Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2002, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
√ 47 3606/0 2 REPUB ORLLOITALIANO IN N ME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 3157/99 Rep. 924 Consiglieredott. Paolo VITTORIA Cron. 8482 Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere rel. Ud. 15.1.2002 dott. Michele LO PIANO Consigliere dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 1.55 sul ricorso proposto 1-2-M63IL CANCELLIERE da ON DA, domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione, difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Gianni Romoli con studio in Ostia (00124), via Pisistrato n. 11 e dell'avv. Nicola Cioce, giusta delega in atti. ricorrente
contro
PI RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Gianturco n. 5, presso lo studio dell'avv. Sandro Carboni, che la difende, anche disgiuntamente, con gli avvocati Pier Ugo Martinelli e Giorgio Car- boni, giusta delega in atti. controricorrente E VARIE-DCV 55/2002 Oggetto: Locazione immobile O avverso la sentenza n. 313/98 del Tribunale di Como, emessa il 13 febbraio 1998 e depositata il 2 marzo 1998 (R.G. 1121/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Gianni Romoli;
udito l'avv. Sandro Carboni;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo RI PI propose appello, davanti al Tribunale di Como, contro la sentenza emessa dal Pretore di Como, sezione distaccata di Cantù, che, decidendo sul ricorso presentato da DA ON, con- duttore di un appartamento, locatogli ad uso abitativo, aveva deter- minato l'equo canone per il periodo dal 30 settembre 1991 al 4 aprile Ли 1995 in £ 6.923.225 e condannato la PI alla restituzione della somma di £ 15.296.775, con gli interessi legali dalle varie scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese di causa. Il ON, costituendosi, contestò la fondatezza del proposto appello, del quale chiese il rigetto. Il Tribunale accolse in parte l'appello, determinò il canone do- vuto dal conduttore, per il periodo in contestazione, in £17.430.000, ed in £ 4.789.910, la somma in eccedenza da restituire da parte della - locatrice. Il Tribunale osservò: -che la prospettazione difensiva del ON, accolta dal Preto- 2 17 re, secondo la quale il predetto avrebbe, prima dell'inizio della loca- zione, effettuato ingenti lavori sull'immobile costituiva una mera al- legazione sfornita del minimo sostegno probatorio nel giudizio di primo grado;
-- che nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita alla documentazione prodotta in appello dal ON atteso che essa face- va riferimento ad imprecisati lavori eseguiti dal predetto nell'anno 1992 e quindi non identificabili con quelli asseritamente eseguiti prima dell'inizio della locazione e posti a fondamento della dedotta non corrispondenza della realtà accertata dal c.t.u. rispetto a quella esistente all'inizio del rapporto di locazione;
- che, pertanto, le conclusioni della consulenza tecnica d'uffi- cio erano state disattese dal Pretore in base ad un dato di fatto non и provato e ad un presupposto rivelatosi infondato, cosicché non re- Л stava che porre a base del calcolo dell'equo canone quanto accertato dal consulente d'ufficio con la sola eccezione del coefficiente di ve- tustà. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ri- corso ON DA. Ha resistito con controricorso PI RI. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: «Art. 360 n. 3 c.p.c. Viola- zione e falsa applicazione della legge n. 392 del 1978, della legge n. 533 del 1973, regolante il rito, e dell'art. 115 c.p.c.» Si deduce che il Tribunale:
3 -si era acriticamente riportato alla consulenza tecnica d'ufficio senza tenere conto dell'intima contraddizione che permeava detta : consulenza nella quale, da un lato si era accertato che vi erano stati interventi riparatori da parte del conduttore per circa 40.000.000 di lire, mentre dall'altro non se ne era tenuto conto nella determinazione dell'equo canone;
-non aveva tenuto conto della mancata presentazione della convenuta a rendere l'interrogatorio disposto ai sensi dell'art. 420 c.p.c. Con il secondo motivo si denuncia: «Motivazione insufficien- te, contraddittoria e viziata». Si deduce: - che era stata data la prova dei lavori eseguiti nell'immobile Ли mediante la produzione delle fatture individuate ed elencate dallo stesso consulente d'ufficio; che significativa in proposito doveva ritenersi la mancata presentazione della locatrice a rendere l'interrogatorio; - che la produzione dei documenti in appello era ammissibile, mentre nessuna rilevanza aveva il fatto che dagli stessi risultasse che i lavori erano stati iniziati nel 1992 e non nel 1991; - che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, i lavori erano stati analiticamente indicati ed accertati dal consulente per cui non poteva parlarsi di «non meglio specificati lavori»; - che il Tribunale aveva ignorato quanto affermato dal Pretore nella sentenza di primo grado laddove il detto giudice aveva scritto 4 di «conoscere personalmente lo stato dei luoghi in quanto cittadino residente a [...]e conscio della speculazione edilizia ivi esisten- te». Il ricorso non può trovare accoglimento. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. In relazione alle censure negli stessi svolte è sufficiente osser- vare: -che il tribunale non ha affatto accolto acriticamente le con- clusioni della consulenza di ufficio, ma ha piuttosto ritenuto non pro- vati quei fatti che avevano indotto il Pretore a disattendere la detta consulenza;
ciò facendo, il Tribunale ha assolto al dovere di dare ragione dei motivi per cui ha ritenuto di attenersi all'accertamento peritale, a fronte della critiche allo stesso mosse dal primo giudice e сии dal ricorrente;
- che nessun rilievo ha il fatto che il consulente avesse accerta- to l'esistenza di specifici lavori eseguiti dal conduttore, poiché il dato rilevante nell'ottica della decisione del pretore prima e del tribunale poi non è tanto l'accertamento di detti lavori, quanto piuttosto l'epoca in cui essi furono compiuti, cioè se prima dell'inizio della locazione, come sostenuto dal ricorrente, ovvero nel corso della stessa;
ora, se- condo la deduzione del ricorrente, dalla consulenza emergerebbe la esistenza di lavori eseguiti sull'immobile ma non che tali lavori siano stati eseguiti anteriormente alla costituzione del rapporto di locazio- ne;
- che il Tribunale ha accertato che, dalla documentazione pro- 5 dotta, era risultato che tali lavori erano iniziati nel 1992 e, quindi, dopo l'inizio della locazione, e tale circostanza è rilevante, al contra- rio di quanto affermato dal ricorrente, perché soltanto l'accertamento della esecuzione dei lavori prima dell'inizio della locazione, avrebbe giustificato, stando alla stessa impostazione difensiva del ricorrente, una diversa determinazione dell'equo canone. In relazione alla mancata considerazione della omessa presen- tazione della TA a rendere l'interrogatorio è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Nel rito del lavoro, l'interrogatorio della parte, non essendo preordinato a provocar- ne la confessione ma a chiarire i termini della controversia, non costituisce un mezzo di prova, con la conseguenza che resta affi- data al giudice del merito - la cui valutazione è discrezionale e in- ми censurabile in sede di legittimità - la possibilità di trarre meri ele- menti di prova dal mancato rendimento di esso ad opera di una delle parti» (v. senta. nn. 7368/96; 2427/87; 721/84). Nella specie, il giudice, stante la ritenuta mancanza di altre prove a sostegno della tesi del conduttore, ha evidentemente ritenuto, nella sua insindacabile discrezionalità, di non attribuire rilievo alla mancata comparizione della PI. Infine, priva di fondamento appare la censura relativa alla mancata considerazione da parte del Tribunale del fatto che il giudi- ce di primo grado aveva una personale conoscenza dei luoghi di cau- sa. Invero, se la «conoscenza personale del giudice», cui fa rife- 6 rimento il ricorrente era relativa alla esistenza dei lavori, che il ricor- rente assume di avere eseguito, tale conoscenza non poteva essere utilizzata quale fonte di prova, stante il principio secondo cui // - fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e re- lative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev'essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o si- tuazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice. Con- seguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla per- cezione della collettività, di modo che questa possa compiere per Ли suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano;
in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, an- che se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appar- tiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettivi- tà ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo». (sent. n. 7181/99); se, invece, la conoscenza personale del giudice era relativa al fatto che in Cantù esisteva una speculazione edilizia ovvero alla misura dei canoni di locazione, appare ovvio come da tali elementi il giudice d'appello 7 non avrebbe potuto trarre alcun utile convincimento in ordine alle tesi prospettate dal ricorrente, cosicché non aveva alcun dovere di prenderli in considerazione. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- chiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 15 gennaio 2002. Il Presidente Fidución Jañían Il Consigliere est. Сиворно IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Gasoli Joggi, li 12.3.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 109T 129,11 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMANUS Serie 4 RegistratoSodata 77 LEFT 20,66 C 45 A. Dirigente Area Serial тот. 149,77 (Dott.ssa Maria Grazie DI PPOY # sable Seryb Auf Shytic 7 8067-6,09 ,7 5 5 1