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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IE AN, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 841/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91168270592
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250077952290000 ALTRI TRIBUTI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione Circeo Società_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha impugnato la cartella di pagamento dell'Agenzia delle entrate -
Riscossione n. 09720250077952290000, notificata il 20 maggio 2024, relativa a quota consortile anno 2023, ente creditore Consorzio_1.
Nel concludere per l'annullamento dell'atto, il ricorrente ha esposto l'erroneità del calcolo del tributo.
L'Agente della riscossione si è costituto in resistenza. Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'afferenza della contestazione al merito della pretesa iscritta a ruolo, e ha rappresentato di avere provveduto alla chiamata in causa dell'Ente impositore. In subordine, ha sostenuto l'infondatezza del gravame.
E, in effetti, il Consorzio_1 si è costituito in resistenza, esponendo l'infondatezza del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Invero, la ricorrente rappresenta: di avere impugnato l'avviso di accertamento catastale n. LT 57686 del 4 agosto 2022, che aveva rettificato il classamento della proprietà oggetto del tributo all'odierno esame;
che questa Corte, con sentenza n. 71/2024 depositata l'11 gennaio 2024, ha accolto il ricorso, rideterminando il valore della rendita del bene portato dal provvedimento da € 30.700,00 a € 11.899,20; che la pretesa avanzata con la cartella basa sull'ormai annullata rideterminazione, ancorchè la società avesse posto il
Consorzio, a mezzo pec, a conoscenza della statuizione.
3. Di contro, non possono valorizzarsi le difese dell'Ente impositore, che espone di avere calcolato il tributo per cui è causa, ai sensi dell'art 109 del r.d. 368/1904, sulla rendita evincibile dalla visura catastale, che è rimasta quella considerata nella rettifica, e che all'atto della notifica della predetta sentenza da parte della contribuente i ruoli per l'anno di imposta oggetto della cartella erano stati già formati
Invero, se si può ritenere che sia l'Ente creditore che l'Agente della riscossione, nell'avanzare e veicolare la pretesa in contestazione, non essendo stati parti del giudizio esitato con la sentenza di cui sopra, non sono incorsi in vizi sostanziali o procedimentali nelle attività di competenza, è indubbio che, allo stato, la pretesa è oggettivamente affetta dal vizio denunziato.
Ciò a maggior ragione considerando che, come emerso nel corso della trattazione della causa in pubblica udienza, la sentenza di questa Corte non è stata riformata in appello.
4. Il ricorso va pertanto accolto, salva la rideterminazione del quantum della pretesa fiscale, che, in sé, non è stata contestata.
Si ravvisano giusti motivi, stante il “cortocircuito” amministrativo venutosi a creare nella fattispecie, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Compensa le spese tra le parti.
Latina, 16 gennaio 2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IE AN, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 841/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91168270592
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250077952290000 ALTRI TRIBUTI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione Circeo Società_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha impugnato la cartella di pagamento dell'Agenzia delle entrate -
Riscossione n. 09720250077952290000, notificata il 20 maggio 2024, relativa a quota consortile anno 2023, ente creditore Consorzio_1.
Nel concludere per l'annullamento dell'atto, il ricorrente ha esposto l'erroneità del calcolo del tributo.
L'Agente della riscossione si è costituto in resistenza. Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'afferenza della contestazione al merito della pretesa iscritta a ruolo, e ha rappresentato di avere provveduto alla chiamata in causa dell'Ente impositore. In subordine, ha sostenuto l'infondatezza del gravame.
E, in effetti, il Consorzio_1 si è costituito in resistenza, esponendo l'infondatezza del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Invero, la ricorrente rappresenta: di avere impugnato l'avviso di accertamento catastale n. LT 57686 del 4 agosto 2022, che aveva rettificato il classamento della proprietà oggetto del tributo all'odierno esame;
che questa Corte, con sentenza n. 71/2024 depositata l'11 gennaio 2024, ha accolto il ricorso, rideterminando il valore della rendita del bene portato dal provvedimento da € 30.700,00 a € 11.899,20; che la pretesa avanzata con la cartella basa sull'ormai annullata rideterminazione, ancorchè la società avesse posto il
Consorzio, a mezzo pec, a conoscenza della statuizione.
3. Di contro, non possono valorizzarsi le difese dell'Ente impositore, che espone di avere calcolato il tributo per cui è causa, ai sensi dell'art 109 del r.d. 368/1904, sulla rendita evincibile dalla visura catastale, che è rimasta quella considerata nella rettifica, e che all'atto della notifica della predetta sentenza da parte della contribuente i ruoli per l'anno di imposta oggetto della cartella erano stati già formati
Invero, se si può ritenere che sia l'Ente creditore che l'Agente della riscossione, nell'avanzare e veicolare la pretesa in contestazione, non essendo stati parti del giudizio esitato con la sentenza di cui sopra, non sono incorsi in vizi sostanziali o procedimentali nelle attività di competenza, è indubbio che, allo stato, la pretesa è oggettivamente affetta dal vizio denunziato.
Ciò a maggior ragione considerando che, come emerso nel corso della trattazione della causa in pubblica udienza, la sentenza di questa Corte non è stata riformata in appello.
4. Il ricorso va pertanto accolto, salva la rideterminazione del quantum della pretesa fiscale, che, in sé, non è stata contestata.
Si ravvisano giusti motivi, stante il “cortocircuito” amministrativo venutosi a creare nella fattispecie, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Compensa le spese tra le parti.
Latina, 16 gennaio 2026