Articolo 17 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 marzo 1961
>
Versione
15 gennaio 1978
>
Versione
17 dicembre 1981
>
Versione
18 aprile 1986
Art. 17.
Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:
a) sui progetti di lavori e forniture - a cura dell'A.N.A.S. - di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire 15 milioni e lire 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia;(7) (8) ((13)) b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Comitato stesso, salvo la competenza del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera f) del precedente articolo 14;
c) sulle variazioni ed aggiunte anche a progetti approvati dai direttori di servizio tecnico, quando, per effetto della proposta suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei direttori medesimi;
d) sulle istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto ecceda, lire 10 milioni;
e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 5 milioni, ma non le lire 56 milioni; ((13)) f) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lett. e), e quando cio' che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 5 milioni, ma non superi lire 30 milioni;
((g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione sia compreso fra lire 2 miliardi e lire 5 miliardi, non superi la meta' dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la meta' il tempo contrattuale iniziale))
h) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale ritenga sentirlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.
Per l'esame delle questioni indicate nelle lettere d) ed f) del presente articolo, e' richiesta, a pena di nullita', la partecipazione dei membri di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo 16.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 3 gennaio 1978, n. 1 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che: "I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire." ---------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 10 dicembre 1981, n. 741 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire." ----------------- AGGIORNAMENTO (13) La L. 26 marzo 1986, n. 86 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che: "I limiti di importo previsti dall' articolo 17, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , come modificati dall' articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 , sono cosi' elevati:
1) limiti di cui alla lettera a): rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 6 miliardi e rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 3 miliardi;
2) limiti di cui alla lettera e): rispettivamente fino a lire 100 milioni e lire 500 milioni.
I predetti limiti di importo sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati".
Entrata in vigore il 18 aprile 1986