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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/02/2024, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Maria Carla Daga Giudice relatore dott.ssa Giordana Bresciani Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8082/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: procedimento di separazione su domanda congiunta, promosso da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ZANI C.F._2
ZAIRA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso depositato in data 22/12/2023, e , Parte_1 Parte_2
unione dalla quale è nato il figlio (nato a [...], il [...]), maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il NO continuerà a risiedere presso la casa coniugale sita in Almè (BG) alla via Pt_1
Leonardo da Vinci n.2 di sua esclusiva proprietà unitamente al figlio , il quale Per_1 vista la maggiore età e l'indipendenza economica raggiunta, sarà libero di
1 di 3 autodeterminarsi in ordine ai rapporti ed alle frequentazioni con i genitori ed alla propria residenza;
i mobili e gli arredi della casa coniugale resteranno nella disponibilità del NO ma i coniugi stabiliranno concordemente fra loro quali la NOa Pt_1 Parte_2 potrà prelevare all'atto del suo trasferimento presso la nuova abitazione come infra specificato;
3) La NOa lascerà la casa coniugale per trasferirsi presso un diverso immobile Parte_2 entro sei mesi dall'emanazione della sentenza di separazione;
4) Il NO , nel momento in cui avverrà l'effettivo trasferimento della NOa Pt_1 Parte_2 presso la nuova abitazione, verserà alla stessa la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) per dodici mensilità a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
il versamento avverrà sul conto corrente della NOa entro il 5 di ogni mese alle Parte_2
coordinate bancarie che la stessa avrà cura di indicare al marito entro la data del suo trasferimento;
5) Con la sottoscrizione del ricorso congiunto le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed autosufficienti e, pertanto, di nulla avere pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno di mantenimento;
le parti dichiarano altresì di nulla avere a pretendere l'una dall'latra per alcun titolo, ragione e/o causa, ad eccezione di quanto previsto ai punti nn. 3
e 4) del presente ricorso.
Con successivo decreto il giudice relatore ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione.
2.
Ebbene, la domanda di separazione personale è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dagli atti del procedimento che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 04/07/1992 a BERGAMO e che la convivenza è divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che le condizioni di separazione, riportate nel ricorso non sono contrarie a norme imperative, ritiene di poterle porre a base della presente decisione, tenuto conto della congruità dei contenuti dell'accordo.
Il Tribunale, infine, prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti che trovano solo occasione nella separazione.
Trattandosi di procedimento su ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, su conforme
2 di 3 parere del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. omologa le condizioni di separazione inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di BERGAMO (Atto n. 281 Parte II Serie A
Anno 1992).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 15.2.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Carla Daga dott.ssa Veronica Marrapodi
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