura fisiologica del bene- comporta le conseguenze di cui agli artt. 1490 e ss. C.c. anche a prescindere dalla validità della clausola “visto e piaciuto”.
Infatti, detta pattuizione, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto (cfr. Cass.
2016/n. 21204).
Dunque, tenuto conto che la garanzia non opera con riguardo al contaore, la relativa voce dovrà, pertanto, essere spunta dalla somma globalmente riconosciuta a parte appellata in accoglimento alla spiegata domanda riconvenzionale che, secondo gli elementi offerti dal c.t.u., si stima pari ad € 400,00. Somma che deve essere restituita all'appellante, che l'ha corrisposta nelle more.
Il limitato accoglimento del gravame non incide, sostanzialmente, sull'esito complessivo del giudizio che vede la società soccombente.
Le spese del primo grado restano liquidate nei termini di cui alla sentenza, atteso che la riduzione dell'ammontare del risarcimento dovuto al non incidono sul valore CP
della controversia ai fini che qui rilevano.
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso sentenza Parte_1
n. 1454/2021 pronunciata il 17/08/2021 dal Tribunale di Trani, così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di la Parte_1 CP somma di € 3.835,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 400,00, oltre CP
interessi legali dal pagamento al soddisfo;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di , liquidate per complessivi € 5.809,00 per compensi di CP
avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA
e CAP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 16 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE