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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/09/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 250/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACRI' Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), in qualità di genitore esercente la CP_1 C.F._1 potestà sulle figlie minori e , con il patrocinio dell'avv. Persona_1 Persona_2
CIRCOSTA ILARIO
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per : - In via principale, in riforma della impugnata sentenza n. Parte_1
915/2019, emessa dal Tribunale di Locri in data 16.09.2019, all'esito del procedimento civile R.G. n. 355/2014, dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto in favore di in relazione alla linea elettrica esistente nel fondo Parte_1 attoreo sito in Caulonia (RC), località Calatria, in Catasto al Foglio di Mappa n. 15, particella n. 148, e, conseguentemente annullare la condanna nei confronti della società appellante al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 2.097,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pronuncia fino al soddisfo oltre al pagamento di spese e competenze del giudizio di primo grado.
- In via subordinata rigettare l'originaria domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, atteso il disposto dell'art. 1 delle Condizioni generali dei contratti di somministrazione relativi ad alle seguenti utenze: la n. 791 668 689, intestata a Per_3
, in precedenza intestata a , con contratto del 28.10.1991, la n.
[...] Parte_2
791 668 697 intestata a , in precedenza intestata a , con Persona_4 Parte_3 contratto del 26.04.1988 e la n. 791668824, intestata al Comune di Caulonia, con contratto del 1.03.1983, ubicate all'interno del fondo attoreo.
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
per a) Rigettare l'appello proposto dall' CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Locri n°915/19 del 16/09/2019, perché infondato sia in fatto che in diritto o, comunque, non provato;
b) Accogliere l'appello incidentale e pertanto riformare l'impugnata sentenza solo, limitatamente alla liquidazione delle spese legali disponendo la “condanna dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle Parte_4 spese di giudizio, liquidate in complessive €. 2.500,00, di cui €.70,00 per spese ed €.
2.430,00 per compensi oltre rimb. Forf. IVA e CPA come per legge, da pagarsi in favore del procuratore costituito distrattario;
”.
c) -con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
d) -con sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato l'11 marzo 2014,
[...]
, nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori, e CP_1 Per_1 [...]
, conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento dei Per_2 Parte_4
pag. 2/7 danni subiti dalle minori (quantificati in € 1.000,00) a causa della arbitraria installazione dei pali di una linea elettrica su un fondo di proprietà delle attrici.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la legittimità Parte_4 dell'installazione in virtù dell'art. 1 delle Condizioni generali dei contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati a servizio delle utenze esistenti all'interno del fondo attoreo, e spiegava domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto, vista la risalenza dell'installazione.
Con sentenza n. 915/2019 il Tribunale di Locri rigettava la domanda di usucapione e le eccezioni dell e la condannava al risarcimento del danno ed al Parte_4 pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 18.05.2020, (di seguito Parte_1 Pt_4 impugnava la predetta decisione, per i seguenti motivi:
1. omessa pronuncia sulla eccezione di legittimità della linea elettrica oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali dei contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati in relazione alle utenze presenti all'interno del fondo attoreo;
2. nullità della sentenza per violazione degli artt. 1158, 1140, 1144 c.c., in relazione al mancato riconoscimento dell'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale della servitù di elettrodotto richiesta da con Pt_4 domanda riconvenzionale, nonché degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia, omessa o erronea valutazione delle prove nonché per omessa motivazione;
3. errato riconoscimento del danno risarcibile.
L'appellante rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che contestava la fondatezza dell'appello e spiegava appello incidentale per il solo capo relativo alla condanna alle spese di lite, ritenendo che il primo giudice avesse liquidato i compensi al di sotto dei minimi previsti dal DM
55 del 2014, e concludeva nei termini su indicati.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pag. 3/7 2. L'appello principale è fondato e deve essere accolto.
Si partirà dall'esame del secondo motivo di appello, in quanto il suo accoglimento rende legittima l'attività dell'Enel e comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da
. Giova premettere che le risultanze istruttorie non sono oggetto di contestazione Per_2 in questo grado di giudizio, posto che non ha constato la deposizione del CP_1 testimone né l'accertamento operato dal ctu, ma ha sostenuto la correttezza della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'animus possidendi.
Il giudice di prime cure, dopo aver affermato che l'elettrodotto in questione era stato installato oltre vent'anni prima della domanda introduttiva del giudizio (trenta anni prima dell'escussione del testimone , data confermata anche dal ctu) ha escluso Tes_1
l'usucapione perché ha ritenuto che l'infissione dei pali sul terreno non era accompagnata dalla prova del possesso utile all'usucapione sotto il profilo dell'animus, riportando la parte della testimonianza di in cui riferiva che non vi era mai stato Tes_1 accesso sul fondo durante le operazioni di manutenzione. Per_2
Il ragionamento del giudice di prime cure è evidentemente viziato.
L'apposizione di pali di sostegno della linea elettrica in un fondo recintato e la permanenza di detti pali per un trentennio costituisce la prova di un possesso pubblico, pacifico ed indisturbato della servitù di elettrodotto per un tempo sufficiente all'acquisto mediante usucapione. L'ingresso nel fondo per manutenzione ordinaria o straordinaria non costituisce un elemento indispensabile per la prova del possesso, né sotto il profilo materiale né sotto il profilo dell'animus possidendi. Si tratta di una mera facoltà riconosciuta al titolare della servitù, che viene esercitata in caso di necessità e che abilita l ad accedere al fondo servente senza che il proprietario possa opporsi, ma Pt_4 non costituisce elemento caratterizzante della servitù.
La servitù oggetto del giudizio è una servitù apparente, visto che vi sono delle opere visibili che sono state erette sul fondo servente per l'utilizzo del diritto, opere che rivelano appunto l'asservimento del fondo all'elettrodotto anche nel caso in cui Per_2 questo non serva una utenza collocata nel fondo. Si tratta certamente di una servitù che può essere usucapita ai sensi dell'art. 1601 c.c., e nel caso di specie la presenza oltremodo visibile dei pali e dei cavi che attraversano il terreno recintato, implica la pag. 4/7 conoscenza dell'esercizio della servitù da parte del proprietario, che è rimasto inerte per oltre un ventennio.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato titolare di una servitù, affermando di averla usucapita, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere titolare del diritto reale, ma nell'intenzione di comportarsi come tale. L'animus può essere desunto in via presuntiva dalla prova del corpus, se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di servitù, sicché è, allora, il proprietario del fondo servente a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita mediante un titolo di carattere soltanto personale.
Nel caso di specie, l'installazione dell'elettrodotto e la sua utilizzazione per oltre un trentennio, dimostrata dalla funzionalità delle linea e dal controllo della funzionalità attraverso la cabina elettrica posta in altro fondo, portano a ritenere dimostrato sia il corpus sia l'animus in capo all'appellante, mentre non ha dimostrato che Per_2
l'installazione dell'elettrodotto era stata consentita a titolo diverso, né ha allegato fatti interruttivi del possesso.
In accoglimento dell'appello, pertanto, si deve dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto da parte dell sul fondo di Parte_4
e e rigettare la domanda risarcitoria di quest'ultimo. Per_1 Persona_2
L'acquisto a titolo originario dello ius in re aliena esclude infatti la risarcibilità dei danni causati dalle opere permanenti necessarie per il suo esercizio, e l'istruttoria svolta ha dimostrato l'insussistenza di attività invasive del fondo successivamente all'installazione di dette opere.
2.1. Il primo ed il terzo motivo di appello non devono essere pertanto esaminati, poiché
l'acquisto della servitù di elettrodotto per usucapione implica la legittimità ab origine dell'infissione e l'ultimo motivo di appello era stato proposto in via subordinata per il caso di rigetto dei motivi di appello principale.
3. L'appello incidentale è assorbito dall'accoglimento dell'appello principale, che ha determinato il rigetto della domanda dell'attuale appellante incidentale e quindi la caducazione anche del capo della sentenza con il quale l era stata condannata al Pt_4
pag. 5/7 pagamento delle spese di lite. Detta pronuncia esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 5200,00 (tenuto conto del valore della domanda risarcitoria e della domanda di usucapione) dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 1.703,00 per il primo grado (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisionale);
€ 1.458,00 per il presente grado (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 496,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
[... La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_5 [...]
, in qualità di genitore di e , avverso la sentenza del CP_1 Per_1 Persona_2
Tribunale di Locri n. 915/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata:
- accerta che è titolare della servitù di elettrodotto sul terreno di Parte_1
e , sito in Caulonia (RC), località Calatria, in Catasto al Foglio di Per_1 Persona_2
Mappa n. 15, particella n. 148;
- rigetta le domande proposte da in qualità di genitore di e CP_1 Per_1 [...]
; Per_2
2. dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da in qualità di CP_1 genitore di e;
Per_1 Persona_2
3. condanna in qualità di genitore di e al CP_1 Per_1 Persona_2 pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_1
pag. 6/7 che liquida in € 128,50 per spese ed € 3.161,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 12 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 250/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACRI' Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), in qualità di genitore esercente la CP_1 C.F._1 potestà sulle figlie minori e , con il patrocinio dell'avv. Persona_1 Persona_2
CIRCOSTA ILARIO
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per : - In via principale, in riforma della impugnata sentenza n. Parte_1
915/2019, emessa dal Tribunale di Locri in data 16.09.2019, all'esito del procedimento civile R.G. n. 355/2014, dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto in favore di in relazione alla linea elettrica esistente nel fondo Parte_1 attoreo sito in Caulonia (RC), località Calatria, in Catasto al Foglio di Mappa n. 15, particella n. 148, e, conseguentemente annullare la condanna nei confronti della società appellante al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 2.097,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pronuncia fino al soddisfo oltre al pagamento di spese e competenze del giudizio di primo grado.
- In via subordinata rigettare l'originaria domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, atteso il disposto dell'art. 1 delle Condizioni generali dei contratti di somministrazione relativi ad alle seguenti utenze: la n. 791 668 689, intestata a Per_3
, in precedenza intestata a , con contratto del 28.10.1991, la n.
[...] Parte_2
791 668 697 intestata a , in precedenza intestata a , con Persona_4 Parte_3 contratto del 26.04.1988 e la n. 791668824, intestata al Comune di Caulonia, con contratto del 1.03.1983, ubicate all'interno del fondo attoreo.
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
per a) Rigettare l'appello proposto dall' CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Locri n°915/19 del 16/09/2019, perché infondato sia in fatto che in diritto o, comunque, non provato;
b) Accogliere l'appello incidentale e pertanto riformare l'impugnata sentenza solo, limitatamente alla liquidazione delle spese legali disponendo la “condanna dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle Parte_4 spese di giudizio, liquidate in complessive €. 2.500,00, di cui €.70,00 per spese ed €.
2.430,00 per compensi oltre rimb. Forf. IVA e CPA come per legge, da pagarsi in favore del procuratore costituito distrattario;
”.
c) -con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
d) -con sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato l'11 marzo 2014,
[...]
, nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori, e CP_1 Per_1 [...]
, conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento dei Per_2 Parte_4
pag. 2/7 danni subiti dalle minori (quantificati in € 1.000,00) a causa della arbitraria installazione dei pali di una linea elettrica su un fondo di proprietà delle attrici.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la legittimità Parte_4 dell'installazione in virtù dell'art. 1 delle Condizioni generali dei contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati a servizio delle utenze esistenti all'interno del fondo attoreo, e spiegava domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto, vista la risalenza dell'installazione.
Con sentenza n. 915/2019 il Tribunale di Locri rigettava la domanda di usucapione e le eccezioni dell e la condannava al risarcimento del danno ed al Parte_4 pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 18.05.2020, (di seguito Parte_1 Pt_4 impugnava la predetta decisione, per i seguenti motivi:
1. omessa pronuncia sulla eccezione di legittimità della linea elettrica oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali dei contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati in relazione alle utenze presenti all'interno del fondo attoreo;
2. nullità della sentenza per violazione degli artt. 1158, 1140, 1144 c.c., in relazione al mancato riconoscimento dell'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale della servitù di elettrodotto richiesta da con Pt_4 domanda riconvenzionale, nonché degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia, omessa o erronea valutazione delle prove nonché per omessa motivazione;
3. errato riconoscimento del danno risarcibile.
L'appellante rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che contestava la fondatezza dell'appello e spiegava appello incidentale per il solo capo relativo alla condanna alle spese di lite, ritenendo che il primo giudice avesse liquidato i compensi al di sotto dei minimi previsti dal DM
55 del 2014, e concludeva nei termini su indicati.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pag. 3/7 2. L'appello principale è fondato e deve essere accolto.
Si partirà dall'esame del secondo motivo di appello, in quanto il suo accoglimento rende legittima l'attività dell'Enel e comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da
. Giova premettere che le risultanze istruttorie non sono oggetto di contestazione Per_2 in questo grado di giudizio, posto che non ha constato la deposizione del CP_1 testimone né l'accertamento operato dal ctu, ma ha sostenuto la correttezza della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'animus possidendi.
Il giudice di prime cure, dopo aver affermato che l'elettrodotto in questione era stato installato oltre vent'anni prima della domanda introduttiva del giudizio (trenta anni prima dell'escussione del testimone , data confermata anche dal ctu) ha escluso Tes_1
l'usucapione perché ha ritenuto che l'infissione dei pali sul terreno non era accompagnata dalla prova del possesso utile all'usucapione sotto il profilo dell'animus, riportando la parte della testimonianza di in cui riferiva che non vi era mai stato Tes_1 accesso sul fondo durante le operazioni di manutenzione. Per_2
Il ragionamento del giudice di prime cure è evidentemente viziato.
L'apposizione di pali di sostegno della linea elettrica in un fondo recintato e la permanenza di detti pali per un trentennio costituisce la prova di un possesso pubblico, pacifico ed indisturbato della servitù di elettrodotto per un tempo sufficiente all'acquisto mediante usucapione. L'ingresso nel fondo per manutenzione ordinaria o straordinaria non costituisce un elemento indispensabile per la prova del possesso, né sotto il profilo materiale né sotto il profilo dell'animus possidendi. Si tratta di una mera facoltà riconosciuta al titolare della servitù, che viene esercitata in caso di necessità e che abilita l ad accedere al fondo servente senza che il proprietario possa opporsi, ma Pt_4 non costituisce elemento caratterizzante della servitù.
La servitù oggetto del giudizio è una servitù apparente, visto che vi sono delle opere visibili che sono state erette sul fondo servente per l'utilizzo del diritto, opere che rivelano appunto l'asservimento del fondo all'elettrodotto anche nel caso in cui Per_2 questo non serva una utenza collocata nel fondo. Si tratta certamente di una servitù che può essere usucapita ai sensi dell'art. 1601 c.c., e nel caso di specie la presenza oltremodo visibile dei pali e dei cavi che attraversano il terreno recintato, implica la pag. 4/7 conoscenza dell'esercizio della servitù da parte del proprietario, che è rimasto inerte per oltre un ventennio.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato titolare di una servitù, affermando di averla usucapita, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere titolare del diritto reale, ma nell'intenzione di comportarsi come tale. L'animus può essere desunto in via presuntiva dalla prova del corpus, se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di servitù, sicché è, allora, il proprietario del fondo servente a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita mediante un titolo di carattere soltanto personale.
Nel caso di specie, l'installazione dell'elettrodotto e la sua utilizzazione per oltre un trentennio, dimostrata dalla funzionalità delle linea e dal controllo della funzionalità attraverso la cabina elettrica posta in altro fondo, portano a ritenere dimostrato sia il corpus sia l'animus in capo all'appellante, mentre non ha dimostrato che Per_2
l'installazione dell'elettrodotto era stata consentita a titolo diverso, né ha allegato fatti interruttivi del possesso.
In accoglimento dell'appello, pertanto, si deve dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto da parte dell sul fondo di Parte_4
e e rigettare la domanda risarcitoria di quest'ultimo. Per_1 Persona_2
L'acquisto a titolo originario dello ius in re aliena esclude infatti la risarcibilità dei danni causati dalle opere permanenti necessarie per il suo esercizio, e l'istruttoria svolta ha dimostrato l'insussistenza di attività invasive del fondo successivamente all'installazione di dette opere.
2.1. Il primo ed il terzo motivo di appello non devono essere pertanto esaminati, poiché
l'acquisto della servitù di elettrodotto per usucapione implica la legittimità ab origine dell'infissione e l'ultimo motivo di appello era stato proposto in via subordinata per il caso di rigetto dei motivi di appello principale.
3. L'appello incidentale è assorbito dall'accoglimento dell'appello principale, che ha determinato il rigetto della domanda dell'attuale appellante incidentale e quindi la caducazione anche del capo della sentenza con il quale l era stata condannata al Pt_4
pag. 5/7 pagamento delle spese di lite. Detta pronuncia esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 5200,00 (tenuto conto del valore della domanda risarcitoria e della domanda di usucapione) dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 1.703,00 per il primo grado (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisionale);
€ 1.458,00 per il presente grado (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 496,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
[... La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_5 [...]
, in qualità di genitore di e , avverso la sentenza del CP_1 Per_1 Persona_2
Tribunale di Locri n. 915/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata:
- accerta che è titolare della servitù di elettrodotto sul terreno di Parte_1
e , sito in Caulonia (RC), località Calatria, in Catasto al Foglio di Per_1 Persona_2
Mappa n. 15, particella n. 148;
- rigetta le domande proposte da in qualità di genitore di e CP_1 Per_1 [...]
; Per_2
2. dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da in qualità di CP_1 genitore di e;
Per_1 Persona_2
3. condanna in qualità di genitore di e al CP_1 Per_1 Persona_2 pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_1
pag. 6/7 che liquida in € 128,50 per spese ed € 3.161,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 12 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7