TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10503 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 23544/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 23544/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale decisa ex art. 281 sexies, ult.co, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso come in atti
- CONVENUTO CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
L'attrice citava in giudizio il per essere risarcita dei danni alla Controparte_1 persona patiti il giorno 12.03.2023, alle ore 14.00 circa, quando nel camminare sul marciapiede di viale Gramsci in inciampava a causa di un dissesto sul CP_1 marciapiede non segnalato cadendo rovinosamente a terra.
L'ente convenuto benchè ritualmente citato non si costituiva in giudizio.
Venivano espletate le prove testimoniali ed una consulenza tecnica medico- legale.
Sul fatto.
Il teste ha dichiarato “ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_1 quanto il 12.3.2023, verso le 14 circa, io, mio marito, l'attrice e il di lei marito, eravamo nei pressi della pizzeria 50 Calo' in viale Gramsci a e dopo aver pranzato ci stavamo CP_1 dirigendo a recuperare l'auto che era poco distante dalla pizzeria;
stavamo camminando sul marciapiede quando, giunti nei pressi di un fioraio, inciampa e perde l'equilibrio e Parte_1 cade sul lato destro del corpo;
l'attrice rimane a terra dolorante;
io e mio marito eravamo dietro
a circa 2-3 metri da;
ci guardiamo attorno per capire cosa fosse successo e ci rendiamo Parte_1 conto che sul marciapiede c'era un dislivello;
mancavano i sanpietrini ed era ricoperto di foglie ed era poco visibile;
questo dislivello aveva la forma di un tombino di circa 30-40 cm di diametro e stava sul marciapiede dal centro verso destra;
la restante parte del marciapiede era libera non
c'erano ingombri;
non pioveva;
dopo la caduta accusava dolori alla spalla destra;
Parte_1
ADR: preciso che l'istante è caduta perché ha poggiato il piede nella buca, ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra sul lato destro;
poi l'abbiamo accompagnata all'ospedale Fatebenefratelli di per le prime cure;
non c'erano transenne o indicazioni di pericolo in prossimità della CP_1 buca.”
Il teste ha dichiarato: “ADR: mi trovavo a con una coppia di Testimone_2 CP_1
CP_ amici e siamo andati a mangiare una pizza da 50 era il 12.3.2023, ed erano le 14 circa;
uscendo dalla pizzeria, ci stavamo apprestando a prendere la macchina parcheggiata al
Viale Gramsci;
io e mia moglie stavamo sul marciapiede e davanti a noi c'era Parte_1 col marito;
giunti nei pressi di un fioraio vidi inciampare, barcollare e cadere
[...] Parte_1
- 2 -
a terra con la parte destra del corpo;
subito ci avvicinammo per soccorrerla, ci girammo per vedere dove era inciampata e notai che c'era un riquadro dove mancavano i sanpietrini che non si notava perché era ricoperto da foglie;
Preciso che sul marciapiede, più o meno al centro destra,
c'era questo dislivello che non era diritto come il marciapiede;
ADR: non ricordo se il resto del marciapiede fosse integro;
non c'erano ingombri;
non pioveva;
lamentava forte dolore Parte_1 al braccio e spalla destra per cui insieme al marito la portammo al Fatebenefratelli di Napoli
ADR: non c'erano transenne o altra segnaletica ad avvisare il pericolo che stava sul marciapiede” (verbale del 29.11.2024).
La dinamica del sinistro appare compatibile con le lesioni patite dall'istante in conseguenza della caduta e accertate nel referto ospedaliero (frattura scomposta del trochide omerale dx).
Risulta quindi provato il nesso causale tra la insidia rappresentata dalla mancanza di sampietrini sul marciapiede e il danno subito dall'attrice per la caduta a terra.
Emergono, pertanto, adeguati elementi in base ai quali ritenere sufficientemente attendibile la ricostruzione offerta in citazione.
Diritto.
L'attrice intende illustrare la fondatezza dell'azione esercitata ravvisando una violazione dell'art. 2051 c.c. da parte dell'ente convenuto in conseguenza dell'omissione dell'obbligo di manutenzione della cosa in custodia.
Tanto premesso si osserva, che il caso di specie, si inquadra nella problematica della responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione di beni pubblici.
Appare opportuno ricordare i principi affermati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte che si è soffermata analiticamente sul tema (Cass., Sez. III, n.
15383 del 2006 ) ed alla quale si ritiene di aderire integralmente: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa
- 3 -
configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". 8.2. "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché CP_1 solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito".
8.3. "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per
l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
La zona dov'è accaduto l'incidente, deve ritenersi rientrante tra i beni rispetto ai quali il ha la possibilità effettiva della sorveglianza ed il dovere della CP_1 manutenzione. Va ricordato che dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_1 poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F)
- 4 -
discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D.
15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Trattandosi di un bene rispetto al quale il convenuto ha responsabilità di custodia, è sufficiente che l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene, gravando sul primo il compito di provare il caso fortuito.
Osserva ancora in proposito la citata Cass., Sez. III, n. 15383 del 2006 che "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Tali affermazioni si confermano l'indirizzo ormai costante secondo cui sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo:” a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva
- 5 -
imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5254 del
10/03/2006 (Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv.
579857); Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode, oppure al danneggiato. Il fattore interruttivo del nesso causale, come indicato, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art.
2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez. 3,
Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778), conf. Sez. 3, Sentenza n. 17377 del
08/08/2007 (Rv. 598481).
Ancora, il caso fortuito può essere rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato, la Corte di Cassazione osserva che, “In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002
(Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562024). Un'ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il “dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ..
- 6 -
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode (Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3,
Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv. 580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del
06/04/2004 (Rv. 571873).
Il convenuto, rimanendo contumace, non ha in alcun modo provato il fortuito.
Tuttavia, dalle foto allegate si evince chiaramente che la parte del marciapiede di viale Gramsci in percorso dalla e dove poi è caduta, è CP_1 Pt_1 caratterizzata da un riquadro presumibilmente in ferro ed ex sede di un palo, colmato da cemento di colore chiaro al cui esterno appare mancante qualche sampietrino: il che avrebbe dovuto indurre l'attrice -considerando che la caduta è avvenuta alle ore 14 in un giorno che non pioveva e quindi con visibilità buona, nonché la circostanza che un po' più avanti risulta esserci un tombino e dei fiori sulla sinistra che avrebbero dovuto comunque richiamare l'attenzione della nel camminare - ad aggirare l'insidia e optare per una variazione del Pt_1 percorso posto che la teste ha riferito, e si evince dalle foto, della Tes_1 mancanza di ingombri sulla restante parte del marciapiede.
L'istante sembra essersi posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo di cui si è detto, per colpa consistita nella mancata prestazione di adeguata attenzione allo stato della pavimentazione e usando maggiore accortezza nel camminare e avrebbe, quindi, potuto evitare l'insidia.
Tale contegno colposo, benché inidoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, integra un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato, che si ritiene di quantificare nella misura del 50%.
Si ritiene, pertanto, che unitamente alla responsabilità del per l'omessa CP_1 manutenzione della sede stradale, sussista una concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo quantificata nella misura del 50%.
- 7 -
Risarcimento del danno.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 6% per la frattura scomposta del trochide omerale dx;
età del danneggiato anni 37; un'inabilità temporanea totale (I.T.P.) di gg. 30 al 75%; di gg. 40 al 50% e di gg. 30 al 25%. Non risultano spese mediche documentate.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 6%
(età 37 anni al tempo del sinistro) € 9.426,00; ITP al 75% gg. 30 x 115,00 = €
2587,50; ITP al 50% gg. 40 x 115,00= € 2300,00; ITP al 25% gg.30 x 115,00= €
862,50; per un TOTALE di € 15.176,00.
Non risultano spese mediche documentate, quindi nulla sarà dovuto a titolo di danno patrimoniale.
- 8 -
In conclusione, la somma di cui l'attrice deve essere risarcita, per effetto del concorso di colpa del 50% posto a suo carico, è pari complessivamente ad €
7.588,00.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
L'esito della lite (con l'avvenuto riconoscimento di un concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite;
il restante 50% segue la soccombenza di parte convenuta e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria.
Per le medesime ragioni il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria, va posto in via definitiva a carico di entrambe le parti, in ragione di quanto anzi indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile – ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_1
2. Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno in favore
- 9 -
di che liquida nella misura di complessivi € 7.588,00 oltre Parte_1 interessi calcolati come in motivazione;
3. condanna l'ente convenuto al pagamento del 50% delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi € 2.500 oltre € 118,00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e
CPA, se dovute, con attribuzione agli avv.ti Acanfora Laura e Aiello
IN per aver fatto dichiarazione di anticipo;
4. Spese di CTU poste definitivamente a carico del nella Controparte_1 misura del 50%.
Napoli, 14 novembre 2025.
Il G.O.P.
( Dott.ssa Rita Nissim)
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 23544/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale decisa ex art. 281 sexies, ult.co, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso come in atti
- CONVENUTO CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
L'attrice citava in giudizio il per essere risarcita dei danni alla Controparte_1 persona patiti il giorno 12.03.2023, alle ore 14.00 circa, quando nel camminare sul marciapiede di viale Gramsci in inciampava a causa di un dissesto sul CP_1 marciapiede non segnalato cadendo rovinosamente a terra.
L'ente convenuto benchè ritualmente citato non si costituiva in giudizio.
Venivano espletate le prove testimoniali ed una consulenza tecnica medico- legale.
Sul fatto.
Il teste ha dichiarato “ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_1 quanto il 12.3.2023, verso le 14 circa, io, mio marito, l'attrice e il di lei marito, eravamo nei pressi della pizzeria 50 Calo' in viale Gramsci a e dopo aver pranzato ci stavamo CP_1 dirigendo a recuperare l'auto che era poco distante dalla pizzeria;
stavamo camminando sul marciapiede quando, giunti nei pressi di un fioraio, inciampa e perde l'equilibrio e Parte_1 cade sul lato destro del corpo;
l'attrice rimane a terra dolorante;
io e mio marito eravamo dietro
a circa 2-3 metri da;
ci guardiamo attorno per capire cosa fosse successo e ci rendiamo Parte_1 conto che sul marciapiede c'era un dislivello;
mancavano i sanpietrini ed era ricoperto di foglie ed era poco visibile;
questo dislivello aveva la forma di un tombino di circa 30-40 cm di diametro e stava sul marciapiede dal centro verso destra;
la restante parte del marciapiede era libera non
c'erano ingombri;
non pioveva;
dopo la caduta accusava dolori alla spalla destra;
Parte_1
ADR: preciso che l'istante è caduta perché ha poggiato il piede nella buca, ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra sul lato destro;
poi l'abbiamo accompagnata all'ospedale Fatebenefratelli di per le prime cure;
non c'erano transenne o indicazioni di pericolo in prossimità della CP_1 buca.”
Il teste ha dichiarato: “ADR: mi trovavo a con una coppia di Testimone_2 CP_1
CP_ amici e siamo andati a mangiare una pizza da 50 era il 12.3.2023, ed erano le 14 circa;
uscendo dalla pizzeria, ci stavamo apprestando a prendere la macchina parcheggiata al
Viale Gramsci;
io e mia moglie stavamo sul marciapiede e davanti a noi c'era Parte_1 col marito;
giunti nei pressi di un fioraio vidi inciampare, barcollare e cadere
[...] Parte_1
- 2 -
a terra con la parte destra del corpo;
subito ci avvicinammo per soccorrerla, ci girammo per vedere dove era inciampata e notai che c'era un riquadro dove mancavano i sanpietrini che non si notava perché era ricoperto da foglie;
Preciso che sul marciapiede, più o meno al centro destra,
c'era questo dislivello che non era diritto come il marciapiede;
ADR: non ricordo se il resto del marciapiede fosse integro;
non c'erano ingombri;
non pioveva;
lamentava forte dolore Parte_1 al braccio e spalla destra per cui insieme al marito la portammo al Fatebenefratelli di Napoli
ADR: non c'erano transenne o altra segnaletica ad avvisare il pericolo che stava sul marciapiede” (verbale del 29.11.2024).
La dinamica del sinistro appare compatibile con le lesioni patite dall'istante in conseguenza della caduta e accertate nel referto ospedaliero (frattura scomposta del trochide omerale dx).
Risulta quindi provato il nesso causale tra la insidia rappresentata dalla mancanza di sampietrini sul marciapiede e il danno subito dall'attrice per la caduta a terra.
Emergono, pertanto, adeguati elementi in base ai quali ritenere sufficientemente attendibile la ricostruzione offerta in citazione.
Diritto.
L'attrice intende illustrare la fondatezza dell'azione esercitata ravvisando una violazione dell'art. 2051 c.c. da parte dell'ente convenuto in conseguenza dell'omissione dell'obbligo di manutenzione della cosa in custodia.
Tanto premesso si osserva, che il caso di specie, si inquadra nella problematica della responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione di beni pubblici.
Appare opportuno ricordare i principi affermati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte che si è soffermata analiticamente sul tema (Cass., Sez. III, n.
15383 del 2006 ) ed alla quale si ritiene di aderire integralmente: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa
- 3 -
configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". 8.2. "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché CP_1 solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito".
8.3. "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per
l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
La zona dov'è accaduto l'incidente, deve ritenersi rientrante tra i beni rispetto ai quali il ha la possibilità effettiva della sorveglianza ed il dovere della CP_1 manutenzione. Va ricordato che dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_1 poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F)
- 4 -
discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D.
15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Trattandosi di un bene rispetto al quale il convenuto ha responsabilità di custodia, è sufficiente che l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene, gravando sul primo il compito di provare il caso fortuito.
Osserva ancora in proposito la citata Cass., Sez. III, n. 15383 del 2006 che "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Tali affermazioni si confermano l'indirizzo ormai costante secondo cui sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo:” a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva
- 5 -
imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5254 del
10/03/2006 (Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv.
579857); Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode, oppure al danneggiato. Il fattore interruttivo del nesso causale, come indicato, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art.
2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez. 3,
Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778), conf. Sez. 3, Sentenza n. 17377 del
08/08/2007 (Rv. 598481).
Ancora, il caso fortuito può essere rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato, la Corte di Cassazione osserva che, “In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002
(Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562024). Un'ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il “dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ..
- 6 -
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode (Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3,
Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv. 580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del
06/04/2004 (Rv. 571873).
Il convenuto, rimanendo contumace, non ha in alcun modo provato il fortuito.
Tuttavia, dalle foto allegate si evince chiaramente che la parte del marciapiede di viale Gramsci in percorso dalla e dove poi è caduta, è CP_1 Pt_1 caratterizzata da un riquadro presumibilmente in ferro ed ex sede di un palo, colmato da cemento di colore chiaro al cui esterno appare mancante qualche sampietrino: il che avrebbe dovuto indurre l'attrice -considerando che la caduta è avvenuta alle ore 14 in un giorno che non pioveva e quindi con visibilità buona, nonché la circostanza che un po' più avanti risulta esserci un tombino e dei fiori sulla sinistra che avrebbero dovuto comunque richiamare l'attenzione della nel camminare - ad aggirare l'insidia e optare per una variazione del Pt_1 percorso posto che la teste ha riferito, e si evince dalle foto, della Tes_1 mancanza di ingombri sulla restante parte del marciapiede.
L'istante sembra essersi posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo di cui si è detto, per colpa consistita nella mancata prestazione di adeguata attenzione allo stato della pavimentazione e usando maggiore accortezza nel camminare e avrebbe, quindi, potuto evitare l'insidia.
Tale contegno colposo, benché inidoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, integra un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato, che si ritiene di quantificare nella misura del 50%.
Si ritiene, pertanto, che unitamente alla responsabilità del per l'omessa CP_1 manutenzione della sede stradale, sussista una concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo quantificata nella misura del 50%.
- 7 -
Risarcimento del danno.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 6% per la frattura scomposta del trochide omerale dx;
età del danneggiato anni 37; un'inabilità temporanea totale (I.T.P.) di gg. 30 al 75%; di gg. 40 al 50% e di gg. 30 al 25%. Non risultano spese mediche documentate.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 6%
(età 37 anni al tempo del sinistro) € 9.426,00; ITP al 75% gg. 30 x 115,00 = €
2587,50; ITP al 50% gg. 40 x 115,00= € 2300,00; ITP al 25% gg.30 x 115,00= €
862,50; per un TOTALE di € 15.176,00.
Non risultano spese mediche documentate, quindi nulla sarà dovuto a titolo di danno patrimoniale.
- 8 -
In conclusione, la somma di cui l'attrice deve essere risarcita, per effetto del concorso di colpa del 50% posto a suo carico, è pari complessivamente ad €
7.588,00.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
L'esito della lite (con l'avvenuto riconoscimento di un concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite;
il restante 50% segue la soccombenza di parte convenuta e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria.
Per le medesime ragioni il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria, va posto in via definitiva a carico di entrambe le parti, in ragione di quanto anzi indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile – ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_1
2. Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno in favore
- 9 -
di che liquida nella misura di complessivi € 7.588,00 oltre Parte_1 interessi calcolati come in motivazione;
3. condanna l'ente convenuto al pagamento del 50% delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi € 2.500 oltre € 118,00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e
CPA, se dovute, con attribuzione agli avv.ti Acanfora Laura e Aiello
IN per aver fatto dichiarazione di anticipo;
4. Spese di CTU poste definitivamente a carico del nella Controparte_1 misura del 50%.
Napoli, 14 novembre 2025.
Il G.O.P.
( Dott.ssa Rita Nissim)
- 10 -