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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario - 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 105 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 459//2020 (RG 6993/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione a pignoramento per contributi previdenziali, promossa da:
Parte 1 subentrata ad Controparte 1
[...] già Controparte_2
,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. M.R. SAVOIA
- Appellante -
contro
Controparte_3 rappr e difeso dall'avv. G. MAPPA
-Appellata-
OGGETTO: "Opposizione a Pignoramento per Contributi previdenziali"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 haCon ricorso in appello depositato in data 12/3/2020 impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto l'opposizione a pignoramento promossa dal CP 3 avverso numerose cartelle esattoriali e avvisi di addebito definitivi, ritenendo annullate le poste creditorie ex lege in virtù della legge 228/2012, Così ha rigettato la riassunzione effettuata da Pt 1 in sede di cognizione ordinaria, dopo il provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell'esecuzione. Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello. In corso di causa, l'appellato ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata(cd rottamazione quater)domandando, alla luce del DL
84/2025, convertito in Legge 108/2025, l'immediata estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Agenzia delle Entrate ha confermato che vi è stata adesione alla definizione agevolata chiedendo un congruo rinvio della causa, in attesa del pagamento integrale.
Ebbene, con la conversione del DL 84/2025 nella L. 108/2025, il legislatore ha introdotto l'art. 12- bis, norma di interpretazione autentica sull'estinzione del processo ordinario/tributario a seguito della rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022. Prima dell'intervento del legislatore, l'art. 1, comma
236 della L. 197/2022 prevedeva che l'estinzione del giudizio fosse subordinata al pagamento di tutte le rate della definizione agevolata. I processi erano quindi sospesi su istanza di parte, fino al perfezionamento della rottamazione, e si estinguevano solo producendo in giudizio tutti i bollettini di pagamento.
Con l'introduzione dell'art. 12-bis, il legislatore chiarisce che il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo già dopo il pagamento della prima rata, a fronte della produzione di: dichiarazione di adesione alla rottamazione;
comunicazione dell' Parte 1 sull'accettazione della domanda;
documentazione attestante il versamento della prima 0 unica rata.
Si recepisce così un orientamento già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 settembre 2024 n. 24428 e successive pronunce).
Alla luce di tale norma sopravvenuta non è più possibile sospendere il processo e deve dichiararsi l'immediata estinzione del processo. Le spese vanno compensate essendo stata la causa definita al di fuori del giudizio e non essendo stata esaminata la fondatezza dei motivi di appello.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa M. Sgarro Dott.ssa R. Di Todaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario - 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 105 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 459//2020 (RG 6993/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione a pignoramento per contributi previdenziali, promossa da:
Parte 1 subentrata ad Controparte 1
[...] già Controparte_2
,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. M.R. SAVOIA
- Appellante -
contro
Controparte_3 rappr e difeso dall'avv. G. MAPPA
-Appellata-
OGGETTO: "Opposizione a Pignoramento per Contributi previdenziali"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 haCon ricorso in appello depositato in data 12/3/2020 impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto l'opposizione a pignoramento promossa dal CP 3 avverso numerose cartelle esattoriali e avvisi di addebito definitivi, ritenendo annullate le poste creditorie ex lege in virtù della legge 228/2012, Così ha rigettato la riassunzione effettuata da Pt 1 in sede di cognizione ordinaria, dopo il provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell'esecuzione. Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello. In corso di causa, l'appellato ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata(cd rottamazione quater)domandando, alla luce del DL
84/2025, convertito in Legge 108/2025, l'immediata estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Agenzia delle Entrate ha confermato che vi è stata adesione alla definizione agevolata chiedendo un congruo rinvio della causa, in attesa del pagamento integrale.
Ebbene, con la conversione del DL 84/2025 nella L. 108/2025, il legislatore ha introdotto l'art. 12- bis, norma di interpretazione autentica sull'estinzione del processo ordinario/tributario a seguito della rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022. Prima dell'intervento del legislatore, l'art. 1, comma
236 della L. 197/2022 prevedeva che l'estinzione del giudizio fosse subordinata al pagamento di tutte le rate della definizione agevolata. I processi erano quindi sospesi su istanza di parte, fino al perfezionamento della rottamazione, e si estinguevano solo producendo in giudizio tutti i bollettini di pagamento.
Con l'introduzione dell'art. 12-bis, il legislatore chiarisce che il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo già dopo il pagamento della prima rata, a fronte della produzione di: dichiarazione di adesione alla rottamazione;
comunicazione dell' Parte 1 sull'accettazione della domanda;
documentazione attestante il versamento della prima 0 unica rata.
Si recepisce così un orientamento già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 settembre 2024 n. 24428 e successive pronunce).
Alla luce di tale norma sopravvenuta non è più possibile sospendere il processo e deve dichiararsi l'immediata estinzione del processo. Le spese vanno compensate essendo stata la causa definita al di fuori del giudizio e non essendo stata esaminata la fondatezza dei motivi di appello.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa M. Sgarro Dott.ssa R. Di Todaro