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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 01 dicembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in data 01/12/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1247/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(C.F. ) in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P.iva.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Culora e Rita Noto, giusta procura agli atti, con elezione di domicilio presso lo studio dei suddetti in Mussomeli, via Don Orione n.6;
- ricorrente -
E
, in Controparte_2 persona dell'Assessore pro tempore (C.F. , rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, siti in via CP_2
Libertà n. 174 è domiciliato;
-resistente - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Come esaustivamente riportato nella comparsa di costituzione ritualmente depositata Cont dall' di , la vicenda giudiziaria per cui è causa può essere così CP_2 sintetizzata: «(…) a) In data 16 ottobre 2021, i militari del Guardia di Finanza - Gruppo di Mussomeli – nell'ambito dell'esecuzione dell'attività finalizzata alla ricerca e repressione delle violazioni in materia di “lavoro sommerso”, in forza del D. Lgs. n. 19/03/2001 n. 68, ed avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e del D. Lgs n. 124/04 hanno proceduto ad effettuare un accesso ispettivo presso il ristorante , CP_1 esercente l'attività di ristorazione e somministrazione bevande con sede legale ed operativa a Mussomeli c/da Monticelli, il cui rappresentate legale è risultato essere il Sig. Parte_1
.
[...]
b) I militari, dopo essersi qualificati all'atto dell'accesso ispettivo, hanno proceduto alla ricognizione dei locali ed alla identificazione dei n. 12 soggetti trovati intenti al lavoro e precisamente: 1-
[...]
nato a [...] il [...], nato a [...] il il 27/08/2003, 3- CP_4 Controparte_5
nato a [...] il [...], nato a [...]_7
Mussomeli il 8/02/2003, nato a [...] il [...], 6- Controparte_8 CP_9
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...]
[...] Controparte_10 [...] nato a [...] il [...], nata a [...]_12
Mussomeli il08/05/92, 10- nata a [...] il [...], CP_13 Controparte_14 nata a [...] il [...], nato a [...] l'[...]. Controparte_15
Tutti i suddetti lavoratori erano impegnati a prestare la propria opera lavorativa presso il ristorante distribuiti tra, gli ambienti della cucina, forno, pizzeria e sala come si evince dal verbale di primo accesso ispettivo predisposto. I lavoratori rilasciavano la prescritta dichiarazione di rilevamento e identificazione del personale. Dalla dichiarazione della Sig.ra è emerso che la stessa CP_13 era la moglie del responsabile , mentre l'unico per cui era stata effettuata la preventiva Pt_1 comunicazione di assunzione era il Sig. percettore del beneficio del reddito di Parte_2 cittadinanza il quale non aveva provveduto a comunicare all' competente la variazione CP_16 reddituale e pertanto, in data 11/02/2022, veniva segnalato all'autorità giudiziaria. c) In data 18/10/2021 i militari hanno provveduto a richiedere dati e notizie al Centro per l'impiego di Mussomeli e acquisivano le comunicazioni Unilav per tutti i dipendenti. In data 8/11/2021 veniva acquisita dall'Amministrazione la seguente documentazione:
- delega al consulente del lavoro
- Libro Unico del Lavoro.
-prospetti paga e bonifici per il tracciamento dei pagamenti delle retribuzioni
-Comunicazione di assunzione di inviata il 22/10/2021 e visita medica effettuata il Pt_3
4/11/2021.
-Comunicazione di assunzione P-T. di inviata il 28/09/2021 e visita medica Parte_2 effettuata il 4/11/2021.
-Comunicazione di assunzione P.T. di inviata il 28/09/2021 e visita medica Controparte_9 effettuata il 4/11/2021.
-Comunicazione di assunzione P.T. di inviata il 28/09/2021 e visita medica Controparte_17 effettuata il 6/11/2021.
-Comunicazione di assunzione di per il 16/10/2021 inviata il 22/10/2021 e visita CP_18 medica effettuata il 4/11/2021.
-Comunicazione di assunzione P.T.di per il 16/10/2021 inviata il Persona_1
22/10/2021 .
- Ricevute di versamento dei contributi mod. F23, per i mesi da giugno a settembre. -Patti formativi studenti: , , Parte_4 Parte_5 CP_4 Parte_6
[...]
d) In data 20/01/2022, i militari, facevano i dovuti accertamenti presso l'istituto professionale per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di Mussomeli per accertare la validità del CP_19 patto formativo per i lavoratori , , Parte_4 Parte_5 CP_4 [...]
In tale occasione veniva acquisita la dichiarazione del Prof. Parte_6 Persona_2 quale referente autorizzato il quale precisava che la procedura per il patto formativo e/o la convenzione presupponeva alcuni adempimenti che dovevano essere posti in essere dal datore di lavoro. e) In data 30/03/2022 il prof. e gli addetti alla segreteria della scuola hanno dichiarato Per_2 che il giorno 16/10/2021 i quattro ragazzi trovati intenti al lavoro non erano inseriti in nessuna convenzione e/o patto formativo per l'anno 2021, contrariamente a quanto dichiarato dal Legale Rappresentante Sig. . Pt_1
In data 24/06/2022 [n.d.r. rectius, 16.07.2022: si tratta di un errore presente nella memoria Cont dell ] il responsabile della società esibiva la seguente documentazione: prospetti paga e bonifici per il tracciamento dei pagamenti delle retribuzioni dei Sig.ri e Parte_2 CP_9
, a tal proposito emergeva che per e venivano effettuate il 18/09/2021. CP_17 CP_9 CP_17
f) In data 15/09/2022 a conclusione degli accertamenti effettuati redigevano il verbale unico di accertamento e notificazione n.07 reparto CL 108 trasmesso e pervenuto all' di CP_3 CP_2 il 6/10/2022 prot. 572323/2022. Con il verbale Unico venivano notificati al Responsabile e alla Società la diffida (art. 13 D.LGS n.124/04) e gli illeciti amministrativi (redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 689/81) per le seguenti violazioni di legge:
-violazione - art. 3 comma 3 della Legge 23 aprile 2002 n.73 di conversione del Decreto-Legge 22 febbraio 2002 n.12 convertito in Legge 23 aprile 2002 n.73 come sostituito dall'art. 22, comma1, del D. Lgs. n. 151/15, per avere impiegato n. 9 lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Con rapporto redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 L. 689/81 del 17/02/23 prot.1845, dopo un'accurata descrizione della documentazione acquisita, dell'attività compiuta e degli accertamenti effettuati, considerata la mancanza della preventiva comunicazione di assunzione, e le mancate comunicazioni agli enti previdenziali ed assicurativi, la mancanza di progetti di tirocinio e della mancanza della convenzione con l'istituto scolastico, i militari della Guardia di Finanza concludevano che i Sig.ri trovati intenti al lavoro e descritti nel verbale unico e nel rapporto erano da considerare “lavoratori in nero”.
In data 14/10/2022 pervenivano all' amministrazione scritti difensivi. In data 27/09/2023 il veniva sentito, giusto verbale di audizione e confermava quanto esposto Pt_1 negli scritti difensivi. In data 4/10/2023 e 6/10/2023 ritenuto fondato l'accertamento, il Dirigente dell'
[...]
, previa valutazione di tutti gli elementi acquisiti, emetteva le ordinanze di Controparte_2 ingiunzione n. 23/084 prot. 11051 del 6/10/2023, l'ordinanza di ingiunzione n. 23/0083 prot. 10974 del 4/10/2023 e le ordinanze n.23/0083 prot. 10976 e la n. 23/0084 prot. n.10977 notificate al trasgressore e all'obbligato in solido, per un importo di € 28.800,00 che stanno a fondamento del presente giudizio. (…)». Con ricorso ritualmente depositato in data 07/11/2023, il sig. , in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante della ha spiegato Controparte_1 opposizione, per i motivi appresso indicati, nei confronti dell'Ordinanza Ingiunzione n. 23/0083 prot. n. 10976 del 04/10/2023 e n. 23/0083 prot. 10974 del 04/10/2023, entrambe notificate in data 13/10/2023, con cui veniva ingiunto agli odierni opponenti, rispettivamente nelle loro qualità di trasgressore ed obbligata solidale ai sensi dell'art. 6 L. 689/81, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 28.822,10 (euro ventottomilaottocentoventidue/10) – di cui € 28.800,00 per sanzione amministrativa ed
€ 22,10 per notifica – in relazione alla presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 3 del D.L 22/02/2022 n.12, conv. in L. 23/03/2022 n. 73, come sostituito dall'art. 22 c.1 del D.lgs 151/2015, per avere impiegato, alla data del 16.10.2021, lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Gli odierni opponenti, in particolare, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «(…) l'On. Tribunale di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia
-In via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs n. 150/2011, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
-Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n.23/0083 prot. nn. 10976 del 04/10/2023 notificata in data 13/10/2023 (All.1) e n. 10974 del 06/10/2023;
-nel merito, ritenere e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto e/o illegittimità in tutto e/o in parte dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, annullarla;
-ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'ordinanza impugnata con qualsivoglia statuizione, rendendola priva di effetti;
- In subordine, nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio (…)». Cont L' di , ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_2 degli avversi motivi di opposizione, così concludendo: «(…) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza ed eccezione,
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- Nel merito, rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato, per le ragioni indicate, o con qualsivoglia altra statuizione;
- In via istruttoria, rigettare la richiesta di prova per testi, sussistendo la prova documentale, ovvero, in subordine, ove accolta la prova richiesta da controparte, ammettere la prova testimoniale, con riferimento ai fatti di cui ai punti a) – b) – c) – d) – f) del presente atto, dei Militari della Guardia di Finanza che hanno effettuato il primo accesso ispettivo, come da verbale;
- Con vittoria di spese e compensi. (…)». La causa è stata istruita oralmente – con la testimonianza del Prof. (ammessa Per_2 ex art. 421 c.p.c.) – e documentalmente, per essere decisa nei termini appresso indicati in dispositivo. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di parte opponente in merito ad un'asserita violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 a tenore del quale “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Quanto all'interpretazione della suddetta disposizione legislativa è stato osservato in giurisprudenza che: “ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione recato dall'art. 14 della legge 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita”. Il termine per la contestazione dell'infrazione, in altri termini, non può farsi decorrere dalla sua consumazione ma decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi, tuttavia, ritenere che tale attività debba essere compiuta in un tempo ragionevole, correlato alla conoscenza della condotta illecita. È ius receptum che “l'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, facendo riferimento all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, deve essere interpretato nel senso che il termine di novanta giorni, ivi previsto, comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi della infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'articolo 13, la esistenza di tutti gli elementi della infrazione e richiede la valutazione dei fatti acquisiti, e afferenti agli elementi della infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita e a valutarne la consistenza, agli effetti della corretta formulazione della contestazione. (in termini Cass. civ. sez. II, 20/06/2018, n.16286) Conseguentemente, secondo le coordinate ermeneutiche segnate dalla Corte di Cassazione, il dies a quo deve farsi coincidere con il momento in cui l'Amministrazione era nelle condizioni di avere una conoscenza non approssimativa della condotta illecita, onde poter formulare una corretta e compiuta contestazione dell'infrazione. Ciò posto in line generale, si rileva che nel caso concreto, la violazione è stata contestata e notificata nel pieno rispetto di quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 sopra citato. Invero la notificazione della contestazione (contenuta nel verbale unico di accertamento e notificazione) è avvenuta il 15.09.2022, entro 90 giorni dall'ultimo atto istruttorio posto in essere dalla Guardia di Finanza – che si sostanzia nella richiesta di informazioni avanzata dai militari circa i lavoratori , e e la conseguente CP_9 CP_17 Parte_2 esibizione documentale di avvenuta il 17 luglio 2022. Pt_1
Inoltre, viene in rilievo sul punto la decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato che in tema di sanzioni amministrative la notifica dell'ordinanza di ingiunzione può essere fatta in qualunque tempo purché non sia intervenuta la prescrizione prevista dall'art. 28 della L. n.689/1981, stabilita in cinque anni dalla commessa violazione, ferme restando le cause interruttive (Cass. SS.UU. n. 9591 del 27/04/2006). Al riguardo, infatti, si rileva che l'art. 28 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni dispone che: “il diritto a riscuotere le somme per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Il secondo comma del sopracitato articolo 28 prevede che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile. La notifica delle ordinanze ingiunzione è stata quindi realizzata nel rispetto dei tempi normativamente previsti. Quanto, invece, al merito della vertenza, sono prive di fondamento le deduzioni di parte ricorrente circa l'infondatezza in fatto ed in diritto delle ordinanze di ingiunzione impugnate. Infatti, esse traggono origine dall'accesso ispettivo dei militari della Guardia di Finanza di Mussomeli del 16.10.2021 presso il ristorante – che ha permesso di Controparte_1 riscontrare, come da verbale, la presenza di dodici persone intente a lavoro - e dai successivi accertamenti, che hanno permesso di appurare che tra questi, solo uno era regolare. Ebbene, occorre previamente ricordare che «(…) per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022);» (Corte di Cassazione Sez. Lav. ordinanza 14 dicembre 2022 n. 36573). Calando l'insegnamento della Suprema Corte nel caso che qui viene in rilievo, emerge che il verbale relativo all'accesso ispettivo del 16.10.2021 presso il ristorante CP_1 fa fede fino a querela di falso circa il rinvenimento di dodici persone intente a
[...] lavorare nell'attività commerciale in questione, quale fatto attestato dal pubblico ufficiale rogante come avvenuto in sua presenza. Considerando che non è stata prodotta in giudizio alcuna querela di falso che mini il valore probatorio del verbale suddetto, questo Giudice ritiene provato il fatto che le dodici persone già menzionate fossero intente a svolgere attività lavorativa presso il ristorante in data 16.10.2021. Controparte_1
Quanto, poi, alla regolarità del rapporto di lavoro in essere tra il ristorante e i lavoratori, occorre distinguere tra la posizione degli studenti asseritamente sottoposti al progetto di alternanza scuola-lavoro e gli altri lavoratori. Per questa seconda categoria di persone risulta documentalmente provato che i seguenti lavoratori erano “in nero” perché le comunicazioni di assunzione dovevano essere effettuate con i modelli UNILAV entro le 24 ore del giorno antecedente all'inizio del rapporto di lavoro. Di
contro
: a) - risulta esser stata assunta il 16/10/2021, giorno dell'ispezione, con CP_20 comunicazione di assunzione del 22/10/2021 (visita medica preventiva di idoneità al lavoro del 4/11/2021); b) - ha dichiarato di essere stata assunta il 18/09/2021, ma la Controparte_17 comunicazione di assunzione è del 22/10/2021 (visita medica preventiva di idoneità al lavoro del 6/11/2021); c) - è stata assunta il 16/10/2021, giorno dell'ispezione, ma la Persona_3 comunicazione di assunzione è del 22/10/2021. d) - ha dichiarato di essere stata assunta il 16/10/2021, ma la CP_18 comunicazione di assunzione risulta essere del 22/10/2021 (visita medica preventiva di idoneità al lavoro del 4/11/2021); Rispetto a questi lavoratori, tutti trovati intenti al lavoro il giorno dell'accesso ispettivo (id est il 16/10/2021) dunque, appare evidente l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro al Ministero del Lavoro in via telematica tramite Modello Unificato-Lav (Decreto 30.10.2007 del Ministero del Lavoro e ella Previdenza Sociale) – con una comunicazione che assolve gli obblighi di Cont informazione anche nei confronti di enti diversi, tra i quali , – il giorno CP_16 CP_21 antecedente l'instaurazione stessa (il termine è fissato alle ore 24 del giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro). In mancanza di detta comunicazione, la prestazione di lavoro svolta, accertata nel caso di specie de visu dai militi della Guardia di Finanza, si configura come lavoro sommerso ed è soggetta all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3 co. 3 del d.l. 12/2002 per il caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Infondate sono, dunque, le doglianze avanzate dalla parte ricorrente sul punto. Parimenti prive di fondamento sono le censure avanzate nel merito in relazione alla posizione di , e studenti CP_4 Parte_6 Parte_4 asseritamente inseriti nel programma di alternanza scuola-lavoro. Sul punto si rileva che durante l'accesso ispettivo il ricorrente non è stato in grado di esibire alcun documento relativo allo svolgimento dei tirocini e che dagli accertamenti effettuati dai militari della Guardia di Finanza si appurava che nessuno di loro fosse inserito, alla data del 16.10.2021, in una convenzione o in un patto formativo tra la scuola da questi frequentata (ISS Virgilio di Mussomeli) e la società Controparte_1
Il ricorrente ha sostenuto nell'atto introduttivo l'insussistenza di alcun obbligo di comunicazione rispetto all'instaurazione del suddetto piano formativo. Ebbene, tale credenza collima con gli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dalla normativa di settore, come riportati dal Prof. nelle dichiarazioni rese ai militari Per_2 della Guardia di Finanza. Ed invero, per l'alternanza scuola-lavoro la comunicazione all'istituto d'istruzione deve essere comunque fatta, come anche la comunicazione per l'assicurazione obbligatoria all' . CP_21
In particolare, i tirocini formativi devono essere preceduti da un apposito progetto predisposto dal soggetto ospitante e autorizzato, previa stipula di convenzione con l'istituto scolastico frequentato dai soggetti lavoratori. In ogni caso l'avvio del tirocinio deve essere comunicato al Centro per l'impiego per ottenere il previsto nulla osta, devono essere nominati i Tutor interni ed esterni i quali devono sovraintendere al regolare svolgimento del tirocinio;
inoltre devono essere posti in essere gli adempimenti riguardanti gli orari di lavoro nonché compilate le schede di valutazione per l'attribuzione dei crediti formativi. Ebbene, tali incombenti non risultano esser stati compiuti per i Sigg.ri e CP_4 Pt_4
. Parte_6
Né si può considerare degno di pregio l'invocato affidamento riposto dal sig. Pt_1 nell'espletamento della procedura ad opera degli uffici scolastici posto che lo stesso sig.
aveva precedentemente stipulato una convenzione con la medesima scuola Pt_1 nell'anno 2019 per gli studenti , e Parte_5 Persona_4 [...]
, che risulta registrata presso gli uffici scolastici. Non può dirsi, dunque, Persona_5 che l'odierno ricorrente non sapesse come procedere. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dal prof. ai militari della Guardia di Finanza Per_2 emerge che in data 22.11.2021, quindi successivamente all'accesso ispettivo, il sig. Pt_1 abbia avanzato richiesta (individuata col num. 52 del Registro Contratti della scuola) per aderire ad una convenzione del P.C.T.O, richiesta che non avrebbe avuto ragione di avanzare se fosse stata in essere già una convenzione in relazione all'a.s. 2021/2022. Si osserva, infine, che la mancata comunicazione dei rapporti di lavoro de quibus agi Enti competenti (vale a dire Centro per l'impiego, ed ) e la totale assenza di CP_16 CP_21 adempimenti di carattere contributivo in relazione a tali rapporti per il periodo antecedente all'indagine ispettiva per cui è causa, impediscono di applicare alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L n. 12/2002 ai sensi del quale:
“
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”. Ad avviso di questo Giudice, infatti, dalla ricostruzione fattuale sopra svolta emerge in maniera “cristallina” la volontà degli odierni opponenti di occultare i rapporti di lavoro subordinato disvelati dai militi della Guardia di Finanza. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di opposizione va respinto. Per completezza espositiva, si osserva, poi, che nel verbale unico di accertamento e Cont notificazione, costituente il doc. 4 produzioni vengono trattate anche le posizioni di e , rispetto ai quali deve ritenersi essersi proceduto Controparte_9 Parte_5 separatamente, avendo i militi della Guardia Finanza ritenuto configurabili rispetto a tali lavoratori delle “violazioni non sanabili”. Rispetto a tali lavoratori, infatti, è stata ipotizzata sia la violazione dell'art. 22, lett. e) del D. Lgs. n. 151/2015 (quali lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro – c.d. maxisanzione), sia la violazione dell'art. 7, comma 15 bis D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 (in quanto lavoratori in nero appartenenti a nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza). Con riferimento, poi, alla posizione di (moglie del ricorrente) e CP_13 [...]
(cognata del ricorrente), nel richiamato verbale unico di accertamento e CP_22 Cont notificazione, costituente il doc. 4 produzioni è dato leggere:
Cont E dagli atti di causa non è dato sapere quali determinazioni abbia assunto l di rispetto alla loro posizione. CP_2
In ogni caso, per quel che qui rileva, è pacifico che la posizione di , Controparte_9
, e esuli dal perimetro del presente Parte_5 CP_13 Controparte_22 giudizio. Va, infine, respinta anche la subordinata domanda di rideterminazione della sanzione Cont inflitta dall di con le ordinanze ingiunzione qui impugnate. CP_2
Tale sanzione, infatti, da un lato, appare quantificata nel rispetto dei limiti edittali legislativamente previsti e, dall'altro lato, appare congrua rispetto ai parametri fissati dall'art. 11 della legge 689/1981, tenuto conto, in particolare, della gravità delle violazioni contestate (da correlarsi all'elevato numero dei dipendenti impiegati irregolarmente) e dell'assenza di resipiscenza da parte dell'odierno ricorrente. Quanto a quest'ultimo aspetto, si osserva che l'odierno ricorrente non soltanto ha deciso di non pagare in misura ridotta la sanzione inizialmente irrogata nei suoi confronti Cont dall' ma ha anche deciso di contestare infondatamente nella presente sede Cont processuale le legittime pretese sanzionatorie dell resistente.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione va respinta, con conseguente integrale conferma delle ordinanze ingiunzione qui opposte. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed al pregio Cont dell'attività difensiva svolta nell'interesse dell resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'opposizione, con conseguente integrale conferma delle ordinanze ingiunzione qui impugnate;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.699,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge. Bologna – Caltanissetta 01/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 01 dicembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in data 01/12/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1247/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(C.F. ) in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P.iva.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Culora e Rita Noto, giusta procura agli atti, con elezione di domicilio presso lo studio dei suddetti in Mussomeli, via Don Orione n.6;
- ricorrente -
E
, in Controparte_2 persona dell'Assessore pro tempore (C.F. , rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, siti in via CP_2
Libertà n. 174 è domiciliato;
-resistente - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Come esaustivamente riportato nella comparsa di costituzione ritualmente depositata Cont dall' di , la vicenda giudiziaria per cui è causa può essere così CP_2 sintetizzata: «(…) a) In data 16 ottobre 2021, i militari del Guardia di Finanza - Gruppo di Mussomeli – nell'ambito dell'esecuzione dell'attività finalizzata alla ricerca e repressione delle violazioni in materia di “lavoro sommerso”, in forza del D. Lgs. n. 19/03/2001 n. 68, ed avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e del D. Lgs n. 124/04 hanno proceduto ad effettuare un accesso ispettivo presso il ristorante , CP_1 esercente l'attività di ristorazione e somministrazione bevande con sede legale ed operativa a Mussomeli c/da Monticelli, il cui rappresentate legale è risultato essere il Sig. Parte_1
.
[...]
b) I militari, dopo essersi qualificati all'atto dell'accesso ispettivo, hanno proceduto alla ricognizione dei locali ed alla identificazione dei n. 12 soggetti trovati intenti al lavoro e precisamente: 1-
[...]
nato a [...] il [...], nato a [...] il il 27/08/2003, 3- CP_4 Controparte_5
nato a [...] il [...], nato a [...]_7
Mussomeli il 8/02/2003, nato a [...] il [...], 6- Controparte_8 CP_9
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...]
[...] Controparte_10 [...] nato a [...] il [...], nata a [...]_12
Mussomeli il08/05/92, 10- nata a [...] il [...], CP_13 Controparte_14 nata a [...] il [...], nato a [...] l'[...]. Controparte_15
Tutti i suddetti lavoratori erano impegnati a prestare la propria opera lavorativa presso il ristorante distribuiti tra, gli ambienti della cucina, forno, pizzeria e sala come si evince dal verbale di primo accesso ispettivo predisposto. I lavoratori rilasciavano la prescritta dichiarazione di rilevamento e identificazione del personale. Dalla dichiarazione della Sig.ra è emerso che la stessa CP_13 era la moglie del responsabile , mentre l'unico per cui era stata effettuata la preventiva Pt_1 comunicazione di assunzione era il Sig. percettore del beneficio del reddito di Parte_2 cittadinanza il quale non aveva provveduto a comunicare all' competente la variazione CP_16 reddituale e pertanto, in data 11/02/2022, veniva segnalato all'autorità giudiziaria. c) In data 18/10/2021 i militari hanno provveduto a richiedere dati e notizie al Centro per l'impiego di Mussomeli e acquisivano le comunicazioni Unilav per tutti i dipendenti. In data 8/11/2021 veniva acquisita dall'Amministrazione la seguente documentazione:
- delega al consulente del lavoro
- Libro Unico del Lavoro.
-prospetti paga e bonifici per il tracciamento dei pagamenti delle retribuzioni
-Comunicazione di assunzione di inviata il 22/10/2021 e visita medica effettuata il Pt_3
4/11/2021.
-Comunicazione di assunzione P-T. di inviata il 28/09/2021 e visita medica Parte_2 effettuata il 4/11/2021.
-Comunicazione di assunzione P.T. di inviata il 28/09/2021 e visita medica Controparte_9 effettuata il 4/11/2021.
-Comunicazione di assunzione P.T. di inviata il 28/09/2021 e visita medica Controparte_17 effettuata il 6/11/2021.
-Comunicazione di assunzione di per il 16/10/2021 inviata il 22/10/2021 e visita CP_18 medica effettuata il 4/11/2021.
-Comunicazione di assunzione P.T.di per il 16/10/2021 inviata il Persona_1
22/10/2021 .
- Ricevute di versamento dei contributi mod. F23, per i mesi da giugno a settembre. -Patti formativi studenti: , , Parte_4 Parte_5 CP_4 Parte_6
[...]
d) In data 20/01/2022, i militari, facevano i dovuti accertamenti presso l'istituto professionale per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di Mussomeli per accertare la validità del CP_19 patto formativo per i lavoratori , , Parte_4 Parte_5 CP_4 [...]
In tale occasione veniva acquisita la dichiarazione del Prof. Parte_6 Persona_2 quale referente autorizzato il quale precisava che la procedura per il patto formativo e/o la convenzione presupponeva alcuni adempimenti che dovevano essere posti in essere dal datore di lavoro. e) In data 30/03/2022 il prof. e gli addetti alla segreteria della scuola hanno dichiarato Per_2 che il giorno 16/10/2021 i quattro ragazzi trovati intenti al lavoro non erano inseriti in nessuna convenzione e/o patto formativo per l'anno 2021, contrariamente a quanto dichiarato dal Legale Rappresentante Sig. . Pt_1
In data 24/06/2022 [n.d.r. rectius, 16.07.2022: si tratta di un errore presente nella memoria Cont dell ] il responsabile della società esibiva la seguente documentazione: prospetti paga e bonifici per il tracciamento dei pagamenti delle retribuzioni dei Sig.ri e Parte_2 CP_9
, a tal proposito emergeva che per e venivano effettuate il 18/09/2021. CP_17 CP_9 CP_17
f) In data 15/09/2022 a conclusione degli accertamenti effettuati redigevano il verbale unico di accertamento e notificazione n.07 reparto CL 108 trasmesso e pervenuto all' di CP_3 CP_2 il 6/10/2022 prot. 572323/2022. Con il verbale Unico venivano notificati al Responsabile e alla Società la diffida (art. 13 D.LGS n.124/04) e gli illeciti amministrativi (redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 689/81) per le seguenti violazioni di legge:
-violazione - art. 3 comma 3 della Legge 23 aprile 2002 n.73 di conversione del Decreto-Legge 22 febbraio 2002 n.12 convertito in Legge 23 aprile 2002 n.73 come sostituito dall'art. 22, comma1, del D. Lgs. n. 151/15, per avere impiegato n. 9 lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Con rapporto redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 L. 689/81 del 17/02/23 prot.1845, dopo un'accurata descrizione della documentazione acquisita, dell'attività compiuta e degli accertamenti effettuati, considerata la mancanza della preventiva comunicazione di assunzione, e le mancate comunicazioni agli enti previdenziali ed assicurativi, la mancanza di progetti di tirocinio e della mancanza della convenzione con l'istituto scolastico, i militari della Guardia di Finanza concludevano che i Sig.ri trovati intenti al lavoro e descritti nel verbale unico e nel rapporto erano da considerare “lavoratori in nero”.
In data 14/10/2022 pervenivano all' amministrazione scritti difensivi. In data 27/09/2023 il veniva sentito, giusto verbale di audizione e confermava quanto esposto Pt_1 negli scritti difensivi. In data 4/10/2023 e 6/10/2023 ritenuto fondato l'accertamento, il Dirigente dell'
[...]
, previa valutazione di tutti gli elementi acquisiti, emetteva le ordinanze di Controparte_2 ingiunzione n. 23/084 prot. 11051 del 6/10/2023, l'ordinanza di ingiunzione n. 23/0083 prot. 10974 del 4/10/2023 e le ordinanze n.23/0083 prot. 10976 e la n. 23/0084 prot. n.10977 notificate al trasgressore e all'obbligato in solido, per un importo di € 28.800,00 che stanno a fondamento del presente giudizio. (…)». Con ricorso ritualmente depositato in data 07/11/2023, il sig. , in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante della ha spiegato Controparte_1 opposizione, per i motivi appresso indicati, nei confronti dell'Ordinanza Ingiunzione n. 23/0083 prot. n. 10976 del 04/10/2023 e n. 23/0083 prot. 10974 del 04/10/2023, entrambe notificate in data 13/10/2023, con cui veniva ingiunto agli odierni opponenti, rispettivamente nelle loro qualità di trasgressore ed obbligata solidale ai sensi dell'art. 6 L. 689/81, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 28.822,10 (euro ventottomilaottocentoventidue/10) – di cui € 28.800,00 per sanzione amministrativa ed
€ 22,10 per notifica – in relazione alla presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 3 del D.L 22/02/2022 n.12, conv. in L. 23/03/2022 n. 73, come sostituito dall'art. 22 c.1 del D.lgs 151/2015, per avere impiegato, alla data del 16.10.2021, lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Gli odierni opponenti, in particolare, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «(…) l'On. Tribunale di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia
-In via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs n. 150/2011, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
-Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n.23/0083 prot. nn. 10976 del 04/10/2023 notificata in data 13/10/2023 (All.1) e n. 10974 del 06/10/2023;
-nel merito, ritenere e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto e/o illegittimità in tutto e/o in parte dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, annullarla;
-ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'ordinanza impugnata con qualsivoglia statuizione, rendendola priva di effetti;
- In subordine, nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio (…)». Cont L' di , ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_2 degli avversi motivi di opposizione, così concludendo: «(…) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza ed eccezione,
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- Nel merito, rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato, per le ragioni indicate, o con qualsivoglia altra statuizione;
- In via istruttoria, rigettare la richiesta di prova per testi, sussistendo la prova documentale, ovvero, in subordine, ove accolta la prova richiesta da controparte, ammettere la prova testimoniale, con riferimento ai fatti di cui ai punti a) – b) – c) – d) – f) del presente atto, dei Militari della Guardia di Finanza che hanno effettuato il primo accesso ispettivo, come da verbale;
- Con vittoria di spese e compensi. (…)». La causa è stata istruita oralmente – con la testimonianza del Prof. (ammessa Per_2 ex art. 421 c.p.c.) – e documentalmente, per essere decisa nei termini appresso indicati in dispositivo. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di parte opponente in merito ad un'asserita violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 a tenore del quale “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Quanto all'interpretazione della suddetta disposizione legislativa è stato osservato in giurisprudenza che: “ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione recato dall'art. 14 della legge 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita”. Il termine per la contestazione dell'infrazione, in altri termini, non può farsi decorrere dalla sua consumazione ma decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi, tuttavia, ritenere che tale attività debba essere compiuta in un tempo ragionevole, correlato alla conoscenza della condotta illecita. È ius receptum che “l'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, facendo riferimento all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, deve essere interpretato nel senso che il termine di novanta giorni, ivi previsto, comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi della infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'articolo 13, la esistenza di tutti gli elementi della infrazione e richiede la valutazione dei fatti acquisiti, e afferenti agli elementi della infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita e a valutarne la consistenza, agli effetti della corretta formulazione della contestazione. (in termini Cass. civ. sez. II, 20/06/2018, n.16286) Conseguentemente, secondo le coordinate ermeneutiche segnate dalla Corte di Cassazione, il dies a quo deve farsi coincidere con il momento in cui l'Amministrazione era nelle condizioni di avere una conoscenza non approssimativa della condotta illecita, onde poter formulare una corretta e compiuta contestazione dell'infrazione. Ciò posto in line generale, si rileva che nel caso concreto, la violazione è stata contestata e notificata nel pieno rispetto di quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 sopra citato. Invero la notificazione della contestazione (contenuta nel verbale unico di accertamento e notificazione) è avvenuta il 15.09.2022, entro 90 giorni dall'ultimo atto istruttorio posto in essere dalla Guardia di Finanza – che si sostanzia nella richiesta di informazioni avanzata dai militari circa i lavoratori , e e la conseguente CP_9 CP_17 Parte_2 esibizione documentale di avvenuta il 17 luglio 2022. Pt_1
Inoltre, viene in rilievo sul punto la decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato che in tema di sanzioni amministrative la notifica dell'ordinanza di ingiunzione può essere fatta in qualunque tempo purché non sia intervenuta la prescrizione prevista dall'art. 28 della L. n.689/1981, stabilita in cinque anni dalla commessa violazione, ferme restando le cause interruttive (Cass. SS.UU. n. 9591 del 27/04/2006). Al riguardo, infatti, si rileva che l'art. 28 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni dispone che: “il diritto a riscuotere le somme per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Il secondo comma del sopracitato articolo 28 prevede che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile. La notifica delle ordinanze ingiunzione è stata quindi realizzata nel rispetto dei tempi normativamente previsti. Quanto, invece, al merito della vertenza, sono prive di fondamento le deduzioni di parte ricorrente circa l'infondatezza in fatto ed in diritto delle ordinanze di ingiunzione impugnate. Infatti, esse traggono origine dall'accesso ispettivo dei militari della Guardia di Finanza di Mussomeli del 16.10.2021 presso il ristorante – che ha permesso di Controparte_1 riscontrare, come da verbale, la presenza di dodici persone intente a lavoro - e dai successivi accertamenti, che hanno permesso di appurare che tra questi, solo uno era regolare. Ebbene, occorre previamente ricordare che «(…) per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022);» (Corte di Cassazione Sez. Lav. ordinanza 14 dicembre 2022 n. 36573). Calando l'insegnamento della Suprema Corte nel caso che qui viene in rilievo, emerge che il verbale relativo all'accesso ispettivo del 16.10.2021 presso il ristorante CP_1 fa fede fino a querela di falso circa il rinvenimento di dodici persone intente a
[...] lavorare nell'attività commerciale in questione, quale fatto attestato dal pubblico ufficiale rogante come avvenuto in sua presenza. Considerando che non è stata prodotta in giudizio alcuna querela di falso che mini il valore probatorio del verbale suddetto, questo Giudice ritiene provato il fatto che le dodici persone già menzionate fossero intente a svolgere attività lavorativa presso il ristorante in data 16.10.2021. Controparte_1
Quanto, poi, alla regolarità del rapporto di lavoro in essere tra il ristorante e i lavoratori, occorre distinguere tra la posizione degli studenti asseritamente sottoposti al progetto di alternanza scuola-lavoro e gli altri lavoratori. Per questa seconda categoria di persone risulta documentalmente provato che i seguenti lavoratori erano “in nero” perché le comunicazioni di assunzione dovevano essere effettuate con i modelli UNILAV entro le 24 ore del giorno antecedente all'inizio del rapporto di lavoro. Di
contro
: a) - risulta esser stata assunta il 16/10/2021, giorno dell'ispezione, con CP_20 comunicazione di assunzione del 22/10/2021 (visita medica preventiva di idoneità al lavoro del 4/11/2021); b) - ha dichiarato di essere stata assunta il 18/09/2021, ma la Controparte_17 comunicazione di assunzione è del 22/10/2021 (visita medica preventiva di idoneità al lavoro del 6/11/2021); c) - è stata assunta il 16/10/2021, giorno dell'ispezione, ma la Persona_3 comunicazione di assunzione è del 22/10/2021. d) - ha dichiarato di essere stata assunta il 16/10/2021, ma la CP_18 comunicazione di assunzione risulta essere del 22/10/2021 (visita medica preventiva di idoneità al lavoro del 4/11/2021); Rispetto a questi lavoratori, tutti trovati intenti al lavoro il giorno dell'accesso ispettivo (id est il 16/10/2021) dunque, appare evidente l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro al Ministero del Lavoro in via telematica tramite Modello Unificato-Lav (Decreto 30.10.2007 del Ministero del Lavoro e ella Previdenza Sociale) – con una comunicazione che assolve gli obblighi di Cont informazione anche nei confronti di enti diversi, tra i quali , – il giorno CP_16 CP_21 antecedente l'instaurazione stessa (il termine è fissato alle ore 24 del giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro). In mancanza di detta comunicazione, la prestazione di lavoro svolta, accertata nel caso di specie de visu dai militi della Guardia di Finanza, si configura come lavoro sommerso ed è soggetta all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3 co. 3 del d.l. 12/2002 per il caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Infondate sono, dunque, le doglianze avanzate dalla parte ricorrente sul punto. Parimenti prive di fondamento sono le censure avanzate nel merito in relazione alla posizione di , e studenti CP_4 Parte_6 Parte_4 asseritamente inseriti nel programma di alternanza scuola-lavoro. Sul punto si rileva che durante l'accesso ispettivo il ricorrente non è stato in grado di esibire alcun documento relativo allo svolgimento dei tirocini e che dagli accertamenti effettuati dai militari della Guardia di Finanza si appurava che nessuno di loro fosse inserito, alla data del 16.10.2021, in una convenzione o in un patto formativo tra la scuola da questi frequentata (ISS Virgilio di Mussomeli) e la società Controparte_1
Il ricorrente ha sostenuto nell'atto introduttivo l'insussistenza di alcun obbligo di comunicazione rispetto all'instaurazione del suddetto piano formativo. Ebbene, tale credenza collima con gli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dalla normativa di settore, come riportati dal Prof. nelle dichiarazioni rese ai militari Per_2 della Guardia di Finanza. Ed invero, per l'alternanza scuola-lavoro la comunicazione all'istituto d'istruzione deve essere comunque fatta, come anche la comunicazione per l'assicurazione obbligatoria all' . CP_21
In particolare, i tirocini formativi devono essere preceduti da un apposito progetto predisposto dal soggetto ospitante e autorizzato, previa stipula di convenzione con l'istituto scolastico frequentato dai soggetti lavoratori. In ogni caso l'avvio del tirocinio deve essere comunicato al Centro per l'impiego per ottenere il previsto nulla osta, devono essere nominati i Tutor interni ed esterni i quali devono sovraintendere al regolare svolgimento del tirocinio;
inoltre devono essere posti in essere gli adempimenti riguardanti gli orari di lavoro nonché compilate le schede di valutazione per l'attribuzione dei crediti formativi. Ebbene, tali incombenti non risultano esser stati compiuti per i Sigg.ri e CP_4 Pt_4
. Parte_6
Né si può considerare degno di pregio l'invocato affidamento riposto dal sig. Pt_1 nell'espletamento della procedura ad opera degli uffici scolastici posto che lo stesso sig.
aveva precedentemente stipulato una convenzione con la medesima scuola Pt_1 nell'anno 2019 per gli studenti , e Parte_5 Persona_4 [...]
, che risulta registrata presso gli uffici scolastici. Non può dirsi, dunque, Persona_5 che l'odierno ricorrente non sapesse come procedere. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dal prof. ai militari della Guardia di Finanza Per_2 emerge che in data 22.11.2021, quindi successivamente all'accesso ispettivo, il sig. Pt_1 abbia avanzato richiesta (individuata col num. 52 del Registro Contratti della scuola) per aderire ad una convenzione del P.C.T.O, richiesta che non avrebbe avuto ragione di avanzare se fosse stata in essere già una convenzione in relazione all'a.s. 2021/2022. Si osserva, infine, che la mancata comunicazione dei rapporti di lavoro de quibus agi Enti competenti (vale a dire Centro per l'impiego, ed ) e la totale assenza di CP_16 CP_21 adempimenti di carattere contributivo in relazione a tali rapporti per il periodo antecedente all'indagine ispettiva per cui è causa, impediscono di applicare alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L n. 12/2002 ai sensi del quale:
“
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”. Ad avviso di questo Giudice, infatti, dalla ricostruzione fattuale sopra svolta emerge in maniera “cristallina” la volontà degli odierni opponenti di occultare i rapporti di lavoro subordinato disvelati dai militi della Guardia di Finanza. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di opposizione va respinto. Per completezza espositiva, si osserva, poi, che nel verbale unico di accertamento e Cont notificazione, costituente il doc. 4 produzioni vengono trattate anche le posizioni di e , rispetto ai quali deve ritenersi essersi proceduto Controparte_9 Parte_5 separatamente, avendo i militi della Guardia Finanza ritenuto configurabili rispetto a tali lavoratori delle “violazioni non sanabili”. Rispetto a tali lavoratori, infatti, è stata ipotizzata sia la violazione dell'art. 22, lett. e) del D. Lgs. n. 151/2015 (quali lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro – c.d. maxisanzione), sia la violazione dell'art. 7, comma 15 bis D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 (in quanto lavoratori in nero appartenenti a nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza). Con riferimento, poi, alla posizione di (moglie del ricorrente) e CP_13 [...]
(cognata del ricorrente), nel richiamato verbale unico di accertamento e CP_22 Cont notificazione, costituente il doc. 4 produzioni è dato leggere:
Cont E dagli atti di causa non è dato sapere quali determinazioni abbia assunto l di rispetto alla loro posizione. CP_2
In ogni caso, per quel che qui rileva, è pacifico che la posizione di , Controparte_9
, e esuli dal perimetro del presente Parte_5 CP_13 Controparte_22 giudizio. Va, infine, respinta anche la subordinata domanda di rideterminazione della sanzione Cont inflitta dall di con le ordinanze ingiunzione qui impugnate. CP_2
Tale sanzione, infatti, da un lato, appare quantificata nel rispetto dei limiti edittali legislativamente previsti e, dall'altro lato, appare congrua rispetto ai parametri fissati dall'art. 11 della legge 689/1981, tenuto conto, in particolare, della gravità delle violazioni contestate (da correlarsi all'elevato numero dei dipendenti impiegati irregolarmente) e dell'assenza di resipiscenza da parte dell'odierno ricorrente. Quanto a quest'ultimo aspetto, si osserva che l'odierno ricorrente non soltanto ha deciso di non pagare in misura ridotta la sanzione inizialmente irrogata nei suoi confronti Cont dall' ma ha anche deciso di contestare infondatamente nella presente sede Cont processuale le legittime pretese sanzionatorie dell resistente.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione va respinta, con conseguente integrale conferma delle ordinanze ingiunzione qui opposte. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed al pregio Cont dell'attività difensiva svolta nell'interesse dell resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'opposizione, con conseguente integrale conferma delle ordinanze ingiunzione qui impugnate;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.699,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge. Bologna – Caltanissetta 01/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli