Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 5809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5809 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05809/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03287/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3287 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società di progetto Brebemi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Po, n.2;
contro
il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
Concessioni autostradali lombarde s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. U.0034274 del 30.12.2023, avente ad oggetto “Aggiornamento tariffe autostradali 2024 – Autostrada Brescia-Bergamo-Milano”, trasmessa alla ricorrente da Concessioni Autostradali Lombarde con nota prot. CAL-U-2023-01318 del 30.12.2023, con cui si comunica che “tenuto conto che per codesta Società ricorrono le condizioni di cui alla richiamata normativa, si conferma il riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio p.v., dell'adeguamento della tariffa unitaria media in misura pari al +2,30%”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento
dei diritti ed interessi della società ricorrente nascenti dalla vigente ed operante convenzione di concessione autostradale ed afferente al contenuto patrimoniale ed economico del rapporto concessorio (Convenzione Unica sottoscritta dalla Società ricorrente e da CAL S.p.A., il 1° agosto 2007, in forza dell'art. 2, comma 82, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.);
con espressa riserva di domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società di progetto Brebemi s.p.a. il 16 maggio 2024:
della documentazione ostesa all'esito dell'istanza di accesso agli atti in data 05/03/2024 ossia:
- della nota prot. 6605 del 5 marzo 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Riscontro istanza di accesso prot. SDP-U-2402-078-DG-FRO”;
- della nota prot. 30770 del 21 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto “Società Concessionarie Autostradali. Adeguamento delle tariffe per l'anno 2024”;
- della nota prot. 34214 del 29 dicembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto “Società Concessionarie Autostradali. Adeguamento delle tariffe per l'anno 2024” e relativo “Allegato 1”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand'anche sconosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa IA La MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Con il ricorso introduttivo, Società di progetto Brebemi s.p.a., attuale concessionaria autostradale per la gestione del collegamento tra le città di Brescia e Milano, ha impugnato la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. U.0034274 del 30 dicembre 2023, con cui è stato riconosciuto, per l’anno 2024, un adeguamento tariffario nella misura del 2,30%, in luogo del maggiore incremento richiesto dalla concessionaria, pari al 7,70%, calcolato sulla base del nuovo P.e.f. in fase di approvazione, ovvero, in via subordinata, al 5,29% sulla base del vigente Piano economico-finanziario.
Il Ministero ha fondato tale determinazione sull’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019 (“decreto Milleproroghe”), come sostituito dall’art. 8, comma 10, del d.l. n. 215 del 2023, il quale, nelle more dell’aggiornamento dei P.e.f. dei concessionari, ha previsto per il 2024 un incremento tariffario limitato all’indice di inflazione NADEF, pari al 2,3%.
Il ricorso è affidato a tre motivi di gravame, con cui la ricorrente contesta, in sintesi:
i) l’inapplicabilità alla propria posizione dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, come sostituito dall’art. 8, comma 10, del d.l. n. 215 del 2023, in quanto tale regime transitorio si riferirebbe unicamente ai concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale era già scaduto alla data di entrata in vigore dell’originario d.l. n. 162 del 2019, mentre in tale data il proprio periodo regolatorio 2015-2020 era ancora in corso;
ii) l’illegittimità del parziale diniego dell’adeguamento tariffario, la cui misura sarebbe predeterminata in modo vincolato dalla Convenzione, senza residui spazi di discrezionalità in capo all’amministrazione;
iii) in via subordinata, l’illegittimità costituzionale e comunitaria, sotto diversi profili, dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019:
- per difetto dei requisiti di necessità e urgenza di cui all’art. 77, comma 2, Cost.;
- per violazione dei principi di leale collaborazione e di riparto della potestà legislativa di cui agli artt. 117 e 120 Cost.;
- per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost., avendo il legislatore inciso unilateralmente su rapporti concessori di natura pattizia;
- per violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.;
- per incompatibilità con i principi eurounitari di libera circolazione dei capitali e libertà d’impresa di cui agli artt. 63 TFUE e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Sulla base di tali censure, la ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell’amministrazione all’accoglimento dell’istanza di adeguamento tariffario nella misura proposta, previa, ove occorra, rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità prospettate, ovvero previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2 - Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ha altresì impugnato gli ulteriori atti, medio tempore ostesi dall’amministrazione, ovvero:
- la nota prot. n. 6605 del 5 marzo 2024, con cui è stata riscontrata l’istanza di accesso;
- la nota prot. 30770 del 21 novembre 2023, con cui l’Amministrazione ha evidenziato che la dilatazione dei tempi del procedimento di aggiornamento delle convenzioni e dei P.e.f. è riconducibile alla complessità dell’introduzione del nuovo regime tariffario basato sul meccanismo del price-cap, da recepire in sede di aggiornamento convenzionale; nella medesima nota si afferma che, per le società il cui periodo regolatorio risulta scaduto, l’assenza di un Piano economico-finanziario efficace e vincolante tra le parti determina la mancanza di un quadro economico di riferimento idoneo a consentire la quantificazione degli adeguamenti tariffari, con la conseguente esclusione del riconoscimento di incrementi annuali;
- la nota prot. 34214 del 29 dicembre 2023 in cui si chiarisce che per le società concessionarie con P.e.f. scaduti il d.l. milleproroghe riconosce l’adeguamento tariffario nella misura del 2,30% senza necessità di emanare un decreto interministeriale.
3 - Si sono costituiti per resistere in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo e insistendo nel merito per il rigetto del gravame.
4 - All'udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai sensi dell’art. 43 del d.l. n. 201 del 2011, la competenza in ordine all’approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Ne discende che, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato o parziale riconoscimento degli adeguamenti tariffari, la legittimazione passiva spetta a entrambe le amministrazioni, quali co-titolari della funzione decisoria in materia.
2 - Tanto chiarito in rito, l’esame del merito della controversia impone una preliminare ricostruzione della disciplina convenzionale e normativa di riferimento, al fine di delineare l’ambito applicativo delle disposizioni invocate.
2.1 - Il meccanismo di adeguamento tariffario è previsto con cadenza annuale dall’art. 21 comma 5 del d.l. n. 355 del 2003, che ne definisce una puntuale scansione procedimentale, fissando al “ 15 ottobre di ogni anno ” il termine per la presentazione delle proposte di variazione tariffaria, sulle quali deve esprimersi, “ entro il 15 dicembre ”, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In attuazione di tale previsione, la delibera CIPE n. 39 del 2007 stabilisce che la tariffa sia adeguata annualmente, sulla base di una formula tariffaria ivi definita al punto 4. Al punto 5 stabilisce inoltre che la durata della concessione sia articolata in periodi regolatori quinquennali, ciascuno disciplinato da un Piano economico-finanziario, soggetto ad aggiornamento al termine di ogni periodo regolatorio, da concludersi, secondo quanto chiarito dalla delibera CIPE n. 27 del 2013, entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio.
La Convenzione unica stipulata il 1 agosto 2007 tra Brebemi s.p.a. e C.a.l. recepisce e specifica le previsioni contenute nella richiamata delibera CIPE, riconoscendo all’art. 18 il diritto all’adeguamento annuale delle tariffe, determinato secondo le formule tariffarie previste dall’art. 15, e disciplinando, all’art. 11, comma 3, l’aggiornamento del P.e.f. al termine di ciascun periodo regolatorio quinquennale.
2.2 - Su tale quadro normativo, vigente al momento della stipula della Convenzione, si sono tuttavia innestati una serie di interventi normativi succedutisi negli ultimi anni, che hanno significativamente trasformato il regime tariffario e inciso sulle relative scansioni procedimentali.
In particolare, sulla disciplina del rapporto concessorio ha inciso l’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, disposta dall’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, cui il legislatore ha attribuito competenze in materia di regolazione tariffaria, demandandole la definizione del nuovo sistema tariffario basato sul metodo del price cap. Tali competenze, con l’art. 16, comma 1, del d.l. n. 109 del 2018, convertito nella legge n. 130 del 2018, sono state estese anche alle concessioni già in essere.
In ottemperanza a quanto previsto, con la delibera n. 30 del 2021 l’Autorità ha avviato il procedimento per l’adozione del nuovo sistema tariffario e, a seguito della consultazione pubblica indetta a tal fine, ha adottato la delibera n. 87 del 2021, che ne stabilisce l’applicazione per Brebemi s.p.a. a partire dal 1 gennaio 2022.
2.3 - La transizione al nuovo regime tariffario ha tuttavia comportato significative difficoltà operative, legate alla necessità di adeguare i Piani economico-finanziari ai nuovi criteri tariffari definiti dall’Autorità, che hanno indotto il legislatore a intervenire con misure straordinarie finalizzate ad assicurare un ordinato raccordo tra il riconoscimento degli incrementi tariffari e l’aggiornamento dei Piani economico-finanziari.
In particolare, l’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, nella sua versione originaria, ha previsto che:
“ Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020 ”.
La disposizione ha così introdotto una dilazione dei termini per l’aggiornamento dei Piani economico-finanziari e la correlativa sospensione del procedimento di adeguamento tariffario per l’anno 2020, subordinando il riconoscimento degli incrementi alla previa definizione dei P.e.f. aggiornati secondo i criteri stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti.
Tale previsione normativa è stata successivamente oggetto di reiterati interventi legislativi – d.l. n. 183 del 2020, d.l. n. 121 del 2021, d.l. n. 4 del 2022 e d.l. n. 198 del 2022 – che hanno progressivamente differito di volta in volta i termini per l’aggiornamento dei P.e.f. e, conseguentemente, esteso la portata temporale della sospensione dell’adeguamento tariffario per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
2.4 - Il quadro normativo così delineato è stato, infine, nuovamente inciso dalla disposizione invocata nel provvedimento impugnato, l’art. 8, comma 9, del d.l. n. 215 del 2023, che, introducendo un meccanismo in parte diverso, ha integralmente sostituito l’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, in questi termini:
“ Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L’aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice di inflazione previsto per l’anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari ”.
La disposizione introduce dunque un regime transitorio innovativo, che supera la precedente sospensione degli adeguamenti tariffari e prevede, nelle more dell’aggiornamento dei Piani economico-finanziari, un incremento automatico e provvisorio delle tariffe, determinato ex lege in misura fissa e uniforme, pari al 2,3 per cento per l’anno 2024.
3 - Così ricostruito il quadro normativo, non può essere condivisa la tesi della ricorrente, secondo cui l’art. 8, comma 9, del d.l. n. 215 del 2023 si applicherebbe esclusivamente ai concessionari il cui periodo regolatorio era già scaduto alla data di entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2019.
Depone in senso contrario il dato letterale della disposizione, che fa riferimento alle società concessionarie “ per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale ”, senza introdurre alcuna limitazione temporale ancorata alla disciplina previgente.
La disposizione, infatti, diversamente dai precedenti interventi normativi di proroga – che avevano lasciato invariato l’ambito soggettivo di applicazione, limitandosi a differire nel tempo gli effetti della disciplina originaria – non si limita a prorogarne l’efficacia, ma la sostituisce integralmente, introducendo un autonomo regime transitorio ancorato alla situazione esistente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 215 del 2023. Ne deriva che esso si estende a tutti i concessionari per i quali, a tale data, sia intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale.
Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinto, atteso che la concessionaria – il cui P.e.f. nel 2023 risultava scaduto – rientra nell’ambito applicativo della disposizione.
4 - Per le medesime ragioni, deve essere rigettato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente sostiene che l’aggiornamento tariffario sarebbe integralmente predeterminato dalla Convenzione e che, pertanto, l’Amministrazione non disporrebbe di alcun margine di discrezionalità.
Tale assunto non può essere condiviso, atteso che l’art. 8, comma 9, del d.l. n. 215 del 2023, in quanto fonte di rango legislativo, integra dall’esterno il regolamento convenzionale, derogando provvisoriamente alle previsioni pattizie, in attesa dell’aggiornamento dei Piani economico-finanziari. Ne consegue che le clausole convenzionali in materia di adeguamento tariffario risultano temporaneamente inibite, dovendo invece trovare applicazione il regime transitorio previsto dalla legge, che stabilisce un incremento fisso delle tariffe nella misura del 2,3 per cento.
5 - Si deve a questo punto esaminare il terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente, in via subordinata, deduce sotto diversi profili l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, come sostituito dall’art. 8, comma 10, del d.l. n. 215 del 2023. La censura è stata ulteriormente sviluppata nella memoria di replica, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019. Secondo la prospettazione della ricorrente la declaratoria di incostituzionalità, intervenuta medio tempore , produrrebbe effetti immediatamente rilevanti nel presente giudizio, imponendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, in quanto fondati su una norma espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc.
5.1 - Tale assunto non può essere condiviso. La declaratoria di incostituzionalità ha infatti riguardato esclusivamente l’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, nonché la modifica introdotta con l’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183 del 2020, disposizioni che prevedevano la sospensione del riconoscimento degli adeguamenti tariffari per le annualità 2020 e 2021.
Diversamente, la pronuncia della Corte non ha investito la disciplina introdotta dall’art. 8, comma 9, del d.l. n. 215 del 2023, oggetto della presente controversia, la quale - in quanto sopravvenuta rispetto all’adozione dell’atto impugnato dinanzi al giudice a quo - è rimasta estranea al giudizio di costituzionalità.
Di conseguenza, la pronuncia della Corte non è idonea a travolgere automaticamente la nuova disposizione, la quale ha sostituito il precedente meccanismo di sospensione – dichiarato incostituzionale – con un diverso regime transitorio, fondato su un incremento tariffario automatico e provvisorio. Né i principi affermati nella richiamata decisione risultano direttamente trasponibili alla disciplina sopravvenuta, attesa la diversità del nuovo assetto normativo, la cui compatibilità con la Costituzione deve essere oggi scrutinata alla luce delle specificità del nuovo regime.
5.2 - In tale prospettiva, i prospettati dubbi di legittimità costituzionale si rivelano, in ogni caso, infondati nel merito.
5.3 - Sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 77 Cost., deve anzitutto rilevarsi che la relativa questione è stata già scrutinata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 147 del 2025, che ha ritenuto non fondati i rilievi sollevati circa il corretto utilizzo del decreto legge.
In particolare, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in ragione della elasticità della clausola di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., non si possono predeterminare i casi straordinari di necessità e di urgenza che legittimano il ricorso a tale strumento, con la conseguenza che il relativo scrutinio – che non deve sovrapporsi alle valutazioni del Governo e del Parlamento – resta “ limitato ai casi di «evidente mancanza» dei presupposti ”, da verificarsi alla luce di indici intrinseci ed estrinseci alle disposizioni censurate e indipendentemente da ogni apprezzamento sulla ragionevolezza della disciplina introdotta.
Muovendo da tali premesse, la Corte ha evidenziato come l’intervento normativo ivi censurato si collocasse in un contesto caratterizzato da una fase di transizione verso il nuovo sistema tariffario autostradale e fosse volto a differire i termini per la conclusione dei relativi procedimenti “ in un ambito materiale concernente infrastrutture di primario rilievo e interesse per il Paese ”, ritenendo pertanto che il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza non fosse né irragionevole né arbitrario.
Alla luce di tali rilievi, pienamente sovrapponibili al caso di specie, deve escludersi la dedotta violazione dell’art. 77 Cost., risultando adeguatamente giustificato l’intervento normativo sotto il profilo dei presupposti che legittimano il ricorso alla decretazione d’urgenza.
5.4 - Parimenti infondate sono le censure riferite agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., in relazione alla pretesa invasione della sfera di competenza regionale in una materia di legislazione concorrente, quale quella delle “ grandi reti di trasporto e di navigazione ”.
La disciplina in esame attiene infatti alla regolazione del rapporto concessorio avente ad oggetto beni del demanio statale, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (Corte costituzionale, sentenza n. 370 del 2008). In tale ambito rientra anche la potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di beni demaniali, rispetto alla quale è determinante la titolarità del bene e non la titolarità delle funzioni legislative o amministrative regionali in ordine alla sua utilizzazione (Corte costituzionale, sentenza n. 286 del 2004).
5.5 - Venendo ai rilievi di carattere sostanziale, la legge risulta altresì conforme anche agli ulteriori parametri costituzionali invocati dalla ricorrente a tutela dell’autonomia privata, con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost.
È principio acquisito infatti che, specie nei settori regolati, non sussiste un’assoluta intangibilità della disciplina dei rapporti di durata scaturenti da pattuizioni negoziali. L’autonomia contrattuale, quale espressione della libertà di iniziativa economica privata garantita dall’art. 41 Cost., non si configura infatti come posizione intangibile, ma tollera di essere assoggettata a limiti e a interventi conformativi del legislatore, purché funzionali alla tutela di interessi pubblici qualificati. Ciò accade, in particolare, quando l’ordinamento ravvisi inefficienze o fallimenti del mercato tali da richiedere interventi volti a ristabilire condizioni di equilibrio o a tutelare interessi generali.
Nel settore autostradale, caratterizzato da una pluralità di monopoli di fatto e dall’assenza di effettiva concorrenza sulle singole tratte, sono perciò frequenti interventi conformativi finalizzati a evitare che il potere di mercato si traduca nel consolidamento di rendite eccedenti la remunerazione congrua del capitale investito e, quindi in extra-profitti a carico dell’utenza.
In tale prospettiva, la norma censurata si inserisce nella più ampia riforma del sistema tariffario autostradale, volta a garantire efficienza nella gestione delle concessioni attraverso una correlazione più stringente tra remunerazione del capitale e investimenti effettivamente realizzati. Essa costituisce una misura transitoria, necessaria per accompagnare la complessa transizione verso il nuovo regime tariffario, la cui piena operatività richiede tempi e processi articolati di recepimento nei singoli rapporti concessori.
Nelle more, la norma assicura la continuità del sistema tariffario attraverso il riconoscimento di un incremento forfettario e automatico, evitando al contempo che possano essere applicati aumenti non coerenti con i criteri stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti e, dunque, eccedenti una remunerazione congrua del capitale.
In questa prospettiva, la norma censurata segna una netta discontinuità rispetto al precedente intervento normativo, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 147 del 2025, in quanto non si limita a sospendere gli adeguamenti, ma introduce un meccanismo temporaneo di incremento ancorato alla sola componente inflattiva, rinviando al momento dell’aggiornamento dei Piani economico-finanziari la determinazione definitiva delle variazioni tariffarie.
In tal modo la disposizione:
- non altera in modo irragionevole l’equilibrio sinallagmatico della concessione, garantendo alle concessionarie la provvista finanziaria necessaria all’adempimento degli obblighi concessori per il 2024 e riconoscendo, in ogni caso, un conguaglio in eccesso o in difetto al 31 dicembre 2024 in sede di aggiornamento del P.e.f.;
- non determina un’alterazione della parità delle parti del rapporto concessorio a vantaggio della sola parte pubblica, in quanto il riconoscimento di un incremento automatico, svincolato da una verifica immediata dell’efficienza della gestione, non si traduce in un vantaggio unilaterale per l’amministrazione, ma può, in ipotesi, risultare anche favorevole al concessionario, specie in presenza di investimenti contenuti ovvero di livelli di efficienza e qualità del servizio non pienamente in linea con gli standard attesi;
- introduce una deroga temporalmente circoscritta, limitata al solo anno 2024, incapace di compromettere la sostenibilità economica complessiva del rapporto concessorio; tanto più che, alla scadenza del 31 dicembre 2024, la ricorrente risultava già pienamente legittimata a far valere eventuali differenze spettanti (e ad attivare gli specifici rimedi giurisdizionali che compulsano la conclusione dei procedimenti aventi termini scaduti), a prescindere dalla richiesta declaratoria di incostituzionalità, la cui utilità concreta appare pertanto oggi quanto meno dubbia;
- preserva la continuità dell’azione amministrativa, consentendo l’adeguamento annuale delle tariffe e garantendo, al contempo, certezza e trasparenza per l’utenza, senza compromettere l’applicazione del nuovo regime tariffario.
La disposizione si colloca, pertanto, entro il perimetro dei legittimi interventi conformativi dell’autonomia privata, configurandosi quale espressione non irragionevole e proporzionata della funzione di indirizzo e coordinamento dell’attività economica privata attribuita al legislatore dall’art. 41, terzo comma, Cost.
5.6 - Per le medesime ragioni, non risultano violate neppure le corrispondenti garanzie previste a livello unionale dagli artt. 63 TFUE e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La disciplina nazionale in esame, limitata nel tempo e basata su un incremento tariffario automatico e proporzionato, non è infatti idonea a rendere meno attraente l’esercizio dell’attività economica oggetto di concessione e, quindi, non integra alcuna restrizione alle libertà del mercato interno. Essa risulta, in ogni caso, giustificata da ragioni imperative di interesse generale.
6 - Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso principale, e i relativi motivi aggiunti, devono essere respinti e, per l’effetto, deve essere confermata la legittimità della nota M.i.t. prot. U.0034274/2023 e degli atti endoprocedimentali gravati (prot. 30770/2023, prot. 34214/2023 e Allegato 1), salvo il dovere del M.i.t. di definire gli eventuali conguagli spettanti in base al nuovo regime tariffario conformemente a quanto previsto dall’art. 8, comma 9, del d.l. n. 215 del 2023.
7 - In considerazione della complessità e della novità delle questioni oggetto della presente controversia, va disposta l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES EL, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
IA La MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA La MA | ES EL |
IL SEGRETARIO