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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6720 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
G. 986 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 986/2021 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 29.11.2023 tra
), rappresentato e difeso dall'avv.to PATTARINI STEFANIA Parte_1 P.IVA_1
(c.f.: ) in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to (c.f. Controparte_1 C.F._2
) , in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Nola, alla via Vivaldi n. 2
APPELLATA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza del Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere n. 2998/2020, pubblicata il 16.12.2020 con la quale veniva ella era stata condannata al pagamento della somma di € 52.347,76 in favore di previa Controparte_1 risoluzione di un titolo contrattuale che le legava.
Si costituiva la parte appellata, resistendo all'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2011, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 17/12/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott.ssa Michele Caccese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 986/2021 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 29.11.2023 tra
), rappresentato e difeso dall'avv.to PATTARINI STEFANIA Parte_1 P.IVA_1
(c.f.: ) in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to (c.f. Controparte_1 C.F._2
) , in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Nola, alla via Vivaldi n. 2
APPELLATA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza del Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere n. 2998/2020, pubblicata il 16.12.2020 con la quale veniva ella era stata condannata al pagamento della somma di € 52.347,76 in favore di previa Controparte_1 risoluzione di un titolo contrattuale che le legava.
Si costituiva la parte appellata, resistendo all'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2011, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 17/12/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott.ssa Michele Caccese