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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/10/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore
Dott. Luisa Bettio Giudice
Dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 867/2025 promossa da: con l'avv. DELLA LUNA MARCO Parte_1
Ricorrente Contro
con l'avv. FORTIN SABRINA Controparte_1
Resistente
Con l'intervento di: , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...] on avv. Carlo Cristante, RO Fiscon e NO Gentilin CP_8
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
Oggetto: interdizione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente:
“dichiarare l'interdizione di , sopra generalizzata. Vinte le spese in caso Controparte_1 di opposizione”.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
pagina 1 di 8 - nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere la domanda di interdizione contro la SI.ra ; Controparte_1
- nel merito, in subordine: nell'ipotesi di dichiarazione di interdizione della SI.ra
[...]
, nominare, prima quale tutore provvisorio e poi quale tutore definitivo, la figlia CP_1
o, in subordine, il figlio o in via di ulteriore Controparte_2 Controparte_6 subordine, l'Avv. Maurizio Gaibani;
– in via istruttoria: non ci si oppone all'eventuale CTU disposta dall'Ill.mo Giudice adito volta ad accertare l'attuale stato psichico-fisico della SI.ra e quale tra l'istituito CP_1 dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno sia il più idoneo a proteggere la
SI.ra e gli interessi della medesima;
Controparte_1
- con vittoria di spese di lite”.
Conclusioni per gli intervenuti , Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
CP_7 Controparte_8
“Insistono per il rigetto del ricorso per interdizione;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta del SI. invitano l'Ecc.mo Tribunale a Parte_1 nominare quale tutore della SI.ra l'Avv. Maurizio Gaibani, Controparte_1 professionista già indicato come amministratore dall'interdicenda nel ricorso per A.d.S. dalla stessa promosso e tuttora pendente”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 20.02.2025 ha chiesto che venga dichiarata Parte_1
l'interdizione della madre, sul presupposto che ella presenta una perdita Controparte_1 delle capacità cognitive necessarie per gestire il suo patrimonio e le necessità di vita ordinaria a causa di un probabile Alzheimer.
Il ricorrente ha allegato che:
- è titolare di cospicuo patrimonio comprendente quote societarie e beni Controparte_1 mobili e immobili;
- è già stato promosso il diverso procedimento n. 11708/2024 VG per la nomina di amministratore di sostegno;
- la si trova, tuttavia, in condizioni di abituale infermità di mente tale da CP_1 compromettere la capacità di intendere e di volere in modo significativo e da renderla incapace di provvedere ai propri interessi: ella è incapace di compiere gli atti della vita quotidiana necessari per la cura della persona, non è in grado di preparare i pasti e di pagina 2 di 8 accudire la casa, non è in grado di svolgere gli atti di ordinaria amministrazione come fare la spesa e gestire il denaro;
nelle relazioni personali la sua memoria discorsiva non dura oltre il minuto;
presenta una situazione clinica/sanitaria esordita con la morte del figlio nel 2014 e peggiorata nel tempo fino all'aggravamento definitivo avvenuto con la Per_1 morte del marito a dicembre 2020;
- le valutazioni contenute nei certificati CRIC evidenziano una grave incapacità cognitiva nel gestire i propri affari fin da settembre 2020 e una perdita totale della capacità di gestione del denaro fin da marzo 2021 e certificano una “demenza senile – probabile
Alzheimer”;
- anche la perizia di rivalutazione svolta il 4.9.2024 dalla dott.ssa dimostra la Per_2 inadeguatezza dell'istituto della amministrazione di sostegno;
- la misura dell'interdizione è inoltre necessaria in ragione del fatto che i figli ed CP_2
in questi anni, hanno progressivamente estromesso la madre dalle cariche sociali CP_6
e l'hanno indotta in più occasioni (dal 2017 al 2024) a firmare atti lesivi dei suoi interessi con pregiudizio anche dei diritti degli altri eredi.
Il ricorso, contenente l'indicazione dei prossimi congiunti dell'interdicenda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato ritualmente notificato a questi nonché alla convenuta, la quale si è regolarmente costituita in giudizio ed è comparsa all'udienza del
10.4.2025.
Nell'atto di costituzione l'interdicenda rileva che:
- nel 2014, dopo la morte del figlio maggiore , accusava i primi segnali di un Per_1 declino cognitivo, aggravatosi nel 2020 dopo la morte del marito;
- a marzo 2023, il figlio presentava un primo ricorso per la nomina di un Pt_1 amministratore di sostegno e, tuttavia, all'epoca ella risultava avere adeguate capacità e abilità di autonomia personale, una sufficiente sfera di comprensione e sufficienti riferimenti orientativi a livello personale e familiare, tanto che il ricorso veniva rigettato;
- nell'ultimo anno, tuttavia, il disturbo neuro-cognitivo si è aggravato al punto da non essere la convenuta più in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
- allo scopo di indagare le proprie capacità la convenuta si sottoponeva, in data 4 settembre
2024, a rivalutazione neuropsicologica, svolta dalla dott.ssa Persona_3
- dalla nuova valutazione emergeva che ella non è orientata nel tempo e appare limitatamente orientata nello spazio, che la memoria non è conservata e presenta deficit cognitivi ed alterazioni dei nessi associativi;
pagina 3 di 8 - l'11.10.2024 veniva pertanto depositato avanti al Tribunale di Padova ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, al quale aderivano tutti i figli, ivi compreso il figlio oggi ricorrente nella procedura di interdizione;
Pt_1
Contr
- nelle more di svolgimento del procedimento per la nomina di accadeva, inopinatamente, che provvedesse a incardinare il presente giudizio, senza Parte_1 che ve ne fossero i presupposti;
- è infatti da ritenersi più confacente alle attuali esigenze della convenuta l'istituto dell'amministratore di sostegno in quanto presenta maggiore flessibilità e agilità nella relativa procedura applicativa e può consentire, seppur in modo limitato, la possibilità per la convenuta di autodeterminarsi nell'ambito dei rapporti personali e patrimoniali, in quanto la sig.ra non ha bisogno di essere sostituita ma assistita e curata. CP_1
Si costituivano regolarmente nel giudizio anche i parenti con atto depositato il 09.04.2025
Allegavano che:
-non era dato comprendere le ragioni della attivazione della procedura di interdizione da parte dell'odierno ricorrente, avendo quest'ultimo, sulla base della medesima Contr documentazione, già aderito alla diversa richiesta di nomina di nel procedimento tuttora pendente;
-non era confacente al caso di specie l'adozione della misura dell'interdizione, alla luce dei principi di residualità e proporzionalità che reggono l'istituto, essendo tuttora la convenuta in grado di svolgere in autonomia le attività ordinarie ed essendo maggiormente rispondente alle sue esigenze la nomina di un ADS in affiancamento.
All'udienza del 10.4.2025 si è proceduto all'esame dell'interdicenda.
All'esito veniva concesso termine a parte ricorrente per repliche alla comparsa di controparte e veniva fissata udienza al 30.05.2025.
All'esito di detta udienza la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza al 11.07.2025 per la rimessione della causa al collegio. Stente la mancata comparizione di parte ricorrente all'udienza del 11.07.2025 la causa veniva rinviata all'11.09.2025 e all'esito veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Tanto premesso, la domanda di interdizione non può essere accolta in quanto i dati acquisiti in corso di causa non giustificano la pronuncia d'interdizione nei confronti di pagina 4 di 8 , parendo misura adeguata l'amministrazione di sostegno per la cui nomina Controparte_1
è in corso di svolgimento il parallelo procedimento n. 11708/24 VG.
In punto di diritto, occorre premettere che la scelta dell'istituto della interdizione, a seguito della introduzione della diversa misura di protezione della amministrazione di sostegno, è retto dai criteri di proporzionalità e residualità.
In particolare, la suprema Corte ha chiarito in primo luogo che: “ In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n.
6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo
l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso
l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie;
mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare.” (Cass. sez. 1, sent. n. 4866 del 01.03.2010).
In secondo luogo, la riforma, nel delimitare le condizioni dell'amministrazione di sostegno rispetto a quelle dell'interdizione, all'414 c.c., così come innovato a seguito della l. 6/2004, pur confermando i presupposti dell'interdizione secondo la previgente normativa, esplicita il criterio di adeguatezza, secondo cui il Giudice sceglierà l'interdizione solo quando ciò è necessario per assicurare un'adeguata protezione all'interessato, non potendo a ciò provvedere il diverso istituto dell'ADS. E infatti più volte la giurisprudenza ha chiarito che
“ove ricorrano i presupposti per disporre l'amministrazione di sostegno, la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all'apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente
pagina 5 di 8 penalizzante” (v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n.
6079/2020).
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie deve anzitutto rilevarsi come, sebbene le capacità cognitive della sig.ra si stiano affievolendo, ella sia tuttora in CP_1 grado di descrivere con compiutezza la propria vita e le attività quotidiane e di manifestare le proprie determinazioni.
Dalla documentazione sanitaria in atti risulta che la sig.ra è stata valutata dalla CP_1 dott.ssa in data 04.09.2024, dalla quale risulta un sufficiente Persona_4 funzionamento delle capacità cognitive con compromissione della memoria a breve termine .
Dalla relazione della professionista (doc. 4) risulta quanto segue: “CONCLUSIONI.
Rispetto alla precedente valutazione, ad oggi, 04.09.2024, emerge la mancata consapevolezza di determinate azioni. Questa particolarità emerge come conseguenza relativa alla compromissione della memoria a breve termine, che risulta marcatamente compromessa. Questa facoltà cognitiva è alla base della possibilità di creare consapevolezza della situazione quotidiana. La mancata capacità di trasformare in ricordo il vissuto, gli accadimenti, le azioni volontarie, espone la SInora a CP_1 pericolo per sé stessa (dimenticarsi il fuoco acceso perché manca il ricordo di averlo acceso;
dimenticarsi di aver fatto un prelievo e dove aver riposto il denaro perché non vi è la capacità di trasformare l'azione in ricordo;
la possibilità di aver firmato qualche documento e dimenticarsi di averlo fatto … sono esempi pratici dei pericoli a cui la
SInora può andare incontro). Nel complesso le competenze cognitive sono sufficienti, ma
l'incapacità di armonizzarle tra loro, anche per la difficoltà di ricordare cosa si sta facendo, rendono la SInora più “fragile” rispetto a come si è conosciuta un anno fa. Ha contezza del supporto della figlia con la quale pare emergere una continuità relazionale e di caregiving importante. È la figlia che l'accompagna nelle diverse situazioni di vita della
SInora, sia sanitarie che di altro tipo. Il funzionamento cognitivo che emerge in valutazione è alterato nella dimensione della memoria a breve termine che diventa responsabile della mancata formazione dei ricordi recenti. La memoria per fatti precedenti appare adeguata fino a circa il 2014; da 2014 al 2024 i ricordi vengono riferiti collocati in un arco temporale recente in particolare la SInora riferisce: “un anno fa”. Le attività quotidiane sono supportate da un aiuto, che pare essere in continuità con lo stile di vita
pagina 6 di 8 della SInora. Nel complesso le singole attività cognitive nel loro specifico funzionamento sono sufficienti ma non vengono integrate dalla capacità di ricordare cosa sta facendo”.
Che tali siano le condizioni della resistente è emerso anche in sede di audizione da parte del Giudice, laddove la sig.ra ha avuto difficoltà a collocare nel tempo alcuni CP_1 accadimenti. Tuttavia, la sig.ra è apparsa curata nella persona e consapevole della CP_1 propria situazione, in grado di raccontare gli accadimenti della propria vita, gli eventi del passato e la sua quotidianità. Ella, soprattutto ai fini che qui interessano, è apparsa in grado di esprimere le proprie necessità e le proprie volontà.
Gli esiti dell'esame condotto sono dunque congruenti con la documentazione medica in atti.
A fronte di tale situazione ritiene il Collegio che, allo stato, la sig.ra necessiti di CP_1 un affiancamento nella gestione e cura dei propri interessi, ma che, avendo le funzioni cognitive conservate in maniera sufficiente ed essendo in grado di esprimere le proprie determinazioni, non debba ricorrersi all'istituto dell'interdizione (che costituisce in materia l'extrema ratio), ma al diverso e più duttile istituto dell'ADS, che potrà più agevolmente essere adattato alle specifiche necessità del caso concreto e consentirà alla beneficiaria la conservazione di un margine di autonomia e operatività nella vita quotidiana, evento che non vi è ragione di escludere ed anzi va incentivato per una migliore condizione di vita quotidiana della stessa SI.ra . CP_1
In applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e delle valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze, nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'amministrazione di sostegno è, conclusivamente, l'istituto idoneo ad assicurare un'adeguata protezione a in termini di assistenza, cura della Controparte_1 persona e gestione patrimoniale e, per la particolare duttilità, consentirà di fronteggiare adeguatamente le esigenze della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dei convenuti, secondo i parametri per le cause di valore indeterminabile – bassa complessità di cui al
DM 55/2022 in favore dei convenuti in €. 851 per la fase di studio, €. 602 per la fase introduttiva e €. 1453 per la fase decisionale facendo riferimento ai valori minimi ivi previsti attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita, così dispone:
1- Rigetta il ricorso;
2-Condanna l'attore a rimborsare le spese di lite, che si liquidano
- in favore di in €.
2.906 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali. Controparte_1
- in favore di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, in €.
2.906 per spese, oltre CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
i.v.a., c.p.a. e per spese generali
PADOVA, nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Presidente rel.
dott. Barbara De Munari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore
Dott. Luisa Bettio Giudice
Dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 867/2025 promossa da: con l'avv. DELLA LUNA MARCO Parte_1
Ricorrente Contro
con l'avv. FORTIN SABRINA Controparte_1
Resistente
Con l'intervento di: , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...] on avv. Carlo Cristante, RO Fiscon e NO Gentilin CP_8
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
Oggetto: interdizione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente:
“dichiarare l'interdizione di , sopra generalizzata. Vinte le spese in caso Controparte_1 di opposizione”.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
pagina 1 di 8 - nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere la domanda di interdizione contro la SI.ra ; Controparte_1
- nel merito, in subordine: nell'ipotesi di dichiarazione di interdizione della SI.ra
[...]
, nominare, prima quale tutore provvisorio e poi quale tutore definitivo, la figlia CP_1
o, in subordine, il figlio o in via di ulteriore Controparte_2 Controparte_6 subordine, l'Avv. Maurizio Gaibani;
– in via istruttoria: non ci si oppone all'eventuale CTU disposta dall'Ill.mo Giudice adito volta ad accertare l'attuale stato psichico-fisico della SI.ra e quale tra l'istituito CP_1 dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno sia il più idoneo a proteggere la
SI.ra e gli interessi della medesima;
Controparte_1
- con vittoria di spese di lite”.
Conclusioni per gli intervenuti , Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
CP_7 Controparte_8
“Insistono per il rigetto del ricorso per interdizione;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta del SI. invitano l'Ecc.mo Tribunale a Parte_1 nominare quale tutore della SI.ra l'Avv. Maurizio Gaibani, Controparte_1 professionista già indicato come amministratore dall'interdicenda nel ricorso per A.d.S. dalla stessa promosso e tuttora pendente”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 20.02.2025 ha chiesto che venga dichiarata Parte_1
l'interdizione della madre, sul presupposto che ella presenta una perdita Controparte_1 delle capacità cognitive necessarie per gestire il suo patrimonio e le necessità di vita ordinaria a causa di un probabile Alzheimer.
Il ricorrente ha allegato che:
- è titolare di cospicuo patrimonio comprendente quote societarie e beni Controparte_1 mobili e immobili;
- è già stato promosso il diverso procedimento n. 11708/2024 VG per la nomina di amministratore di sostegno;
- la si trova, tuttavia, in condizioni di abituale infermità di mente tale da CP_1 compromettere la capacità di intendere e di volere in modo significativo e da renderla incapace di provvedere ai propri interessi: ella è incapace di compiere gli atti della vita quotidiana necessari per la cura della persona, non è in grado di preparare i pasti e di pagina 2 di 8 accudire la casa, non è in grado di svolgere gli atti di ordinaria amministrazione come fare la spesa e gestire il denaro;
nelle relazioni personali la sua memoria discorsiva non dura oltre il minuto;
presenta una situazione clinica/sanitaria esordita con la morte del figlio nel 2014 e peggiorata nel tempo fino all'aggravamento definitivo avvenuto con la Per_1 morte del marito a dicembre 2020;
- le valutazioni contenute nei certificati CRIC evidenziano una grave incapacità cognitiva nel gestire i propri affari fin da settembre 2020 e una perdita totale della capacità di gestione del denaro fin da marzo 2021 e certificano una “demenza senile – probabile
Alzheimer”;
- anche la perizia di rivalutazione svolta il 4.9.2024 dalla dott.ssa dimostra la Per_2 inadeguatezza dell'istituto della amministrazione di sostegno;
- la misura dell'interdizione è inoltre necessaria in ragione del fatto che i figli ed CP_2
in questi anni, hanno progressivamente estromesso la madre dalle cariche sociali CP_6
e l'hanno indotta in più occasioni (dal 2017 al 2024) a firmare atti lesivi dei suoi interessi con pregiudizio anche dei diritti degli altri eredi.
Il ricorso, contenente l'indicazione dei prossimi congiunti dell'interdicenda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato ritualmente notificato a questi nonché alla convenuta, la quale si è regolarmente costituita in giudizio ed è comparsa all'udienza del
10.4.2025.
Nell'atto di costituzione l'interdicenda rileva che:
- nel 2014, dopo la morte del figlio maggiore , accusava i primi segnali di un Per_1 declino cognitivo, aggravatosi nel 2020 dopo la morte del marito;
- a marzo 2023, il figlio presentava un primo ricorso per la nomina di un Pt_1 amministratore di sostegno e, tuttavia, all'epoca ella risultava avere adeguate capacità e abilità di autonomia personale, una sufficiente sfera di comprensione e sufficienti riferimenti orientativi a livello personale e familiare, tanto che il ricorso veniva rigettato;
- nell'ultimo anno, tuttavia, il disturbo neuro-cognitivo si è aggravato al punto da non essere la convenuta più in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
- allo scopo di indagare le proprie capacità la convenuta si sottoponeva, in data 4 settembre
2024, a rivalutazione neuropsicologica, svolta dalla dott.ssa Persona_3
- dalla nuova valutazione emergeva che ella non è orientata nel tempo e appare limitatamente orientata nello spazio, che la memoria non è conservata e presenta deficit cognitivi ed alterazioni dei nessi associativi;
pagina 3 di 8 - l'11.10.2024 veniva pertanto depositato avanti al Tribunale di Padova ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, al quale aderivano tutti i figli, ivi compreso il figlio oggi ricorrente nella procedura di interdizione;
Pt_1
Contr
- nelle more di svolgimento del procedimento per la nomina di accadeva, inopinatamente, che provvedesse a incardinare il presente giudizio, senza Parte_1 che ve ne fossero i presupposti;
- è infatti da ritenersi più confacente alle attuali esigenze della convenuta l'istituto dell'amministratore di sostegno in quanto presenta maggiore flessibilità e agilità nella relativa procedura applicativa e può consentire, seppur in modo limitato, la possibilità per la convenuta di autodeterminarsi nell'ambito dei rapporti personali e patrimoniali, in quanto la sig.ra non ha bisogno di essere sostituita ma assistita e curata. CP_1
Si costituivano regolarmente nel giudizio anche i parenti con atto depositato il 09.04.2025
Allegavano che:
-non era dato comprendere le ragioni della attivazione della procedura di interdizione da parte dell'odierno ricorrente, avendo quest'ultimo, sulla base della medesima Contr documentazione, già aderito alla diversa richiesta di nomina di nel procedimento tuttora pendente;
-non era confacente al caso di specie l'adozione della misura dell'interdizione, alla luce dei principi di residualità e proporzionalità che reggono l'istituto, essendo tuttora la convenuta in grado di svolgere in autonomia le attività ordinarie ed essendo maggiormente rispondente alle sue esigenze la nomina di un ADS in affiancamento.
All'udienza del 10.4.2025 si è proceduto all'esame dell'interdicenda.
All'esito veniva concesso termine a parte ricorrente per repliche alla comparsa di controparte e veniva fissata udienza al 30.05.2025.
All'esito di detta udienza la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza al 11.07.2025 per la rimessione della causa al collegio. Stente la mancata comparizione di parte ricorrente all'udienza del 11.07.2025 la causa veniva rinviata all'11.09.2025 e all'esito veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Tanto premesso, la domanda di interdizione non può essere accolta in quanto i dati acquisiti in corso di causa non giustificano la pronuncia d'interdizione nei confronti di pagina 4 di 8 , parendo misura adeguata l'amministrazione di sostegno per la cui nomina Controparte_1
è in corso di svolgimento il parallelo procedimento n. 11708/24 VG.
In punto di diritto, occorre premettere che la scelta dell'istituto della interdizione, a seguito della introduzione della diversa misura di protezione della amministrazione di sostegno, è retto dai criteri di proporzionalità e residualità.
In particolare, la suprema Corte ha chiarito in primo luogo che: “ In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n.
6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo
l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso
l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie;
mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare.” (Cass. sez. 1, sent. n. 4866 del 01.03.2010).
In secondo luogo, la riforma, nel delimitare le condizioni dell'amministrazione di sostegno rispetto a quelle dell'interdizione, all'414 c.c., così come innovato a seguito della l. 6/2004, pur confermando i presupposti dell'interdizione secondo la previgente normativa, esplicita il criterio di adeguatezza, secondo cui il Giudice sceglierà l'interdizione solo quando ciò è necessario per assicurare un'adeguata protezione all'interessato, non potendo a ciò provvedere il diverso istituto dell'ADS. E infatti più volte la giurisprudenza ha chiarito che
“ove ricorrano i presupposti per disporre l'amministrazione di sostegno, la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all'apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente
pagina 5 di 8 penalizzante” (v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n.
6079/2020).
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie deve anzitutto rilevarsi come, sebbene le capacità cognitive della sig.ra si stiano affievolendo, ella sia tuttora in CP_1 grado di descrivere con compiutezza la propria vita e le attività quotidiane e di manifestare le proprie determinazioni.
Dalla documentazione sanitaria in atti risulta che la sig.ra è stata valutata dalla CP_1 dott.ssa in data 04.09.2024, dalla quale risulta un sufficiente Persona_4 funzionamento delle capacità cognitive con compromissione della memoria a breve termine .
Dalla relazione della professionista (doc. 4) risulta quanto segue: “CONCLUSIONI.
Rispetto alla precedente valutazione, ad oggi, 04.09.2024, emerge la mancata consapevolezza di determinate azioni. Questa particolarità emerge come conseguenza relativa alla compromissione della memoria a breve termine, che risulta marcatamente compromessa. Questa facoltà cognitiva è alla base della possibilità di creare consapevolezza della situazione quotidiana. La mancata capacità di trasformare in ricordo il vissuto, gli accadimenti, le azioni volontarie, espone la SInora a CP_1 pericolo per sé stessa (dimenticarsi il fuoco acceso perché manca il ricordo di averlo acceso;
dimenticarsi di aver fatto un prelievo e dove aver riposto il denaro perché non vi è la capacità di trasformare l'azione in ricordo;
la possibilità di aver firmato qualche documento e dimenticarsi di averlo fatto … sono esempi pratici dei pericoli a cui la
SInora può andare incontro). Nel complesso le competenze cognitive sono sufficienti, ma
l'incapacità di armonizzarle tra loro, anche per la difficoltà di ricordare cosa si sta facendo, rendono la SInora più “fragile” rispetto a come si è conosciuta un anno fa. Ha contezza del supporto della figlia con la quale pare emergere una continuità relazionale e di caregiving importante. È la figlia che l'accompagna nelle diverse situazioni di vita della
SInora, sia sanitarie che di altro tipo. Il funzionamento cognitivo che emerge in valutazione è alterato nella dimensione della memoria a breve termine che diventa responsabile della mancata formazione dei ricordi recenti. La memoria per fatti precedenti appare adeguata fino a circa il 2014; da 2014 al 2024 i ricordi vengono riferiti collocati in un arco temporale recente in particolare la SInora riferisce: “un anno fa”. Le attività quotidiane sono supportate da un aiuto, che pare essere in continuità con lo stile di vita
pagina 6 di 8 della SInora. Nel complesso le singole attività cognitive nel loro specifico funzionamento sono sufficienti ma non vengono integrate dalla capacità di ricordare cosa sta facendo”.
Che tali siano le condizioni della resistente è emerso anche in sede di audizione da parte del Giudice, laddove la sig.ra ha avuto difficoltà a collocare nel tempo alcuni CP_1 accadimenti. Tuttavia, la sig.ra è apparsa curata nella persona e consapevole della CP_1 propria situazione, in grado di raccontare gli accadimenti della propria vita, gli eventi del passato e la sua quotidianità. Ella, soprattutto ai fini che qui interessano, è apparsa in grado di esprimere le proprie necessità e le proprie volontà.
Gli esiti dell'esame condotto sono dunque congruenti con la documentazione medica in atti.
A fronte di tale situazione ritiene il Collegio che, allo stato, la sig.ra necessiti di CP_1 un affiancamento nella gestione e cura dei propri interessi, ma che, avendo le funzioni cognitive conservate in maniera sufficiente ed essendo in grado di esprimere le proprie determinazioni, non debba ricorrersi all'istituto dell'interdizione (che costituisce in materia l'extrema ratio), ma al diverso e più duttile istituto dell'ADS, che potrà più agevolmente essere adattato alle specifiche necessità del caso concreto e consentirà alla beneficiaria la conservazione di un margine di autonomia e operatività nella vita quotidiana, evento che non vi è ragione di escludere ed anzi va incentivato per una migliore condizione di vita quotidiana della stessa SI.ra . CP_1
In applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e delle valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze, nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'amministrazione di sostegno è, conclusivamente, l'istituto idoneo ad assicurare un'adeguata protezione a in termini di assistenza, cura della Controparte_1 persona e gestione patrimoniale e, per la particolare duttilità, consentirà di fronteggiare adeguatamente le esigenze della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dei convenuti, secondo i parametri per le cause di valore indeterminabile – bassa complessità di cui al
DM 55/2022 in favore dei convenuti in €. 851 per la fase di studio, €. 602 per la fase introduttiva e €. 1453 per la fase decisionale facendo riferimento ai valori minimi ivi previsti attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita, così dispone:
1- Rigetta il ricorso;
2-Condanna l'attore a rimborsare le spese di lite, che si liquidano
- in favore di in €.
2.906 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali. Controparte_1
- in favore di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, in €.
2.906 per spese, oltre CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
i.v.a., c.p.a. e per spese generali
PADOVA, nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Presidente rel.
dott. Barbara De Munari
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