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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5031/23 RG (cui è riunita la causa n.
5086/23 RG), avente ad oggetto “altri istituti e Leggi speciali”,
Giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8138/17, pubblicata il 14 Luglio 2017; causa posta in decisione all'udienza di conclusioni dell'8 Aprile 2025, svoltasi in presenza
(con i termini di cui all'art. 190 cpc, gg. 20 + gg. 20, scaduti in data 19 Maggio 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ADS80030620639), con la quale è elettivamente dom.to, ope Legis, presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Riassumente (nonché convenuto in riassunzione nel riunito n. 5086/23 RG)
E
( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), in proprio e nella qualità di eredi di (deceduto C.F._2 Persona_1
il 17.12.2004), rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Donato Beltotti
1 ( ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo C.F._3
di PEC:
Email_2
Convenuti in riassunzione (nonché riassumenti nel riunito n. 5086/23 RG)
CONCLUSIONI: All'udienza di conclusioni dell'8 Aprile 2025 (svoltasi in presenza) le parti hanno concordemente chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione. La
Corte, dal canto suo, ha introitato la causa in decisione con termini ridotti (gg. 20 + gg. 20), per consentire alle parti di depositare la documentazione, inerente alla raggiunta transazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 8138/17, pubblicata il 14 Luglio 2017, accoglieva la domanda risarcitoria proposta – nei confronti del – dai signori , Parte_1 Parte_2 CP_1
e (rispettivamente vedova e figli del paziente , deceduto il
[...] Controparte_2 Persona_1
17.12.2004).
La domanda era stata proposta, dato che il de cuius aveva contratto i virus dell'epatite B (HBV) e C (HCV), a seguito di emotrasfusione.
Dunque il Tribunale dichiarava l'esclusiva responsabilità del , per omessa vigilanza e controllo, ed Parte_1
omessa attività provvedimentale in ordine alla produzione, distribuzione e commercializzazione di plasma e di emoderivati infetti, e per tutti i danni patiti dal de cuius, in relazione alla malattia epatica, che aveva anche provocato il decesso del paziente . Persona_1
Il primo Giudice condannava il al pagamento delle seguenti somme, in favore degli Parte_1
attori:
euro 1.254.348,00, a titolo di risarcimento dei danni jure hereditatis;
euro 263.340,00 in favore della vedova jure proprio (danno da perdita del rapporto Parte_2
parentale);
euro 235.125,00 in favore del figlio jure proprio (danno da perdita del rapporto Controparte_1
parentale);
euro 235.935,00 in favore della figlia jure proprio (danno da perdita del rapporto Controparte_2
parentale).
2 Al contempo, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno tanatologico.
Infine, il G.M. condannava il convenuto al pagamento dei 2/3 delle spese del giudizio;
2/3 Parte_1 liquidati in euro 234,00 per esborsi ed euro 43.855,48 per compensi professionali, oltre accessori come per
Legge, con attribuzione in favore del Difensore degli attori, avv. Donato Beltotti;
invece, venivano compensate le spese tra le medesime parti, quanto al residuo terzo.
Il proponeva appello, avverso la pronuncia del Tribunale. Parte_1
Il giudizio di appello veniva definito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Ottava sezione civile, n.
1326/21, pubblicata il 9 Aprile 2021.
La Corte territoriale rigettava il gravame del . Altresì condannava il Parte_1 Parte_1 appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 20.164,80 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore del medesimo succitato avv. Donato Beltotti.
Il proponeva ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte territoriale. Parte_1
Il giudizio in Cassazione è stato definito con la sentenza della Suprema Corte, Terza sezione civile, n.
19853/23, pubblicata il 12 Luglio 2023. Il Supremo Collegio ha accolto il sesto ed il settimo motivo di ricorso;
quindi ha cassato la sentenza impugnata, ed ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione (anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità).
Giusta citazione notificata in data 13 Novembre 2023 nei confronti degli eredi di , il Persona_1
ha riassunto la causa dinanzi a questa Corte. Parte_1
Dalla riassunzione notificata dal è derivato il procedimento n. 5031/23 RG. Parte_1 Parte_1
In pari data 13 Novembre 2023 anche gli eredi di hanno provveduto a riassumere il Persona_1
giudizio, con la citazione notificata nei confronti del . Parte_1
E' d'uopo precisare come la causa sia stata riassunta dai germani e Controparte_1 CP_2
anche quali eredi della madre , deceduta nelle more del procedimento.
[...] Parte_2
Co Dalla riassunzione notificata da e è derivato il procedimento n. Controparte_1 Controparte_2
5086/23 RG.
A questo punto è opportuno precisare come – con riferimento al presente giudizio di rinvio – si sia applicato il previgente rito “ante Cartabia”, in base al principio “tempus regit actum”.
All'udienza collegiale del 17 Dicembre 2024, per evidenti ragioni di connessione, il procedimento n.
5086/23 RG è stato riunito al più risalente procedimento n. 5031/23 RG.
3 Alla medesima udienza del 17 Dicembre 2024 le cause riunite erano state per una prima volta introitate in decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La Difesa degli eredi di , a mezzo della comparsa conclusionale depositata il 14.02.2025, Persona_1 ha evidenziato come – nelle more del procedimento – si sia raggiunto un accordo transattivo tra di essi ed il
(è stata anche allegata documentazione a sostegno di tale deduzione). Parte_1
Pertanto la Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 20 Febbraio 2025, ha statuito la rimessione della causa sul ruolo. In particolare il Collegio ha chiesto alle parti di chiarire se intendessero addivenire all'estinzione del giudizio per “doppia diserzione”, oppure se invocassero la declaratoria di cessata materia del contendere.
Quindi, è stata fissata l'udienza collegiale dell'8 Aprile 2025.
All'udienza collegiale dell'8 Aprile 2025, svoltasi in presenza, sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata nuovamente dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni venti per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica. Invero, all'udienza dell'8 Aprile 2025, le parti hanno concordemente chiesto l'emissione della pronuncia di cessata materia del contendere, stante l'intervenuta transazione.
Quindi il Collegio ha nuovamente concesso i termini ex art. 190 cpc (sia pure ridotti), al fine di consentire alle parti di depositare in telematico la documentazione completa, inerente al raggiunto accordo transattivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, osserva il Collegio come le parti – a mezzo delle rispettive comparse ex art. 190 cpc – abbiano ribadito la concorde richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere.
In particolare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per il , a mezzo della comparsa Parte_1 depositata il 19 Maggio 2025 ha confermato la circostanza dell'avvenuta transazione. Quindi il ha Parte_1
chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi.
Analoga richiesta è stata ribadita dalla Difesa degli eredi del danneggiato , a mezzo della Persona_1
comparsa depositata il 19 Maggio 2025.
Peraltro, è inequivoca la documentazione depositata in telematico dalla Difesa dei signori , in Per_1 allegato alla succitata comparsa conclusionale.
In primo luogo è stata depositata la transazione del 16 Aprile 2024 tra il ed i signori Parte_1
e Controparte_1 CP_2
4 In particolare, con tale transazione, il si è obbligato a corrispondere, ai germani Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 2.567.317,68, così ripartiti: Per_1
euro 1.271.713,60 in favore di;
Controparte_1
euro 1.295.604,08 in favore di . Controparte_2
Alla transazione ha preso parte anche l'avv. Donato Beltotti, Difensore distrattario dei germani Per_1
(appunto, la transazione è stata sottoscritta anche dal suddetto legale).
Come già evidenziato, l'avv. Donato Beltotti, quale distrattario, risulta vincitore delle spese sia del primo che del secondo grado (più precisamente, con riferimento al primo grado, nella misura dei 2/3, poiché per il residuo terzo vi è stata compensazione).
Ebbene, nella transazione del 16 Aprile 2024, l'avv. Beltotti ha espressamente rinunciato alle spese del primo e del secondo grado.
La Difesa dei germani ha anche prodotto (sempre in allegato alla comparsa conclusionale del 19 Per_1
Maggio 2025) il decreto di pagamento, emesso dal , a firma del Dirigente dell'Ufficio 5 Parte_1
(Albo Transazioni n. 227/E) – decreto eseguito il 24 Luglio 2024.
In definitiva – alla luce dell'inequivoca documentazione prodotta dalle parti – senza dubbio va accolta la concorde richiesta delle parti medesime, di declaratoria della cessata materia del contendere.
Invero – almeno in apparenza – le parti non concordano su di un solo specifico aspetto.
Infatti il chiede la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi. Parte_1
Invece la Difesa dei germani chiede statuirsi la compensazione, soltanto con riferimento alle Per_1
spese del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di rinvio (per meglio dire, dei riuniti giudizi di rinvio).
Al contempo, per quel che concerne le spese del primo e del secondo grado, la Difesa degli originari attori evidenzia come le stesse siano già state disciplinate, in sede di transazione del 16 Aprile 2024.
Appunto, l'avv. Donato Beltotti (vincitore delle spese del primo e del secondo grado in quanto distrattario) ha espressamente rinunciato alle spese del primo e del secondo grado. Il Difensore (sempre in sede di atto transattivo) ha anche precisato di non avere più nulla a pretendere dal . Parte_1
Invero, la divergenza tra le parti è meramente formale e non sostanziale;
infatti le parti concordano sul fatto che la transazione del 16 Aprile 2024 abbia riguardato anche il governo delle spese del giudizio in
Tribunale e del grado di appello.
Quindi, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio in Cassazione e dei
5 presenti riuniti giudizi di rinvio.
Altresì, la Corte prende atto di come le spese del giudizio in Tribunale e del grado di appello siano già state disciplinate dalle parti nella transazione del 16 Aprile 2024 – con la rinuncia alle spese di questi due gradi da parte del distrattario avv. Donato Beltotti.
A questo punto il Collegio evidenzia la necessità di aderire al consolidato insegnamento, espresso dalle
Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 1048/00. Vale a dire, la pronuncia di cessata materia del contendere determina la caducazione delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, e non divenute irrevocabili.
Ebbene, nel caso di specie risulta superflua la declaratoria di caducazione della sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 1326/21 – essendo stata cassata dalla Suprema Corte, a mezzo della sentenza n.
19853/23.
Invece, nulla quaestio sulla caducazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, n. 8138/17, pubblicata il 14 Luglio 2017.
Al contrario, non può parlarsi di caducazione, con riferimento alla succitata sentenza della Suprema Corte
(di annullamento con rinvio) – dovendo la stessa qualificarsi come definitiva, per quel che concerne il mandato, e cioè lo jussum, conferito al Giudice di rinvio.
Infine, è opportuno evidenziare come – alla luce della presente pronuncia di cessata materia del contendere – non sussistano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02; e ciò sia con riferimento al Parte_1
(quale appellante avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8138/17), sia con riferimento ad entrambe le parti (quali odierni riassumenti).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, in sede di rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con sentenza n. 19853/23, pubblicata il 12 Luglio 2023 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
1326/21, pubblicata il 9 Aprile 2021 – pronuncia quest'ultima definitoria del giudizio di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8138/17, pubblicata il 14 Luglio 2017), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
, nei confronti del , ogni altra istanza, eccezione e deduzione Persona_1 Parte_1
disattese, così provvede:
A) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
6 B) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio in Cassazione e dei presenti riuniti giudizi di rinvio;
C) Dà atto che le spese del primo grado e del grado di appello sono state disciplinate dalle parti nella transazione del 16 Aprile 2024 (con la rinuncia a tali spese da parte del distrattario avv. Donato Beltotti).
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 Giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5031/23 RG (cui è riunita la causa n.
5086/23 RG), avente ad oggetto “altri istituti e Leggi speciali”,
Giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8138/17, pubblicata il 14 Luglio 2017; causa posta in decisione all'udienza di conclusioni dell'8 Aprile 2025, svoltasi in presenza
(con i termini di cui all'art. 190 cpc, gg. 20 + gg. 20, scaduti in data 19 Maggio 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ADS80030620639), con la quale è elettivamente dom.to, ope Legis, presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Riassumente (nonché convenuto in riassunzione nel riunito n. 5086/23 RG)
E
( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), in proprio e nella qualità di eredi di (deceduto C.F._2 Persona_1
il 17.12.2004), rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Donato Beltotti
1 ( ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo C.F._3
di PEC:
Email_2
Convenuti in riassunzione (nonché riassumenti nel riunito n. 5086/23 RG)
CONCLUSIONI: All'udienza di conclusioni dell'8 Aprile 2025 (svoltasi in presenza) le parti hanno concordemente chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione. La
Corte, dal canto suo, ha introitato la causa in decisione con termini ridotti (gg. 20 + gg. 20), per consentire alle parti di depositare la documentazione, inerente alla raggiunta transazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 8138/17, pubblicata il 14 Luglio 2017, accoglieva la domanda risarcitoria proposta – nei confronti del – dai signori , Parte_1 Parte_2 CP_1
e (rispettivamente vedova e figli del paziente , deceduto il
[...] Controparte_2 Persona_1
17.12.2004).
La domanda era stata proposta, dato che il de cuius aveva contratto i virus dell'epatite B (HBV) e C (HCV), a seguito di emotrasfusione.
Dunque il Tribunale dichiarava l'esclusiva responsabilità del , per omessa vigilanza e controllo, ed Parte_1
omessa attività provvedimentale in ordine alla produzione, distribuzione e commercializzazione di plasma e di emoderivati infetti, e per tutti i danni patiti dal de cuius, in relazione alla malattia epatica, che aveva anche provocato il decesso del paziente . Persona_1
Il primo Giudice condannava il al pagamento delle seguenti somme, in favore degli Parte_1
attori:
euro 1.254.348,00, a titolo di risarcimento dei danni jure hereditatis;
euro 263.340,00 in favore della vedova jure proprio (danno da perdita del rapporto Parte_2
parentale);
euro 235.125,00 in favore del figlio jure proprio (danno da perdita del rapporto Controparte_1
parentale);
euro 235.935,00 in favore della figlia jure proprio (danno da perdita del rapporto Controparte_2
parentale).
2 Al contempo, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno tanatologico.
Infine, il G.M. condannava il convenuto al pagamento dei 2/3 delle spese del giudizio;
2/3 Parte_1 liquidati in euro 234,00 per esborsi ed euro 43.855,48 per compensi professionali, oltre accessori come per
Legge, con attribuzione in favore del Difensore degli attori, avv. Donato Beltotti;
invece, venivano compensate le spese tra le medesime parti, quanto al residuo terzo.
Il proponeva appello, avverso la pronuncia del Tribunale. Parte_1
Il giudizio di appello veniva definito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Ottava sezione civile, n.
1326/21, pubblicata il 9 Aprile 2021.
La Corte territoriale rigettava il gravame del . Altresì condannava il Parte_1 Parte_1 appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 20.164,80 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore del medesimo succitato avv. Donato Beltotti.
Il proponeva ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte territoriale. Parte_1
Il giudizio in Cassazione è stato definito con la sentenza della Suprema Corte, Terza sezione civile, n.
19853/23, pubblicata il 12 Luglio 2023. Il Supremo Collegio ha accolto il sesto ed il settimo motivo di ricorso;
quindi ha cassato la sentenza impugnata, ed ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione (anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità).
Giusta citazione notificata in data 13 Novembre 2023 nei confronti degli eredi di , il Persona_1
ha riassunto la causa dinanzi a questa Corte. Parte_1
Dalla riassunzione notificata dal è derivato il procedimento n. 5031/23 RG. Parte_1 Parte_1
In pari data 13 Novembre 2023 anche gli eredi di hanno provveduto a riassumere il Persona_1
giudizio, con la citazione notificata nei confronti del . Parte_1
E' d'uopo precisare come la causa sia stata riassunta dai germani e Controparte_1 CP_2
anche quali eredi della madre , deceduta nelle more del procedimento.
[...] Parte_2
Co Dalla riassunzione notificata da e è derivato il procedimento n. Controparte_1 Controparte_2
5086/23 RG.
A questo punto è opportuno precisare come – con riferimento al presente giudizio di rinvio – si sia applicato il previgente rito “ante Cartabia”, in base al principio “tempus regit actum”.
All'udienza collegiale del 17 Dicembre 2024, per evidenti ragioni di connessione, il procedimento n.
5086/23 RG è stato riunito al più risalente procedimento n. 5031/23 RG.
3 Alla medesima udienza del 17 Dicembre 2024 le cause riunite erano state per una prima volta introitate in decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La Difesa degli eredi di , a mezzo della comparsa conclusionale depositata il 14.02.2025, Persona_1 ha evidenziato come – nelle more del procedimento – si sia raggiunto un accordo transattivo tra di essi ed il
(è stata anche allegata documentazione a sostegno di tale deduzione). Parte_1
Pertanto la Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 20 Febbraio 2025, ha statuito la rimessione della causa sul ruolo. In particolare il Collegio ha chiesto alle parti di chiarire se intendessero addivenire all'estinzione del giudizio per “doppia diserzione”, oppure se invocassero la declaratoria di cessata materia del contendere.
Quindi, è stata fissata l'udienza collegiale dell'8 Aprile 2025.
All'udienza collegiale dell'8 Aprile 2025, svoltasi in presenza, sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata nuovamente dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni venti per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica. Invero, all'udienza dell'8 Aprile 2025, le parti hanno concordemente chiesto l'emissione della pronuncia di cessata materia del contendere, stante l'intervenuta transazione.
Quindi il Collegio ha nuovamente concesso i termini ex art. 190 cpc (sia pure ridotti), al fine di consentire alle parti di depositare in telematico la documentazione completa, inerente al raggiunto accordo transattivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, osserva il Collegio come le parti – a mezzo delle rispettive comparse ex art. 190 cpc – abbiano ribadito la concorde richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere.
In particolare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per il , a mezzo della comparsa Parte_1 depositata il 19 Maggio 2025 ha confermato la circostanza dell'avvenuta transazione. Quindi il ha Parte_1
chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi.
Analoga richiesta è stata ribadita dalla Difesa degli eredi del danneggiato , a mezzo della Persona_1
comparsa depositata il 19 Maggio 2025.
Peraltro, è inequivoca la documentazione depositata in telematico dalla Difesa dei signori , in Per_1 allegato alla succitata comparsa conclusionale.
In primo luogo è stata depositata la transazione del 16 Aprile 2024 tra il ed i signori Parte_1
e Controparte_1 CP_2
4 In particolare, con tale transazione, il si è obbligato a corrispondere, ai germani Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 2.567.317,68, così ripartiti: Per_1
euro 1.271.713,60 in favore di;
Controparte_1
euro 1.295.604,08 in favore di . Controparte_2
Alla transazione ha preso parte anche l'avv. Donato Beltotti, Difensore distrattario dei germani Per_1
(appunto, la transazione è stata sottoscritta anche dal suddetto legale).
Come già evidenziato, l'avv. Donato Beltotti, quale distrattario, risulta vincitore delle spese sia del primo che del secondo grado (più precisamente, con riferimento al primo grado, nella misura dei 2/3, poiché per il residuo terzo vi è stata compensazione).
Ebbene, nella transazione del 16 Aprile 2024, l'avv. Beltotti ha espressamente rinunciato alle spese del primo e del secondo grado.
La Difesa dei germani ha anche prodotto (sempre in allegato alla comparsa conclusionale del 19 Per_1
Maggio 2025) il decreto di pagamento, emesso dal , a firma del Dirigente dell'Ufficio 5 Parte_1
(Albo Transazioni n. 227/E) – decreto eseguito il 24 Luglio 2024.
In definitiva – alla luce dell'inequivoca documentazione prodotta dalle parti – senza dubbio va accolta la concorde richiesta delle parti medesime, di declaratoria della cessata materia del contendere.
Invero – almeno in apparenza – le parti non concordano su di un solo specifico aspetto.
Infatti il chiede la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi. Parte_1
Invece la Difesa dei germani chiede statuirsi la compensazione, soltanto con riferimento alle Per_1
spese del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di rinvio (per meglio dire, dei riuniti giudizi di rinvio).
Al contempo, per quel che concerne le spese del primo e del secondo grado, la Difesa degli originari attori evidenzia come le stesse siano già state disciplinate, in sede di transazione del 16 Aprile 2024.
Appunto, l'avv. Donato Beltotti (vincitore delle spese del primo e del secondo grado in quanto distrattario) ha espressamente rinunciato alle spese del primo e del secondo grado. Il Difensore (sempre in sede di atto transattivo) ha anche precisato di non avere più nulla a pretendere dal . Parte_1
Invero, la divergenza tra le parti è meramente formale e non sostanziale;
infatti le parti concordano sul fatto che la transazione del 16 Aprile 2024 abbia riguardato anche il governo delle spese del giudizio in
Tribunale e del grado di appello.
Quindi, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio in Cassazione e dei
5 presenti riuniti giudizi di rinvio.
Altresì, la Corte prende atto di come le spese del giudizio in Tribunale e del grado di appello siano già state disciplinate dalle parti nella transazione del 16 Aprile 2024 – con la rinuncia alle spese di questi due gradi da parte del distrattario avv. Donato Beltotti.
A questo punto il Collegio evidenzia la necessità di aderire al consolidato insegnamento, espresso dalle
Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 1048/00. Vale a dire, la pronuncia di cessata materia del contendere determina la caducazione delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, e non divenute irrevocabili.
Ebbene, nel caso di specie risulta superflua la declaratoria di caducazione della sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 1326/21 – essendo stata cassata dalla Suprema Corte, a mezzo della sentenza n.
19853/23.
Invece, nulla quaestio sulla caducazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, n. 8138/17, pubblicata il 14 Luglio 2017.
Al contrario, non può parlarsi di caducazione, con riferimento alla succitata sentenza della Suprema Corte
(di annullamento con rinvio) – dovendo la stessa qualificarsi come definitiva, per quel che concerne il mandato, e cioè lo jussum, conferito al Giudice di rinvio.
Infine, è opportuno evidenziare come – alla luce della presente pronuncia di cessata materia del contendere – non sussistano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02; e ciò sia con riferimento al Parte_1
(quale appellante avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8138/17), sia con riferimento ad entrambe le parti (quali odierni riassumenti).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, in sede di rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con sentenza n. 19853/23, pubblicata il 12 Luglio 2023 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
1326/21, pubblicata il 9 Aprile 2021 – pronuncia quest'ultima definitoria del giudizio di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8138/17, pubblicata il 14 Luglio 2017), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
, nei confronti del , ogni altra istanza, eccezione e deduzione Persona_1 Parte_1
disattese, così provvede:
A) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
6 B) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio in Cassazione e dei presenti riuniti giudizi di rinvio;
C) Dà atto che le spese del primo grado e del grado di appello sono state disciplinate dalle parti nella transazione del 16 Aprile 2024 (con la rinuncia a tali spese da parte del distrattario avv. Donato Beltotti).
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 Giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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