Ordinanza cautelare 18 ottobre 2022
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, ordinanza cautelare 18/10/2022, n. 6442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6442 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 10232/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10232 del 2022, proposto da DR Di ET, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SA FE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direttore Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, datato 4.8.2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.8.2022, che dispone lo scioglimento ex art. 2545 septiesdecies c.c. della Atlantica 2015 Soc. Coop. in liquidazione, con nomina del commissario liquidatore, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente non ha allegato l’esistenza di uno specifico e qualificato periculum in mora ;
- che la circostanza che la società cooperativa, prima dell’emanazione del decreto, è stata posta in liquidazione volontaria e che il liquidatore ha già provveduto allo svolgimento delle attività liquidatorie, rende al contrario evidente l’assenza di periculum derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;
ritenuto pertanto che la domanda cautelare debba essere rigettata;
ritenuto di poter compensare le spese processuali della presente fase, in ragione della particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) rigetta la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO