TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4210/2021, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. SERENA DE SIMONE (CF: , la quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato nell'atto introduttivo
PARTE APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. VINCENZO FRANZESE (CF: ), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato nella comparsa di costituzione
PARTE APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2265/2020, resa dal giudice di pace di Afragola, all'esito e a definizione del procedimento RG n. 3520/2019, pubblicata in data 12.2.2019
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l
[...]
ha interposto appello avverso la sentenza n. 2265/2020, resa Parte_1 dal Giudice di pace di Afragola, all'esito e a definizione del procedimento RG n. 3520/2019, pubblicata in data 12.2.2019.
2. L'appellante deduce, in linea di premessa: a) di avere proposto innanzi al Giudice di prime cure opposizione a d.i. n. 65/2019, pronunciato in favore dell'odierno appellato, e relativo alla somma di euro 371,62, oltre accessori;
b) che tale somma veniva richiesta dall'odierno appellato quale restituzione della somma versata in relazione ad una cartella di pagamento “annullata” con sentenza del Trib. Napoli Nord n. 2295/2018 (sentenza che, invero, si limitò a dichiarare prescritto il credito derivante da tale cartella, così come quelli derivanti dalle altre cartelle poste a fondamento del pignoramento dichiarato illegittimo).
3. A dire dell' , tale richiesta costituiva il frutto di una Controparte_2 scelta arbitraria e abusiva del creditore, in aperta violazione del divieto di parcellizzazione del credito.
4. Il Giudice disattendeva l'eccezione e, in ogni caso, rigettava la domanda.
5. L'appellante, premessi cenni sull'appellabilità della pronuncia, insiste nell'assunto per cui la richiesta di rilascio di tanti decreti ingiuntivi quante fossero le cartelle considerate nella sentenza del Trib. Napoli Nord sopra citata si ponga in violazione del divieto di frazionamento del credito, con conseguente “illegittimità e/o improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e conseguente nullità, annullamento, illegittimità del provvedimento emesso”; inoltre, viene allegata la formazione di un giudicato esterno sulla mancanza della prova che i pagamenti effettuati (e di cui si domandava la restituzione) furono fatti proprio in attuazione del pignoramento n. 071201732000658006.
6. Si è costituita la società che ha in linea preliminare Controparte_1 dedotto l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c. (trattandosi di sentenza inappellabile); nel merito ha dedotto che l'asserito frazionamento del credito resta indimostrato (con necessità di respingere il gravame fondato su tale assunto); infine, ha dedotto che la formazione del “giudicato esterno”, nel senso di cui sopra, in quanto sollevata per la prima volta in appello, sarebbe inammissibile.
7. Disposta l'acquisizione del fascicolo di I grado, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, atteso il relativo rilievo documentale degli accertamenti da compiersi.
8. L'udienza di precisazione delle conclusioni – fissata inizialmente per il 19.12.2022 – veniva differita, una prima volta, al 22.1.2024 e, una seconda volta, al 21.10.2024; in tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024), le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti.
9. La causa è stata trattenuta in decisione;
negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difesivi e insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, richiamando giurisprudenza a sostegno.
10. L'appello va respinto per le ragioni che si vanno a dire.
11. Preliminarmente deve osservarsi che, per giurisprudenza costante, “le sentenze emesse dal Giudice di Pace nel contesto della giurisdizione equitativa necessaria e in particolare, le cause di valore inferiore a Euro 1.100, devono essere trattate come pronunciate secondo equità, anche se non è espressamente dichiarato. Questo implica che tali sentenze sono appellabili solo per violazione di principi superiori di diritto. Nel caso di specie non è stata rilevata alcuna violazione di tali principi, risultando le doglianze dell'appellante fuori dal perimetro delle ipotesi di appellabilità stabilite dall'art. 339, ultimo comma, c.p.c.” (tra le tante Trib. Bari, 29.11.2024, n. 4865). 12. Nondimeno, facendosi questione, nell'appello, di motivi afferenti ai principi informatori della materia (quale il divieto di abuso del diritto e del processo e la formazione di un giudicato esterno, e quindi l'esigenza di stabilità a tale tipo di eccezione sotteso) l'appello deve ritenersi ammissibile.
13. Tuttavia, come detto, esso è infondato.
14. L'appellante non ha fornito dimostrazione dell'avvenuta proposizione di un numero cospicui di ricorsi per d.i., limitandosi ad asserire tale circostanza;
la stessa cosa (al di là della correttezza della motivazione con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la relativa eccezione) si è verificata nel primo grado di giudizio, in quanto dalla consultazione degli atti disponibili l'assunto di cui sopra non risulta documentato.
15. Pertanto, il motivo in questione non può essere accolto perché non risulta dimostrato il presupposto su cui si fonda (e cioè la coeva proposizione di numerose domande volte a “parcellizzare” un credito unitario).
16. Allo stesso modo non può essere accolta l'eccezione relativa alla formazione del giudicato esterno.
Erra la parte appellata nel ritenere che la questione non fosse deducibile in questa sede, essendosi formata una preclusione.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio” (Cass. 7.1.2021, n. 48).
E però la stessa giurisprudenza ha condivisibilmente ritenuto, anche nel recente passato, che “la certificazione ad opera del cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., ha funzione (non costitutiva, ma) dichiarativa e ricognitiva di un fatto che si è verificato automaticamente in seguito alla mancata impugnazione della sentenza medesima. La parte che invoca il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova, normalmente, mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno” (Cass. 19.2.2025, n. 4410).
Nel presente giudizio, mancando l'esplicito riconoscimento, da parte dell'appellato, del passaggio in giudicato della sentenza n. 2295/2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, e mancando l'attestazione richiesta dall'art. 124 d.a. c.p.c., deve ritenersi che il passaggio in giudicato non risulti dimostrato, con conseguente impossibilità di tener conto (ipoteticamente) di quanto statuito nella pronuncia in questione nel presente giudizio.
17. Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate secondo i principi di causalità e soccombenza e quindi vanno poste a carico dell'appellante. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, e dell'attività effettivamente compiuta, le stesse vanno liquidate in complessivi euro 462,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4210/2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2265/2020, resa dal giudice di pace di Afragola, all'esito e a definizione del procedimento RG n. 3520/2019, pubblicata in data 12.2.2019, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A. RIGETTA l'appello;
B. CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 462,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. VINCENZO FRANZESE per anticipo fattone;
C. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Così deciso in Aversa, il 5.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4210/2021, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. SERENA DE SIMONE (CF: , la quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato nell'atto introduttivo
PARTE APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. VINCENZO FRANZESE (CF: ), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato nella comparsa di costituzione
PARTE APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2265/2020, resa dal giudice di pace di Afragola, all'esito e a definizione del procedimento RG n. 3520/2019, pubblicata in data 12.2.2019
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l
[...]
ha interposto appello avverso la sentenza n. 2265/2020, resa Parte_1 dal Giudice di pace di Afragola, all'esito e a definizione del procedimento RG n. 3520/2019, pubblicata in data 12.2.2019.
2. L'appellante deduce, in linea di premessa: a) di avere proposto innanzi al Giudice di prime cure opposizione a d.i. n. 65/2019, pronunciato in favore dell'odierno appellato, e relativo alla somma di euro 371,62, oltre accessori;
b) che tale somma veniva richiesta dall'odierno appellato quale restituzione della somma versata in relazione ad una cartella di pagamento “annullata” con sentenza del Trib. Napoli Nord n. 2295/2018 (sentenza che, invero, si limitò a dichiarare prescritto il credito derivante da tale cartella, così come quelli derivanti dalle altre cartelle poste a fondamento del pignoramento dichiarato illegittimo).
3. A dire dell' , tale richiesta costituiva il frutto di una Controparte_2 scelta arbitraria e abusiva del creditore, in aperta violazione del divieto di parcellizzazione del credito.
4. Il Giudice disattendeva l'eccezione e, in ogni caso, rigettava la domanda.
5. L'appellante, premessi cenni sull'appellabilità della pronuncia, insiste nell'assunto per cui la richiesta di rilascio di tanti decreti ingiuntivi quante fossero le cartelle considerate nella sentenza del Trib. Napoli Nord sopra citata si ponga in violazione del divieto di frazionamento del credito, con conseguente “illegittimità e/o improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e conseguente nullità, annullamento, illegittimità del provvedimento emesso”; inoltre, viene allegata la formazione di un giudicato esterno sulla mancanza della prova che i pagamenti effettuati (e di cui si domandava la restituzione) furono fatti proprio in attuazione del pignoramento n. 071201732000658006.
6. Si è costituita la società che ha in linea preliminare Controparte_1 dedotto l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c. (trattandosi di sentenza inappellabile); nel merito ha dedotto che l'asserito frazionamento del credito resta indimostrato (con necessità di respingere il gravame fondato su tale assunto); infine, ha dedotto che la formazione del “giudicato esterno”, nel senso di cui sopra, in quanto sollevata per la prima volta in appello, sarebbe inammissibile.
7. Disposta l'acquisizione del fascicolo di I grado, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, atteso il relativo rilievo documentale degli accertamenti da compiersi.
8. L'udienza di precisazione delle conclusioni – fissata inizialmente per il 19.12.2022 – veniva differita, una prima volta, al 22.1.2024 e, una seconda volta, al 21.10.2024; in tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024), le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti.
9. La causa è stata trattenuta in decisione;
negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difesivi e insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, richiamando giurisprudenza a sostegno.
10. L'appello va respinto per le ragioni che si vanno a dire.
11. Preliminarmente deve osservarsi che, per giurisprudenza costante, “le sentenze emesse dal Giudice di Pace nel contesto della giurisdizione equitativa necessaria e in particolare, le cause di valore inferiore a Euro 1.100, devono essere trattate come pronunciate secondo equità, anche se non è espressamente dichiarato. Questo implica che tali sentenze sono appellabili solo per violazione di principi superiori di diritto. Nel caso di specie non è stata rilevata alcuna violazione di tali principi, risultando le doglianze dell'appellante fuori dal perimetro delle ipotesi di appellabilità stabilite dall'art. 339, ultimo comma, c.p.c.” (tra le tante Trib. Bari, 29.11.2024, n. 4865). 12. Nondimeno, facendosi questione, nell'appello, di motivi afferenti ai principi informatori della materia (quale il divieto di abuso del diritto e del processo e la formazione di un giudicato esterno, e quindi l'esigenza di stabilità a tale tipo di eccezione sotteso) l'appello deve ritenersi ammissibile.
13. Tuttavia, come detto, esso è infondato.
14. L'appellante non ha fornito dimostrazione dell'avvenuta proposizione di un numero cospicui di ricorsi per d.i., limitandosi ad asserire tale circostanza;
la stessa cosa (al di là della correttezza della motivazione con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la relativa eccezione) si è verificata nel primo grado di giudizio, in quanto dalla consultazione degli atti disponibili l'assunto di cui sopra non risulta documentato.
15. Pertanto, il motivo in questione non può essere accolto perché non risulta dimostrato il presupposto su cui si fonda (e cioè la coeva proposizione di numerose domande volte a “parcellizzare” un credito unitario).
16. Allo stesso modo non può essere accolta l'eccezione relativa alla formazione del giudicato esterno.
Erra la parte appellata nel ritenere che la questione non fosse deducibile in questa sede, essendosi formata una preclusione.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio” (Cass. 7.1.2021, n. 48).
E però la stessa giurisprudenza ha condivisibilmente ritenuto, anche nel recente passato, che “la certificazione ad opera del cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., ha funzione (non costitutiva, ma) dichiarativa e ricognitiva di un fatto che si è verificato automaticamente in seguito alla mancata impugnazione della sentenza medesima. La parte che invoca il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova, normalmente, mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno” (Cass. 19.2.2025, n. 4410).
Nel presente giudizio, mancando l'esplicito riconoscimento, da parte dell'appellato, del passaggio in giudicato della sentenza n. 2295/2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, e mancando l'attestazione richiesta dall'art. 124 d.a. c.p.c., deve ritenersi che il passaggio in giudicato non risulti dimostrato, con conseguente impossibilità di tener conto (ipoteticamente) di quanto statuito nella pronuncia in questione nel presente giudizio.
17. Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate secondo i principi di causalità e soccombenza e quindi vanno poste a carico dell'appellante. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, e dell'attività effettivamente compiuta, le stesse vanno liquidate in complessivi euro 462,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4210/2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2265/2020, resa dal giudice di pace di Afragola, all'esito e a definizione del procedimento RG n. 3520/2019, pubblicata in data 12.2.2019, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A. RIGETTA l'appello;
B. CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 462,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. VINCENZO FRANZESE per anticipo fattone;
C. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Così deciso in Aversa, il 5.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta