Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1588/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 10.6.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, ha pro-
nunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1588/2018
r.g.a.c.
TRA
, in proprio ed in qualità di erede di Parte_1 Per_1
e elett.te dom.ta alla Via Marciotti 57 San Giuseppe Vesuvia-
[...] Persona_2
no presso Avv. Alberto Dura , unitamente all'Avv. FARSETTI MASSIMO dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- opponente
E
ed in sua vece la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Giampiero Di Lorenzo in Via An-
[...]
fiteatro Laterizio n. 290 Nola, unitamente all'Avv. BLANDINO LEONARDO
1
- opposta avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto del decesso dell'opponente Per_1
e, successivamente, anche dell'erede costituitasi in giudizio, ,
[...] Persona_2
sicché risulta, allo stato, costituita in giudizio anche quale Parte_1
erede dei primi due.
Ancora in via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudi-
zio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità
ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura
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civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in con-
testazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Es-
so, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve sta-
tuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sol-
levate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente con-
forme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
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sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi ef-
fetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla CP_1
dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre e
[...] Persona_1 [...]
erano tenuti a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impe- Persona_3
ditivi, modificativi od estintivi della pretesa delle prime.
Con la proposizione della odierna opposizione, e Persona_1 Parte_2
hanno contestato:
[...]
- il difetto di legittimazione attiva della CP_1
- la prescrizione del credito;
- la debenza del predetto credito.
Ebbene, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dagli opponenti, volta a far valere il difetto di legittimazione della Ed, infatti, anche di re- CP_1
cente, riprendendo un orientamento già in precedenza affermatosi, la Suprema
Corte di legittimità ha sostenuto che “In materia di cessione dei crediti in blocco
ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è ri-
levabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda
proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo
particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in
blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta
operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittima-
zione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implici-
tamente riconosciuta” (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. I, 22/02/2022,
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n.5857). Cionondimeno da tale orientamento non può farsene derivare la conse-
guenza invocata dagli opponenti, dal momento che, ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto fatto valere, il Tribunale ritiene sufficiente, sulla scorta della giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria, la prova della inclu-
sione del credito nell'ambito di quelli ceduti in blocco. Ed, infatti, “In tema di
controversie in materia bancaria, con riguardi alla cessione in blocco dei crediti
da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo
al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non essendo, in-
vece, necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché gli ele-
menti comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr., Corte appello Perugia sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Rimini sez. I,
21/10/2022, n.1006; Tribunale Civitavecchia, 20/11/2019, n.1640; Tribunale Be-
nevento sez. II, 10/01/2019, n.47).
Riportando le predette coordinate applicative alla fattispecie odierna, deve rite-
nersi che l'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale sia bastevolmente preciso al fine di enucleare le caratteristiche dei crediti inclusi nella cessione in blocco per cui è
causa, né gli opponenti hanno specificamente contestato le ragioni della mancata riconducibilità del credito in oggetto alle categorie di cui al predetto avviso, con-
tenuto in Gazzetta.
Per quanto concerne la dedotta prescrizione della pretesa creditizia azionata, an-
che questa deve essere rigettata in quanto infondata. Ed, infatti, occorre sul punto rilevare che la fattispecie a cui fare riferimento è quella della prescrizione ordina-
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ria (ex art. 2946 c.c.), atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. ex multis Cass. n. 17798/2011 in tema di mutuo, ma le cui considera-
zioni risultano estendibili per identità di "ratio" anche al contratto di finanzia-
mento personale con rimborso rateale rientrante nell'ambito del "credito al con-
sumo"). La natura unitaria del contratto rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione;
a riguardo, secondo l'orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità: "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria
del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per
quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale,
che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza
dell'ultima rata" (cfr. recentemente Cass. n. 4232/2023).
Tanto premesso in linea teorica, nel caso di specie, la diffida notificata l'1.8.2017
e, ancor prima, la messa in mora ricevuta in data 3.7.2013, sono state certamente idonee, ex art. 2943 c.c., ad interrompere il termine decennale di prescrizione.
Gli opponenti, infine, hanno contestato la debenza del credito, invocando la pre-
visione dell'art. 9 del contratto di finanziamento in atti, il quale stabilisce che
“nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del Con-
venzionato (di seguito anche “fornitore dei beni o dei servizi” e/o “fornitore”) il
Cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha
diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di
fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 del c.c.”, ri-
tenendolo applicabile alla fattispecie de qua, con conseguente risoluzione del fi-
nanziamento ottenuto dagli opponenti.
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Ed, invero, la presente controversia prende origine dal contratto di prestito sotto-
scritto dagli opponenti allo scopo di finanziare il pagamento dei servizi di cui al collegato contratto dagli stessi sottoscritto con la CESD srl ed avente ad oggetto il servizio di assistenza didattica universitaria per la durata di 23 mesi.
Sennonché, la tesi della avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento in ragione dell'avvenuto inadempimento della CESD srl appare smentita dalla do-
cumentazione prodotta in giudizio dagli stessi opponenti. Ed, infatti, dalla rac-
comandata in atti inviata da parte opponente alla CESD srl, risulta che il motivo del recesso dal contratto di assistenza didattica, come comunicato dal Per_1
, erano le condizioni di salute dello stesso, facendo riferimento solo per in-
[...]
cidens alla circostanza del mancato svolgimento di esami (si presume, universita-
ri). Deve aggiungersi, ad ulteriore conferma della infondatezza della versione fornita dagli opponenti, che nella lettera dagli stessi inviata al Banco di Napoli e prodotta in giudizio, il defunto dichiarava invece - e contraddi- Persona_1
cendo palesemente quanto dianzi comunicato alla società di servizi - “a seguito
di improvviso malore che costringe mia figlia ad un lungo periodo di riabilita-
zione sono costretto a recedere dal contratto”, chiedendo il blocco dei pagamenti in favore della mutuante. Tanto basta per ritenere non provato l'inadempimento e, dunque, l'operatività della clausola invocata dagli opponenti.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
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a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de-
creto ingiuntivo n. 2803/2017 del 14.12.2017, dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si li-
quidano in €. 2.540, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. co-
me per legge.
Così deciso in Nola, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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