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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/09/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1664 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1664 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Antonio Pezzimenti, con il quale è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 22
Resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Artimagnella, con il quale è elettivamente domiciliata in Troina (EN), Via Umberto n. 28
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000496671000, notificata in data 11/04/2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420150002573531000, n. 3
39420160002693404000, n. 39420170003992349000, n.
39420180003791267000 e n. 39420190005157138000, relativi a contributi
I.V.S., ente creditore . CP_1
A tal fine, ha esposto che i predetti atti non sono stati notificati e che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, formulando le seguenti conclusioni:“Voglia l'On.le Giudice del lavoro adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere in fatto e diritto il presente ricorso e, per l'effetto, dopo aver preliminarmente sospeso l'efficacia esecutiva degli atti impugnati 1) accogliere l'eccezione di prescrizione e dichiarare che nulla la ricorrente deve in favore dei convenuti perché la pretesa iscritta a ruolo
è prescritta e, conseguentemente annullare l'intimazione di pagamento n 094
2022 90004966 71 000 nonché gli avvisi/cartella e ruolo a queste riferiti, sopra richiamati e pure impugnati;
2) sempre preliminarmente accogliere l'eccezione di difetto dei presupposti di formazione delle cartelle/avvisi e dichiarare conseguentemente la illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata nonché degli avvisi/cartella e ruolo a queste riferiti e pure impugnati;
3) annullare l'intimazione di pagamento nonché gli avvisi/cartella ed il ruolo a queste riferiti e pure impugnati perché illegittimi e formati in difetto dei presupposti di legge e, conseguentemente dichiarare la inesigibilità delle somme pretese, iscritte a ruolo ed intimate;
4) accerti e dichiari, comunque, la infondatezza della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento nonché degli avvisi/cartella e ruolo pure impugnati;
5) accerti e dichiari,
l'inesistenza del diritto dell a procedere alla esecuzione in danno di parte CP_3
ricorrente con ogni conseguente statuizione ritenuta di favore per la stessa;
6) in ogni caso, si chiede che l'On.le Giudice accerti e dichiari che gli importi pretesi a titolo di interessi e spese di riscossione sono illegittimi e non dovuti e, conseguentemente, annulli proporzionalmente l'intimazione nonché gli avvisi/cartella e ruolo impugnati;
7) in via estremamente subordinata ridurre gli importi delle somme iscritte a ruolo e richieste con la intimazione di pagamento 4
; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora ricevuto i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la regolare notifica degli avvisi di addebito e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 13/02/2023, si è costituita
[...]
, eccependo la tardività dell'opposizione, il consolidamento Controparte_4
del credito, il proprio difetto di legittimazione passiva, la regolare notifica degli avvisi di addebito e di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 30/04/2025, stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, con riferimento alla tardività della costituzione di
, come dedotta da parte ricorrente, è vero che Controparte_4
l'ente di riscossione si è costituito soltanto in data 13/02/2023, mentre l'udienza di discussione era fissata per il 16/02/2023.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 421 secondo comma c.p.c. il giudice acquisisce d'ufficio i mezzi di prova che ritiene rilevanti ai fini del decidere.
Tra l'altro, nel caso di specie, trattasi di atti provenienti da Ente Pubblico, dei quali il giudice potrebbe disporre d'ufficio l'acquisizione presso l'ente stesso, in quanto richiamati e rilevanti ai fini del decidere. 5
Nondimeno, la memoria contiene mere difese, che consistono nella pura e semplice negazione (suffragata da un'alternativa ricostruzione della vicenda) dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore.
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art. 16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_5
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si 6
procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, maturata anche successivamente all'eventuale notifica.
Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato gli avvisi di CP_1
addebito impugnati, corredati dalla prova della notifica degli stessi: infatti,
l'avviso di addebito n. 39420150002573531000 è stato notificato in data
29/10/2015; l'avviso di addebito n. 39420160002693404000 è stato notificato in data 31/10/2016; l'avviso di addebito n. 39420170003992349000 è stato notificato in data 04/01/2018; l'avviso di addebito n. 39420180003791267000 è stato notificato in data 17/01/2019; l'avviso di addebito n.
39420190005157138000 è stato notificato in data 14/01/2020.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, previsto a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 7
615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi, l'inesistenza del titolo.
Quando l'opponente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica degli avvisi di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale. 8
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n.
09420229000496671000 risulta notificata in data 11/04/2022; l'ente di riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha allegato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: l'intimazione n. 09420199006793032000, notificata in data
05/09/2020; l'intimazione n. 09420209003561564000, notificato in data
14/04/2020; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
094202000000271000, notificata in data 14/04/2020, che sono stati depositati unitamente alla prova del perfezionamento della notifica al ricorrente.
Pertanto, con riferimento agli avvisi n. 39420150002573531000 e n.
39420160002693404000, notificati rispettivamente il 29/10/2015 e il
31/10/2016, la prescrizione è stata interrotta dapprima con l'intimazione di pagamento n. 09420209003561564000 e con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094202000000271000, notificati in data 14/04/2020, e, successivamente, con l' intimazione di pagamento n. 09420199006793032000, notificata in data 05/09/2020; con riferimento agli avvisi n.
39420170003992349000 e n. 394201800037912 67000, la prescrizione è stata interrotta con l'avviso di intimazione n. 09420209003561564000 e con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094202000000271000, entrambi notificati in data 14/04/2020; con riferimento all'avviso di addebito n.
39420190005157138000, la prescrizione è stata interrotta dall'intimazione di pagamento impugnata (n. 09420229000496671000, notificata in data
11/04/2022). 9
In merito, osserva il giudicante che appare generica la deduzione, formulata dal difensore del ricorrente all'udienza del 3/10/2024 (nel corso della quale, sul punto, ha chiesto un termine per note, che non sono state depositate), secondo cui la firma riportata sulle cartoline di ricevimento non sarebbe la firma del ricorrente.
Invero, la parte che intenda disconoscere la propria firma ha l'onere di farlo, a pena di decadenza, alla prima udienza successiva alla produzione documentale (Cass. sentenza n. 15780 del 15 giugno 2018).
Nella specie, l' si è costituito in data 1/02/2023, mentre CP_1 [...]
si è costituita in data 16/02/2023. Controparte_4
Tuttavia, all'udienza del 16/02/2023 e all'udienza del 21/12/2023, nessuno è comparso per parte ricorrente che, dunque, tardivamente ha dichiarato, in maniera invero generica, all'udienza del 3/10/2024, che la firma apposta sugli atti depositati non è la firma del ricorrente.
Nondimeno, gli atti in questione risultano notificati presso l'indirizzo di residenza della ricorrente (quale si evince anche dal documento di identità versato in atti) e, a fronte di una contestazione pressoché inesistente, risultano essere stati sottoscritti dalla ricorrente personalmente, esattamente come l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, che parte ricorrente ha impugnato in seguito alla notifica.
Infine, parte ricorrente non ha depositato note per l'udienza del
11/09/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pertanto, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, la prescrizione non è maturata e, conseguentemente,
l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, da liquidarsi in favore di
[...]
e dell' Controparte_4 CP_1 10
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod. cause di previdenza – scaglione 5201 – 26000), in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, nonché per l'assenza di attività istruttoria, con un aumento del 30%, per la presenza di due parti aventi la stessa posizione
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1664 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 3506,10 oltre accessori, come per legge, di cui € 1753,05 in favore di e € 1753,05 in favore dell' Controparte_4 CP_1
Locri, 12/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1664 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1664 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Antonio Pezzimenti, con il quale è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 22
Resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Artimagnella, con il quale è elettivamente domiciliata in Troina (EN), Via Umberto n. 28
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000496671000, notificata in data 11/04/2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420150002573531000, n. 3
39420160002693404000, n. 39420170003992349000, n.
39420180003791267000 e n. 39420190005157138000, relativi a contributi
I.V.S., ente creditore . CP_1
A tal fine, ha esposto che i predetti atti non sono stati notificati e che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, formulando le seguenti conclusioni:“Voglia l'On.le Giudice del lavoro adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere in fatto e diritto il presente ricorso e, per l'effetto, dopo aver preliminarmente sospeso l'efficacia esecutiva degli atti impugnati 1) accogliere l'eccezione di prescrizione e dichiarare che nulla la ricorrente deve in favore dei convenuti perché la pretesa iscritta a ruolo
è prescritta e, conseguentemente annullare l'intimazione di pagamento n 094
2022 90004966 71 000 nonché gli avvisi/cartella e ruolo a queste riferiti, sopra richiamati e pure impugnati;
2) sempre preliminarmente accogliere l'eccezione di difetto dei presupposti di formazione delle cartelle/avvisi e dichiarare conseguentemente la illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata nonché degli avvisi/cartella e ruolo a queste riferiti e pure impugnati;
3) annullare l'intimazione di pagamento nonché gli avvisi/cartella ed il ruolo a queste riferiti e pure impugnati perché illegittimi e formati in difetto dei presupposti di legge e, conseguentemente dichiarare la inesigibilità delle somme pretese, iscritte a ruolo ed intimate;
4) accerti e dichiari, comunque, la infondatezza della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento nonché degli avvisi/cartella e ruolo pure impugnati;
5) accerti e dichiari,
l'inesistenza del diritto dell a procedere alla esecuzione in danno di parte CP_3
ricorrente con ogni conseguente statuizione ritenuta di favore per la stessa;
6) in ogni caso, si chiede che l'On.le Giudice accerti e dichiari che gli importi pretesi a titolo di interessi e spese di riscossione sono illegittimi e non dovuti e, conseguentemente, annulli proporzionalmente l'intimazione nonché gli avvisi/cartella e ruolo impugnati;
7) in via estremamente subordinata ridurre gli importi delle somme iscritte a ruolo e richieste con la intimazione di pagamento 4
; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora ricevuto i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la regolare notifica degli avvisi di addebito e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 13/02/2023, si è costituita
[...]
, eccependo la tardività dell'opposizione, il consolidamento Controparte_4
del credito, il proprio difetto di legittimazione passiva, la regolare notifica degli avvisi di addebito e di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 30/04/2025, stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, con riferimento alla tardività della costituzione di
, come dedotta da parte ricorrente, è vero che Controparte_4
l'ente di riscossione si è costituito soltanto in data 13/02/2023, mentre l'udienza di discussione era fissata per il 16/02/2023.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 421 secondo comma c.p.c. il giudice acquisisce d'ufficio i mezzi di prova che ritiene rilevanti ai fini del decidere.
Tra l'altro, nel caso di specie, trattasi di atti provenienti da Ente Pubblico, dei quali il giudice potrebbe disporre d'ufficio l'acquisizione presso l'ente stesso, in quanto richiamati e rilevanti ai fini del decidere. 5
Nondimeno, la memoria contiene mere difese, che consistono nella pura e semplice negazione (suffragata da un'alternativa ricostruzione della vicenda) dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore.
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art. 16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_5
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si 6
procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, maturata anche successivamente all'eventuale notifica.
Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato gli avvisi di CP_1
addebito impugnati, corredati dalla prova della notifica degli stessi: infatti,
l'avviso di addebito n. 39420150002573531000 è stato notificato in data
29/10/2015; l'avviso di addebito n. 39420160002693404000 è stato notificato in data 31/10/2016; l'avviso di addebito n. 39420170003992349000 è stato notificato in data 04/01/2018; l'avviso di addebito n. 39420180003791267000 è stato notificato in data 17/01/2019; l'avviso di addebito n.
39420190005157138000 è stato notificato in data 14/01/2020.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, previsto a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 7
615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi, l'inesistenza del titolo.
Quando l'opponente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica degli avvisi di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale. 8
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n.
09420229000496671000 risulta notificata in data 11/04/2022; l'ente di riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha allegato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: l'intimazione n. 09420199006793032000, notificata in data
05/09/2020; l'intimazione n. 09420209003561564000, notificato in data
14/04/2020; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
094202000000271000, notificata in data 14/04/2020, che sono stati depositati unitamente alla prova del perfezionamento della notifica al ricorrente.
Pertanto, con riferimento agli avvisi n. 39420150002573531000 e n.
39420160002693404000, notificati rispettivamente il 29/10/2015 e il
31/10/2016, la prescrizione è stata interrotta dapprima con l'intimazione di pagamento n. 09420209003561564000 e con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094202000000271000, notificati in data 14/04/2020, e, successivamente, con l' intimazione di pagamento n. 09420199006793032000, notificata in data 05/09/2020; con riferimento agli avvisi n.
39420170003992349000 e n. 394201800037912 67000, la prescrizione è stata interrotta con l'avviso di intimazione n. 09420209003561564000 e con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094202000000271000, entrambi notificati in data 14/04/2020; con riferimento all'avviso di addebito n.
39420190005157138000, la prescrizione è stata interrotta dall'intimazione di pagamento impugnata (n. 09420229000496671000, notificata in data
11/04/2022). 9
In merito, osserva il giudicante che appare generica la deduzione, formulata dal difensore del ricorrente all'udienza del 3/10/2024 (nel corso della quale, sul punto, ha chiesto un termine per note, che non sono state depositate), secondo cui la firma riportata sulle cartoline di ricevimento non sarebbe la firma del ricorrente.
Invero, la parte che intenda disconoscere la propria firma ha l'onere di farlo, a pena di decadenza, alla prima udienza successiva alla produzione documentale (Cass. sentenza n. 15780 del 15 giugno 2018).
Nella specie, l' si è costituito in data 1/02/2023, mentre CP_1 [...]
si è costituita in data 16/02/2023. Controparte_4
Tuttavia, all'udienza del 16/02/2023 e all'udienza del 21/12/2023, nessuno è comparso per parte ricorrente che, dunque, tardivamente ha dichiarato, in maniera invero generica, all'udienza del 3/10/2024, che la firma apposta sugli atti depositati non è la firma del ricorrente.
Nondimeno, gli atti in questione risultano notificati presso l'indirizzo di residenza della ricorrente (quale si evince anche dal documento di identità versato in atti) e, a fronte di una contestazione pressoché inesistente, risultano essere stati sottoscritti dalla ricorrente personalmente, esattamente come l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, che parte ricorrente ha impugnato in seguito alla notifica.
Infine, parte ricorrente non ha depositato note per l'udienza del
11/09/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pertanto, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, la prescrizione non è maturata e, conseguentemente,
l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, da liquidarsi in favore di
[...]
e dell' Controparte_4 CP_1 10
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod. cause di previdenza – scaglione 5201 – 26000), in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, nonché per l'assenza di attività istruttoria, con un aumento del 30%, per la presenza di due parti aventi la stessa posizione
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1664 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 3506,10 oltre accessori, come per legge, di cui € 1753,05 in favore di e € 1753,05 in favore dell' Controparte_4 CP_1
Locri, 12/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci