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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 183/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 27/06/2024 e promossa in questo grado
Da
nato a [...] il [...] (C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di fideiussore della con sede in Gela, e Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Emanuele Maganuco, presso lo studio del quale, in Gela, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
Contro
(P. iva n. ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, e, per essa, la mandataria
[...]
a socio unico, (P.Iva ) con sede legale in San Controparte_3 P.IVA_2
Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Messina Vitrano ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio;
APPELLATA
E nei confronti di
(P. Iva n. , con sede legale in Acireale Controparte_4 P.IVA_3
(CT), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per essa, la mandataria a socio unico, con sede legale in San Donato Controparte_3
Milanese (P.Iva in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
APPELLATA - CONTUMACE
* * * * * *
All'udienza del 27.06.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( e : “L'avv. Emanuele Maganuco, quale Pt_1 Pt_2 procuratore e difensore degli appellanti nell'ambito del procedimento civile indicato in epigrafe, contesta il contenuto tutto della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata, insiste in tutti i motivi d'appello di cui all'atto introduttivo del giudizio e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con dispensa dal deposito delle comparse conclusionali e delle successive repliche, in quanto già depositate”.
( Management): “L'Avv. Gabriele Messina Vitrano, quale procuratore e CP_3
difensore della mandataria di Controparte_3 Controparte_2
appellata, insiste in tutte le argomentazioni compiutamente illustrate in comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini di legge”.
I FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, la premettendo di essere mandataria del Controparte_3
creditrice di dell'importo di € 2.114.524,43 in Controparte_4 Parte_1
ragione di un contratto di mutuo fondiario e di due provvedimenti monitori (entrambi provvisoriamente esecutivi) emessi da altra Autorità giudiziaria, proponeva azione revocatoria in danno del predetto e della di lui moglie;
chiedeva che Parte_2 venisse dichiarata l'inefficacia “dell'atto del 06.05.2014 di destinazione ex art. 2645 ter
c.c., ai rogiti del Not. ( Rep. N.15052 – Racc. n.8659 e trascritto in data Pt_3
28.05.2014 presso la Conservatoria dei RR. II. di Caltanissetta ai nn.5764/4581), con il quale i convenuti avevano vincolato, ai sensi dell'art.2645 ter c.c., tutti gli immobili di loro proprietà “ai bisogni della propria famiglia”.
Nel giudizio così promosso si costituivano in proprio e quale fideiussore Parte_1 della e i quali eccepivano l'infondatezza Controparte_1 Parte_2 dell'azione ex adverso proposta e ne chiedevano il rigetto.
Radicatosi il contraddittorio la causa veniva istruita a mezzo della produzione di documentazione conferente ed il giudice di prime cure, ritenendo che la causa non necessitasse di particolari cure istruttorie, con ordinanza del 19/12/2019 rigettava la richiesta di mutamento di rito avanzata dalla parte convenuta ed invitava le parti a concludere.
All'esito, emetteva l'ordinanza n° 307/2020 con la quale, in accoglimento delle domande della parte ricorrente, dichiarava inefficace l'atto di destinazione ex art.2645 c.c. dianzi calendato e condannava i resistenti a rifondere le spese di lite all'altra parte.
Per quel che qui rileva, il Tribunale affermava che la costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. doveva ritenersi revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. trattandosi di atto che, pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comportava un effetto di segregazione perché sottraeva i beni alla garanzia generica dei creditori.
Avverso la succitata pronuncia hanno interposto gravame e Parte_1 [...]
, i quali ne hanno chiesto la riforma per i motivi dei quali si dirà. Parte_2
Si è costituita in giudizio la quale mandataria della Controparte_3 CP_5
resasi nel frattempo cessionaria del diritto di credito, contestando tutti i motivi posti
[...]
a sostegno dell'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 27.06.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve dichiarare la contumacia del non Controparte_4
costituito nella presente fase del giudizio
Con il primo motivo che sorregge la proposta impugnazione gli appellanti lamentano il vizio di “omessa pronuncia”, per non avere il Tribunale esaminato l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata da per i debiti contratti da e Controparte_6 Controparte_1
denunciano, pertanto, la violazione dell'art. 1956 c.c. e del canone di buona fede ex art. 1375 c.c., “per non avere la avvisato il garante del deterioramento delle condizioni CP_7 economiche del debitore”.
Il thema decidendum della controversia, a loro dire, era più complesso rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il quale, nella fattispecie, “aveva preso posizione esclusivamente in ordine alle deduzioni di parte resistente afferenti all'infondatezza della domanda attorea ed all'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 cod, civ, omettendo ogni statuizione in ordine all'ulteriore domanda spiegata dai predetti, vale a dire quella afferente alla liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.”. Parte_1
La doglianza è destituita di ogni fondamento per le ragioni che qui di seguito si indicano. Premesso che oltre che quale fideiussore, è anche personalmente Parte_1 debitore dell'istituto di credito oggi appellato, si osserva che per configurare il vizio di omessa pronuncia non è sufficiente l'omissione di un'espressa statuizione del giudicante, occorrendo invece che venga completamente omesso il provvedimento che si manifesta indispensabile alla soluzione del caso concreto.
Questo non si verifica allorquando la decisione adottata comporti il rigetto della pretesa vantata dalla parte anche ove manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi in siffatte ipotesi una statuizione implicita di rigetto qualora la pretesa fatta valere col capo di domanda non esaminato risulti espressamente incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione.
E in argomento dimorano numerosi pronunciamenti della Suprema Corte, tra i quali: “Il giudice non è tenuto a valutare dettagliatamente ogni affermazione delle parti poiché è sufficiente, conformemente all' art. 132, n. 4) del codice di procedura civile, che presenti in modo conciso i fatti e le basi legali per la sua decisione, ignorando implicitamente le argomentazioni incompatibili con la conclusione, configurandosi il vizio di omessa pronuncia solo quando viene omesso un provvedimento essenziale per la risoluzione del caso”. (Cassazione civile sez. III, 30/10/2024, n. 28057).
Tanto precisato, giova a questo punto ricordare che l'azione revocatoria mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori del disponente e che la nozione lata di "credito" accolta nell'art. 2901 n. 1 c.c., nel riferirsi alle "ragioni del creditore", non è limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, atteso che si estende fino a ricomprendere le legittime ragioni o aspettative di credito in coerenza con quella che è la funzione propria dell'azione, posta a generale tutela del credito.
E' sufficiente, perciò, al creditore procedente l'allegazione – come nel caso di specie - di un
“decreto ingiuntivo” ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità
d'un credito meritevole di tutela perché già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria, con la conseguenza che neppure la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il detto monitorio può impedire la declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore (v. Cass. Civ. n. 12849/07).
Se questo è il perimetro giurisprudenziale di riferimento, appare evidente come, contrariamente all'assunto degli appellanti, la valutazione circa l'esistenza o meno del credito per il quale si agisce in revocatoria, che sia in capo al debitore principale ovvero al fideiussore, può essere oggetto di valutazione esclusivamente da parte del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e non certo del magistrato dinanzi al quale viene proposta l'azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.
Univoco è al riguardo l'orientamento della giurisprudenza tanto di legittimità che di merito: “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile
o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso
l'atto di disposizione compiuto dal debitore”. (Cassazione civile, sez. III, 17/06/2024, n.
16819).
Ed ancora: “Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente che il credito da tutelare sia anche solo eventuale, qual è quello derivante dalla mera aspettativa, con la conseguenza che non rilevano, ai fini dell' actio pauliana i normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, così che anche il credito eventuale, ossia il credito litigioso oggetto di un giudizio ancora in corso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia non può essere portata ad esecuzione fino a quando l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato”. (Corte appello Milano, sez. IV,
10/01/2024).
E tanto basta a respingere il primo motivo di doglianza avanzato dalla parte appellante.
Con il secondo motivo di gravame gli impugnanti censurano l'impugnata ordinanza nella parte in cui “il Tribunale di Gela ha disatteso la richiesta di conversione del rito, da sommario ad ordinario, avanzata dalla parte resistente, per avere ritenuto in seno all'ordinanza del 19.12.2019, che la domanda di parte ricorrente e le difese di parte resistente non richiedessero un'istruttoria”.
Soggiungono al riguardo i coniugi “la lacunosità del materiale Controparte_8
probatorio versato agli atti del giudizio da parte ricorrente correlata alla specificità delle eccezioni e delle contestazioni mosse dalla difesa degli odierni appellanti, avrebbe dovuto certamente condurre il Decidente di prime cure a ritenere assolutamente necessario un approfondimento istruttorio, tanto della domanda di parte ricorrente quanto delle deduzioni difensive di parte resistente”. Anche il precisato motivo è infondato in tutta la sua articolazione e non può essere accolto.
Si obietta al riguardo che la decisione in ordine al mutamento del rito rientra nella discrezionalità del giudice e va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione.
Ne deriva che il “mutamento del rito” è scelta che viene compiuta dal giudice nel caso di complessità o non sommarietà dell'istruzione e non determina “ipso jure” – come erroneamente ritiene la parte appellante- l'inesistenza o la nullità dell'ordinanza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata assunzione del rito diverso, quali una precisa ed apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.
Tali principi sono stati più volte richiamati e condivisi dalla Corte di Cassazione con numerose pronunce, tra le quali: “In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente”. (Cassazione civile, sez. II, 10/05/2022,
n. 14734).
Essi, invece, sono stati del tutto negletti dalla parte impugnante, la quale, con osservazioni generiche e contraddittorie, si limita a sostenere che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che “la domanda di parte ricorrente e le deduzioni difensive di parte resistente non richiedessero alcun approfondimento istruttorio”, ma si astiene però dall'indicare quale lesione al diritto di difesa abbia subito ovvero quali prove (peraltro non reiterate in appello!) non siano state illegittimamente ammesse dal giudice di primo grado al fine dell'invocato “approfondimento istruttorio” che anche qui si ritiene del tutto inutile.
E non colgono nel segno neppure le doglianze relative alla dedotta inesistenza dei
“presupposti richiesti dalla legge per la declaratoria di inefficacia dell'atto in questione”, le quali si risolvono in sterili considerazioni che, prive di ogni supporto probatorio, non toccano minimamente il pregevole apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata.
Occorre premettere anzitutto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i presupposti, essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale
(Cass. civile, sez. VI 18 luglio 2014 n. 16498).
La Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto la assoggettabilità alla tutela ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.,
“trattandosi di atto che comporta un effetto di segregazione patrimoniale così da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori” (cfr. Cass. n° 29727/2019).
Ebbene, contrariamente all'assunto degli appellanti, nella fattispecie de qua è particolarmente evidente l'eventus damni, laddove si consideri che l'atto di destinazione in questione ha avuto ad oggetto tutti i beni immobili di titolarità dei predetti ed ha perciò determinato una variazione quantitativa del loro patrimonio e, comunque, il pericolo di danno costituito dall'infruttuosità di una futura azione esecutiva da parte della creditrice pregiudicata.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, sentenza del 18.6.2019, n. 16221).
Spettava dunque agli appellanti provare di essere titolare di altri cespiti idonei a soddisfare le ragioni creditorie per escludere, in tal modo, la declaratoria di inefficacia: ciò, però, non
è avvenuto, atteso che le relative asserzioni non sono state supportate da alcunché.
Quanto poi all'elemento soggettivo, mette conto di evidenziare che, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito (cfr. Cass. civ. n. 3697/2020), successivo al sorgere del credito
(circostanza incontestata), in capo al debitore è richiesta la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e quest'ultima, nel caso a mani, può facilmente evincersi dalla successione temporale degli eventi, in quanto l'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. è successivo all'insorgere del debito di cui si discute e precede, solo di qualche mese, l'iniziativa giudiziaria assunta dalla banca volta al recupero coattivo del proprio credito, osservandosi altresì che mantenere la titolarità di “beni sottoposti a vincolo di destinazione” equivale, sostanzialmente, a non possedere alcunché.
Negli esposti sensi, peraltro, si è sempre espressa la Corte Suprema con innumerevoli pronunce, tra cui: “in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd.
"scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”
(in tal senso si vedano: Cass. n° 13343/2015; Cass. n° 9112/2021; etc).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'impugnazione non può pertanto essere accolta, mentre il quarto motivo di doglianza, relativo alla condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali del primo grado, devesi ritenere del tutto assorbito.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano in complessive € 8.500,00, importo che, in ragione del valore della lite, viene determinato sommando i compensi inerenti alle fasi di studio (€ 2.500,00), introduttiva (€ 2000,00) e decisoria (€ 4.000,00), oltre accessori di legge.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia del Controparte_4 conferma l'ordinanza n° 307/2020, emessa dal Tribunale di Gela il 03.06.2020 ed impugnata da e . Parte_1 Parte_2
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 8.500,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti, e ne dispone la compensazione con il non costituito. Controparte_4 Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 28.11.2024
IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice